CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 28331/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ca presso laCorte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], con la quale è stato chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Torino harigettato l’opposizione, proposta nell’interesse di XXXXXXXXXXXXXXXXX, avversoil provvedimento con cui in data 24/10/2025 il Magistrato di sorveglianza diAlessandria aveva disposto l’espulsione dal territorio dello Stato del suddetto aisensi dell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286.2. Avverso tale ordinanza XXXXXX ricorre, tramite il proprio difensore, percassazione, deducendo violazione degli artt. 16, comma 5, e 19, comma 1.1, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e 8 Cedu e vizio di motivazione.Rileva il difensore che il provvedimento impugnato viola il principio delbilanciamento tra le esigenze della sicurezza sociale e della protezione della sferapersonale e familiare del ricorrente e non tiene conto delle allegazioni sullasussistenza del rapporto di stabile convivenza con stretti parenti (la sorella e duezii) sul territorio italiano e del percorso di reinserimento sociale dell’istantetramite partecipazione a corsi professionalizzanti durante la detenzione.E insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.Invero, il Tribunale di sorveglianza di Torino premette che: a) ai sensidell’art. 16, comma 5, d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, l’espulsione dello stranieroin espiazione di pena detentiva costituisce misura sostitutiva della pena residua,finalizzata al definitivo allontanamento dal territorio nazionale in presenza dideterminate condizioni soggettive e oggettive; b) detta misura è disposta ovenon ostino gravi motivi di carattere umanitario o connessi al rispetto del dirittoalla vita familiare ex art. 19 del medesimo decreto; c) come chiarito dalla Cortedi cassazione e dalla giurisprudenza della Corte Edu, l’espulsione del cittadinostraniero legalmente soggiornante da lungo tempo o comunque radicato sulterritorio dello Stato può determinare una compressione del diritto al rispettodella vita familiare (art. 8 Cedu); d) tale diritto non è assoluto e può esserelimitato in presenza di comprovate esigenze di ordine pubblico e prevenzionedella recidiva, specie a fronte di condotte rilevanti e pericolose.Passando alla disamina del caso in esame, il Tribunale correttamenteevidenzia come nella fattispecie non risulti comprovato alcun effettivoradicamento sociale, familiare o lavorativo sul territorio nazionale. Invero,l’interessato, compiutamente identificato come cittadino marocchino, non risultamai essere stato titolare di un permesso di soggiorno sul territorio italiano; staespiando la pena per furto commesso nel giugno del 2023 e per tentata rapinaaggravata del dicembre 2023; ha riportato precedenti condanne in materia didroga, ricettazione e porto illegale di armi; nel corso della attuale carcerazione,che ha avuto inizio nel dicembre 2023, è stato destinatario di nove rapportidisciplinari; dall’ingresso in carcere risulta avere effettuato un solo colloquio invideochiamata con la madre.Rileva il Tribunale di sorveglianza che, a fronte di tali elementi indicativi delcoefficiente di pericolosità, il ricorrente si è limitato a riferire di avere in Italiadue zii, cittadini italiani, con i quali conviveva prima della carcerazione, senzatuttavia documentare tale rapporto di stabile convivenza e lo svolgimento diregolare attività lavorativa, solamente dedotta; e che, di contro, le informazionidi polizia e la stessa commissione di gravi reati evidenziano la carente volontàdel soggetto di rispettare le regole della civile convivenza e la legge penale, nonintegrando la situazione di prolungata permanenza in Italia, di per sé, in capo achi vi permanga alcun diritto o aspettativa, qualora l’interessato si renda, con ilproprio comportamento, pericoloso per la sicurezza o l’ordine pubblico, come èaccaduto nella fattispecie.A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformial dato normativo che si assume violato e alla giurisprudenza anchesovranazionale che lo interpreta, il ricorso, che si limita a contestare la decisionenei termini generici e privi di consistenza sopra riportati, insistendo sullamancata valutazione di profili neppure documentati, e a non contrastare il rilievocirca la natura vincolata della decisione sull’espulsione una volta che ricorrano lecondizioni pretese dalla legge e non sussistano situazioni ostative all’espulsione,dimostra la sua infondatezza.2. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.Va disposto l’oscuramento dei dati come da dispositivo. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.