Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 37490/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - previa rettifica del dispositivo con sostituzione delle parole "in riforma della" con "conferma la" - dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 12 maggio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 novembre 2017, il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. perché, trovato alla guida di un veicolo in condizioni tali da farlo ritenere in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool, rifiutava di sottoporsi all'accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria volto a stabilire il tasso alcolimetrico (in Genova il 5 novembre 2017).

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha deliberato la decisione di cui al dispositivo che si riporta qui di seguito integralmente: "Visti gli artt. 592, 605 c.p.p.

In riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 14/10/2019 nei confronti dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali del grado [...]".

Limitando l'esposizione del fatto all'unico profilo rilevante per la decisione, la Corte di appello, dopo aver respinto le censure difensive inerenti all'affermazione di responsabilità del Prandini ha evidenziato che la pena inflitta dal Tribunale era del tutto adeguata alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge per incompletezza del dispositivo di sentenza.

Si deduce che il dispositivo della sentenza impugnata risultava errato con conse- guente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 1, cod. proc. pen..

Nel dispositivo della sentenza impugnata contraddittoriamente sono state previ- ste la riforma della sentenza impugnata e, contestualmente, la condanna dell'impu- tato al pagamento delle spese processuali.

L'obbligo della pronuncia sull'azione penale, a cui corrisponde un diritto sogget- tivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel di- spositivo della sentenza stessa.

A tale contraddittorietà/mancanza del dispositivo, di cui all'impugnata sentenza, non può supplirsi con la motivazione, la quale adempie una finalità permanente stru- mentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo.

2.2. Travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen..

Si osserva che dall'audizione del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non emergevano ele- menti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato e che non era stata fornita la prova del corretto funzionamento dell'etilometro.

2.3. Violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S. e vizio di motivazione.Si rileva che la condanna del Prandini risultava in aperto contrasto con molti elementi probatori acquisiti nel corso dei giudizi di merito anche di natura documen- tale.

2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si deduce che, in ragione delle modalità del fatto e dell'epoca remota dei prece- denti penali, si sarebbe dovuta riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen..

Il giudizio di colpevolezza è stato basato su valutazioni parziali dell'organo giudi- cante.

2.5. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione.

Si rileva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche appariva incongruo e/o sproporzionato rispetto ai fatti contestati.

2.6. .Con memoria del 12 maggio 2023 la difesa insiste per la richiesta di acco- glimento del ricorso, ribadendo la tesi della genericità e della contraddittorietà della sentenza.

Non è indicato, infatti, se la pronunzia sia di condanna o di assoluzione e non è indicato il quantum dell'eventuale pena applicata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In linea generale va premesso che in caso di contrasto tra dispositivo e moti- vazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre de- termina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è con- sentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del disposi- tivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, per- mettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la deci- sione (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palunnbo, Rv. 266660; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082; Sez. 4, n. 43419 del c), 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez.

F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402).Il principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla motiva- zione successivamente redatta è volto a impedire postumi ripensamenti sulla regiu- dicanda e a garantire la certezza della decisione pubblicamente pronunciata sulla domanda esercitata con l'azione penale (nel che sta la reiterata affermazione della natura servente e strumentale della motivazione - momento illustrativo - rispetto al dispositivo - momento decisorio pubblicamente proclamato); tuttavia, ragionando per categorie astratte, si può correre il rischio che siano ricondotte ad un'unica, generale categoria dogmatico-giuridica situazioni tra loro profondamente diverse rispetto alle quali la riaffermazione di un principio consolidato è solo apparentemente esatta (Sez. 1, n. 34986 del 10/07/2007, Mabrouky, Rv. 237611).

Nel caso di accertamento dell'esistenza di un vizio radicale del dispositivo - sem- pre che non ricorra una delle suindicate ipotesi eccezionali di prevalenza della moti- vazione - la giurisprudenza ha talora configurato un'ipotesi di inesistenza della sen- tenza e in altre di mera nullità della medesima.

Al riguardo, appare opportuno richiamare le principali pronunzie di questa Corte in materia, che risentono della variegata casistica in materia: a) Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola, Rv. 271710, secondo cui la sentenza che manchi del di- spositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato; b) Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D G, Rv. 265183, secondo cui è nulla per contraddittorietà la sentenza quando vi sia conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in ordine ad una o più statuizioni contenute in quest'ultimo (relativa a fattispecie di sentenza dichiarata nulla perché il dispositivo della stessa aveva fis- sato la pena in misura diversa da quella che sarebbe dovuta risultare dall'applicazione della diminuzione indicata in motivazione); c) Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Bar- baro, Rv. 253629, per la quale è nulla la sentenza che dichiari la responsabilità dell'imputato se nel dispositivo manchi l'indicazione della pena inflitta e vi sia la sola condanna alle spese; d) Sez. 3, n. 34776 del 22/06/2011, C, Rv. 251245, che ha ritenuto nulla la sentenza del giudice d'appello che, nel riformare la disposizione re- lativa alla quantificazione della pena irrogata, rechi nella sola parte motiva e non anche nel dispositivo l'entità della pena come modificata.

Ebbene, la categoria dogmatica dell'inesistenza della sentenza è stata ritenuta sussistente solo in quei particolari casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo (Sez. 6, n. 3683 del 2000, Rizzo, Rv. 215844).La categoria dell'inesistenza dell'atto processuale è stata ritenuta «immanente al sistema, servendo a coprire tutta quell'area di vizi non rientranti nelle ipotesi di nul- lità, vizi talmente gravi che impediscono all'atto di sorgere in quanto, mancando degli elementi costitutivi ed identificativi suoi propri, lo rendono inidoneo a produrre alcun effetto giuridico.

In altri termini, la differenza fra atto nullo e atto inesistente è quasi di natura ontologica perché, mentre il primo, pur affetto da patologia, è conforme alla tipologia voluta dal legislatore ed è ben identificabile, possedendo gli elementi costitutivi previsti dalla normativa di riferimento, al contrario, l'atto inesistente è estraneo al sistema giuridico, essendo affetto da patologie talmente gravi che risulta privo di una sua fisionomia» (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027).

Tra questi, è stata riconosciuta - nel corso del tempo - l'inesistenza nei seguenti casi: a) decreto che dispone il giudizio mancante nel dispositivo dell'indicazione del nominativo dell'imputato, per difetto assoluto di una decisione assunta nel contrad- dittorio delle parti (Sez. 5, n. 33527 del 04/07/2019, Borgo, Rv. 276591; b) sentenza emessa nei confronti di un minore non imputabile al momento del fatto (Sez. 1, n. 35 del 04/12/2018, dep. 2019, B, Rv. 274644); c) sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato (Sez. 5, Ord. n. 29494 del 07/05/2018, De- vito, Rv. 273330); d) sentenza mancante, in dispositivo, della statuizione decisoria su un capo di imputazione (Sez. 6, n. 39435 del 2017, cit.); e) sentenza emessa dal giudice civile in un ambito riservato al giudice penale (Sez.

U, n. 25 del 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214694); f) sentenza emessa nei confronti di persona già deceduta al momento dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 1502 del 19/04/1990, Scicolone, Rv. 184294).

La casistica appena riportata, relativa a provvedimenti emessi da soggetto pri- vato o pubblico che non abbia la qualità di giudice e che si sia arrogato i relativi poteri, ovvero nei confronti di soggetto inesistente, non imputabile perché infraquat- tordicenne, o anche deceduto, dimostra la natura radicale del vizio dell'inesistenza e la circostanza che l'elemento distintivo fra inesistenza e nullità, per quanto attiene alle conseguenze prodotte, può essere rinvenuto nella circostanza che la prima è insuscettibile di essere sanata dal giudicato (Sez. 6, n. 39435 del 2017, cit.).

3. Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fatti- specie in esame deve ritenersi la sentenza impugnata affetta dal vizio dell'inesistenza e non da nullità o da un mero errore materiale.

Il dispositivo della sentenza impugnata (con motivazione non contestuale), in- fatti, appare del tutto contraddittorio, perché, dopo la premessa ("...

In riforma della sentenza del ..."), che lascia presupporre un intento di modificare la pronunzia del c(./ Tribunale e dopo l'indicazione di estremi errati della sentenza di primo grado, non è indicata la pena irrogata ed è disposta la condanna del Prandini al pagamento delle spese processuali.

Ovviamente tale ultima statuizione presupponeva una conferma della sentenza di primo grado ed è incompatibile con l'indicazione iniziale della "riforma della sen- tenza" impugnata.

E' del tutto irrilevante la circostanza che la motivazione, successivamente depo- sitata, dopo aver illustrato le ragioni del rigetto dei motivi di appello concernenti l'affermazione della responsabilità e di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, contenga la conferma della decisione del Tribunale.

Dal dispositivo, infatti, non po- teva evincersi con certezza l'errore in cui era incorso il giudicante, per cui esso non poteva essere sanato col successivo deposito della motivazione della sentenza.

L'intrinseca contraddittorietà del dispositivo si è inevitabilmente tradotta in ine- sistenza della sentenza, perché l'impossibilità di stabilire se la sentenza sia di asso- luzione, di riforma parziale o di condanna non consente la corretta formazione del titolo esecutivo.

Persino in caso di sentenza di appello non impugnata sarebbe stato impossibile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.

Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

4. Appare opportuno precisare che il reato contravvenzionale contestato non si è prescritto nonostante il decorso, alla data odierna, di cinque anni dalla data del fatto (5 novembre 2017), occorrendo calcolare anche il periodo di sospensione della pre- scrizione di anni uno e mesi sei previsto dall'art. 159, comma secondo, n. 2, cod. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b,

I. 23 giugno 2017, n. 103).

Tale periodo di sospensione va calcolato per tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della

I. n. 103 del 2017, solo fino al 31 dicembre 2019, in quanto per i reati commessi in epoca successiva a tale ultima data l'intera disciplina è stata innovata dalla

I. legge 27 settembre 2021, n. 134.

Il dato della successiva abrogazione del citato secondo comma dell'art. 159 cod. pen. disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a),

I. 9 gennaio 2019, n. 3 è irrilevante.

La disciplina, infatti, è stata modificata dall'art. 334 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2,

I. n. 134 del 2021, mediante la previsione dell'istituto dell'im- procedibilità dell'azione penale, che è applicabile ai soli reati commessi dalla data del 10 gennaio 2020.

Tale nuova disciplina non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto tale istituto riveste natura processuale e, conseguentemente, non è applica- bile in via retroattiva (Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. t 282419).

5. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova.

P. Q. M. An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito l'AVV. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto - previa rettifica del dispositivo con sostituzione delle parole "in riforma della" con "conferma la" - dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva del 12 maggio 2023 dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 novembre 2017, il Tribunale di Genova ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di arresto ed euro duemila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 7, C.d.S. perché, trovato alla guida di un veicolo in condizioni tali da farlo ritenere in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza di alcool, rifiutava di sottoporsi all'accertamento richiesto dalla polizia giudiziaria volto a stabilire il tasso alcolimetrico (in Genova il 5 novembre 2017). Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha deliberato la decisione di cui al dispositivo che si riporta qui di seguito integralmente: "Visti gli artt. 592, 605 c.p.p. In riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 14/10/2019 nei confronti dell'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali del grado [...]". Limitando l'esposizione del fatto all'unico profilo rilevante per la decisione, la Corte di appello, dopo aver respinto le censure difensive inerenti all'affermazione di responsabilità del Prandini ha evidenziato che la pena inflitta dal Tribunale era del tutto adeguata alla gravità del reato e alla personalità dell'imputato. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo cinque motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge per incompletezza del dispositivo di sentenza. Si deduce che il dispositivo della sentenza impugnata risultava errato con conse- guente nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546, comma 1, cod. proc. pen.. Nel dispositivo della sentenza impugnata contraddittoriamente sono state previ- ste la riforma della sentenza impugnata e, contestualmente, la condanna dell'impu- tato al pagamento delle spese processuali. L'obbligo della pronuncia sull'azione penale, a cui corrisponde un diritto sogget- tivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel di- spositivo della sentenza stessa. A tale contraddittorietà/mancanza del dispositivo, di cui all'impugnata sentenza, non può supplirsi con la motivazione, la quale adempie una finalità permanente stru- mentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo. 2.2. Travisamento della prova e vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.. Si osserva che dall'audizione del teste di P.G. [OSCURATO:PERSONA] non emergevano ele- menti per l'affermazione di responsabilità dell'imputato e che non era stata fornita la prova del corretto funzionamento dell'etilometro. 2.3. Violazione dell'art. 186, comma 7, C.d.S. e vizio di motivazione.Si rileva che la condanna del Prandini risultava in aperto contrasto con molti elementi probatori acquisiti nel corso dei giudizi di merito anche di natura documen- tale. 2.4. Violazione dell'art. 131 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si deduce che, in ragione delle modalità del fatto e dell'epoca remota dei prece- denti penali, si sarebbe dovuta riconoscere la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.. Il giudizio di colpevolezza è stato basato su valutazioni parziali dell'organo giudi- cante. 2.5. Violazione dell'art. 62 bis cod. pen. e vizio di motivazione. Si rileva che il diniego delle circostanze attenuanti generiche appariva incongruo e/o sproporzionato rispetto ai fatti contestati. 2.6. .Con memoria del 12 maggio 2023 la difesa insiste per la richiesta di acco- glimento del ricorso, ribadendo la tesi della genericità e della contraddittorietà della sentenza. Non è indicato, infatti, se la pronunzia sia di condanna o di assoluzione e non è indicato il quantum dell'eventuale pena applicata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In linea generale va premesso che in caso di contrasto tra dispositivo e moti- vazione non contestuali, il carattere unitario della sentenza, in conformità al quale l'uno e l'altra, quali sue parti, si integrano naturalmente a vicenda, non sempre de- termina l'applicazione del principio generale della prevalenza del primo in funzione della sua natura di immediata espressione della volontà decisoria del giudice; invero, laddove nel dispositivo ricorra un errore materiale obiettivamente riconoscibile, il contrasto con la motivazione è meramente apparente, con la conseguenza che è con- sentito fare riferimento a quest'ultima per determinare l'effettiva portata del disposi- tivo, individuare l'errore che lo affligge ed eliminarne gli effetti, giacché essa, per- mettendo di ricostruire chiaramente ed inequivocabilmente la volontà del giudice, conserva la sua funzione di spiegazione e chiarimento delle ragioni fondanti la deci- sione (Sez. 3, n. 2351 del 18/11/2022, dep. 2023, Almanza, Rv. 284057 - 04; Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018, dep. 2019, B., Rv. 275690; Sez. 6, n. 24157 del 01/03/2018, Rv. 273269; Sez. 2, n. 13904 del 09/03/2016, Palunnbo, Rv. 266660; Sez. 2, n. 23343 del 01/03/2016, Ariano, Rv. 267082; Sez. 4, n. 43419 del c), 29/09/2015, Forte, Rv. 264909; Sez. F, n. 47576 del 09/09/2014, Savini, Rv. 261402).Il principio della prevalenza del dispositivo letto in udienza rispetto alla motiva- zione successivamente redatta è volto a impedire postumi ripensamenti sulla regiu- dicanda e a garantire la certezza della decisione pubblicamente pronunciata sulla domanda esercitata con l'azione penale (nel che sta la reiterata affermazione della natura servente e strumentale della motivazione - momento illustrativo - rispetto al dispositivo - momento decisorio pubblicamente proclamato); tuttavia, ragionando per categorie astratte, si può correre il rischio che siano ricondotte ad un'unica, generale categoria dogmatico-giuridica situazioni tra loro profondamente diverse rispetto alle quali la riaffermazione di un principio consolidato è solo apparentemente esatta (Sez. 1, n. 34986 del 10/07/2007, Mabrouky, Rv. 237611). Nel caso di accertamento dell'esistenza di un vizio radicale del dispositivo - sem- pre che non ricorra una delle suindicate ipotesi eccezionali di prevalenza della moti- vazione - la giurisprudenza ha talora configurato un'ipotesi di inesistenza della sen- tenza e in altre di mera nullità della medesima. Al riguardo, appare opportuno richiamare le principali pronunzie di questa Corte in materia, che risentono della variegata casistica in materia: a) Sez. 6, n. 39435 del 14/07/2017, Ammendola, Rv. 271710, secondo cui la sentenza che manchi del di- spositivo per omessa statuizione decisoria su un capo di imputazione per il quale è stato disposto il rinvio a giudizio dell'imputato è inesistente; detto vizio, rilevabile d'ufficio, è insuscettibile di essere sanato dal giudicato; b) Sez. 3, n. 37849 del 19/05/2015, D G, Rv. 265183, secondo cui è nulla per contraddittorietà la sentenza quando vi sia conclamata discordanza tra motivazione e dispositivo, atteso il difetto di giustificazione in ordine ad una o più statuizioni contenute in quest'ultimo (relativa a fattispecie di sentenza dichiarata nulla perché il dispositivo della stessa aveva fis- sato la pena in misura diversa da quella che sarebbe dovuta risultare dall'applicazione della diminuzione indicata in motivazione); c) Sez. 1, n. 43039 del 25/10/2012, Bar- baro, Rv. 253629, per la quale è nulla la sentenza che dichiari la responsabilità dell'imputato se nel dispositivo manchi l'indicazione della pena inflitta e vi sia la sola condanna alle spese; d) Sez. 3, n. 34776 del 22/06/2011, C, Rv. 251245, che ha ritenuto nulla la sentenza del giudice d'appello che, nel riformare la disposizione re- lativa alla quantificazione della pena irrogata, rechi nella sola parte motiva e non anche nel dispositivo l'entità della pena come modificata. Ebbene, la categoria dogmatica dell'inesistenza della sentenza è stata ritenuta sussistente solo in quei particolari casi in cui l'atto, per difetto di alcuni elementi strutturali che devono contraddistinguerlo, si pone totalmente fuori dal sistema, non è ad esso riferibile, e non è riconoscibile all'esterno, nel senso che è assolutamente inidoneo a produrre un qualsiasi effetto sia nell'ambito che al di fuori del processo (Sez. 6, n. 3683 del 2000, Rizzo, Rv. 215844).La categoria dell'inesistenza dell'atto processuale è stata ritenuta «immanente al sistema, servendo a coprire tutta quell'area di vizi non rientranti nelle ipotesi di nul- lità, vizi talmente gravi che impediscono all'atto di sorgere in quanto, mancando degli elementi costitutivi ed identificativi suoi propri, lo rendono inidoneo a produrre alcun effetto giuridico. In altri termini, la differenza fra atto nullo e atto inesistente è quasi di natura ontologica perché, mentre il primo, pur affetto da patologia, è conforme alla tipologia voluta dal legislatore ed è ben identificabile, possedendo gli elementi costitutivi previsti dalla normativa di riferimento, al contrario, l'atto inesistente è estraneo al sistema giuridico, essendo affetto da patologie talmente gravi che risulta privo di una sua fisionomia» (Sez. 2, n. 29427 del 15/06/2011, Ferrari, Rv. 251027). Tra questi, è stata riconosciuta - nel corso del tempo - l'inesistenza nei seguenti casi: a) decreto che dispone il giudizio mancante nel dispositivo dell'indicazione del nominativo dell'imputato, per difetto assoluto di una decisione assunta nel contrad- dittorio delle parti (Sez. 5, n. 33527 del 04/07/2019, Borgo, Rv. 276591; b) sentenza emessa nei confronti di un minore non imputabile al momento del fatto (Sez. 1, n. 35 del 04/12/2018, dep. 2019, B, Rv. 274644); c) sentenza della Corte di cassazione pronunciata dopo la morte dell'imputato (Sez. 5, Ord. n. 29494 del 07/05/2018, De- vito, Rv. 273330); d) sentenza mancante, in dispositivo, della statuizione decisoria su un capo di imputazione (Sez. 6, n. 39435 del 2017, cit.); e) sentenza emessa dal giudice civile in un ambito riservato al giudice penale (Sez. U, n. 25 del 1999, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 214694); f) sentenza emessa nei confronti di persona già deceduta al momento dell'esercizio dell'azione penale (Sez. 3, n. 1502 del 19/04/1990, Scicolone, Rv. 184294). La casistica appena riportata, relativa a provvedimenti emessi da soggetto pri- vato o pubblico che non abbia la qualità di giudice e che si sia arrogato i relativi poteri, ovvero nei confronti di soggetto inesistente, non imputabile perché infraquat- tordicenne, o anche deceduto, dimostra la natura radicale del vizio dell'inesistenza e la circostanza che l'elemento distintivo fra inesistenza e nullità, per quanto attiene alle conseguenze prodotte, può essere rinvenuto nella circostanza che la prima è insuscettibile di essere sanata dal giudicato (Sez. 6, n. 39435 del 2017, cit.). 3. Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, nella fatti- specie in esame deve ritenersi la sentenza impugnata affetta dal vizio dell'inesistenza e non da nullità o da un mero errore materiale. Il dispositivo della sentenza impugnata (con motivazione non contestuale), in- fatti, appare del tutto contraddittorio, perché, dopo la premessa ("... In riforma della sentenza del ..."), che lascia presupporre un intento di modificare la pronunzia del c(./ Tribunale e dopo l'indicazione di estremi errati della sentenza di primo grado, non è indicata la pena irrogata ed è disposta la condanna del Prandini al pagamento delle spese processuali. Ovviamente tale ultima statuizione presupponeva una conferma della sentenza di primo grado ed è incompatibile con l'indicazione iniziale della "riforma della sen- tenza" impugnata. E' del tutto irrilevante la circostanza che la motivazione, successivamente depo- sitata, dopo aver illustrato le ragioni del rigetto dei motivi di appello concernenti l'affermazione della responsabilità e di quelli inerenti al trattamento sanzionatorio, contenga la conferma della decisione del Tribunale. Dal dispositivo, infatti, non po- teva evincersi con certezza l'errore in cui era incorso il giudicante, per cui esso non poteva essere sanato col successivo deposito della motivazione della sentenza. L'intrinseca contraddittorietà del dispositivo si è inevitabilmente tradotta in ine- sistenza della sentenza, perché l'impossibilità di stabilire se la sentenza sia di asso- luzione, di riforma parziale o di condanna non consente la corretta formazione del titolo esecutivo. Persino in caso di sentenza di appello non impugnata sarebbe stato impossibile il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso. 4. Appare opportuno precisare che il reato contravvenzionale contestato non si è prescritto nonostante il decorso, alla data odierna, di cinque anni dalla data del fatto (5 novembre 2017), occorrendo calcolare anche il periodo di sospensione della pre- scrizione di anni uno e mesi sei previsto dall'art. 159, comma secondo, n. 2, cod. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 11, lett. b, I. 23 giugno 2017, n. 103). Tale periodo di sospensione va calcolato per tutti i reati commessi dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della I. n. 103 del 2017, solo fino al 31 dicembre 2019, in quanto per i reati commessi in epoca successiva a tale ultima data l'intera disciplina è stata innovata dalla I. legge 27 settembre 2021, n. 134. Il dato della successiva abrogazione del citato secondo comma dell'art. 159 cod. pen. disposta dall'art. 2, comma 1, lett. a), I. 9 gennaio 2019, n. 3 è irrilevante. La disciplina, infatti, è stata modificata dall'art. 334 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 2, I. n. 134 del 2021, mediante la previsione dell'istituto dell'im- procedibilità dell'azione penale, che è applicabile ai soli reati commessi dalla data del 10 gennaio 2020. Tale nuova disciplina non è applicabile alla fattispecie in esame, in quanto tale istituto riveste natura processuale e, conseguentemente, non è applica- bile in via retroattiva (Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. t 282419). 5. Per le ragioni sopra esposte la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova. P. Q. M. An
Sentenza Cassazione n. 37490/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris