Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19990/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello diTorino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha prosciolto ClaudioCabella dal reato di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen. di cui al capo B), perchéestinto per prescrizione, mentre ha confermato nel resto la condanna dell'imputatoper plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascrittial capo A) nella veste di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA],dichiarata fallita il 21 ottobre 2014, procedendo alla rideterminazione della pena.2.

Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando duemotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4del Protocollo addizionale n.7 CEDU in relazione alla condanna per il delitto dibancarotta distrattiva di cui al capo A28) rispetto al proscioglimento perprescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato al capoLe citate imputazioni riguardano il medesimo fatto storico sia purediversamente qualificato, pertanto, secondo la difesa, la declaratoria diprescrizione relativa al capo B) precluderebbe, con effetto di giudicato,l'affermazione di responsabilità per il capo A28)2.2.

Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento daparte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse dalla societàC [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo di una consulenza mai effettuata.Secondo la difesa gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sono idoneia dimostrare l'inesistenza della prestazione di consulenza.È errato comparare l'importo della fattura con il valore nominale delle quotecedute (pari a 10.000,00 euro) in quanto il valore commerciale di una operazionedi cessione di una società per azioni non è rappresentato dal valore nominale delleazioni, ma dal complesso degli asset attivi e passivi di una società e dallaproiezione di mercato della compagine sociale.Le incongruenze circa la numerazione delle fatture, segnalate dal Tribunale,sono dovute a meri errori materiali.Non presentano i requisiti richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ledichiarazioni rese dal correo [OSCURATO:PERSONA] circa la successiva corresponsioneall'imputato di parte della somma versata a titolo di consulenza.Invero quelle dichiarazioni difettano di attendibilità intrinseca, in quantomotivate dall'interesse di beneficiare di una attenuazione di pena.Esse, inoltre, non risultano corroborate da un idoneo riscontro esternoindividualizzante: l'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'imputato è elemento privodi rilevanza posto che "dal dato noto (acquisto di quote sociali) non può esserededotto quello ignoto della percezione del denaro"; il riferimento a "interessigravitanti all'epoca in VASAS" non è pertinente rispetto al thema probandum; lacircostanza che il pagamento delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato eseguito conprovvista erogata da [OSCURATO:SOCIETA] in un momento in cui l'imputato ne eral'amministratore di fatto viene riferita da [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non puòcostituire fonte autonoma di riscontro.3.

Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, a sostegnodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Il primo motivo è infondato.2.1.

Il ricorrente invoca il divieto di bis in idem con riguardo al proscioglimentoper prescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato alcapo B) rispetto alla condanna per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capoA28).Le due imputazioni citate riguardano il medesimo fatto storico (sottrazione, indata successiva al fallimento, di sette automobili sottoposte a sequestro), sicché,secondo la difesa, l'imputato, una volta prosciolto, sia pure per prescrizione,dall'imputazione sub B), non può essere condannato per il medesimo accadimentonaturalistico oggetto anche dell'imputazione sub capo A28).Il ricorso devolve espressamente alla Corte di cassazione il seguente quesitogiuridico: "Se la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva mediante dichiarazionedi prescrizione rispetto ad un fatto costituente reato integra un giudicato preclusivoacché il medesimo fatto naturalistico possa essere punito in ragione di una diversaqualificazione formale".

Rispetto ad esso la difesa prospetta una soluzione positiva,a sostegno della quale richiama principi elaborati dalla Corte Edu, dalla Cortecostituzionale e dalla Corte di cassazione.2.2.

Il tema e il quesito posto non sono pertinenti alla fattispecie in esame.Invero si verte non nel caso di processo iniziato sul medesimo accadimentofattuale coperto da giudicato formatosi in altro processo, ma nella diversa ipotesidi processo contestuale relativo (anche) al medesimo fatto storico diversamentequalificato.L'impostazione difensiva, invece, fa coincidere l'una situazione con l'altra,giungendo ad estendere alla seconda ipotesi il divieto di secondo giudizio che,invece, riguarda solo la prima.Questa necessaria distinzione concettuale si trova esposta nella sentenza n.200 del 2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parzialeillegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, in adesionealla regola dell'idem factum.In detta pronuncia il Giudice delle leggi ha chiarito natura e portata del divietodi bis in idem (sancito dagli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo addizionalen. 7 CEDU, imperniato sull'idem factum secondo la giurisprudenza nazionale esovranazionale) anche rispetto alla figura del concorso formale di reati nei terminidi seguito indicati (testualmente trascritti).Sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile cheun’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativadell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomodisvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputaopportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare81 cod. pen.).Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità(artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, inquanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che sidebbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraversoun’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sulpiano storico-naturalistico.Queste opzioni non violano in sé la garanzia individuale del divieto di bis inidem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamenteprocessuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessicon il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia giàstato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.2.2.2.

La giurisprudenza di legittimità, valorizzando contenuti e ratio delladecisione della Corte costituzionale n. 200 del 2016, è intervenuta a precisare cheil divieto di bis in idem «non attiene ai casi in cui, nell'ambito di un simultaneusprocessus, vengano contestati reati in concorso formale tra loro, atteso che, indetti casi, la questione è esterna e prescinde dalla preclusione processualederivante dalla consumazione del potere di azione a seguito della già esercitataazione penale per lo stesso fatto, ma riguarda solo la verifica della esistenza diuna unità o pluralità di reati, da accertare secondo i criteri relativi al rapportostrutturale tra norme» (così in motivazione Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep.2021, Bovo).2.2.3.

Nella fattispecie portata all'esame di questo collegio si è al di fuoridell'ambito precettivo degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo addizionale n.7 CEDU.Come anticipato, non si tratta di un nuovo esercizio dell'azione penale inordine allo stesso fatto storico già giudicato e, dunque, dell'operatività dellagenerale preclusione processuale di cui è espressione l'art. 649 cod. proc. pen.,ma di un processo oggettivamente cumulativo in cui sono stati contestati più reati,integrati, secondo la prospettazione difensiva, dalla medesima condotta.2.3.

Quello che rileva, in astratto, è allora, il tema del concorso apparente dinorme ai sensi degli artt. 15 e 84 cod. pen. e del concorso formale di reati.Sotto il primo profilo, il confronto tra fattispecie astratte — unico criterioidoneo a stabilire il concorso apparente di norme (Sez.

U, n. 41588 del22/06/2017, L Marca, Rv. 270902; Sez.

U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv.269668; Sez.

U n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722; Sez.U, n. 1235 de 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez.

U, n. 16568del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez.

U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino,Rv. 232302) — dimostra come la struttura del reato di cui all'art. 334 cod. pen.non si ponga in rapporto di specialità rispetto al delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione postfallimentare, il quale si differenzia dal primo, quantomeno, pergli elementi specializzanti del soggetto attivo e della dichiarazione di fallimento.Si sarebbe potuto ipotizzare, allora, un concorso formale di reati regolato dalladisciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 81, primo comma, cod. pen., che,però, nel concreto non assume rilievo dato che il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.si è estinto per prescrizione, sicché nessuna sanzione è stata applicata a tale titolo.2.4.

Va pertanto riaffermato il principio per cui il divieto di bis in idemprocessuale non opera ove, in relazione ad un unico fatto naturalisticamenteinteso, siano contestati, nell'ambito di un simultaneus processus, reati diversi inconcorso tra loro, nel qual caso deve solo accertarsi, in base ai criteri relativi airapporti strutturali tra le norme, la configurabilità di uno o più reati in concorsoformale (Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep. 2021, Bovo, Rv. 280966 - 01).3.

Il secondo motivo è inammissibile.Si contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento daparte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], sudisposizione del ricorrente, il 12 settembre 2013 e il 4 ottobre 2013 qualecorrispettivo di una consulenza mai effettuata.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'operazione in oggetto si collocain un momento cronologicamente precedente l'acquisizione formale delle redinidella fallita da parte di Cabella, da inserirsi, però, nel medesimo disegno volto agovernare il passaggio di [OSCURATO:SOCIETA] da Paviotti (all'epoca ancora presidente delconsiglio di amministrazione) a Cabella.Le sentenze di primo e secondo grado ricostruiscono, senza cadute di logicità,sia la natura distrattiva del pagamento sia il concorso di Cabella.Quanto al primo aspetto si valorizzano: la materiale inesistenza di attività diconsulenza; la sproporzione dell'importo versato; la falsità delle fatture resapalese anche dalle materiali incongruenze evidenziate alle pagine 21-23 dellasentenza di primo grado (richiamate a pag. 8 da quella di appello).Sul versante della partecipazione di Cabella, la chiamata di correo effettuatada [OSCURATO:PERSONA] viene corroborata con una serie di riscontri individualizzanti dicarattere logico, tratti dalle successive e immediate vicende di [OSCURATO:SOCIETA],entrate nell'orbita di Cabella (cfr. pagg. 8 e 9).A fronte di tale solido percorso argomentativo, le censure del ricorrente sirisolvono in mere doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione del quadroprobatorio, non di rado prive di specificità.4.

Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di appello di Torinovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, per quanto qui interessa, la Corte di appello diTorino, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha prosciolto ClaudioCabella dal reato di cui agli artt. 334 e 349 cod. pen. di cui al capo B), perchéestinto per prescrizione, mentre ha confermato nel resto la condanna dell'imputatoper plurimi reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale a lui ascrittial capo A) nella veste di amministratore di fatto della società [OSCURATO:SOCIETA],dichiarata fallita il 21 ottobre 2014, procedendo alla rideterminazione della pena.2. Avverso la sentenza ricorre l’imputato, tramite il difensore, articolando duemotivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione.2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4del Protocollo addizionale n.7 CEDU in relazione alla condanna per il delitto dibancarotta distrattiva di cui al capo A28) rispetto al proscioglimento perprescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato al capoLe citate imputazioni riguardano il medesimo fatto storico sia purediversamente qualificato, pertanto, secondo la difesa, la declaratoria diprescrizione relativa al capo B) precluderebbe, con effetto di giudicato,l'affermazione di responsabilità per il capo A28)2.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione inordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento daparte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse dalla societàC [OSCURATO:SOCIETA] quale corrispettivo di una consulenza mai effettuata.Secondo la difesa gli elementi valorizzati dai giudici di merito non sono idoneia dimostrare l'inesistenza della prestazione di consulenza.È errato comparare l'importo della fattura con il valore nominale delle quotecedute (pari a 10.000,00 euro) in quanto il valore commerciale di una operazionedi cessione di una società per azioni non è rappresentato dal valore nominale delleazioni, ma dal complesso degli asset attivi e passivi di una società e dallaproiezione di mercato della compagine sociale.Le incongruenze circa la numerazione delle fatture, segnalate dal Tribunale,sono dovute a meri errori materiali.Non presentano i requisiti richiesti dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. ledichiarazioni rese dal correo [OSCURATO:PERSONA] circa la successiva corresponsioneall'imputato di parte della somma versata a titolo di consulenza.Invero quelle dichiarazioni difettano di attendibilità intrinseca, in quantomotivate dall'interesse di beneficiare di una attenuazione di pena.Esse, inoltre, non risultano corroborate da un idoneo riscontro esternoindividualizzante: l'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA] da parte dell'imputato è elemento privodi rilevanza posto che "dal dato noto (acquisto di quote sociali) non può esserededotto quello ignoto della percezione del denaro"; il riferimento a "interessigravitanti all'epoca in VASAS" non è pertinente rispetto al thema probandum; lacircostanza che il pagamento delle quote di [OSCURATO:SOCIETA] fosse stato eseguito conprovvista erogata da [OSCURATO:SOCIETA] in un momento in cui l'imputato ne eral'amministratore di fatto viene riferita da [OSCURATO:PERSONA] e pertanto non puòcostituire fonte autonoma di riscontro.3. Il ricorso, proposto in data successiva al 30 giugno 2024, è stato trattatoin camera di consiglio ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen., nel testo riscritto dald. lgs. n. 150 del 2022 e successive modifiche.Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.Il difensore dell'imputato ha trasmesso una memoria di replica, a sostegnodei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Il primo motivo è infondato.2.1. Il ricorrente invoca il divieto di bis in idem con riguardo al proscioglimentoper prescrizione dal delitto punito dagli artt. 334 e 349 cod. pen. contestato alcapo B) rispetto alla condanna per il delitto di bancarotta distrattiva di cui al capoA28).Le due imputazioni citate riguardano il medesimo fatto storico (sottrazione, indata successiva al fallimento, di sette automobili sottoposte a sequestro), sicché,secondo la difesa, l'imputato, una volta prosciolto, sia pure per prescrizione,dall'imputazione sub B), non può essere condannato per il medesimo accadimentonaturalistico oggetto anche dell'imputazione sub capo A28).Il ricorso devolve espressamente alla Corte di cassazione il seguente quesitogiuridico: "Se la rinuncia dello Stato alla pretesa punitiva mediante dichiarazionedi prescrizione rispetto ad un fatto costituente reato integra un giudicato preclusivoacché il medesimo fatto naturalistico possa essere punito in ragione di una diversaqualificazione formale". Rispetto ad esso la difesa prospetta una soluzione positiva,a sostegno della quale richiama principi elaborati dalla Corte Edu, dalla Cortecostituzionale e dalla Corte di cassazione.2.2. Il tema e il quesito posto non sono pertinenti alla fattispecie in esame.Invero si verte non nel caso di processo iniziato sul medesimo accadimentofattuale coperto da giudicato formatosi in altro processo, ma nella diversa ipotesidi processo contestuale relativo (anche) al medesimo fatto storico diversamentequalificato.L'impostazione difensiva, invece, fa coincidere l'una situazione con l'altra,giungendo ad estendere alla seconda ipotesi il divieto di secondo giudizio che,invece, riguarda solo la prima.Questa necessaria distinzione concettuale si trova esposta nella sentenza n.200 del 2016 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato la parzialeillegittimità costituzionale dell’art. 649 del codice di procedura penale, in adesionealla regola dell'idem factum.In detta pronuncia il Giudice delle leggi ha chiarito natura e portata del divietodi bis in idem (sancito dagli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 del Protocollo addizionalen. 7 CEDU, imperniato sull'idem factum secondo la giurisprudenza nazionale esovranazionale) anche rispetto alla figura del concorso formale di reati nei terminidi seguito indicati (testualmente trascritti).Sul piano delle opzioni di politica criminale dello Stato, è ben possibile cheun’unica azione o omissione infranga, in base alla valutazione normativadell’ordinamento, diverse disposizioni penali, alle quali corrisponde un autonomodisvalore che il legislatore, nei limiti della discrezionalità di cui dispone, reputaopportuno riflettere nella molteplicità dei corrispondenti reati e sanzionare81 cod. pen.).Qualora il giudice abbia escluso che tra le norme viga un rapporto di specialità(artt. 15 e 84 cod. pen.), ovvero che esse si pongano in concorso apparente, inquanto un reato assorbe interamente il disvalore dell’altro, è incontestato che sidebbano attribuire all’imputato tutti gli illeciti che sono stati consumati attraversoun’unica condotta commissiva o omissiva, per quanto il fatto sia il medesimo sulpiano storico-naturalistico.Queste opzioni non violano in sé la garanzia individuale del divieto di bis inidem, che si sviluppa invece con assolutezza in una dimensione esclusivamenteprocessuale, e preclude non il simultaneus processus per distinti reati commessicon il medesimo fatto, ma una seconda iniziativa penale, laddove tale fatto sia giàstato oggetto di una pronuncia di carattere definitivo.2.2.2. La giurisprudenza di legittimità, valorizzando contenuti e ratio delladecisione della Corte costituzionale n. 200 del 2016, è intervenuta a precisare cheil divieto di bis in idem «non attiene ai casi in cui, nell'ambito di un simultaneusprocessus, vengano contestati reati in concorso formale tra loro, atteso che, indetti casi, la questione è esterna e prescinde dalla preclusione processualederivante dalla consumazione del potere di azione a seguito della già esercitataazione penale per lo stesso fatto, ma riguarda solo la verifica della esistenza diuna unità o pluralità di reati, da accertare secondo i criteri relativi al rapportostrutturale tra norme» (così in motivazione Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep.2021, Bovo).2.2.3. Nella fattispecie portata all'esame di questo collegio si è al di fuoridell'ambito precettivo degli artt. 649 cod. proc. pen. e 4 protocollo addizionale n.7 CEDU.Come anticipato, non si tratta di un nuovo esercizio dell'azione penale inordine allo stesso fatto storico già giudicato e, dunque, dell'operatività dellagenerale preclusione processuale di cui è espressione l'art. 649 cod. proc. pen.,ma di un processo oggettivamente cumulativo in cui sono stati contestati più reati,integrati, secondo la prospettazione difensiva, dalla medesima condotta.2.3. Quello che rileva, in astratto, è allora, il tema del concorso apparente dinorme ai sensi degli artt. 15 e 84 cod. pen. e del concorso formale di reati.Sotto il primo profilo, il confronto tra fattispecie astratte — unico criterioidoneo a stabilire il concorso apparente di norme (Sez. U, n. 41588 del22/06/2017, L Marca, Rv. 270902; Sez. U, n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, Rv.269668; Sez. U n. 1963 del 28/10/2010, dep. 2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248722; Sez.U, n. 1235 de 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248865; Sez. U, n. 16568del 19/04/2007, Carchivi, Rv. 235962; Sez. U, n. 47164 del 20/12/2005, Marino,Rv. 232302) — dimostra come la struttura del reato di cui all'art. 334 cod. pen.non si ponga in rapporto di specialità rispetto al delitto di bancarotta fraudolentaper distrazione postfallimentare, il quale si differenzia dal primo, quantomeno, pergli elementi specializzanti del soggetto attivo e della dichiarazione di fallimento.Si sarebbe potuto ipotizzare, allora, un concorso formale di reati regolato dalladisciplina del cumulo giuridico prevista dall'art. 81, primo comma, cod. pen., che,però, nel concreto non assume rilievo dato che il delitto di cui all'art. 334 cod. pen.si è estinto per prescrizione, sicché nessuna sanzione è stata applicata a tale titolo.2.4. Va pertanto riaffermato il principio per cui il divieto di bis in idemprocessuale non opera ove, in relazione ad un unico fatto naturalisticamenteinteso, siano contestati, nell'ambito di un simultaneus processus, reati diversi inconcorso tra loro, nel qual caso deve solo accertarsi, in base ai criteri relativi airapporti strutturali tra le norme, la configurabilità di uno o più reati in concorsoformale (Sez. 6, n. 14402 del 05/11/2020, dep. 2021, Bovo, Rv. 280966 - 01).3. Il secondo motivo è inammissibile.Si contesta la ritenuta responsabilità dell'imputato per il delitto di bancarottafraudolenta patrimoniale contestato al capo A1) e consistito nel versamento daparte della fallita di 121.88,00 euro a saldo di due fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA], sudisposizione del ricorrente, il 12 settembre 2013 e il 4 ottobre 2013 qualecorrispettivo di una consulenza mai effettuata.Secondo la ricostruzione dei giudici di merito l'operazione in oggetto si collocain un momento cronologicamente precedente l'acquisizione formale delle redinidella fallita da parte di Cabella, da inserirsi, però, nel medesimo disegno volto agovernare il passaggio di [OSCURATO:SOCIETA] da Paviotti (all'epoca ancora presidente delconsiglio di amministrazione) a Cabella.Le sentenze di primo e secondo grado ricostruiscono, senza cadute di logicità,sia la natura distrattiva del pagamento sia il concorso di Cabella.Quanto al primo aspetto si valorizzano: la materiale inesistenza di attività diconsulenza; la sproporzione dell'importo versato; la falsità delle fatture resapalese anche dalle materiali incongruenze evidenziate alle pagine 21-23 dellasentenza di primo grado (richiamate a pag. 8 da quella di appello).Sul versante della partecipazione di Cabella, la chiamata di correo effettuatada [OSCURATO:PERSONA] viene corroborata con una serie di riscontri individualizzanti dicarattere logico, tratti dalle successive e immediate vicende di [OSCURATO:SOCIETA],entrate nell'orbita di Cabella (cfr. pagg. 8 e 9).A fronte di tale solido percorso argomentativo, le censure del ricorrente sirisolvono in mere doglianze in fatto volte ad ottenere una rivalutazione del quadroprobatorio, non di rado prive di specificità.4. Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA] Miccoli
Sentenza Cassazione n. 19990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris