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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 luglio 2024

Cassazione n. 38543/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22 gennaio 2004 dal locale Tribunale - a seguito di ordinanza di rimessione in termini del 10 luglio 2024 -, in riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ) e B (artt. 110,112,81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.

P.R. n. 309/90) accertati in data 27 marzo 1992 fino al settembre 1992, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deducendo con unico motivo inosservanza dell'art. 175, ottavo comma, cod. proc. pen. in quanto la sentenza ha accolto il quarto motivo di appello in ordine alla intervenuta prescrizione, ponendo alla sua base ragioni diverse da quelle prospettate dalla difesa.

Pur correttamente computando il tempo massimo di prescrizione dei reati - rispettivamente di anni trenta e anni ventidue e mesi sei - la Corte di appello non ha considerato l'irrilevanza del decorso del tempo fissato dal disposto dell'art. 172, comma 2 e 8, cod. proc. pen., applicabile al caso di specie in relazione alla intervenuta ordinanza di rimessione in termini, con riferimento al periodo temporale compreso tra il 11 marzo 2004 - data della notifica dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio dell'imputato e quello della data di comunicazione della ordinanza del 10 luglio 2024 di rimessione in termini, tale che il periodo complessivo che risulta decorso è quello di anni undici, mesi otto e giorni venticinque, ben inferiore al termine massimo di prescrizione per entrambi i reati.

3. Sono pervenute memorie difensive.

Con quella del 24.09.2025 si sostiene il mancato riferimento alla ipotesi di cui all'art. 172, comma 2, cod. proc. pen. sia dell'ordinanza di rimessione in termini sia della sentenza impugnata, così non potendosi applicare il comma otto al quale fa riferimento.

In via subordinata, si sollecita il rinvio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 8, cod. proc. perì. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost.

Con quella del 9.10.2025 a sostegno della inammissibilità del ricorso si assume la incompatibilità di ruoli in ragione della coincidenza del magistrato che all'epoca ebbe ad emettere la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato con quello che ha proposto il presente ricorso.

4. E' pervenuta memoria del Procuratore generale adesiva alle ragioni del ricorso e a sostegno dell'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

2. La sentenza impugnata, nel dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati, ha omesso di considerare la cd. sterilizzazione del decorso del termine prescrizionale in conseguenza dell'intervenuta rimessione in termine dell'imputato per la proposizione dell'appello.

Secondo le stesse le indicazioni della sentenza impugnata, il periodo che deve essere considerato è quello decorrente dal 11.3.2004 - data di notificazione al difensore di ufficio dell'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di primo grado - al 13.7.2024 - data della comunicazione della ordinanza di rimessione in termini per l'appello emessa il precedente 10.7.2024.

Cosicché, secondo il corretto calcolo del ricorrente, alla data della decisione di appello, risultavano decorsi - ai fini della prescrizione - complessivi anni undici, mesi otto e giorni venticinque (undici anni, tre mesi e undici giorni dalla data di accertamento del fatto - 30 settembre 1992 - più cinque mesi e undici giorni dal 13 luglio 2024 al 14 gennaio 2025, data di emissione della sentenza di appello), ben inferiori al termine di prescrizione per ciascuno dei reati in contestazione, correttamente - peraltro - individuati dalla sentenza impugnata, rispettivamente, in anni trenta (capo A) e anni ventidue e mesi sei (capo B).

3. Deve essere ribadito il principio secondo il quale, in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175(Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279102).

Ha ribadito il principio in caso analogo a quello oggetto di disamina Sez. 5, n. 35222 del 27/06/2024, Stankovic, Rv. 286942, precisando «che l'art.175 cod. proc. pen. è stato novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che, introducendo nel nostro ordinamento il processo in assenza ed espungendo l'istituto della contumacia, ha inciso profondamente sul codice di rito.

Tuttavia le modifiche alle disposizioni vigenti prima del 16 maggio 2014 non operano in questo procedimento perché la sentenza di primo grado era stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della legge 67, donde trova applicazione la disciplina prevista prima di tale novella in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 15 -bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279102 - 01).

Ne discende che il testo dell'art.175 cod. proc. pen. cui fare riferimento è quello anteriore all'entrata in vigore della

I. 67 del 2014 e, quindi: il comma 2: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione.

A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica».

Il comma 8 (rimasto identico): «Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione».

Sulla base dei combinato disposto delle due norme, dunque, la prescrizione deve ritenersi sospesa per il tempo che intercorre tra la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza e la notifica dell'ordinanza con la quale si concede la restituzione nel termine».

Inoltre, questo Collegio condivide l'orientamento secondo il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), dell'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista dall' art. 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine, trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo dell'istituto che verrebbe meno con la prescrizione (Sez. 5, n. 32426 del 15/05/2019, Uniatytskyi, Rv. 277101 - 01).

Ancora, deve essere richiamata l'affermazione secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare, atteso che, da un lato, nessun vincolo è stato neppure indirettamente posto, sul punto, al legislatore delegato e che, dall'altro, l'assenza di un criterio direttivo che consentisse espressamente la sterilizzazione del decorso della prescrizione nell'ipotesi indicata non comporta che tale statuizione fosse preclusa al legislatore delegato. (Sez. 3, n. 25258 del 09/07/2020, Moretti, Rv. 279881 - 01).

Nell'occasione, è stato condivisibilmente ribadito che «di tale disposizione questa Corte ha fatto più volte applicazione, senza rilevare alcun dubbio di legittimità costituzionale (cfr. Sez. 2, n. 5981 del 18/10/2007, dep. 2008, Ardizzone, Rv. 239429, secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non si tiene conto, ai fini prescrizionali, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione).

Il medesimo principio è stato più di recente riaffermato da Sez. 7, ord. n. 39704 del 10/09/2015, Pascarella, Rv. 264767, nella cui motivazione - che, al proposito, ben calza al caso qui in esame - si legge che ad esso «non può far velo la sopravvenuta modificazione del secondo comma dell'art. 175 c.p.p. (per effetto della legge 28.4.2014 n. 67), che circoscrive il descritto sistema incidentale di calcolo della prescrizione alla sola restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna, dal momento che la disposizione transitoria dettata dall'art. 15-bis legge 67/2014 statuisce l'inapplicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della novella normativa, sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado».

4. Alle conclusioni che precedono non osta il rilievo difensivo in ordine alla coincidenza soggettiva del Magistrato che, all'epoca, ha emesso la ordinanza custodiale nei confronti del ricorrente e, attualmente, ha proposto il ricorso in cassazione, non verificandosi alcuna incompatibilità, tantomeno incidente sulla ammissibilità dello stesso ricorso.

5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/01/2025 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio; udito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 22 gennaio 2004 dal locale Tribunale - a seguito di ordinanza di rimessione in termini del 10 luglio 2024 -, in riforma della decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine ai reati di cui ai capi A (art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 ) e B (artt. 110,112,81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d. P.R. n. 309/90) accertati in data 27 marzo 1992 fino al settembre 1992, essendo gli stessi estinti per intervenuta prescrizione. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deducendo con unico motivo inosservanza dell'art. 175, ottavo comma, cod. proc. pen. in quanto la sentenza ha accolto il quarto motivo di appello in ordine alla intervenuta prescrizione, ponendo alla sua base ragioni diverse da quelle prospettate dalla difesa. Pur correttamente computando il tempo massimo di prescrizione dei reati - rispettivamente di anni trenta e anni ventidue e mesi sei - la Corte di appello non ha considerato l'irrilevanza del decorso del tempo fissato dal disposto dell'art. 172, comma 2 e 8, cod. proc. pen., applicabile al caso di specie in relazione alla intervenuta ordinanza di rimessione in termini, con riferimento al periodo temporale compreso tra il 11 marzo 2004 - data della notifica dell'estratto contumaciale al difensore di ufficio dell'imputato e quello della data di comunicazione della ordinanza del 10 luglio 2024 di rimessione in termini, tale che il periodo complessivo che risulta decorso è quello di anni undici, mesi otto e giorni venticinque, ben inferiore al termine massimo di prescrizione per entrambi i reati. 3. Sono pervenute memorie difensive. Con quella del 24.09.2025 si sostiene il mancato riferimento alla ipotesi di cui all'art. 172, comma 2, cod. proc. pen. sia dell'ordinanza di rimessione in termini sia della sentenza impugnata, così non potendosi applicare il comma otto al quale fa riferimento. In via subordinata, si sollecita il rinvio della questione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 8, cod. proc. perì. in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. Con quella del 9.10.2025 a sostegno della inammissibilità del ricorso si assume la incompatibilità di ruoli in ragione della coincidenza del magistrato che all'epoca ebbe ad emettere la misura cautelare personale nei confronti dell'imputato con quello che ha proposto il presente ricorso. 4. E' pervenuta memoria del Procuratore generale adesiva alle ragioni del ricorso e a sostegno dell'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. 2. La sentenza impugnata, nel dichiarare la intervenuta prescrizione dei reati, ha omesso di considerare la cd. sterilizzazione del decorso del termine prescrizionale in conseguenza dell'intervenuta rimessione in termine dell'imputato per la proposizione dell'appello. Secondo le stesse le indicazioni della sentenza impugnata, il periodo che deve essere considerato è quello decorrente dal 11.3.2004 - data di notificazione al difensore di ufficio dell'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna di primo grado - al 13.7.2024 - data della comunicazione della ordinanza di rimessione in termini per l'appello emessa il precedente 10.7.2024. Cosicché, secondo il corretto calcolo del ricorrente, alla data della decisione di appello, risultavano decorsi - ai fini della prescrizione - complessivi anni undici, mesi otto e giorni venticinque (undici anni, tre mesi e undici giorni dalla data di accertamento del fatto - 30 settembre 1992 - più cinque mesi e undici giorni dal 13 luglio 2024 al 14 gennaio 2025, data di emissione della sentenza di appello), ben inferiori al termine di prescrizione per ciascuno dei reati in contestazione, correttamente - peraltro - individuati dalla sentenza impugnata, rispettivamente, in anni trenta (capo A) e anni ventidue e mesi sei (capo B). 3. Deve essere ribadito il principio secondo il quale, in tema di restituzione in termini, la previgente formulazione dell'art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui prevedeva il suddetto rimedio per proporre impugnazione avverso le sentenze contumaciali di condanna, nonostante la parziale abrogazione intervenuta ad opera dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, continua ad applicarsi nei confronti degli imputati che siano già stati dichiarati contumaci - in virtù del pregresso regime - alla data del 22 agosto 2014, stante la disciplina transitoria di cui all'art. 15-bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118; con la conseguenza che, nel caso di accoglimento della richiesta di restituzione nel termine per impugnare, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato per cui si procede, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione, atteso quanto previsto dal comma 8 del medesimo art. 175(Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 279102). Ha ribadito il principio in caso analogo a quello oggetto di disamina Sez. 5, n. 35222 del 27/06/2024, Stankovic, Rv. 286942, precisando «che l'art.175 cod. proc. pen. è stato novellato dalla legge 28 aprile 2014, n. 67, che, introducendo nel nostro ordinamento il processo in assenza ed espungendo l'istituto della contumacia, ha inciso profondamente sul codice di rito. Tuttavia le modifiche alle disposizioni vigenti prima del 16 maggio 2014 non operano in questo procedimento perché la sentenza di primo grado era stata pronunziata prima dell'entrata in vigore della legge 67, donde trova applicazione la disciplina prevista prima di tale novella in virtù della disciplina transitoria di cui all'art. 15 -bis della citata legge, inserito in essa dalla legge 11 agosto 2014, n. 118 (Sez. 5, n. 14001 del 03/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279102 - 01). Ne discende che il testo dell'art.175 cod. proc. pen. cui fare riferimento è quello anteriore all'entrata in vigore della I. 67 del 2014 e, quindi: il comma 2: «Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica». Il comma 8 (rimasto identico): «Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione». Sulla base dei combinato disposto delle due norme, dunque, la prescrizione deve ritenersi sospesa per il tempo che intercorre tra la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza e la notifica dell'ordinanza con la quale si concede la restituzione nel termine». Inoltre, questo Collegio condivide l'orientamento secondo il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione ai principi di ragionevolezza e ragionevole durata del processo (artt. 3 e 111 Cost.), dell'ipotesi di sospensione del termine di prescrizione del reato, prevista dall' art. 175, comma 8, cod. proc. pen., con riferimento al tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine, trattandosi di una clausola di salvaguardia intesa ad assicurare lo scopo dell'istituto che verrebbe meno con la prescrizione (Sez. 5, n. 32426 del 15/05/2019, Uniatytskyi, Rv. 277101 - 01). Ancora, deve essere richiamata l'affermazione secondo la quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, per eccesso di delega in relazione agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., dell'art. 175, comma 8, cod. proc. pen., secondo cui non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione nel termine per impugnare, atteso che, da un lato, nessun vincolo è stato neppure indirettamente posto, sul punto, al legislatore delegato e che, dall'altro, l'assenza di un criterio direttivo che consentisse espressamente la sterilizzazione del decorso della prescrizione nell'ipotesi indicata non comporta che tale statuizione fosse preclusa al legislatore delegato. (Sez. 3, n. 25258 del 09/07/2020, Moretti, Rv. 279881 - 01). Nell'occasione, è stato condivisibilmente ribadito che «di tale disposizione questa Corte ha fatto più volte applicazione, senza rilevare alcun dubbio di legittimità costituzionale (cfr. Sez. 2, n. 5981 del 18/10/2007, dep. 2008, Ardizzone, Rv. 239429, secondo cui, nell'ipotesi di restituzione nel termine concessa ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., non si tiene conto, ai fini prescrizionali, del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale e la notificazione alla parte dell'avviso di deposito dell'ordinanza che concede la restituzione). Il medesimo principio è stato più di recente riaffermato da Sez. 7, ord. n. 39704 del 10/09/2015, Pascarella, Rv. 264767, nella cui motivazione - che, al proposito, ben calza al caso qui in esame - si legge che ad esso «non può far velo la sopravvenuta modificazione del secondo comma dell'art. 175 c.p.p. (per effetto della legge 28.4.2014 n. 67), che circoscrive il descritto sistema incidentale di calcolo della prescrizione alla sola restituzione nel termine per proporre opposizione a un decreto penale di condanna, dal momento che la disposizione transitoria dettata dall'art. 15-bis legge 67/2014 statuisce l'inapplicabilità della nuova disciplina ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore della novella normativa, sia stata già pronunciata la sentenza di primo grado». 4. Alle conclusioni che precedono non osta il rilievo difensivo in ordine alla coincidenza soggettiva del Magistrato che, all'epoca, ha emesso la ordinanza custodiale nei confronti del ricorrente e, attualmente, ha proposto il ricorso in cassazione, non verificandosi alcuna incompatibilità, tantomeno incidente sulla ammissibilità dello stesso ricorso. 5. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la
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