CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 dicembre 2002
Cassazione n. 34816/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 151 6 8 /20 22 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), domiciliato presso la Cancelleriadella Corte di Cassazione ; Oggetto:costi sponsorizzazioni– ASD - 90,comma8, Legge del 27/12/2002n. 289 - presupposti –controricorrente – avverso la sentenza n. 23 1 /4 / 202 2 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 24 . 2 .20 2 2 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 7 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del l e Marche venivaparzialmente accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pesaro n. 374/1/2015con la quale era stato rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] , contro l’avviso di accertamento per IIDD e IVA relativ o al l’anno di imposta2004. All’origine dell’accertamento vi era una verifica condotta dalla Guardia di Finanza i cui esiti confluivano nel PVC del 09/07/2009, che contestava gravi e ripetute violazioni per una pluralità di annualità,tra cui quella oggetto del presente processo, quanto alla contabilizzazionedi costi per pubblicità e sponsorizzazioni. La controversia concerneva il recupero a tassazione, fra l’altro, anchedelle imposte dovute per l’indeducibilità di costi riconducibili a sponsorizzazioni sostenute a favore di alcune associazioni dilettantisticheche l’Amministrazione finanziaria disconosceva. Tale conclusione era dovuta al fatto che erano state ritenute sproporzionatee antieconomiche sia rispetto al servizio pubblicitario acquistato,poiché le stesse prestazioni erano state garantite ad altri sponsora costi notevolmente inferiori e più realistici, sia in rapporto all’attivitàesercitata dal contribuente che, all’epoca dei fatti, era un agentedi commercio monomandatario con volume d’affari non molto elevato.Ilgiudice di prime cure confermava integralmente le riprese, mentre ilgiudice d’appello riformava la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto indeducibili le spese per sponsorizzazioni in favoredell’associazione sportiva dilettantistica Novafeltria. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia , affidato a due motivi, al quale il contribuente ha replicato con controricorso, che illustra con memoria ex art.380 bis.1 cod. proc. civ. Consideratoche: 1. Non sussistono i presupposti per la riunione, chiesta nella memoria illustrativa, del presente processo con altri due pendenti trale medesime parti e chiamati alla medesima adunanza camerale, essendo diverse le prestazioni alla base delle riprese, seppure analoghele questioni giuridiche sottese. 2. Con il primo motivo di ricorso, in relazione all’art.360, primo comma,n.3, cod. proc. civ., viene censurata la sentenza di appello perviolazione e falsa applicazione degli artt.90 , comma 8 , L. 289/02, 2697cod. civ. , 115 e 116 cod. proc. civ. con riferimento al capo della decisionein cui si afferma , in violazione del canone di riparto della prova, che non sarebbe in contestazione e sarebbe comunque provatal’esecuzione del servizio di pubblicità da parte della società sponsorizzata,in ragione degli estratti dei periodici e delle fotografie prodottenel giudizio. 3. La seconda censura, motivazionale, prospetta in relazione all’art.360, primo comma, n. 5 , cod. proc. civ., l’omesso esame di fattooggetto di discussione e decisivo , ossia che le prestazioni cui si riferiscono le fatture portate in detrazione dal contribuente sarebberoincerte nella loro esecuzione e comunque nella loro entità . 4.I motivi, connessi, sono inammissibili .4.1. L’art.90, comma 8, Legge del 27/12/2002 n. 289, nel testo applicabileratione temporis , prevede che « Il corrispettivo in denaro oin natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovaniliriconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozionesportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, [costituisce]spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine odei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario, ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del testo unico delleimposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 » . 4.2.La giurisprudenza della Corte (Cass. Sez. 5 - , ordinanza n. 4612 del 14/02/2023) ha già interpretato l'art. 90, comma 8, della l. n. 289del 2002, nel testo vigente ratione temporis, nel senso che la normafissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell'immagineo dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell'erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima,consentendo, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibilitali spese dal reddito del soggetto sponsor. Inconferenteè perciò ogni comparazione, come operato nel ricorso, acosti contrattati da altri sponsor in riferimento alla medesima ASD, come pure ogni valutazione circa l’effettività del vantaggio economico e di immagine ritraibile dalla promozione dell’attività svoltadal contribuente. 4.3. Infatti, quanto all’inerenza, ai fini della detrazion e dell’IVA , lespese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289del 2002, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza ( cfr. Cass.5 Sez.6 - 5, ordinanza n.14232 del 07/06/2017; conf. Sez. 6 - 5, ordinanzan. 8981 del 06/04/2017 ) , a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettatoil limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri apromuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attivitàpromozionale. Quest’ultimo profilo, ossia l’esistenza e certezza del costo in relazione alla prestazione fatturata, è oggetto della censura in disamina. 4.4. Al proposito, il Collegio osserva innanzitutto che l’Agenzia ha dimostrato di aver contestato l’effettività delle prestazioni fin dal primo grado, dal momento che la stessa sentenza della CTP ha accertatola presenza di motivi oggettivi per dubitare dell’effettività delleprestazioni. Ciò premesso, il Collegio osserva che l’affermazione contraria contenuta nella sentenza impugnata r iguardo all’esistenza delle prestazioni fatturate è effettuata non solo con un rinvio per relationem alla documentazione prodotta dalla parte. Il giudice compie anche un’autonoma precisa valutazione sulla base di individuati elementi istruttori raccolti nel processo: « vedere l’inserzioneprodotta» (cfr. p.3 sentenza). Ilriferimento preciso al contenuto degli estratti dei periodici prodott i agliatti attesta che è stata valutata dal giudice non solo l’esistenza ela certezza del costo sul presupposto dell’accertata esistenza della prestazione nonché del suo contenuto ai fini della corrispondenza con la fatturazione , sì da escludere altresì l’asserita parziale retrocessione del prezzo . Ciò costituisce un accertamento della corrispondenzadel fatto alla documentazione fiscale con riferimento allaspecifica attività promozionale svolta dall’associazione sportiva dilettantistica.4.5. Né è richiesto un giudizio di congruità della prestazione effettivamenteeseguita che, ove venisse ammesso, comporterebbe in diritto l’introduzione di un nuovo requisito, diverso da quelli già sopra individuati ( cfr. Cass. Sez. 6 - 5, n.14232/2017 cit.) ai fini della detrazion e dell’IVA con riferimento al le spese di sponsorizzazionedi cui all'art. 90, comma 8, della l. n. 289 del 2002, lequali sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro naturapubblicitaria e non di rappresentanza . 5.Il fatto storico della esecuzione delle prestazioni fatturate e della loro entità è stato perciò valutato dal giudice e , quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque presoin considerazione, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie offerte dalle parti. Pertanto, non vi è spazio alcuno neppure per l’accoglimento del prospettato omesso esame oggetto della seconda censura, in quanto il fatto è stato valutato dal giudice ed oggetto di precisi accertamenti nei termini sopraevidenziati. 6. Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono liquidatecome da dispositivo e seguono la soccombenza ex art.92, comma1, cod. proc. civ.. 7.Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazionea debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovutoper il ricorso, a norma