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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 31573/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27414/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1050/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 27414sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso perla cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno di conferma della pronuncia del locale Tribunale di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto un’unità abitativa in [OSCURATO:PERSONA], proposta nei loro confronti dalla promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA].

2. LaGreco è rimasta intimata.

3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni.

In prossimità dell’adunanza è stata depositata una memoria dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l’assenza di motivazione, o la mera apparenza della stessa, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

Lamentano in particolare che la Corte distrettuale avrebbe trascurato vari fatti decisivi, tra cui la lettera con cui essi si erano avvalsi della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente; lamentano ancora che, stante l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (ed essendo viceversa insussistenti gli ad essi ascritti), non avrebbe potuto essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c. propostadall’attrice.

Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale Ric. 2021n. 27414sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- giudicato ultra petita, concedendo alla promissaria acquirente un ulteriore termine per adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo.

Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, dolendosi dell’omesso esame di un fatto storico, cioè la richiesta di condanna generica di [OSCURATO:PERSONA] per i danni derivanti dagli inadempimenti dei promittenti venditori, che sarebbero risultati però insussistenti in questa sede processuale.

2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili.

Con le stesse, i ricorrenti, nel sostenere l’erroneità della valutazione effettuata dalla Corte d’Appello sui reciproci inadempimenti come dedotti, contrappongono alla valutazione in fatto del giudice di merito una diversa ed alternativa lettura del complessivo materiale probatorio, con ciò sollecitando un nuovo sindacato di merito, inammissibile in questa sede.

La sentenza impugnata, poi, risulta ampiamente e congruamente motivata: non si ravvisa pertanto alcuna delle ipotesi in cui il vizio di motivazione risulta denunciabile in sede di legittimità.

Infatti, “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, Ric. 2021n. 27414sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01) Per quel che concerne il dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva corrisposto l’importo residuo di euro 50.000,00 sul prezzo di acquisto dell’immobile (il che, a dire degli Amodio e Mascolo, avrebbe loro impedito di pagare il mutuo gravante sul bene, così non potendo far cancellare l’ipoteca nel termine pattuito), i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale ha rilevato che il contratto preliminare non prevedeva che il mutuo sul bene (nemmeno menzionato nel negozio) sarebbe stato estinto con il pagamento del saldo prezzo da parte della promissaria acquirente, ma prevedeva, diversamente, che al momento del pagamento dell’ultimo rateo di prezzo il bene sarebbe stato già libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.

E poiché alla data fissata per il pagamento del saldo prezzo l’immobile risultava ancora pacificamente gravato da ipoteca, la Corte, con valutazione non implausibile, e quindi insindacabile in questa sede, ne ha tratto il convincimento che fossero i due ricorrenti ad essere inadempienti, e non già l’altra parte (il che assorbe logicamenteogni valutazione sulla dedotta risoluzione di diritto del contratto di cui gli Amodio e Mascolo si sarebbero avvalsi).

Ric. 2021n. 27414sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -5- Sempre per quel che riguarda il dedotto inadempimento della Greco, a fronte del quale la medesima non avrebbe potuto proporre la domanda ex art. 2932 c.c., si intende dare continuità al principio secondo cui “L'esperimento dell'azione diretta ad ottenere, giusta l'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell'atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 9314 del 11/04/2017, Rv. 643741).

La Corte territoriale, inoltre, non ha assegnato alla promissaria acquirente alcun termine ulteriore per eseguire il pagamento, essendosi limitata a dare atto di come il primo giudice avesse errato a dare alla medesimail termine di giorni 120 per il versamento del saldo dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, invece che dal passaggio in giudicato, ma di non poter correggere tale statuizione in assenza di appello incidentale sul punto.

La Corte, fermo restando che il trasferimento della proprietà è condizionato al versamento del saldo prezzo, e quindi , alcun pregiudizio possono patire i ricorrenti, ha poi affermato che il mancato versamento del prezzo nel termine pattuito non poteva essere fatto valere come motivo di gravame, ma, eventualmente, Ric. 2021n. 27414sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -6- avrebbe potuto giustificare un’autonoma azione di risoluzione per inadempimento del rapporto costituito dalla sentenza.

Il terzo motivo è poi inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi in alcun modo con le ragioni della decisione impugnata, e non venendo indicando né il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, né la decisività dello stesso ai fini del decidere.

3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore , ma ritiene che la formula conclusiva sia quella del rigetto del ricorso.

4. Quanto alla memoria depositata, essa non contiene elementi per pervenire a diverse conclusioni.

In particolare, i ricorrenti insistono nel sostenere erronea la valutazione sulla responsabilità per inadempimento agli obblighi contrattuali e f fettuata dalla Corte d’Appello.

In proposito, tuttavia, deve ribadirsi che: « In materia di inadempimento, la reciprocità degli addebiti e la contrapposta richiesta di risoluzione giudiziale del contratto impongono un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di là del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporti di dipendenza e di proporzionalità nel quadro della funzione economico-sociale del contratto.

Lo stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, costituisce giudizio di fatto sottratto al Sindacato di legittimità se congrua mente e correttamente motivato» (ex plurimis Sez. 2 , Sent . n.3002 del 2004 , Sez. 2 , Sent . n. 1077 del 1995 , Sez. 3 , Sent . n.9619 del 1991 , S ez. 2, Sent . n. 1318 del 1980 ) .

Ric. 2021n. 27414sez.

M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -7- Come si è evidenziato con la proposta, la sentenza è adeguatamente motivata circa il fatto che il saldo del prezzo non era destinato all’estinzione del mutuo e, al contrario, le parti avevano stabilito che al momento del pagamento dell’ultimo rateo di prezzo il bene avrebbe dovuto essere già libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievolimentre alla data fissata per il pagamento l’immobile risultava ancora pacificamente gravato da ipoteca.

Pertanto, la Corte d’Appello con valutazione non sindacabile in questa sede ha ritenuto che fossero i ricorrenti ad essere inadempienti e non la Greco (promissaria acquirente).

Anche con riferimento alle restanti censure, la memoria non aggiunge argomentazioni tali da modificare l’esito del giudizio.

5. La Corte dichiara rigetta il ricorso.

Nulla sulle spese non essendoci parti costituite oltre i ricorrenti.

6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater,D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27414/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimata - avverso la sentenza n. 1050/2021 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2021n. 27414sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso perla cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno di conferma della pronuncia del locale Tribunale di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. avente ad oggetto un’unità abitativa in [OSCURATO:PERSONA], proposta nei loro confronti dalla promissaria acquirente [OSCURATO:PERSONA]. 2. LaGreco è rimasta intimata. 3. Su proposta del relatore, ai sensi degli artt. 391-bis, comma 4, e 380-bis, commi 1 e 2, c.p.c., che ha ravvisato la manifesta inammissibilità del ricorso il Presidente ha fissato con decreto l'adunanza della Corte per la trattazione della controversia in camera di consiglio nell'osservanza delle citate disposizioni. In prossimità dell’adunanza è stata depositata una memoria dai ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. Con il primo motivo, i ricorrenti denunciano l’assenza di motivazione, o la mera apparenza della stessa, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Lamentano in particolare che la Corte distrettuale avrebbe trascurato vari fatti decisivi, tra cui la lettera con cui essi si erano avvalsi della risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della promissaria acquirente; lamentano ancora che, stante l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] (ed essendo viceversa insussistenti gli ad essi ascritti), non avrebbe potuto essere accolta la domanda ex art. 2932 c.c. propostadall’attrice. Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte territoriale Ric. 2021n. 27414sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -3- giudicato ultra petita, concedendo alla promissaria acquirente un ulteriore termine per adempiere all’obbligazione di pagamento del prezzo. Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c, dolendosi dell’omesso esame di un fatto storico, cioè la richiesta di condanna generica di [OSCURATO:PERSONA] per i danni derivanti dagli inadempimenti dei promittenti venditori, che sarebbero risultati però insussistenti in questa sede processuale. 2. Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ: Le censure, suscettibili di esame congiunto, sono inammissibili. Con le stesse, i ricorrenti, nel sostenere l’erroneità della valutazione effettuata dalla Corte d’Appello sui reciproci inadempimenti come dedotti, contrappongono alla valutazione in fatto del giudice di merito una diversa ed alternativa lettura del complessivo materiale probatorio, con ciò sollecitando un nuovo sindacato di merito, inammissibile in questa sede. La sentenza impugnata, poi, risulta ampiamente e congruamente motivata: non si ravvisa pertanto alcuna delle ipotesi in cui il vizio di motivazione risulta denunciabile in sede di legittimità. Infatti, “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, Ric. 2021n. 27414sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -4- comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (cfr. ex plurimis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 -01) Per quel che concerne il dedotto inadempimento di [OSCURATO:PERSONA], la quale non aveva corrisposto l’importo residuo di euro 50.000,00 sul prezzo di acquisto dell’immobile (il che, a dire degli Amodio e Mascolo, avrebbe loro impedito di pagare il mutuo gravante sul bene, così non potendo far cancellare l’ipoteca nel termine pattuito), i ricorrenti non si confrontano in alcun modo con la ratio decidendidella sentenza impugnata, la quale ha rilevato che il contratto preliminare non prevedeva che il mutuo sul bene (nemmeno menzionato nel negozio) sarebbe stato estinto con il pagamento del saldo prezzo da parte della promissaria acquirente, ma prevedeva, diversamente, che al momento del pagamento dell’ultimo rateo di prezzo il bene sarebbe stato già libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli. E poiché alla data fissata per il pagamento del saldo prezzo l’immobile risultava ancora pacificamente gravato da ipoteca, la Corte, con valutazione non implausibile, e quindi insindacabile in questa sede, ne ha tratto il convincimento che fossero i due ricorrenti ad essere inadempienti, e non già l’altra parte (il che assorbe logicamenteogni valutazione sulla dedotta risoluzione di diritto del contratto di cui gli Amodio e Mascolo si sarebbero avvalsi). Ric. 2021n. 27414sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -5- Sempre per quel che riguarda il dedotto inadempimento della Greco, a fronte del quale la medesima non avrebbe potuto proporre la domanda ex art. 2932 c.c., si intende dare continuità al principio secondo cui “L'esperimento dell'azione diretta ad ottenere, giusta l'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell'atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo” (cfr. Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 9314 del 11/04/2017, Rv. 643741). La Corte territoriale, inoltre, non ha assegnato alla promissaria acquirente alcun termine ulteriore per eseguire il pagamento, essendosi limitata a dare atto di come il primo giudice avesse errato a dare alla medesimail termine di giorni 120 per il versamento del saldo dalla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, invece che dal passaggio in giudicato, ma di non poter correggere tale statuizione in assenza di appello incidentale sul punto. La Corte, fermo restando che il trasferimento della proprietà è condizionato al versamento del saldo prezzo, e quindi , alcun pregiudizio possono patire i ricorrenti, ha poi affermato che il mancato versamento del prezzo nel termine pattuito non poteva essere fatto valere come motivo di gravame, ma, eventualmente, Ric. 2021n. 27414sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -6- avrebbe potuto giustificare un’autonoma azione di risoluzione per inadempimento del rapporto costituito dalla sentenza. Il terzo motivo è poi inammissibile per difetto di specificità, non confrontandosi in alcun modo con le ragioni della decisione impugnata, e non venendo indicando né il fatto storico di cui sarebbe stato omesso l’esame, né la decisività dello stesso ai fini del decidere. 3. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore , ma ritiene che la formula conclusiva sia quella del rigetto del ricorso. 4. Quanto alla memoria depositata, essa non contiene elementi per pervenire a diverse conclusioni. In particolare, i ricorrenti insistono nel sostenere erronea la valutazione sulla responsabilità per inadempimento agli obblighi contrattuali e f fettuata dalla Corte d’Appello. In proposito, tuttavia, deve ribadirsi che: « In materia di inadempimento, la reciprocità degli addebiti e la contrapposta richiesta di risoluzione giudiziale del contratto impongono un giudizio comparativo dei rispettivi comportamenti che, al di là del semplice dato cronologico, li investa nei loro rapporti di dipendenza e di proporzionalità nel quadro della funzione economico-sociale del contratto. Lo stabilire su quale dei contraenti debba ricadere l'inadempimento colpevole che possa giustificare l'inadempimento dell'altro, in virtù del principio inadimplenti non est adimplendum, costituisce giudizio di fatto sottratto al Sindacato di legittimità se congrua mente e correttamente motivato» (ex plurimis Sez. 2 , Sent . n.3002 del 2004 , Sez. 2 , Sent . n. 1077 del 1995 , Sez. 3 , Sent . n.9619 del 1991 , S ez. 2, Sent . n. 1318 del 1980 ) . Ric. 2021n. 27414sez. M2 - ud. 22 - 0 9 - 2022 -7- Come si è evidenziato con la proposta, la sentenza è adeguatamente motivata circa il fatto che il saldo del prezzo non era destinato all’estinzione del mutuo e, al contrario, le parti avevano stabilito che al momento del pagamento dell’ultimo rateo di prezzo il bene avrebbe dovuto essere già libero da trascrizioni e iscrizioni pregiudizievolimentre alla data fissata per il pagamento l’immobile risultava ancora pacificamente gravato da ipoteca. Pertanto, la Corte d’Appello con valutazione non sindacabile in questa sede ha ritenuto che fossero i ricorrenti ad essere inadempienti e non la Greco (promissaria acquirente). Anche con riferimento alle restanti censure, la memoria non aggiunge argomentazioni tali da modificare l’esito del giudizio. 5. La Corte dichiara rigetta il ricorso. Nulla sulle spese non essendoci parti costituite oltre i ricorrenti. 6. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater,D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte
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