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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021

Cassazione n. 42258/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna «alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 11/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Con memoria trasmessa in data 8.9.2021 la parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, concessione di provvisionale e vittoria di spese come da nota allegata .

Il motivo è inammissibile.

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Non sono consentiti in questa sede nuovi apprezzamenti del fatto o quantificazioni di provvisioonali, mentre vanno confermate le satuizioni civili.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 28/09/2021 (.1(Co igliere Estensore ---1 ,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di CATANZARO, con sentenza in data 01/12/2020, confermava la condanna «alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di CROTONE, in data 11/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 640 CP (più grave) ed altro. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Con memoria trasmessa in data 8.9.2021 la parte civile [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la conferma delle statuizioni civili, concessione di provvisionale e vittoria di spese come da nota allegata . Il motivo è inammissibile. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi : il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Non sono consentiti in questa sede nuovi apprezzamenti del fatto o quantificazioni di provvisioonali, mentre vanno confermate le satuizioni civili. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi Euro 2.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso il 28/09/2021 (.1(Co igliere Estensore ---1 ,