CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 42781/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti ; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, nella parte in cui ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. In distinti motivi, ella deduce violazione di legge e vizi della motivazione sui seguenti punti della decisione: 1) attribuzione della natura di atto pubblico di fede privilegiata alle testimonianza dei pubblici ufficiali persone offese; 2) sopravvalutazione delle testimonianze di queste ultime e totale pretermissione della testimonanza a discarico del teste oculare [OSCURATO:PERSONA]; 3) assenza di strumentalità della condotta contestatale - semmai tenuta - all'opposizione ad uno specifico atto d'ufficio dei pubblici ufficiali. 2. I motivi di ricorso non sono ammissibili. 2.1. Quanto ai primi due, va osservato che, nel complessivo impianto della motivazione, l'attribuzione della qualità di atti fidefacenti alle testimonianze dei pubblici ufficiali, al di là della correttezza o meno della stessa, non ha avuto alcun peso: la Corte, piuttosto, ha dato credito a tali deposizioni in ragione del loro carattere dettagliato, del disinteresse delle pp.00. al mendacio sul punto (tanto più perché esse avevano già ottenuto una riparazione pecuniaria da parte dell'imputata), nonché delle stesse dichiarazioni di quest'ultima, che comunque ha ammesso di averle pesantemente insultate. Né si presenta decisiva la pretermissione, in sentenza, della testimonianza del Pellegrino, soggetto nient'affatto disinteressato, poiché nipote dell'imputata. Complessivamente, dunque, la motivazione non presenta vizi logici manifesti. 2.2. Manifestamente infondato, poi, è il terzo motivo, poiché, dalla concorde descrizione dei fatti compiuta dalle testimoni, non contraddette specificamente sul punto dalla ricorrente, si rileva che, al momento delle minacce di costei, erano in atto i rilievi e gli altri adempimenti d'ufficio conseguenti al sinistro stradale, tra i quali il sequestro del veicolo e l'invito alla sottoposizione al test alcoolemico, che hanno determinato la sua condotta reattiva. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 ottobre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sident