CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 gennaio 2021
Cassazione n. 28778/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21320/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con unico socio in liquidazione e in fallimento, in persona dei curatori pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via di [OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 183/29/13, depositata il 5 dicembre 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 gennaio 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. v Cons. est. G.M. Nonno [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza n. 183/29/13 del 05/12/2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito CTR) ha accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo (di seguito CTP) n. 30/07/09, la quale aveva a sua volta accolto parzialmente il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oggi [OSCURATO:SOCIETA]. con socio unico in liquidazione e in fallimento (di seguito solo Amia), nei confronti di un avviso di accertamento concernente IRPEG e IRAP relative all'anno d'imposta 2001; 1.1. la CTR prendeva atto del giudicato interno formatosi in ordine alla indeducibilità della somma di euro 15.518,21, per come accertato dalla CTP, e accoglieva nel resto l'appello dell'Ufficio confermando integralmente l'avviso di accertamento; 2. avverso la sentenza della CTR Amia proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi; 3. l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso Amia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 43, terzo comma, I.fall., in quanto il giudizio di appello avrebbe dovuto essere dichiarato automaticamente interrotto a seguito della ammissione della società contribuente alla procedura di amministrazione straordinaria, intervenuta in epoca successiva alla proposizione dell'appello e antecedente alla scadenza del termine previsto per la sua costituzione in giudizio; 2. il motivo è inammissibile; 2.1. come noto, l'atto di impugnazione deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito, ed altresì, a permettere la 2 Cons. est. G.M. Nonno valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito; il ricorrente ha perciò l'onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l'indiretta riproduzione (cfr. Cass. n. 18679 del 27/07/2017; Cass. n. 14784 del 15/07/2015); 2.2. nel caso di specie, Amia fa riferimento ad un decreto di ammissione della società ad amministrazione straordinaria su cui fonda, sostanzialmente, le proprie doglianze in quanto, proprio a seguito di quel decreto, la CTR avrebbe dovuto, a suo dire, dichiarare l'interruzione del giudizio di appello; 2.3. peraltro, il predetto decreto non è stato né trascritto né prodotto, nemmeno in copia informe, sicché non sono in alcun modo evincibili non solo la (ritenuta) data di ammissione di Amia alla procedura di amministrazione straordinaria, ma anche le norme applicabili - diverse a seconda della tipologia di amministrazione straordinaria dichiarata - nonché la data della eventuale e pregressa dichiarazione dello stato di insolvenza (cui dovrebbe risalire, se del caso, l'eventuale interruzione del processo); 2.4. il difetto di allegazione non è neppure emendabile con l'esame del fascicolo d'ufficio, consentito a questa Corte in ragione della tipologia di censura formulata, in quanto in primo grado la società contribuente era ancora in bonís mentre in secondo grado, per sua stessa ammissione, non ha mai spiegato difese, ragion per cui i menzionati atti non sono stati sicuramente mai prodotti in giudizio; 3 Cons. est. G.M. Nonno 3. con il secondo motivo di ricorso si deduce, sempre in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto Amia, diversamente da quanto sostenuto dalla CTR, non si è potuta difendere in giudizio, né gli è stata consentita la partecipazione all'udienza di discussione orale della causa; 4. il motivo è inammissibile; 4.1. la ricorrente sostiene che, diversamente da quanto argomentato dalla CTR nel contesto della sentenza impugnata, non si sarebbe mai costituita in giudizio con controdeduzioni e non avrebbe partecipato all'udienza; 4.2. tali circostanze, peraltro, sono state semplicemente dedotte da Amia, che, pur andando di contrario avviso a quanto accertato nella sentenza della CTR, non ha né trascritto né allegato i relativi atti processuali, con conseguente difetto di specificità del ricorso; 4.3. invero, la ricorrente sembra dolersi sia della impossibilità di costituirsi in giudizio in ragione della mancata notificazione alla stessa del ricorso in appello, sia dell'impossibilità di partecipare all'udienza di discussione della causa in ragione dell'omessa comunicazione; 4.3.1. nel primo caso, avrebbe dovuto dimostrare che alla notificazione sarebbero stati legittimati passivamente i commissari straordinari di Amia e non già la società in bonis, ma, come detto, non ha prodotto il decreto dal quale risulti l'ammissione alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria; 4.3.2. nel secondo caso, la mancata costituzione non avrebbe comunque dato diritto ad Amia di ricevere la comunicazione di segreteria con l'indicazione della data dell'udienza di discussione; 5. in conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell'Agenzia L delle entrate, delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo 4 Cons. est. G.M. Nonno avuto conto di un valore della lite indeterminato, per come dichiarato in ricorso; 5.1. poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13, ove do