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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00513/2024

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seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24701/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 50 Srl in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), con domicilio eletto presso il loro studio, DLA [OSCURATO:PERSONA], in Roma via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66, giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pec ; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1652/28/16, depositata il 22 marzo 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 50 Srl in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA])propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso notificato dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per il 2008 e fondata la ripresa in relazione alla cessione di appartamenti di un complesso immobiliare realizzato dalla società nel Comune di Desio, oggetto di sottofatturazione.

L’Ufficio, in particolare, aveva evidenziato la diversità dei prezzi al metro quadro dichiarati tra le diverse unità immobiliari, neppure in linea con le risultanze dello studio di settore.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto validamente motivato l’avviso di accertamento nonostante l’Ufficio non avesse considerato esplicitamente le osservazioni e i chiarimenti forniti dalla contribuente, limitandosi a rilevare che, nel giudizio, non erano state allegate le suddette osservazioni.

1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile.

1.2. Giova premettere che l’accertamento non è stato emesso in base agli studi di settore ma trova il suo fondamento, come risulta dallo stesso ricorso, sull’invio di un questionario e sulle risposte fornite dalla società, il cui esito ha portato l’Ufficio a contestare l’antieconomicità delle vendite degli immobili realizzate nel medesimo complesso immobiliare, confortata, quale ulteriore elemento di valutazione, dallo scostamento dalle risultanze degli studi di settore.

1.3. Pertanto, non ricorrono i presupposti normativi per ritenere sussistente l’esigenza di una cd. motivazione rafforzata come imposta per l’accertamento in base agli studi di settore.1.4.

Ne deriva, ulteriormente, che non sussiste la lamentata violazione di legge posto che, anche con riguardo alle osservazioni ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, «è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del 24/02/2016).

1.5. La censura, peraltro, è anche carente per specificità posto che, da un lato, l’avviso stesso è riprodotto solo in misura frammentaria, mentre in alcun modo vengono riprodotte o anche solo indicate – sia in sede di merito che nella presente sede di legittimità -le osservazioni asseritamente proposte, sicché, come correttamente affermato dalla CTR, resta impedita ogni verifica sull’asserito difetto di motivazione dell’atto.

2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto legittimo l’avviso nonostante l’Ufficio non avesse assolto l’onere probatorio su esso incombente, fondandosi la ripresa su elementi privi di gravità, precisione e concordanza.

Evidenzia, quanto all’asserita contestata antieconomicità, che esula dalla competenza dell’Amministrazione finanziaria un sindacato sulle scelte imprenditoriali.

Rileva, infine, l’irrilevanza dei valori OMI, inidonei a fondare elementi presuntivi.

2.1. Il motivo va disatteso per tutti i profili lamentati.2.2.

La censura mira, infatti, ad una contestazione della valutazione di merito degli elementi di prova da parte della CTR, la quale ha ritenuto che le circostanze addotte dall’Ufficio –la diversità dei prezzi di vendita tra cessioni riferite ad immobili del medesimo complesso immobiliare, corroborate dallo scostamento rispetto allo studio di settore –fossero idonee a giustificare la ripresa, rinvenendosi in capo alla società una condotta antieconomica priva di giustificazione.

Da ciò, l’onere della contribuente di fornire la prova contraria e, in ispecie, di dimostrare l’insussistenza della contestata antieconomicità o, comunque, la giustificatezza delle contestate divergenze.

È indubbio che esula dalla potestà dell’Amministrazione finanziaria sindacare le scelte imprenditoriali; ciò non significa, peraltro, che,ove sia evidenziata, l’antieconomicità delle operazioni sia priva di rilievo, ben potendo costituire elemento indiziario di una irregolarità contabile e di una eventuale sottofatturazione (v., da ultimo, Cass. n. 35713 del 05/12/2022 « In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni»; v. anche Cass.n. 24578 del 09/08/2022; Cass. n. 21128 del 22/07/2021).

Incombeva dunque alla contribuente fornire la prova contraria, nella specie, come accertato dalla CTR, non fornita («quanto al merito la contribuente ha pedissequamente ripetuto quanto asserito in primo grado, laddove le suddette osservazioni erano state disattese in quanto ritenute generiche e prive di riscontro probatorio»).

Infine, non appare pertinente il riferimento alle quotazioni OMI posto che, nella specie, nessun riferimento ad esse emerge tanto dagli stralci dell’avviso riprodotti, tanto dalla sentenza impugnata (che fa riferimento solo alla produzione – da parte della contribuente e non dell’Ufficio - dei “bollettini [OSCURATO:PERSONA] di Milano”) , mentre la ripresa risulta fondarsi, come già rilevato, sull’oggettiva divergenza di prezzo tra gli appartamenti ceduti.

3. Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessive € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 24701/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] 50 Srl in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ) e [OSCURATO:PERSONA] (PEC: ), con domicilio eletto presso il loro studio, DLA [OSCURATO:PERSONA], in Roma via dei [OSCURATO:PERSONA] n. 66, giusta procura speciale a margine del ricorso; contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pec ; –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1652/28/16, depositata il 22 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] 50 Srl in liquidazione (già [OSCURATO:PERSONA])propone ricorso per cassazione, con due motivi, avverso la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo l’avviso notificato dall’Agenzia delle entrate per Iva, Ires e Irap per il 2008 e fondata la ripresa in relazione alla cessione di appartamenti di un complesso immobiliare realizzato dalla società nel Comune di Desio, oggetto di sottofatturazione. L’Ufficio, in particolare, aveva evidenziato la diversità dei prezzi al metro quadro dichiarati tra le diverse unità immobiliari, neppure in linea con le risultanze dello studio di settore. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 7 l. n. 212 del 2000, 42 d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 d.P.R. n. 633 del 1972 per aver la CTR ritenuto validamente motivato l’avviso di accertamento nonostante l’Ufficio non avesse considerato esplicitamente le osservazioni e i chiarimenti forniti dalla contribuente, limitandosi a rilevare che, nel giudizio, non erano state allegate le suddette osservazioni. 1.1. Il motivo è in parte infondato, in parte inammissibile. 1.2. Giova premettere che l’accertamento non è stato emesso in base agli studi di settore ma trova il suo fondamento, come risulta dallo stesso ricorso, sull’invio di un questionario e sulle risposte fornite dalla società, il cui esito ha portato l’Ufficio a contestare l’antieconomicità delle vendite degli immobili realizzate nel medesimo complesso immobiliare, confortata, quale ulteriore elemento di valutazione, dallo scostamento dalle risultanze degli studi di settore. 1.3. Pertanto, non ricorrono i presupposti normativi per ritenere sussistente l’esigenza di una cd. motivazione rafforzata come imposta per l’accertamento in base agli studi di settore.1.4. Ne deriva, ulteriormente, che non sussiste la lamentata violazione di legge posto che, anche con riguardo alle osservazioni ex art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, «è valido l'avviso di accertamento che non menzioni le osservazioni del contribuente ex art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall'altro lato, l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo» (Cass. n. 8378 del 31/03/2017; Cass. n. 3583 del 24/02/2016). 1.5. La censura, peraltro, è anche carente per specificità posto che, da un lato, l’avviso stesso è riprodotto solo in misura frammentaria, mentre in alcun modo vengono riprodotte o anche solo indicate – sia in sede di merito che nella presente sede di legittimità -le osservazioni asseritamente proposte, sicché, come correttamente affermato dalla CTR, resta impedita ogni verifica sull’asserito difetto di motivazione dell’atto. 2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973 e 2697 c.c. per aver la CTR ritenuto legittimo l’avviso nonostante l’Ufficio non avesse assolto l’onere probatorio su esso incombente, fondandosi la ripresa su elementi privi di gravità, precisione e concordanza. Evidenzia, quanto all’asserita contestata antieconomicità, che esula dalla competenza dell’Amministrazione finanziaria un sindacato sulle scelte imprenditoriali. Rileva, infine, l’irrilevanza dei valori OMI, inidonei a fondare elementi presuntivi. 2.1. Il motivo va disatteso per tutti i profili lamentati.2.2. La censura mira, infatti, ad una contestazione della valutazione di merito degli elementi di prova da parte della CTR, la quale ha ritenuto che le circostanze addotte dall’Ufficio –la diversità dei prezzi di vendita tra cessioni riferite ad immobili del medesimo complesso immobiliare, corroborate dallo scostamento rispetto allo studio di settore –fossero idonee a giustificare la ripresa, rinvenendosi in capo alla società una condotta antieconomica priva di giustificazione. Da ciò, l’onere della contribuente di fornire la prova contraria e, in ispecie, di dimostrare l’insussistenza della contestata antieconomicità o, comunque, la giustificatezza delle contestate divergenze. È indubbio che esula dalla potestà dell’Amministrazione finanziaria sindacare le scelte imprenditoriali; ciò non significa, peraltro, che,ove sia evidenziata, l’antieconomicità delle operazioni sia priva di rilievo, ben potendo costituire elemento indiziario di una irregolarità contabile e di una eventuale sottofatturazione (v., da ultimo, Cass. n. 35713 del 05/12/2022 « In materia di IVA, l'Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni»; v. anche Cass.n. 24578 del 09/08/2022; Cass. n. 21128 del 22/07/2021). Incombeva dunque alla contribuente fornire la prova contraria, nella specie, come accertato dalla CTR, non fornita («quanto al merito la contribuente ha pedissequamente ripetuto quanto asserito in primo grado, laddove le suddette osservazioni erano state disattese in quanto ritenute generiche e prive di riscontro probatorio»). Infine, non appare pertinente il riferimento alle quotazioni OMI posto che, nella specie, nessun riferimento ad esse emerge tanto dagli stralci dell’avviso riprodotti, tanto dalla sentenza impugnata (che fa riferimento solo alla produzione – da parte della contribuente e non dell’Ufficio - dei “bollettini [OSCURATO:PERSONA] di Milano”) , mentre la ripresa risulta fondarsi, come già rilevato, sull’oggettiva divergenza di prezzo tra gli appartamenti ceduti. 3. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate che liquida in complessive € 4.300,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso princip
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