CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 26815/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di Genovadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA];rilevato che i motivi di ricorso, con i quali si lamentano erronea applicazionedella legge penale ed illogicità della motivazione in relazione alla declaratoria diresponsabilità dell’imputato, alla quantificazione della pena ed alla mancataapplicazione di pena sostitutiva sono inammissibili in quanto reiterativi dellecensure già proposte posto che, secondo il consolidato e condivisibileorientamento di legittimità (per tutte, Sez. 4 n. 15497 del 22/02/2002, Rv.221693; Sez. 6 n. 34521 del 27/06/2013, Rv. 256133), è inammissibile perdifetto di specificità il ricorso che riproponga pedissequamente le censurededotte come motivi di appello (al più con l'aggiunta di frasi incidentalicontenenti contestazioni, meramente assertive ed apodittiche, della correttezzadella sentenza impugnata) senza prendere in considerazione, per confutarle, leargomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti. Si è,infatti, esattamente osservato che "La funzione tipica dell'impugnazione è quelladella critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale criticaargomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena diinammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), debbono indicare specificamente leragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenutoessenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmenteil confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e deglielementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni delprovvedimento il cui dispositivo si contesta)" (in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del21/01/2013, Rv. 254584).rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]