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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45442/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa della semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione degli argomenti e degli elementi prodotti e indicati dalla difesa, dei periodi di liberazione anticipata concessi per buona condotta e del percorso seguito dal condannato che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe accettato la condanna e la sanzione per i reati commessi; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla relazione di sintesi e agli elementi emersi, pure considerando le critiche della difesa ora sostanzialmente reiterate, ha adeguatamente motivato il giudizio formulato in ordine alla ritenuta carenza della rielaborazione critica sino a ora effettuata evidenziando anche che la prospettiva risocializzane dedotta non risulta adeguatamente strutturata, tanto che appare necessario proseguire l'osservazione intramuraria; Ritenuto pertanto che tale motivazione non è, in assenza di vizi logici, sindacabile e che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila, ha rigettato l'istanza di applicazione della misura alternativa della semilibertà proposta da [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il ricorso, in due motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 178, lett. c) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata considerazione degli argomenti e degli elementi prodotti e indicati dalla difesa, dei periodi di liberazione anticipata concessi per buona condotta e del percorso seguito dal condannato che, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, avrebbe accettato la condanna e la sanzione per i reati commessi; Rilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il giudice della sorveglianza, con il riferimento alla relazione di sintesi e agli elementi emersi, pure considerando le critiche della difesa ora sostanzialmente reiterate, ha adeguatamente motivato il giudizio formulato in ordine alla ritenuta carenza della rielaborazione critica sino a ora effettuata evidenziando anche che la prospettiva risocializzane dedotta non risulta adeguatamente strutturata, tanto che appare necessario proseguire l'osservazione intramuraria; Ritenuto pertanto che tale motivazione non è, in assenza di vizi logici, sindacabile e che il ricorso è inammissibile in quanto le censure ora esposte dalla difesa sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna dell A ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna lo ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 45442/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris