CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 15039/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (arf \\ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 16 aprile 2021 la Corte di Appello di Messina, in parziale riforma della sentenza emessa il 9.09.2019 dal Tribunale di Patti, appellata da BORGIA [OSCURATO:PERSONA] e LIOTTA Rosa, ha assolto LIOTTA Rosa dal reato ascritto per non aver commesso il fatto; ha confermato nel resto la sentenza, ritenendo BORGIA [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile del reato di detenzione abusiva di armi e del reato di cui all'art. 81 e art. 75 D.L. 159/2011. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BORGIA [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tendenti ad ottenere una non consentita rivalutazione di aspetti in fatto, oggetto di congrua valutazione nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] tei