CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2023
Cassazione n. 39781/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 9/6/2023 la Corte di appello di Brescia riformava nei limitati termini del dispositivo la pronuncia emessa il 23/6/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo, con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati giudicati colpevoli di una pluralità di reati di cui al d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Rilevato che propongono distinto ricorso per cassazione i due imputati, contestando l'affermazione di responsabilità. Betti - quale amministratore di diritto di una delle società coinvolte - sostiene di esser stato sempre estraneo alla gestione dell'ente, in quanto mero dipendente con mansioni di basso livello, limitatosi a firmare un atto notarile e ad aprire conti correnti poi curati da altri. Rosi, per contro, sostiene che il contestato ruolo di amministratore di fatto della stessa e di un'altra società non sarebbe stato provato, specie alla luce degli elementi tipici dei vari reati ascritti e del carattere concorsuale degli stessi. 3. Considerato che entrambi i ricorsi sono inammissibili, sviluppandosi evidentemente lungo linee di merito, proprie della sola fase di cognizione e non consentite in sede di legittimità: come l'impugnazione del Betti sostiene un argomento di fatto (l'estraneità dell'imputato alla gestione dell'ente) senza neppure menzionare la sentenza di appello, con la quale, pertanto, manca un qualunque indizio di confronto, così il ricorso del Rosi, pur ponendosi in apparente atteggiamento critico con la stessa pronuncia, si arresta in realtà a considerazioni generiche, limitandosi a negare alla stessa motivazione un effettivo contenuto in punto di responsabilità. Neppure un accenno, dunque, a quanto sostenuto dal Giudice del gravame, che - anche richiamando la più che ampia ed articolata sentenza di primo grado - ha confermato la responsabilità dei ricorrenti, nei termini del dispositivo, con una pluralità di argomenti del tutto solidi, fondati su concreti riscontri istruttori e privi di illogicità manifeste, dunque non censurabili: in particolare, sono state ricostruite le vicende delle società, i ruoli dei due imputati, per come accertati, al pari delle prove a sostegno dei numerosi reati riconosciuti, anche in relazione alle censure mosse negli atti di gravame (riprodotte integralmente nei ricorsi). 4. Rilevato, pertanto, che le impugnazioni debbono essere dichiarate inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. • P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec