CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 41516/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l'istanza di permesso premio perché, in presenza di delitti ostativi, non erano stati allegati elementi specifici idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata; Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza di allegazione degli elementi richiesti, in quanto nella memoria aggiuntiva depositata il condannato aveva evidenziato i risultati positivi derivanti dalla partecipazione alle attività intramurarie, attestati anche dalla concessione della liberazione anticipata per quasi 365 giorni e dal parere favorevole contenuto nella relazione di sintesi dell'equipe di trattamento del carcere di Lecce; Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto, pure a fronte degli elementi indicati, che sono oggetto di specifica considerazione nel provvedimento impugnato, il Tribunale dando atto delle acquisizioni istruttoria, ha dato corretto e adeguato atto della carenza di elementi dai quali poter desumere in concreto che sia venuto meno il collegamento con la criminalità organizzata, ciò anche valutato che il ricorrente non ha mostrato di avere maturato una piena consapevolezza delle proprie responsabilità e di avere così operato una revisione critica nei confronti del precedente vissuto, senza che sia richiesta una scelta in termini di collaborazione; Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.