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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 36661/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4243-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1884/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a-sec6, Con atto di citazione notificato il 25.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare il confine tra la proprietà di essa attrice e quella dei convenuti e condannare di questi ultimi al rilascio di una porzione occupata senza titolo.

Nella resistenza dei convenuti, che spiegavano anche domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area contesa in loro favore, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5693/2017, accoglieva la domanda principale rigettando la riconvenzionale.

Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, e si costitu va in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame.

Con la sentenza impugnata, n. 1884/2018, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame.

Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], aFidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA' del ricorso.

Con sentenza n. 5693/2017 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il regolamento del confine, rigettando la contrapposta domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle odierne ricorrenti.

Con sentenza n. 1884/2018 la Corte di Appello di Salerno ha rigettato il Ric. 2019 n. 04243 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -2- gravame proposto dalle odierne ricorrenti avverso la predetta decisione di prima istanza.

Ricorrono per la cassazione della sentenza di secondo grado le odierne ricorrenti, affidandosi a tre motivi.

Con i! primo di essi, le predette lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1159 bis e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe escluso la sufficienza della coltivazione del fondo ai fini dell'accertamento della sua intervenuta usucapioge.

Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano "a violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 1142 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.o.c., perché la Corte di Appello avrebbe prima escluso che la relazione tra il padre delle ricorrenti ed il fondo oggetto d; causa fosse configurabile come detenzione in nomine alieno, e poi escluso immotivatamente la sussistenza del possesso, senza considerare che l'appellata Viola non aveva fornito la prova dell'occupazione senza titolo contestata aile convenute appellanti.

Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano infine la violazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe impropriamente interpretato la domanda come d; regolamento dei confini, mentre essa costituiva in realtà una domanda di rivendicazione.

Le prime due censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in quanto la Corte di Appello ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle odierne ricorrenti ritenendo, all'esito di una articolata disamina delle risultanze della prova orale che non può costituire oggetto di rivalutazione in questa sede, non raggiunta la prova del possesso esclusivo del bene di cui è causa in capo alle predette Ric. 2019 n. 04243 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -3- ricorrenti (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata).

Il riferimento all'insufficienza, ai fini della confvurazione del possesso utile ad usucapionem, della mera coltivazione del fondo va pertanto letta unitamente ai decisivi passaggi della motivazione con i quali la Corte salernitana afferma, dapprima, che "... non può ritenersi dimostrato in modo puntuale e preciso il possesso qualificato del bene, utile cioè all'acquisto del bene a titolo originario, e prolungato nel tempo per i! periodo prescritto dalla legge, e ciò sia ai fini dell'usucapione ordinaria che di quella abbrevuata da parte delle convenute appellate; tanto sia con riferimento al genitore [OSCURATO:PERSONA], sia avuto riguardo alle figlie apellanti" e, poco dopo, che ". . in ogni caso, l'incertezza probatoria come sopra delineata non può che riverberare gli effetti negativi sulla parte alla quale incombeva l'onere della prova" (cfr. pag. 5).

La terza censura è invece inammissibile perché nuova, non risultando, dalla sentenza impugnata, che le odierne ricorrenti abbiano proposto motivo di gravame sulla qualificazione dell'azione da parte del Tribunale di Salerno.

I due motivi di appello, infatti, vertevano entrambi sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore Ric. 2019 n. 04243 sez.

M2 - ud. 15-07-2021 -4- della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigro della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4243-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate presso la cancelleria della Corte di Cassazione - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione - controricorrente - avverso la sentenza n. 1884/2018 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 07/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] a-sec6, Con atto di citazione notificato il 25.3.2010 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] per sentir accertare il confine tra la proprietà di essa attrice e quella dei convenuti e condannare di questi ultimi al rilascio di una porzione occupata senza titolo. Nella resistenza dei convenuti, che spiegavano anche domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuta usucapione dell'area contesa in loro favore, il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 5693/2017, accoglieva la domanda principale rigettando la riconvenzionale. Interponevano appello avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], anche come eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo deceduta, e si costitu va in seconde cure [OSCURATO:PERSONA], resistendo al gravame. Con la sentenza impugnata, n. 1884/2018, la Corte di Appello di Salerno rigettava il gravame. Propongono ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], aFidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Non risultano depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA' del ricorso. Con sentenza n. 5693/2017 il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il regolamento del confine, rigettando la contrapposta domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle odierne ricorrenti. Con sentenza n. 1884/2018 la Corte di Appello di Salerno ha rigettato il Ric. 2019 n. 04243 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -2- gravame proposto dalle odierne ricorrenti avverso la predetta decisione di prima istanza. Ricorrono per la cassazione della sentenza di secondo grado le odierne ricorrenti, affidandosi a tre motivi. Con i! primo di essi, le predette lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1141, 1158, 1159 bis e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte distrettuale avrebbe escluso la sufficienza della coltivazione del fondo ai fini dell'accertamento della sua intervenuta usucapioge. Con il secondo motivo, le ricorrenti lamentano "a violazione e falsa applicazione degli artt. 1146, 1142 e 2697 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.o.c., perché la Corte di Appello avrebbe prima escluso che la relazione tra il padre delle ricorrenti ed il fondo oggetto d; causa fosse configurabile come detenzione in nomine alieno, e poi escluso immotivatamente la sussistenza del possesso, senza considerare che l'appellata Viola non aveva fornito la prova dell'occupazione senza titolo contestata aile convenute appellanti. Con il terzo motivo, le ricorrenti lamentano infine la violazione dell'art. 950 c.c., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto la Corte territoriale avrebbe impropriamente interpretato la domanda come d; regolamento dei confini, mentre essa costituiva in realtà una domanda di rivendicazione. Le prime due censure, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili in quanto la Corte di Appello ha rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalle odierne ricorrenti ritenendo, all'esito di una articolata disamina delle risultanze della prova orale che non può costituire oggetto di rivalutazione in questa sede, non raggiunta la prova del possesso esclusivo del bene di cui è causa in capo alle predette Ric. 2019 n. 04243 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -3- ricorrenti (cfr. pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata). Il riferimento all'insufficienza, ai fini della confvurazione del possesso utile ad usucapionem, della mera coltivazione del fondo va pertanto letta unitamente ai decisivi passaggi della motivazione con i quali la Corte salernitana afferma, dapprima, che "... non può ritenersi dimostrato in modo puntuale e preciso il possesso qualificato del bene, utile cioè all'acquisto del bene a titolo originario, e prolungato nel tempo per i! periodo prescritto dalla legge, e ciò sia ai fini dell'usucapione ordinaria che di quella abbrevuata da parte delle convenute appellate; tanto sia con riferimento al genitore [OSCURATO:PERSONA], sia avuto riguardo alle figlie apellanti" e, poco dopo, che ". . in ogni caso, l'incertezza probatoria come sopra delineata non può che riverberare gli effetti negativi sulla parte alla quale incombeva l'onere della prova" (cfr. pag. 5). La terza censura è invece inammissibile perché nuova, non risultando, dalla sentenza impugnata, che le odierne ricorrenti abbiano proposto motivo di gravame sulla qualificazione dell'azione da parte del Tribunale di Salerno. I due motivi di appello, infatti, vertevano entrambi sul rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato irammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento in favore Ric. 2019 n. 04243 sez. M2 - ud. 15-07-2021 -4- della parte controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in C 3.200 di cui C 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigro della Sesta-2 Sezione Civile, addì 15 luglio 2