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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 giugno 2026

Cassazione n. 21220/2026

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Palermo, cheha indicato indirizzo PEC.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezionedistaccata di Latina, n. 2638/18/17, emessa in data 23 febbraio 2017, depositatain data 10 maggio 2017, non notificata.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), sezione distaccatadi Latina, emessa in data 23 febbraio 2017, depositata il 10 maggio 1987 e nonnotificata.2.

La controversia origina da due avvisi di accertamento (nn.

TQ.017A00452/2013 e TQ017A02720/2014, per Irpef e addizionali relativirispettivamente agli anni 2007 e 2008), notificati dall’Agenzia delle entrate(Direzione provinciale di Frosinone), adottati all’esito di una procedura diaccertamento nella quale l’Amministrazione ha valorizzato elementi emersi insede penale, con riferimento a fatture emesse a carico del Comune di Frosinoneper lavori in appalto e alle connesse irregolarità amministrative poste afondamento della ripresa.3.

Il giudice di primo grado aveva annullato la ripresa a tassazione dell’importodi euro 78.546,00, relativo all’anno d’imposta 2007, avendo rilevato la mancanzadi prova, con riguardo a fatture, emesse tra l’11 dicembre e il 29 dicembre 2006,dell’effettivo pagamento.4.

La statuizione di primo grado è stata riformata dalla Commissione tributariaregionale con la sentenza oggi impugnata.Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi.

L’Agenziadelle entrate è rimasta intimata.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537del 1993, deducendo che l’Amministrazione finanziaria avrebbe illegittimamentefondato la ripresa a tassazione sulla sola notizia di reato emersa in sede penale,senza procedere a una autonoma e critica valutazione degli elementi acquisiti, esenza fornire prova della concreta riferibilità soggettiva delle condotteasseritamente illecite alla sua persona.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/20261.1.

La censura non coglie nel segno.Data pubblicazione 22/06/2026La disposizione richiamata, come autenticamente interpretata dall’art. 36,comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, consente l’assoggettamento aimposizione dei proventi derivanti da attività illecite, indipendentemente dallaloro qualificazione in sede penale e anche in assenza di una sentenza definitivadi condanna, purché non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca erisultino acquisiti nella disponibilità del contribuente (si veda, per una ampiaricostruzione del panorama normativo in tema di tassazione dei proventi daLa giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, ai fini tributari,rileva il “possesso” del reddito, inteso quale effettiva disponibilità giuridica edeconomica dello stesso, secondo il presupposto impositivo delineato dall’art. 1del TUIR, e che tale disponibilità può essere accertata anche in via presuntiva,sulla base di elementi indiziari valutati secondo il criterio del “più probabile chenon” (Cass., Sez. 5, ord., n. 307 del 2025).Ne consegue che non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cuil’assenza di una puntuale attribuzione soggettiva delle condotte in sede penaleprecluderebbe l’accertamento tributario, spettando al giudice tributario unaautonoma valutazione degli elementi di fatto, svincolata dalle qualificazioni edagli esiti del procedimento penale.2.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,sostenendo che sarebbero mancati i presupposti per l’attivazione della proceduradi accertamento, in quanto non sarebbe stata provata la materiale percezionedelle somme asseritamente riconducibili a proventi imponibili e la contestazionedel reato di peculato non implicherebbe, di per sé, la realizzazione di un ingiustoprofitto.2.1.

Anche tale motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’art. 41-bis richiede l’emersione dielementi idonei a fondare l’esistenza di un reddito non dichiarato, senza che siaNumero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026necessario fornire una prova diretta e piena della materiale percezione delleData pubblicazione 22/06/2026somme, essendo sufficiente un compendio indiziario grave, preciso econcordante.L’utilizzabilità, in sede tributaria, di elementi tratti da procedimenti penali èpacificamente ammessa, così come lo è la possibilità di desumere l’esistenza diun provento illecito anche in assenza di prova certa dell’incameramento, purchérisulti, in base a una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, laverosimile disponibilità del reddito in capo al contribuente (Cass., Sez. 5, sent.,n. 12041 del 2008).Le doglianze del ricorrente, nella sostanza, mirano a contestare la valutazione dimerito operata dai giudici regionali circa l’idoneità degli elementi indiziari afondare la ripresa, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio cheè preclusa in sede di legittimità.3.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando l’utilizzo del procedimentoinduttivo e sostenendo che l’Ufficio avrebbe fatto ricorso a presunzionimeramente astratte e prive di riscontri oggettivi, senza svolgere ulterioriaccertamenti istruttori potenzialmente decisivi.In particolare, il contribuente contesta che: a) non sarebbe stata dimostratal’erogazione del corrispettivo delle fatture; b) non vi sarebbe la prova oggettivadell’emissione di fatture per lavori inesistenti, ma solo presunzioni; c) l’eventualemaggiorazione dei corrispettivi si baserebbe su stime dell’Ufficio tecnicoincaricato dal pubblico ministero; d) la somma ipotizzata come distratta perpeculato deriverebbe da presunzioni e non da fatti accertati con certezza.Tutto ciò, nella prospettazione del ricorrente, ridonderebbe in violazione delledisposizioni che regolano la prova per presunzioni – giacché vi sarebberopresunzioni da cui discenderebbero altre presunzioni – nonché nella violazionedell’art. 39. comma 1, lett.

D) del DPR n. 600 del 1973.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 22/06/2026cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, contestando che la CTR abbiaritenuto plausibile il pagamento, nell’anno 2007, di fatture emesse a fine 2006,sulla base di presunzioni che il ricorrente assume prive dei requisiti di legge,nonché denunciando un asserito illegittimo ribaltamento dell’onere della prova.3.1.

I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono inammissibili.L’accertamento induttivo disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d), legittimal’Amministrazione finanziaria a fondare la rettifica su presunzioni, purché dotatedei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza che sussista un obbligodi previo esperimento di tutte le attività istruttorie astrattamente ipotizzabili.Né coglie nel segno il rilievo, solo implicitamente prospettato dal ricorrente, circaun preteso divieto di presunzioni su presunzioni, atteso che questa Corte haripetutamente chiarito che non sussiste nell’ordinamento un simile divieto,purché il fatto noto, da cui muove il ragionamento inferenziale, sia accertato ela concatenazione presuntiva risulti sorretta dai requisiti di gravità, precisione econcordanza (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. 1° agosto 2019, n. 20748; Cass.,Sez. 5, ord. 28 ottobre 2020, n. 23860; Cass., Sez. 3, ord. 13 luglio 2025, n.19993).Nel caso di specie, la CTR – chiamata a scrutinare il medesimo profilo giàveicolato come contestazione alla prima pronunzia della CTP – ha, in sostanza,accertato che gli elementi addotti dall’Amministrazione, ritenuti dal contribuenteinsussistenti, erano invece presenti e idonei a integrare un compendio indiziariograve, preciso e concordante, così come richiesto dall’art. 39, comma 1, lett. d),d.P.R. n. 600 del 1973.Tali indizi sono stati tratti, in particolare, dalle risultanze dell’indagine penaledella Guardia di finanza, confluite nel processo verbale di constatazione ecostruite, quanto alla ricostruzione delle fatture e dei relativi importi, anche sullaconsulenza tecnica espletata dal consulente del pubblico ministero.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Muovendo da tale quadro fattuale, i giudici di merito hanno ritenuto rispettato ilData pubblicazione 22/06/2026presupposto legittimante l’utilizzo del metodo presuntivo, convalidando quindi lalegittimità degli accertamenti sotto il profilo dell’esistenza di presunzioniqualificate; distinta e ulteriore è, poi, la valutazione della condivisibilità inconcreto, nel merito, delle ricostruzioni operate dall’Ufficio.In questa prospettiva, l’affermazione della CTR – nella misura in cui riconosce laportata indiziaria degli elementi emergenti dall’inchiesta penale e ne valorizza lagravità, precisione e concordanza – non si espone alle censure prospettate, nonrisultando dedotte né ravvisabili violazioni dei criteri legali posti a presidiodell’art. 39 cit.In realtà, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge in tema di provapresuntiva e di riparto dell’onere probatorio, il ricorrente mira a ottenere unadiversa lettura delle risultanze istruttorie e una rinnovata valutazione della loroconsentita a questa Corte.Va inoltre ribadito che la scelta degli strumenti istruttori rientra nelladiscrezionalità dell’Ufficio e la sufficienza del materiale probatorio è rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento, se sorretto damotivazione non apparente e logicamente coerente, non è sindacabile incassazione essendo preclusa in sede di legittimità ogni rivalutazione delmateriale istruttorio e riservata al giudice di merito la selezione e la valutazionedelle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sent., n. 10336 del 2025; Cass., Sez. 5, sent., n.10325 del 2026).Anche sotto questo profilo, quanto dedotto dal ricorrente si risolve in unasollecitazione alla rivisitazione del giudizio di fatto.Inoltre, la valutazione circa la plausibilità temporale del pagamento delle fatturecostituisce tipico apprezzamento di merito, fondato su presunzioni semplici il cuiutilizzo è consentito dall’ordinamento, e la pretesa violazione dell’art. 2697 cod.civ. non ricorre allorché il giudice di merito, una volta ritenuta raggiuntadall’Ufficio una prova presuntiva sufficiente, richieda al contribuente di fornireelementi contrari idonei a superarla.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Come è già stato esposto, gli indizi sono stati tratti dall’indagine penale e laData pubblicazione 22/06/2026valutazione sulla base delle presunzioni è avvenuta conformemente alconferente modulo legale; sicché, anche sotto il profilo probatorio qui contestato,non si è verificata alcuna inversione dell’onere della prova, ma soltantol’applicazione delle regole ordinarie di riparto fondate sulla progressiva dinamicaprobatoria.4.

Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 cod. civ. e dell’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, censurando il ribaltamento, inappello, della decisione di primo grado in relazione ad alcune fatture emessedalla società [OSCURATO:SOCIETA]4.1.

Anche questa doglianza è inammissibile.Il giudice di appello ha il potere-dovere di riesaminare integralmente il meritodella controversia nei limiti delle censure proposte, potendo pervenire a unadiversa valutazione degli stessi elementi istruttori già esaminati dal primogiudice.Le critiche mosse dal ricorrente attengono alla logicità e condivisibilità delleargomentazioni della CTR, ma si collocano su un piano eminentementevalutativo, estraneo al controllo di legittimità, non essendo ravvisabile alcunaviolazione dei criteri legali di valutazione della prova.Invero, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez.

U,sent. 30 settembre 2020, n. 20867), la deduzione del vizio di cui all’art. 116 cod.proc. civ. non può risolversi nella denuncia di un erroneo apprezzamento delmateriale istruttorio, essendo configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted’ufficio fuori dei casi consentiti, oppure abbia attribuito forza di prova legale aelementi che ne sono privi o, all’opposto, abbia disatteso il valore vincolante diuna prova legale; ipotesi che qui non ricorrono.In particolare, il giudice d’appello ha illustrato le ragioni – costituenti autenticaprova logica – in virtù delle quali ha ritenuto che le fatture, in relazione al periodoNumero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Data pubblicazione 22/06/2026di emissione sul finire dell’anno, dovessero ritenersi pagate l’anno successivo etanto è sufficiente ai fini della correttezza metodologica e di merito delleprerogative del giudice di merito, il cui operato si sottrae in definitiva a censure.5.

Con il sesto motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 24 e 111, comma 2,Cost., assumendo che gli avvisi di accertamento sarebbero carenti sotto il profilomotivazionale e che il giudizio si sarebbe fondato su presunzioni sovrapposte adaltre presunzioni, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giustoprocesso.5.1.

Il motivo è inammissibile.L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è soddisfatto quando il contribuentesia posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa e di approntareun’adeguata difesa, senza che sia necessaria una analitica confutazionepreventiva di tutte le possibili tesi difensive.L’uso concatenato di presunzioni non è, di per sé, vietato, purché il ragionamentoinferenziale complessivo risulti coerente e logicamente sostenibile; né ilrichiamo, qui nuovamente svolto dal ricorrente, a un preteso divieto dipresunzioni sovrapposte ad altre assume autonoma consistenza tale da integrareuna violazione del contraddittorio o del giusto processo, trattandosi di rilievo giàdisatteso, nei termini sopra esposti, in relazione all’esame dei precedenti motivi.Né può ravvisarsi una violazione del principio del contraddittorio o del giustoprocesso nel fatto che al contribuente sia richiesta la prova contraria rispetto aun impianto presuntivo strutturato, come quello del caso in esame (e come piùvolte ribadito in relazione all’esame dei motivi precedenti), sull’indagine penalee sulle allegazioni documentali della stessa compendiate nel pvc e non smentite– per quanto consta – né nel giudizio tributario, né altrove.Ne consegue la inammissibilità del motivo.Nulla è a statuirsi in ordine alle spese processuali, in quanto l’Agenzia delleentrate non ha svolto difese, essendo rimasta intimata.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Sussistono invece i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-Data pubblicazione 22/06/2026quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corterigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Palermo, cheha indicato indirizzo PEC.– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata edifesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;– intimata –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezionedistaccata di Latina, n. 2638/18/17, emessa in data 23 febbraio 2017, depositatain data 10 maggio 2017, non notificata.udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 maggio 2026 dalConsigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Data pubblicazione 22/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza dellaCommissione tributaria regionale del Lazio (di seguito, CTR), sezione distaccatadi Latina, emessa in data 23 febbraio 2017, depositata il 10 maggio 1987 e nonnotificata.2. La controversia origina da due avvisi di accertamento (nn. TQ.017A00452/2013 e TQ017A02720/2014, per Irpef e addizionali relativirispettivamente agli anni 2007 e 2008), notificati dall’Agenzia delle entrate(Direzione provinciale di Frosinone), adottati all’esito di una procedura diaccertamento nella quale l’Amministrazione ha valorizzato elementi emersi insede penale, con riferimento a fatture emesse a carico del Comune di Frosinoneper lavori in appalto e alle connesse irregolarità amministrative poste afondamento della ripresa.3. Il giudice di primo grado aveva annullato la ripresa a tassazione dell’importodi euro 78.546,00, relativo all’anno d’imposta 2007, avendo rilevato la mancanzadi prova, con riguardo a fatture, emesse tra l’11 dicembre e il 29 dicembre 2006,dell’effettivo pagamento.4. La statuizione di primo grado è stata riformata dalla Commissione tributariaregionale con la sentenza oggi impugnata.Il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenziadelle entrate è rimasta intimata.La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la falsa applicazione dell’art. 14, comma 4, della legge n. 537del 1993, deducendo che l’Amministrazione finanziaria avrebbe illegittimamentefondato la ripresa a tassazione sulla sola notizia di reato emersa in sede penale,senza procedere a una autonoma e critica valutazione degli elementi acquisiti, esenza fornire prova della concreta riferibilità soggettiva delle condotteasseritamente illecite alla sua persona.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/20261.1. La censura non coglie nel segno.Data pubblicazione 22/06/2026La disposizione richiamata, come autenticamente interpretata dall’art. 36,comma 34-bis, del d.l. n. 223 del 2006, consente l’assoggettamento aimposizione dei proventi derivanti da attività illecite, indipendentemente dallaloro qualificazione in sede penale e anche in assenza di una sentenza definitivadi condanna, purché non siano già stati sottoposti a sequestro o confisca erisultino acquisiti nella disponibilità del contribuente (si veda, per una ampiaricostruzione del panorama normativo in tema di tassazione dei proventi daLa giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che, ai fini tributari,rileva il “possesso” del reddito, inteso quale effettiva disponibilità giuridica edeconomica dello stesso, secondo il presupposto impositivo delineato dall’art. 1del TUIR, e che tale disponibilità può essere accertata anche in via presuntiva,sulla base di elementi indiziari valutati secondo il criterio del “più probabile chenon” (Cass., Sez. 5, ord., n. 307 del 2025).Ne consegue che non può condividersi l’assunto del ricorrente secondo cuil’assenza di una puntuale attribuzione soggettiva delle condotte in sede penaleprecluderebbe l’accertamento tributario, spettando al giudice tributario unaautonoma valutazione degli elementi di fatto, svincolata dalle qualificazioni edagli esiti del procedimento penale.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973,sostenendo che sarebbero mancati i presupposti per l’attivazione della proceduradi accertamento, in quanto non sarebbe stata provata la materiale percezionedelle somme asseritamente riconducibili a proventi imponibili e la contestazionedel reato di peculato non implicherebbe, di per sé, la realizzazione di un ingiustoprofitto.2.1. Anche tale motivo è infondato.Questa Corte ha ripetutamente chiarito che l’art. 41-bis richiede l’emersione dielementi idonei a fondare l’esistenza di un reddito non dichiarato, senza che siaNumero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026necessario fornire una prova diretta e piena della materiale percezione delleData pubblicazione 22/06/2026somme, essendo sufficiente un compendio indiziario grave, preciso econcordante.L’utilizzabilità, in sede tributaria, di elementi tratti da procedimenti penali èpacificamente ammessa, così come lo è la possibilità di desumere l’esistenza diun provento illecito anche in assenza di prova certa dell’incameramento, purchérisulti, in base a una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, laverosimile disponibilità del reddito in capo al contribuente (Cass., Sez. 5, sent.,n. 12041 del 2008).Le doglianze del ricorrente, nella sostanza, mirano a contestare la valutazione dimerito operata dai giudici regionali circa l’idoneità degli elementi indiziari afondare la ripresa, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio cheè preclusa in sede di legittimità.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, censurando l’utilizzo del procedimentoinduttivo e sostenendo che l’Ufficio avrebbe fatto ricorso a presunzionimeramente astratte e prive di riscontri oggettivi, senza svolgere ulterioriaccertamenti istruttori potenzialmente decisivi.In particolare, il contribuente contesta che: a) non sarebbe stata dimostratal’erogazione del corrispettivo delle fatture; b) non vi sarebbe la prova oggettivadell’emissione di fatture per lavori inesistenti, ma solo presunzioni; c) l’eventualemaggiorazione dei corrispettivi si baserebbe su stime dell’Ufficio tecnicoincaricato dal pubblico ministero; d) la somma ipotizzata come distratta perpeculato deriverebbe da presunzioni e non da fatti accertati con certezza.Tutto ciò, nella prospettazione del ricorrente, ridonderebbe in violazione delledisposizioni che regolano la prova per presunzioni – giacché vi sarebberopresunzioni da cui discenderebbero altre presunzioni – nonché nella violazionedell’art. 39. comma 1, lett. D) del DPR n. 600 del 1973.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Con il quarto motivo il ricorrente censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3,Data pubblicazione 22/06/2026cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 cod. civ. e dell’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, contestando che la CTR abbiaritenuto plausibile il pagamento, nell’anno 2007, di fatture emesse a fine 2006,sulla base di presunzioni che il ricorrente assume prive dei requisiti di legge,nonché denunciando un asserito illegittimo ribaltamento dell’onere della prova.3.1. I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quantostrettamente connessi, sono inammissibili.L’accertamento induttivo disciplinato dall’art. 39, comma 1, lett. d), legittimal’Amministrazione finanziaria a fondare la rettifica su presunzioni, purché dotatedei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza che sussista un obbligodi previo esperimento di tutte le attività istruttorie astrattamente ipotizzabili.Né coglie nel segno il rilievo, solo implicitamente prospettato dal ricorrente, circaun preteso divieto di presunzioni su presunzioni, atteso che questa Corte haripetutamente chiarito che non sussiste nell’ordinamento un simile divieto,purché il fatto noto, da cui muove il ragionamento inferenziale, sia accertato ela concatenazione presuntiva risulti sorretta dai requisiti di gravità, precisione econcordanza (ex multis, Cass., Sez. 5, sent. 1° agosto 2019, n. 20748; Cass.,Sez. 5, ord. 28 ottobre 2020, n. 23860; Cass., Sez. 3, ord. 13 luglio 2025, n.19993).Nel caso di specie, la CTR – chiamata a scrutinare il medesimo profilo giàveicolato come contestazione alla prima pronunzia della CTP – ha, in sostanza,accertato che gli elementi addotti dall’Amministrazione, ritenuti dal contribuenteinsussistenti, erano invece presenti e idonei a integrare un compendio indiziariograve, preciso e concordante, così come richiesto dall’art. 39, comma 1, lett. d),d.P.R. n. 600 del 1973.Tali indizi sono stati tratti, in particolare, dalle risultanze dell’indagine penaledella Guardia di finanza, confluite nel processo verbale di constatazione ecostruite, quanto alla ricostruzione delle fatture e dei relativi importi, anche sullaconsulenza tecnica espletata dal consulente del pubblico ministero.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Muovendo da tale quadro fattuale, i giudici di merito hanno ritenuto rispettato ilData pubblicazione 22/06/2026presupposto legittimante l’utilizzo del metodo presuntivo, convalidando quindi lalegittimità degli accertamenti sotto il profilo dell’esistenza di presunzioniqualificate; distinta e ulteriore è, poi, la valutazione della condivisibilità inconcreto, nel merito, delle ricostruzioni operate dall’Ufficio.In questa prospettiva, l’affermazione della CTR – nella misura in cui riconosce laportata indiziaria degli elementi emergenti dall’inchiesta penale e ne valorizza lagravità, precisione e concordanza – non si espone alle censure prospettate, nonrisultando dedotte né ravvisabili violazioni dei criteri legali posti a presidiodell’art. 39 cit.In realtà, sotto l’apparente deduzione di violazioni di legge in tema di provapresuntiva e di riparto dell’onere probatorio, il ricorrente mira a ottenere unadiversa lettura delle risultanze istruttorie e una rinnovata valutazione della loroconsentita a questa Corte.Va inoltre ribadito che la scelta degli strumenti istruttori rientra nelladiscrezionalità dell’Ufficio e la sufficienza del materiale probatorio è rimessa allavalutazione del giudice di merito, il cui apprezzamento, se sorretto damotivazione non apparente e logicamente coerente, non è sindacabile incassazione essendo preclusa in sede di legittimità ogni rivalutazione delmateriale istruttorio e riservata al giudice di merito la selezione e la valutazionedelle prove (cfr. Cass., Sez. 5, sent., n. 10336 del 2025; Cass., Sez. 5, sent., n.10325 del 2026).Anche sotto questo profilo, quanto dedotto dal ricorrente si risolve in unasollecitazione alla rivisitazione del giudizio di fatto.Inoltre, la valutazione circa la plausibilità temporale del pagamento delle fatturecostituisce tipico apprezzamento di merito, fondato su presunzioni semplici il cuiutilizzo è consentito dall’ordinamento, e la pretesa violazione dell’art. 2697 cod.civ. non ricorre allorché il giudice di merito, una volta ritenuta raggiuntadall’Ufficio una prova presuntiva sufficiente, richieda al contribuente di fornireelementi contrari idonei a superarla.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Come è già stato esposto, gli indizi sono stati tratti dall’indagine penale e laData pubblicazione 22/06/2026valutazione sulla base delle presunzioni è avvenuta conformemente alconferente modulo legale; sicché, anche sotto il profilo probatorio qui contestato,non si è verificata alcuna inversione dell’onere della prova, ma soltantol’applicazione delle regole ordinarie di riparto fondate sulla progressiva dinamicaprobatoria.4. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la falsa applicazione degli artt. 116 e 2729 cod. civ. e dell’art.39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, censurando il ribaltamento, inappello, della decisione di primo grado in relazione ad alcune fatture emessedalla società [OSCURATO:SOCIETA]4.1. Anche questa doglianza è inammissibile.Il giudice di appello ha il potere-dovere di riesaminare integralmente il meritodella controversia nei limiti delle censure proposte, potendo pervenire a unadiversa valutazione degli stessi elementi istruttori già esaminati dal primogiudice.Le critiche mosse dal ricorrente attengono alla logicità e condivisibilità delleargomentazioni della CTR, ma si collocano su un piano eminentementevalutativo, estraneo al controllo di legittimità, non essendo ravvisabile alcunaviolazione dei criteri legali di valutazione della prova.Invero, secondo il consolidato insegnamento delle Sezioni Unite (Cass., Sez. U,sent. 30 settembre 2020, n. 20867), la deduzione del vizio di cui all’art. 116 cod.proc. civ. non può risolversi nella denuncia di un erroneo apprezzamento delmateriale istruttorio, essendo configurabile solo ove si alleghi che il giudice abbiaposto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposted’ufficio fuori dei casi consentiti, oppure abbia attribuito forza di prova legale aelementi che ne sono privi o, all’opposto, abbia disatteso il valore vincolante diuna prova legale; ipotesi che qui non ricorrono.In particolare, il giudice d’appello ha illustrato le ragioni – costituenti autenticaprova logica – in virtù delle quali ha ritenuto che le fatture, in relazione al periodoNumero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Data pubblicazione 22/06/2026di emissione sul finire dell’anno, dovessero ritenersi pagate l’anno successivo etanto è sufficiente ai fini della correttezza metodologica e di merito delleprerogative del giudice di merito, il cui operato si sottrae in definitiva a censure.5. Con il sesto motivo il ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4,cod. proc. civ., la violazione degli artt. 101 cod. proc. civ., 24 e 111, comma 2,Cost., assumendo che gli avvisi di accertamento sarebbero carenti sotto il profilomotivazionale e che il giudizio si sarebbe fondato su presunzioni sovrapposte adaltre presunzioni, con conseguente lesione del diritto di difesa e del giustoprocesso.5.1. Il motivo è inammissibile.L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo è soddisfatto quando il contribuentesia posto in grado di conoscere le ragioni della pretesa e di approntareun’adeguata difesa, senza che sia necessaria una analitica confutazionepreventiva di tutte le possibili tesi difensive.L’uso concatenato di presunzioni non è, di per sé, vietato, purché il ragionamentoinferenziale complessivo risulti coerente e logicamente sostenibile; né ilrichiamo, qui nuovamente svolto dal ricorrente, a un preteso divieto dipresunzioni sovrapposte ad altre assume autonoma consistenza tale da integrareuna violazione del contraddittorio o del giusto processo, trattandosi di rilievo giàdisatteso, nei termini sopra esposti, in relazione all’esame dei precedenti motivi.Né può ravvisarsi una violazione del principio del contraddittorio o del giustoprocesso nel fatto che al contribuente sia richiesta la prova contraria rispetto aun impianto presuntivo strutturato, come quello del caso in esame (e come piùvolte ribadito in relazione all’esame dei motivi precedenti), sull’indagine penalee sulle allegazioni documentali della stessa compendiate nel pvc e non smentite– per quanto consta – né nel giudizio tributario, né altrove.Ne consegue la inammissibilità del motivo.Nulla è a statuirsi in ordine alle spese processuali, in quanto l’Agenzia delleentrate non ha svolto difese, essendo rimasta intimata.Numero registro generale 24955/2017Numero sezionale 3816/2026Numero di raccolta generale 21220/2026Sussistono invece i presupposti processuali, ai sensi dell’art. 13, comma 1-Data pubblicazione 22/06/2026quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteLucio Napolitano
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