CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25852/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 8/5/2018 con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di sei mesi di arresto, inflitta per il reato di cui agli artt. 81, primo comma, cod. pen., 73, 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, perché, sottoposto all'obbligo di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, si era posto alla guida di un'autovettura pur essendo sprovvisto di patente di guida, violando l'obbligo di soggiorno presso il comune di Cerignola e il divieto di guidare autoveicoli; fatto accertato in Zapponeta il 14/5/2017. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Cirulli, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 73, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 in relazione all'affermazione della responsabilità dell'imputato, avvenuta con erronea valutazione degli elementi di prova in ordine al luogo in cui Cirulli era stato rinvenuto e senza tenere conto della sentenza n. 24 del 2020 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120, comma 2, cod. strada, nella parte in cui prevede che il prefetto debba obbligatoriamente sospendere la patente di guida nei confronti del soggetto sottoposto a misura di sicurezza. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ivi prevista. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, osserva il Collegio che la sentenza impugnata ha offerto puntuale motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato, essendo stato pacificamente accertato che l'imputato si trovava, al momento del controllo, nel territorio di Zapponeta e non in quello di Cerignola. Sotto altro profilo, non appare affatto pertinente il richiamo alla sentenza n. 24 del 2020 della Corte costituzionale, la quale riguarda una disposizione dettata in materia di misure di sicurezza, peraltro sotto il profilo dell'automatica sospensione della patente di guida, contrastante con la prognosi di non pericolosità eventualmente compiuta dal magistrato di sorveglianza. Situazione all'evidenza del tutto difforme da quella qui in rilievo. 3. Del pari, la motivazione offerta in ordine alla non applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. appare pienamente adeguata, tenuto conto dei precedenti specifici dell'imputato, che impediscono di ritenere sostanzialmente isolata la condotta ascrittagli nel presente giudizio. 4. Per la stessa ragione del tutto congrua deve ritenersi la giustificazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, tenuto conto dei plurimi precedenti dell'imputato, che hanno, altresì, indotto i Giudici di merito a non accedere alla richiesta di applicazione del minimo edittale. 5. Tanto premesso, rileva il Collegio che le argomentazioni difensive appaiono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito, come può evincersi dalla piana lettura del provvedimento impugnato, che appare connotato da lineare e coerente logicità argomentativa. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativannente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] MOTIVIDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila