Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2002
ECLI:EU:C:2002:577
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 62001C0414 - IT
Avviso legale importante
|
62001C0414
Conclusioni dell'avvocato generale Stix-Hackl del 10ottobre2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee contro [OSCURATO:PERSONA] di Spagna. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 97/7/CE. - [OSCURATO:PERSONA]414/01.
raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11121
Conclusioni dell avvocato generale
1 Con il ricorso per inadempimento ex art. 226 CE, pervenuto alla Corte il 17 ottobre 2001, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che sia dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, non avendo adottato i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (1), o, comunque, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali provvedimenti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva. [OSCURATO:PERSONA] domanda inoltre che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna venga condannato alle spese.
2 Ai sensi dell'art. 15, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari al più tardi entro tre anni dalla sua entrata in vigore, vale a dire entro il 4 giugno 2000, e informarne immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].
3 Non avendo ricevuto entro il 4 giugno 2000 - termine previsto per la trasposizione della direttiva - alcuna notifica in merito ai provvedimenti di trasposizione di quest'ultima né altre informazioni in proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dato avvio alla procedura di infrazione. Dopo aver invitato il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna a presentare le proprie osservazioni e non avendo ottenuto risposta entro il termine stabilito, essa ha emesso in data 9 marzo 2001 un parere motivato, con il quale ha intimato al [OSCURATO:PERSONA] di Spagna di adottare entro un termine di due mesi i provvedimenti necessari e di darne comunicazione alla [OSCURATO:PERSONA].
4 Nella lettera di risposta del 25 giugno 2001 le autorità spagnole hanno fatto notare che la trasposizione della direttiva nella normativa nazionale richiedeva una modifica della legge 15 gennaio 1996 n. 7/96 (legge che disciplina il commercio al dettaglio).
5 [OSCURATO:PERSONA], non avendo in seguito ricevuto né una progetto di legge né informazioni sul proseguimento dell'iter legislativo, ha proposto il presente ricorso.
6 [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non contesta il proprio obbligo di trasposizione della direttiva 97/7 nel termine stabilito, ma fa valere di avere avviato il procedimento nazionale volto ad assicurare la trasposizione della direttiva. Di conseguenza il ricorso andrebbe respinto e la [OSCURATO:PERSONA] andrebbe condannata alle spese.
7 Il ritardo sarebbe dovuto al fatto che il legislatore spagnolo ha innanzi tutto approfonditamente discusso se la trasposizione nella legge n. 7/96 richiedesse nuove disposizioni o se la legge n. 7/96 soddisfacesse già i requisiti della direttiva 97/7. Dopo che è stato deciso di modificare la legge n. 7/96, sarebbe stata sollevata la questione della necessità di modificare altre leggi spagnole, nonché la questione del rapporto con le nuove disposizioni in materia di E-Commerce.
8 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, la data determinante per stabilire l'esistenza di un inadempimento è quella della scadenza del termine fissato nel parere motivato (2). Tale termine è scaduto il 9 marzo 2001 senza che fossero stati adottati i provvedimenti richiesti dalla [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza è chiaro che la direttiva non è stata trasposta nel termine prescritto.
9 Del pari, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, gli Stati membri non possono far valere norme del loro diritto nazionale per giustificare la mancata trasposizione di una direttiva nel termine previsto (3).
10 L'obbligo di diritto comunitario di trasposizione della direttiva si ricava, da un lato, in via diretta, dalla direttiva stessa e, dall'altro, dagli artt. 249, terzo comma, CE e 10 CE.
11 Poiché risulta che il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna non ha adempiuto agli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario, occorre accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] e dichiarare inadempiente lo Stato membro, con condanna del medesimo alle spese del procedimento.
Conclusione
12 Si propone perciò alla Corte di statuire come segue:
- Non avendo adottato entro il termine prescritto i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
- [OSCURATO:PERSONA] di Spagna sopporterà le spese del procedimento.
(1) - GU L 144, pag. 19
(2) - Sentenza 30 novembre 2000, causa C-384/99, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (Racc. pag. I-10633, punto 16).
(3) - V., ad esempio, sentenza 12 febbraio 1998, causa C-139/97, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-605, punto 11), e sentenza 15 marzo 2001, causa C-147/00, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (Racc. pag. I-2387, punto 26).