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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2009

ECLI:EU:T:2009:262
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005A0450 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Distribuzione di autoveicoli — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Limitazione delle esportazioni parallele dai [OSCURATO:PERSONA] — Sistema di remunerazione dei concessionari e pressioni — Accordo avente un oggetto anticoncorrenziale — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione» Nella causa T-450/05,

[OSCURATO:PERSONA] SA,

con sede in Parigi (Francia),

[OSCURATO:PERSONA] NV,

con sede in Utrecht ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dagli avv.ti O. d’Ormesson e N. Zacharie, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai sigg.

A. Bouquet, F. Arbault e A. Whelan, successivamente dai sigg.

A. Bouquet e M. Kellerbauer, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 2005, C(2005) 3683 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo81 [CE] ([OSCURATO:PERSONA]2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/[OSCURATO:PERSONA] SA), e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione), composto dai sigg.

M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e V.M.

Ciucă, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza dell’11 marzo 2009, ha emesso la seguente Sentenza

[OSCURATO:PERSONA]

1 L’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «AP») è un costruttore di automobili, controllato al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, società holding.

La AP sviluppa, produce e distribuisce autovetture con il marchio [OSCURATO:PERSONA]. 2 [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «PNE»), controllata al 100% dalla AP, organizza e gestisce la rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA].

Le attività della PNE coprono l’importazione, l’esportazione e la distribuzione di veicoli nuovi del marchio [OSCURATO:PERSONA], dei pezzi di ricambio, degli accessori e delle relative attrezzature e il servizio di assistenza alla clientela. 3 La rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] è composta da concessionari, società indipendenti vincolate alla PNE da un contratto di concessione, nonché da agenti rivenditori, contrattualmente legati ai concessionari. 4 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «VPDN») è l’associazione dei concessionari e degli agenti del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. 5 Nel 1997 e nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee è venuta a conoscenza, nell’ambito di tre denunce, di informazioni secondo cui la AP, in associazione con la PNE (in prosieguo, insieme considerate, le «ricorrenti»), avrebbe applicato misure intese a restringere le esportazioni parallele dai [OSCURATO:PERSONA] verso altri Stati membri in violazione dell’art. 81, n. 1, CE. 6 Il 10 settembre 1999 e il la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato decisioni che ordinano verifiche ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio , n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204).

Tali verifiche hanno avuto luogo, rispettivamente, il 22 e e il 2 e . 7 Con lettera 29 aprile 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti. 8 Con lettera 30 luglio 2004 l’AP ha risposto alla comunicazione degli addebiti. 9 Con lettere 17 novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato a taluni concessionari [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] delle richieste di informazioni ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio , n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), intese a chiarire la fondatezza di talune affermazioni contenute nella risposta alla comunicazione degli addebiti. 10 Con lettera 26 maggio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla AP gli elementi risultanti da tali richieste di informazioni. 11 Con lettera 27 giugno 2005 l’AP ha risposto alla lettera . 12 Il 5 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2005) 3683 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] ([OSCURATO:PERSONA]2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/[OSCURATO:PERSONA] SA; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla AP con lettera .

Un riassunto della decisione impugnata è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del ( GU L 173, pag. 20 ). 13 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le ricorrenti, d’accordo con i concessionari membri della rete [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], avevano commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE mettendo in atto misure intese a ostacolare le esportazioni parallele di vetture dai [OSCURATO:PERSONA] destinate a consumatori finali stabiliti in altri Stati membri (punto 136 e art. 1 della decisione impugnata). 14 [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto constatato l’esistenza di un sistema di remunerazione, attuato mediante circolari tra 1997 e il 2003, che prevedeva il versamento ai concessionari che raggiungevano, ovvero superavano, i loro obiettivi di vendita di un bonus per ciascuna vendita di un veicolo immatricolato nei [OSCURATO:PERSONA], escludendo pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le vendite all’esportazione (punti 23-51 della decisione impugnata). 15 [OSCURATO:PERSONA], in risposta ad un’obiezione dell’AP secondo la quale tali circolari a partire dal 1997 non avrebbero più contenuto riferimenti ad una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto a immatricolazioni con «targa gialla» o «targa grigia» intese a distinguere, a prescindere dal luogo di immatricolazione, l’immatricolazione di autoveicoli privati da quella di autoveicoli aziendali, ha considerato che il sistema di remunerazione aveva continuato, anche dopo il 1997, ad escludere le esportazioni dal beneficio del bonus (punti 52-59 della decisione impugnata). 16 [OSCURATO:PERSONA] ha poi spiegato che le ricorrenti non avevano soltanto posto in essere il sistema di retribuzione sopra descritto, ma avevano altresì esercitato pressioni sui concessionari olandesi per limitare le vendite all’esportazione (punto 73 della decisione impugnata). 17 Fra tali pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, indicato iniziative intese a sensibilizzare i concessionari sulla necessità di limitare le esportazioni (punti 74-76 e 125 della decisione impugnata), in secondo luogo, pressioni dirette su concessionari particolari (punti 77, 78 e 126, 127 della decisione impugnata), in terzo luogo, minacce di riduzione delle forniture dei modelli maggiormente esportati (punti 79-81 e 128 della decisione impugnata) e, in quarto luogo, restrizioni delle forniture (punti 82-85 e 128 della decisione impugnata). 18 [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulla giurisprudenza della Corte e del Tribunale intervenuta in materia di restrizioni delle esportazioni parallele nel settore della distribuzione delle automobili (punti 102-104 della decisione impugnata), ha considerato che le misure adottate dalle ricorrenti, costituite dal sistema di remunerazione e dalle pressioni, erano misure anticoncorrenziali (v., rispettivamente, punti 105-123 e 124-129 della decisione impugnata). 19 Per quanto riguarda l’esistenza di un concorso di volontà, necessario per la constatazione di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tali misure non avevano costituito comportamenti unilaterali da parte delle ricorrenti, ma che si erano infiltrate nelle relazioni contrattuali con i concessionari (punto 89 della decisione impugnata). 20 Pertanto, per quanto riguarda innanzitutto il sistema di remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la prova dell’accondiscendenza dei concessionari derivava dal fatto che essi avevano continuato ad acquistare autoveicoli dalla PNE nell’ambito di tale sistema (punto 95 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha altresì menzionato, come indizio, l’esistenza di un sistema di controllo e di sanzioni a posteriori (punto 96 della decisione impugnata) e il fatto che il sistema di remunerazione era il risultato di lunghe discussioni con la VPDN, intese ad ottenere l’adesione dei membri della rete olandese alle condizioni commerciali delle ricorrenti e che rendevano, quantomeno, trasparente la posizione della PNE nei loro confronti (punti 97 e 98 della decisione impugnata).

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che a partire dal 2000 le ricorrenti abbiano chiesto ai concessionari di esprimere espressamente qualsiasi eventuale opposizione da parte loro al sistema di remunerazione non è che l’esplicita manifestazione di un’offerta di accordo che aveva già dato luogo ad un reale incontro di volontà fin dal 1997 (punto 99 della decisione impugnata). 21 Per quanto riguarda infine le pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’invito rivolto dalle ricorrenti ai concessionari, inteso ad assicurare che le attività di esportazione di questi ultimi conservassero un carattere eccezionale, aveva ottenuto un’adesione di principio da tutti i membri della rete, fatti salvi interventi specifici grazie ai quali il costruttore aveva potuto mantenere la disciplina così fissata (punto 100 in fine della decisione impugnata).

Detta istituzione ha considerato che le pressioni sui concessionari per impedire le esportazioni parallele avevano pertanto costituito parte integrante degli accordi di distribuzione conclusi tra le ricorrenti e i membri della rete nei [OSCURATO:PERSONA] (punto 101 della decisione impugnata). 22 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver in sostanza affermato che era superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, quando questo, come nella presente fattispecie, ha l’oggetto di restringere la concorrenza (punto 130 della decisione impugnata), ha cionondimeno esaminato tali effetti, distinguendo nuovamente, a tale riguardo, il sistema di remunerazione (punti 131- 134 della decisione impugnata) dalle pressioni (punto 135 della decisione impugnata).

Essa ha concluso che la strategia adottata dalle ricorrenti e attuata con l’accordo dei concessionari nonché ciascuna delle misure che la concretizzano non avevano avuto soltanto come oggetto, ma anche come effetto, di restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 1, n. 1, CE (punto 136 della decisione impugnata). 23 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì valutato l’incidenza sul commercio intracomunitario (punti 137 e 138 della decisione impugnata) e ha considerato che la deroga prevista dall’art. 81, n. 3, CE al divieto sancito al n. 1 di tale disposizione non era nella specie applicabile, in particolare, alla luce del contrasto del sistema di remunerazione con l’art. 6, n. 1, punto 8, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’articolo [81, n. 3, CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela ( GU L 145, pag. 25 ) (punti 139-148 della decisione impugnata), secondo cui «l’esenzione non si applica (…) quando il fornitore, senza motivo oggettivamente giustificato, concede ai distributori compensi calcolati in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli rivenduti o del domicilio dell’acquirente». [OSCURATO:PERSONA] ha altresì esaminato le questioni relative alla durata dell’infrazione (punti 149-153 della decisione impugnata), ai destinatari della decisione impugnata (punti 155, 156 della decisione impugnata) e all’inflizione di un’ammenda (punti 157-181 della decisione impugnata). 24 In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato l’esistenza di un’infrazione molto grave che giustifica la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in 30 milioni di euro (punti 163-177 della decisione impugnata), e di una durata di 6 anni e 9 mesi, che giustifica la fissazione di un importo aggiuntivo dell’ammenda pari al 10% per anno di infrazione e al 5% per semestre intero (punti 174-178 della decisione impugnata). 25 La decisione impugnata comprende le seguenti disposizioni: «Articolo 1 [La AP] e la sua affiliata [PNE] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] concludendo accordi con concessionari della rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] aventi per oggetto e per effetto di ostacolare le vendite ai consumatori finali di altri Stati membri, sia di persona che rappresentati da intermediari agenti in nome loro.

L’infrazione è iniziata all’inizio del mese di gennaio 1997, ed è proseguita fino alla fine del mese di settembre 2003.

Articolo 2 Qualora non lo abbiano ancora fatto, le imprese di cui all’articolo 1 pongono fine all’infrazione a detto articolo constatata.

Esse si astengono in futuro dal dare nuovamente attuazione o dal proseguire l’attuazione di qualsiasi misura costitutiva di detta infrazione e dall’adottare misure aventi oggetto o effetto equivalente.

Articolo 3 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, è inflitta un’ammenda di 49,5 milioni di EUR alla [AP] e alla sua affiliata [PNE], che sono responsabili in solido. (…)».

Procedimento e conclusioni delle parti 26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2005, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso: 27 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — in subordine, riformare l’art. 3 della decisione impugnata riducendo l’importo dell’ammenda; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese.

In diritto 29 A sostegno del presente ricorso le ricorrenti deducono cinque motivi.

Con il primo motivo fanno valere l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

Con il secondo l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione dei concessionari e delle pressioni.

Con il terzo motivo l’erronea valutazione della durata dell’infrazione e la contraddittorietà della motivazione.

Con il quarto motivo viene dedotta l’erronea valutazione degli effetti dell’asserito accordo anticoncorrenziale.

Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), ed è inteso ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda. 30 Il Tribunale ritiene che si debba dapprima esaminare il secondo motivo di annullamento, che deduce l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione e delle pressioni.

1. Sul secondo motivo, che deduce l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione e delle pressioni Argomenti delle parti 31 Le ricorrenti sostengono che, fatte salve le loro osservazioni circa l’anno 1997, il sistema di remunerazione dei concessionari non ha avuto oggetto anticoncorrenziale, ma soltanto lo scopo di sviluppare le quote di mercato della PNE nei [OSCURATO:PERSONA]. 32 Le circolari indirizzate ai concessionari a proposito di tale sistema non avrebbero assolutamente consentito di supporre che esso avesse come obiettivo, anche secondario, di limitare le esportazioni, ma avrebbero soltanto riflesso la volontà di sviluppo del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA].

Tali circolari non avrebbero contenuto menzioni idonee a limitare le esportazioni.

Se è vero che le circolari relative al 1997 contenevano una menzione riguardante le immatricolazioni di veicoli nuovi sul mercato olandese, tale menzione sarebbe stata però soppressa nelle successive circolari, le quali sarebbero state neutrali in materia di esportazione.

Non vi sarebbe alcuna ragione per limitare a vendite nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] il riferimento operato nelle circolari alle «immatricolazioni» o ancora alle «targhe gialle» e alle «targhe grigie». 33 Del resto, la PNE avrebbe effettuato il pagamento del bonus sui veicoli esportati quando ciò fosse stato richiesto dal concessionario e molti concessionari avrebbero confermato che erano a conoscenza della possibilità del pagamento del bonus sulle esportazioni nella misura in cui avessero fornito i documenti giustificativi di un’immatricolazione a nome di un cliente finale.

Altri concessionari avrebbero manifestato mancanza di interesse per il pagamento del bonus sulle esportazioni e altri ancora avrebbero risposto in malafede alla [OSCURATO:PERSONA].

Ad ogni modo, la diversità delle risposte dei concessionari alle domande della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente per contestare le conclusioni frettolose di quest’ultima di fronte ad una realtà ben più complessa. 34 Il sistema informatico DIALOG, utilizzato dai concessionari e dalle ricorrenti per effettuare e gestire gli ordinativi di veicoli, e il sistema di informazione RDC, che fornisce alle ricorrenti informazioni dettagliate su tutti i veicoli [OSCURATO:PERSONA] venduti nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 60-72 della decisione impugnata), sarebbero strumenti neutrali, che perseguono obiettivi di gestione e fiscali, non strumenti destinati a controllare e a limitare il flusso d’esportazione. 35 La scarsità dell’approvvigionamento di veicoli dei concessionari olandesi non sarebbe dipesa dalla volontà della PNE di restringere le esportazioni, ma sarebbe stata un fenomeno riguardante tutta l’Europa, e gli approvvigionamenti di autoveicoli nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati, con una sola eccezione, sempre sensibilmente superiori ai bilanci previsti.

La scarsità sarebbe stata, per la sua natura, un fenomeno esterno al sistema di remunerazione e non autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che un siffatto sistema mirasse a limitare le esportazioni. 36 [OSCURATO:PERSONA] considererebbe a torto come pressioni delle semplici riflessioni e dichiarazioni, peraltro spesso non provenienti dalla PNE stessa.

La PNE non avrebbe tentato di scoraggiare le esportazioni, ma avrebbe soltanto ricordato ai concessionari le regole di vendita a mandatari. 37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nella specie non si tratta della fissazione degli obiettivi di vendita nel territorio di concessione, bensì l’esclusione delle vendite all’esportazione dalla concessione del bonus.

Ciò che potrebbe essere consentito con riferimento al diritto della concorrenza sarebbe l’incentivazione dei concessionari a massimizzare l’aliquota di penetrazione nei loro rispettivi territori contrattuali, ma non l’aliquota di penetrazione nel territorio nazionale. 38 Le ricorrenti sembrerebbero riconoscere che la circolare per il 1997 prevedeva l’applicazione del bonus soltanto per le immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA].

L’affermazione secondo cui l’unico obiettivo del bonus era di sviluppare le quote di mercato non sarebbe dimostrata.

Del resto, l’obiettivo restrittivo derivante dalla esclusione delle esportazioni dal bonus toglierebbe ogni pertinenza agli eventuali altri obiettivi legittimi di tale sistema. 39 Per quanto riguarda le circolari relative agli anni dal 1998 al 2003, la [OSCURATO:PERSONA] non vede come le espressioni «targhe gialle» e «targhe grigie» che esse conterrebbero possano essere intese diversamente se non per indicare immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA].

Tali circolari non potrebbero essere intese come formulate in termini neutri.

La decisione impugnata non nasconderebbe il fatto che il bonus ha potuto essere versato a concessionari esportatori che avevano fatto una domanda speciale, ma ciò non priverebbe le circolari del loro obiettivo restrittivo, poiché la grande maggioranza dei concessionari non avrebbe mai presentato siffatte domande.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la PNE, che doveva essere consapevole dell’illegittimità dell’esclusione dei bonus per le esportazioni, ha potuto effettivamente ritenere prudente accogliere le rare domande di bonus all’esportazione.

La posizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata dalle risposte ottenute da concessionari noti per aver sviluppato un’attività di esportazione durante il periodo in esame, e le ricorrenti non sarebbero in grado di smentirla. 40 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione per cui gli strumenti informatici DIALOG e RDC avrebbero avuto scopi fiscali non esclude la loro utilizzazione nel senso da lei indicato, cioè l’identificazione e il controllo delle esportazioni (punto 122 della decisione impugnata). 41 Per quanto riguarda la scarsità di approvvigionamento, le ricorrenti avrebbero mal compreso la decisione impugnata.

In questa la [OSCURATO:PERSONA] non rimprovererebbe loro di aver provocato detta scarsità per restringere le esportazioni, ma si limiterebbe a constatare che tali fenomeni hanno contribuito a rafforzare l’impatto del sistema di remunerazione.

A parte la scarsità, si deve sottolineare che nei confronti delle vendite all’esportazione sarebbero state formulate minacce di contingentamento. 42 Quanto alle pressioni, è chiaro che il loro stesso obiettivo sarebbe stato di disincentivare le esportazioni.

Giudizio del Tribunale Oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione 43 Si deve ricordare che, per ricadere nel divieto enunciato dall’art. 81, n. 1, CE, un accordo deve avere «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune».

Secondo una costante giurisprudenza l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla disgiuntiva «o», rende necessario innanzitutto considerare l’oggetto stesso dell’accordo, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultimo deve trovare applicazione.

Nel caso in cui, invece, l’analisi delle clausole dell’accordo non rivelasse un pregiudizio di sufficiente entità per la concorrenza, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e, per vietarlo, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto sensibilmente impedito, ristretto o falsato (sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 337, in particolare pag. 359, e , causa C-209/07, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8637, punto 15) . 44 Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE è dunque superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che quest’ultimo mira ad impedire, a restringere o a falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 429, in particolare pag. 496, e , causa C-105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8725, punto 125) .

Tale esame dovrà essere condotto alla luce del contenuto dell’accordo e del suo contesto economico (sentenze della Corte , cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 26, e , causa C-551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3173, punto 66, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 16) . 45 La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» attiene alla circostanza che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate per loro stessa natura nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 17). 46 Dalla giurisprudenza risulta che un accordo in materia di distribuzione ha un oggetto restrittivo ai sensi dell’art. 81 CE se manifesta la volontà di trattare le vendite all’esportazione in maniera meno favorevole rispetto alle vendite nazionali e porta così ad una compartimentazione del mercato di cui trattasi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata; v., in questo senso, sentenza della Corte 18 settembre 2003, causa C-338/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9189, punti 44 e 49) . 47 Un siffatto obiettivo può essere raggiunto non solo tramite restrizioni dirette delle esportazioni, ma anche attraverso misure indirette, come l’esclusione delle vendite all’esportazione da un sistema di premi, dal momento che esse influiscono sulle condizioni economiche di queste transazioni (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 68). 48 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto espressamente riferimento alla giurisprudenza sopra considerata (punti 102 -104 della decisione impugnata) e ha ricordato che «[tale] giurisprudenza (…) come pure la [sua] prassi qualificano chiaramente la natura delle misure intese a restringere le importazioni parallele di vetture come restrizioni per oggetto» (punto 102 della decisione impugnata), ha considerato che il sistema di bonus istituito tra il 1997 e il 2003 aveva avuto lo scopo di incentivare i concessionari a rinunciare a vendite che sarebbero state possibili se avessero fruito del margine supplementare dato dal bonus (punto 110 della decisione impugnata) e che tale sistema aveva, di per sé, l’obiettivo di restringere la concorrenza secondo il disposto dell’art. 81, n. 1, CE (punto 123 della decisione impugnata). 49 Il Tribunale considera che, nonostante le obiezioni delle ricorrenti, tale conclusione della [OSCURATO:PERSONA] è corretta. 50 Si deve distinguere, durante il periodo che va dal 1997 al 2003, che è oggetto della decisione impugnata, tra l’anno 1997 e gli anni dal 1998 al 2003. 51 Per quanto riguarda l’anno 1997, per il quale le circolari delle ricorrenti relative al sistema di remunerazione facevano espressamente riferimento alle immatricolazioni nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti stesse, pur chiedendo l’annullamento della decisione impugnata nella sua integralità, non contestano seriamente il fatto che il sistema di bonus in vigore per tale anno era inteso a ricompensare i concessionari sulla base delle immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA], che esso pertanto escludeva le vendite all’esportazione da tale sistema di premi e che era quindi tale da essere in contrasto con le norme della concorrenza. 52 Tale carenza di seria contestazione, sia delle modalità concrete del sistema di remunerazione nel 1997 che del suo carattere oggettivamente anticoncorrenziale, si manifesta più volte negli scritti delle ricorrenti prodotti dinanzi al Tribunale, scritti nei quali queste ultime rimandano in realtà ai loro argomenti sul periodo 1998-2003. 53 Infatti, le ricorrenti affermano che «le circolari non contenevano più menzioni censurabili a partire dal 1998» e che «se le circolari relative all’anno 1997 potevano in effetti sembrare contenere una menzione censurabile, questa è stata soppressa a partire dal 1998» oppure che «le circolari che fissano il bonus non contengono menzioni che escludano il pagamento del bonus sulle esportazioni, fatta eccezione della menzione censurabile della circolare del 1997, che è stata corretta a partire dal 1998».

Esse «rilevano l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione (fatte salve le osservazioni relative al 1997)».

Riconoscono che «è vero che le circolari circa il sistema di remunerazione per il 1997 contenevano una menzione che contemplava le [immatricolazioni] di veicoli nuovi sul mercato olandese».

Però «negano l’esistenza di ogni carattere anticoncorrenziale del sistema di remunerazione della PNE nei [OSCURATO:PERSONA] sul periodo dal 1998 al 2003».

Nel contestare la durata dell’infrazione, le ricorrenti sostengono, per quanto riguarda il sistema di remunerazione, che «gli elementi di prova evocati dalla [OSCURATO:PERSONA] (…) non dimostrano la [loro] partecipazione (…) ad un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE per il periodo dal 1998 al settembre 2003».

Le ricorrenti, ritenendo di aver «dimostrato (…) che il riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di remunerazione per il 1997 era stato soppresso a partire dal 1998», sostengono che «di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] incorre in errore (…) circa la durata dell’infrazione, che deve essere ridotta al solo 1997 qualora vi sia un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE». 54 Le ricorrenti sostengono tutt’al più, a loro difesa, che il sistema di remunerazione non sarebbe stato frutto di un intento anticoncorrenziale da parte loro, ma soltanto della volontà di incentivare i concessionari olandesi a meglio sfruttare le aree ad essi contrattualmente affidate per accrescere la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. 55 Tuttavia, oltre al fatto — come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 142 della decisione impugnata — che tale argomento mal si concilia con la circostanza assodata che il diritto al bonus non si acquistava sulla base delle sole vendite nel territorio contrattuale del concessionario, ma più ampiamente sulla base delle vendite di tale concessionario a livello nazionale, questo argomento viola la nozione di accordo anticoncorrenziale per oggetto, la quale si applica a prescindere dall’eventuale circostanza che le parti dell’accordo non abbiano avuto l’intenzione, o anche soltanto la consapevolezza, di violare la concorrenza.

Infatti, la prova dell’intenzione di restringere la concorrenza non rappresenta un elemento necessario per determinare se un accordo abbia come obiettivo una siffatta restrizione (sentenze della Corte 1 o febbraio 1978, causa 19/77, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 131, punto 18; CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 26, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 77; v. altresì le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano relative alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3177, punto 77). 56 Si deve inoltre ricordare che secondo la giurisprudenza un accordo può considerarsi avente un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, bensì persegue anche altri obiettivi legittimi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata). 57 Da ciò consegue che l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che esse avrebbero asseritamente perseguito soltanto lo scopo di incrementare le vendite dei [OSCURATO:PERSONA] non è tale da contraddire la circostanza, del resto non seriamente confutata, che il sistema di remunerazione in vigore nel 1997 manifestava, nei suoi stessi termini, la volontà di trattare le vendite di veicoli nuovi [OSCURATO:PERSONA] all’esportazione in modo meno favorevole delle vendite nazionali e aveva pertanto un obiettivo anticoncorrenziale, conformemente alla giurisprudenza menzionata supra ai punti 46 e

47. 58 Ad ogni modo, come sarà illustrato più avanti, la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha correttamente constatato che le ricorrenti erano assolutamente coscienti della natura anticoncorrenziale del sistema di remunerazione che avevano istituito. 59 Da quanto sopra considerato consegue che per il 1997 le ricorrenti non oppongono dinanzi al Tribunale, al di là di una rivendicazione di buona fede, tra l’altro priva di pertinenza, alcuna seria contestazione della circostanza che il sistema di remunerazione per tale anno escludeva le esportazioni dal beneficio del bonus e implicava, in tal modo, la restrizione della concorrenza per oggetto. 60 Per quanto riguarda gli anni dal 1998 al 2003, le ricorrenti sostengono che il sistema di remunerazione non poteva più essere considerato anticoncorrenziale, dal momento che la menzione problematica contenuta nelle circolari applicabili per il 1997 e relativa alle immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA] non figurava più nelle circolari indirizzate ai concessionari a partire dal 1998.

Queste ultime circolari avrebbero contenuto soltanto menzioni idonee ad applicarsi sia alle immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA] come alle immatricolazioni all’estero.

Altrettanto sarebbe stato per i riferimenti contenuti in tali circolari alle «targhe grigie» e alle «targhe gialle», riferimenti con i quali si intendeva fare generico rinvio ai veicoli aziendali e rispettivamente ai veicoli privati, indipendentemente dal loro luogo di immatricolazione.

Le ricorrenti mettono altresì in evidenza la circostanza che taluni concessionari avrebbero chiesto e ottenuto il pagamento del bonus per vendite all’esportazione. 61 Il Tribunale rileva che è esatto che le menzioni figuranti nelle circolari relative al 1997 e che rinviano espressamente alle immatricolazioni nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] non appaiono più nella circolare del 24 dicembre 1997 relativa al sistema del bonus 1998 né nelle circolari relative agli anni successivi.

L’espressione utilizzata da quel momento in poi descrive l’obiettivo del sistema del bonus in termini di «migliore remunerazione del concessionario [OSCURATO:PERSONA] che garantisce buone operazioni ed è attivo sul piano commerciale». 62 Del resto, le ricorrenti non indicano da nessuna parte nella loro circolare per il 1998, né peraltro in alcuna altra circolare per gli anni successivi, che il sistema di bonus veniva da quel momento applicato anche alle vendite all’esportazione, né tanto meno forniscono indicazioni circa eventuali modalità procedurali da rispettare per ottenere un bonus su tali vendite.

Al contrario, nella circolare 24 dicembre 1997, scrivono ai concessionari che «essenzialmente non sarà apportato alcun cambiamento al sistema nel 1998» e reiterano menzioni analoghe nelle circolari per ciascuno degli anni successivi. 63 Per quanto riguarda le espressioni «targhe grigie» e «targhe gialle», se è vero che esse sono utilizzate nelle circolari relative agli anni dal 1998 al 2003 per designare, da un lato, i veicoli aziendali leggeri e, dall’altro, i veicoli privati, che erano soggetti a bonus differenti e dovevano necessariamente essere distinti, ciò non toglie però che il ricorso a tale espressione non forniva assolutamente ai concessionari l’informazione secondo cui, da quel momento in poi, i veicoli venduti alle esportazioni avrebbero beneficiato egualmente del bonus. 64 Al contrario, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella seconda frase del punto 54 della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che il ricorso, da parte delle ricorrenti, a tale terminologia «targhe gialle» e «targhe grigie», che corrispondeva al sistema olandese di distinzione dei tipi di veicoli secondo l’aspetto della loro targa di immatricolazione — sistema non praticato in altri Stati membri — come pure al codice di colori proprio dei [OSCURATO:PERSONA], rinviava i concessionari a immatricolazioni operate nel territorio nazionale. 65 Tenuto conto di quanto sopra considerato, a torto le ricorrenti confutano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che le circolari per il periodo successivo al 1997 sarebbero state formulate in termini neutri per quanto riguarda le esportazioni, il che vieterebbe di attribuire loro un obiettivo anticoncorrenziale.

Al contrario, tali circolari, redatte in modo da evitare, ormai, ogni formulazione troppo esplicitamente anticoncorrenziale, sarebbero in realtà state intese a perpetuare, nell’animo dei concessionari cui erano rivolte, il sistema istituito nel 1997, che limitava il beneficio del bonus alle sole vendite nel territorio nazionale. 66 Tale percezione del sistema del bonus da parte dei concessionari poteva essere solo corroborata dalla concreta presentazione che la PNE faceva di tale sistema, presentazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] fornisce una illustrazione al punto 55 della decisione impugnata, che non prevedeva assolutamente una contabilizzazione delle esportazioni ai fini del bonus. 67 Per quanto riguarda la circostanza che la PNE avrebbe sporadicamente accolto domande di pagamento del bonus per esportazioni (v., in particolare, punto 57, ultimo trattino, e punto 109, quarta e sesta frase, della decisione impugnata), essa non può, di per sé, rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la regola era che il sistema di remunerazione aveva continuato, tra il 1998 e il 2003, a escludere le esportazioni dal sistema di bonus. 68 Si deve infatti rilevare, da un lato, che siccome le ricorrenti non potevano comunque prevedere di rifiutare formalmente il pagamento del bonus per vendite all’esportazione, salvo manifestare apertamente il carattere anticoncorrenziale del sistema di remunerazione, il fatto che abbiano occasionalmente accolto domande di bonus non pare, di per sé, probante. 69 D’altro lato, e soprattutto, i casi in cui il pagamento del bonus per esportazioni è stato richiesto e, all’occorrenza, pagato dalla PNE sono stati del tutto isolati, in un contesto in cui era generalmente inteso, e ampiamente condiviso dai concessionari, che il sistema di bonus istituito non si applicava alle esportazioni. 70 Si deve a questo proposito ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto una richiesta di informazioni in data 17 novembre 2004 a sedici concessionari identificati come esportatori e che avevano rappresentato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], circa il 40% delle esportazioni relative al periodo sotto inchiesta. [OSCURATO:PERSONA] al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata ha constatato che «sulle [tredici] imprese che hanno risposto a [tale] domanda di informazioni (…), nove hanno esplicitamente risposto che dalle direttive della PNE risultava con sufficiente chiarezza che i veicoli esportati non erano ammissibili per l’ottenimento del bonus di produttività e non hanno quindi chiesto bonus per i veicoli esportati».

Questo gruppo di nove concessionari è così composto: (riservato) ( 1 ). 71 Tale constatazione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle risposte dei concessionari a detta domanda di informazione le ha consentito di verificare che la sua interpretazione del meccanismo del bonus dopo il 1997 non derivava da un’erronea ed isolata lettura di tale meccanismo, ma altro non era che quella condivisa, se non da tutti, almeno dalla grande maggioranza dei concessionari. 72 Le ricorrenti tentano di rimettere in discussione la validità di tale constatazione con due argomenti.

Da un lato, la diversità delle risposte dei concessionari starebbe a dimostrare che non si è avuta una chiara percezione della politica della PNE in materia di bonus.

Dall’altro, le risposte fornite dai concessionari non confermerebbero l’analisi del sistema di remunerazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 73 Per quanto riguarda innanzitutto il primo degli argomenti delle ricorrenti, che deduce la diversità delle risposte dei concessionari, basta rilevare che esso non rimette in discussione la constatazione operata nella decisione impugnata secondo la quale la grande maggioranza dei concessionari che ha risposto alla domanda di informazioni ha esplicitamente affermato che il sistema di bonus non si applicava alle esportazioni. 74 Quanto poi al secondo argomento, per cui le risposte dei concessionari non confermerebbero l’analisi del sistema di remunerazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti affermano, in primo luogo, che «diversi concessionari erano a conoscenza della possibilità di un pagamento del bonus sulle esportazioni nella misura in cui potevano fornire i giustificativi di un’immatricolazione a nome del cliente finale», in secondo luogo, che «altri [concessionari] hanno chiaramente affermato la loro mancanza d’interesse per il pagamento del bonus sui veicoli esportati» e, in terzo luogo, che «concessionari esclusi dalla rete [OSCURATO:PERSONA]» erano «in malafede». 75 Per quanto riguarda innanzitutto la prima di tali affermazioni, fondata mediante rinvio al punto 3 della lettera dell’AP del 27 giugno 2005, i concessionari implicitamente contemplati da tale affermazione sono (riservato) (punto 3.1 della lettera del ), (riservato) (punto 3.2 di tale lettera), (riservato) (punto 3.3 di tale lettera) e (riservato) (punto 3.4 di tale lettera). 76 Per quanto attiene a (riservato) , a (riservato) e a (riservato) , tali concessionari non fanno comunque parte del gruppo dei nove concessionari indicati al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata e al punto 70 supra. 77 Pertanto, la prima affermazione delle ricorrenti, quand’anche fosse esatta riguardo a tali concessionari, non pone assolutamente in discussione la constatazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 56 della decisione impugnata. 78 Del resto e ad abundantiam, per quanto concerne (riservato) , si deve rilevare che l’AP, nella lettera del 27 giugno 2005, interpreta in modo discutibile le risposte di tale concessionario al questionario della [OSCURATO:PERSONA], quando presume che esse starebbero a significare che tale concessionario intendeva che il sistema di remunerazione si applicava alle esportazioni. 79 Infatti, la circostanza che tale concessionario, al fine di ottenere il bonus qualitativo durante il periodo di preavviso relativo alla risoluzione del suo contratto di concessione, abbia rinunciato, d’accordo con la PNE, al bonus quantitativo, non significa affatto che tale concessionario ritenesse che detto bonus quantitativo premiasse le esportazioni. 80 Inoltre, se è vero che (riservato) ha proceduto a delle esportazioni solo nel 2002 e dunque che la sua risposta al questionario, secondo la quale non ha chiesto il bonus prima del 2000 «perché non ci aveva pensato», può sorprendere, ciò non toglie però che tale risposta traduce piuttosto l’idea che (riservato) ritenesse che il bonus non si applicava alle esportazioni. 81 Si deve altresì rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione quando nella sua difesa afferma, per quanto riguarda (riservato), che non è dimostrata l’affermazione dell’AP, ai punti 3.2.31 e 3.2.32 della lettera del 27 giugno 2005, secondo la quale tale concessionario avrebbe presentato una domanda di bonus senza corredarla di documenti giustificativi.

In effetti i punti 3.2.31 e 3.2.32 della lettera del non sono dimostrati. 82 Per quanto riguarda (riservato) , tale concessionario fa parte del gruppo di nove concessionari considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] come aventi esplicitamente dichiarato, nelle risposte alla domanda di informazioni 17 novembre 2004, che dalle direttive della PNE risultava con sufficiente chiarezza che i veicoli esportati non davano diritto al bonus. 83 La contestazione delle ricorrenti si risolve in sostanza nell’affermare che se è vero che (riservato) ha chiesto il bonus solo a partire dal 2003, ciò non toglie però che da una lettera di tale concessionario, del 2 maggio 2001, risulterebbe che esso fin dapprima era «informato di tale possibilità» di chiedere il bonus. 84 Tuttavia, dalla formulazione delle spiegazioni fornite da (riservato) nella sua risposta alla domanda di informazioni 17 novembre 2004 risulta che, se tale concessionario ha cominciato a richiedere il bonus per le sue esportazioni solo nel 2003, ciò fu dovuto al fatto che prima «non era al corrente della possibilità di poterlo chiedere» e che «solo nel 2003 ha scoperto» tale possibilità. 85 Il Tribunale, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], ritiene che tale risposta possa essere letta solo nel senso che prima del 2003 (riservato) considerava che il bonus non si applicasse alle esportazioni. 86 Tale lettura, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, è corroborata dalla lettera di tale concessionario alla [OSCURATO:PERSONA], datata 2 maggio 2001, che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto nella sua difesa.

Risulta infatti da tale lettera che detto concessionario, lungi dall’essere, come è stato sostenuto, «informato della possibilità» di chiedere il bonus per le esportazioni, intendeva che il sistema del bonus non si applicasse alle esportazioni, che se ne lamentava presso la [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva che tale esclusione fosse rimessa in discussione nel suo caso specifico. 87 Per quanto riguarda la presenza, menzionata dalla AP nella sua risposta del 30 luglio 2004 alla comunicazione degli addebiti e nella lettera , della menzione manoscritta «in principe wel! Jc» (in principio sì! Jc) figurante a margine di tale lettera del , e che secondo l’AP starebbe a significare «in principio sì» al pagamento del bonus sulle esportazioni, essa non è tale da rimettere in discussione la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 88 Infatti, il senso di tale menzione manoscritta, contrariamente a quanto asserito dall’AP, è indeterminato.

Ad ogni modo, tale menzione costituisce solo un’annotazione interna apportata dalla AP a margine di una lettera che molto probabilmente non è stata mai portata a conoscenza di (riservato).

Le ricorrenti del resto non sostengono — né tanto meno dimostrano — che lo sarebbe stata, né che lo sarebbe stata con il senso che vi attribuisce l’AP.

Se così fosse, (riservato) non avrebbe certamente, come nella specie, aspettato il 2003 per chiedere il bonus sulle sue esportazioni. 89 Per quanto riguarda i rilievi della AP figuranti al punto 3.3.33 della sua lettera 27 giugno 2005 e relativi al fatto che (riservato) avrebbe ammesso di aver formulato le sue domande di bonus in modo inappropriato, essi riguardano comunque l’anno 2003, nel corso del quale tale concessionario ha iniziato a chiedere il bonus e non rimettono pertanto in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui prima del 2003 (riservato) intendeva che il bonus non si applicasse alle esportazioni. 90 Dalle considerazioni contenute nei punti 75 -89 supra risulta quindi che la prima affermazione delle ricorrenti, secondo la quale «diversi concessionari hanno confermato di essere a conoscenza della possibilità di un pagamento del bonus sulle esportazioni nella misura in cui potevano fornire i giustificativi di un’immatricolazione a nome del cliente finale», come pure gli elementi cui tale affermazione fa rinvio, non rimettono in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata secondo cui la grande maggioranza dei concessionari che hanno risposto alla richiesta di informazioni ha affermato che dalle direttive della PNE risultava chiaramente che i veicoli esportati non davano diritto al bonus. 91 Per quanto riguarda poi la seconda affermazione delle ricorrenti, secondo la quale altri concessionari avrebbero chiaramente affermato la loro mancanza d’interesse al pagamento del bonus sui veicoli esportati, essa rinvia al punto 1 della lettera 27 giugno 2005.

I concessionari interessati implicitamente da tale affermazione sono i concessionari (riservato), (riservato) e (riservato) . 92 Per quanto attiene a (riservato) tale concessionario non fa comunque parte del gruppo dei nove concessionari menzionato al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata e al punto 70 supra.

Pertanto, e per le stesse ragioni esposte ai punti 76 e 77 supra in merito a (riservato), (riservato) e a (riservato), la seconda affermazione delle ricorrenti, applicata a (riservato), non è rilevante per rimettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata. 93 Per quanto concerne (riservato), tale concessionario appartiene, da parte sua, a tale gruppo di nove concessionari. 94 Nella risposta alla richiesta di informazioni del 17 novembre 2004, (riservato) ha affermato, in sostanza, che comprendeva il sistema del bonus come inteso al raggiungimento, da parte dei concessionari, dei loro obiettivi nel settore loro affidato e che, di conseguenza, non era logico chiedere il bonus per le esportazioni.

Come rilevato giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che (riservato) abbia affermato che la realizzazione di un massimo di vendite nel suo settore corrispondeva alla sua strategia non vuol dire che egli non sarebbe stato interessato ad un bonus alle esportazioni.

La sua risposta traduce bene la circostanza che egli riteneva di non avere diritto al bonus per le esportazioni. 95 Pertanto, contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti, (riservato) non ha manifestato una mancanza d’interesse per il bonus, ma ha espresso la sua interpretazione del bonus come non riguardante logicamente le esportazioni. (Riservato) percepiva pertanto il sistema di remunerazione proprio nel senso in cui le ricorrenti auspicavano fosse inteso dai concessionari. 96 Per quanto riguarda (riservato), che fa pure parte del gruppo dei nove concessionari sopra considerati, questi viene menzionato al punto 1.13 della lettera 27 giugno 2005. 97 Nella risposta al sesto quesito della richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], tale concessionario ha fatto presente che il non aver chiesto il bonus «si spiega con il fatto che, in base ai numeri, non ne valeva la pena e che l’esportazione non è l’attività centrale della [sua] impresa». 98 Alla luce di tale risposta, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nell’annoverare tale concessionario tra quelli che a suo avviso avrebbero chiaramente indicato di intendere il sistema del bonus come non applicantesi alle esportazioni. 99 Dalle considerazioni contenute nei punti 91-98 supra risulta pertanto che la seconda affermazione delle ricorrenti, secondo la quale «altri concessionari avrebbero chiaramente affermato la loro mancanza d’interesse per il pagamento del bonus sui veicoli esportati» è corretta per quanto riguarda (riservato), ma che, relativamente a (riservato) e (riservato), è, rispettivamente, priva di pertinenza e inesatta per rimettere in discussione l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata. 100 Per quanto concerne infine la terza affermazione delle ricorrenti, che rinvia al punto 4 della lettera 27 giugno 2005, essa suggerisce che taluni concessionari, rispondendo alla richiesta di informazioni , avrebbero in malafede fornito risposte inesatte e sfavorevoli alla [OSCURATO:PERSONA].

I concessionari implicitamente considerati da tale affermazione sono i concessionari (riservato) e (riservato) . 101 Per quanto attiene a (riservato), la AP, ai punti 4.1.38 e 4.1.39 della lettera 27 giugno 2005 ha considerato che la risposta di tale concessionario secondo cui questi non avrebbe chiesto il bonus (per le sue esportazioni effettuate nel 1997 e nel 1998) per timore di rappresaglie che avrebbero potuto assumere la forma di termini di consegna ritardati, ordinativi ridotti o perdita del contratto di concessione, sia un’accusa maligna e infondata.

La AP ha basato la sua posizione sul fatto che le condizioni che tra il 2000 e il 2003 hanno accompagnato la risoluzione del contratto di concessione sarebbero state rispettose di (riservato) e prive di qualsiasi minaccia tale da fargli temere rappresaglie in caso di esportazione durante tale periodo di risoluzione (punti 4.1.39, in fine, e punti 4.1.40-4.1.42 della lettera ). 102 Tuttavia, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, tale spiegazione della AP, che rinvia alle condizioni di risoluzione del contratto di concessione di (riservato), riguarda il periodo dal 2000 al 2003, che è diverso dal periodo 1997–1998 a cui la risposta di (riservato) al questionario della [OSCURATO:PERSONA] fa necessariamente riferimento, poiché solo durante tale periodo 1997–1998 (riservato) ha esportato. 103 Pertanto, la spiegazione dell’AP relativa all’impossibilità per (riservato), salvo malafede da parte sua, di far valere rischi di rappresaglia per la sua attività durante il periodo 2000–2003, non suffraga sotto nessun aspetto l’affermazione delle ricorrenti dinanzi al Tribunale secondo cui la risposta di (riservato) alla domanda d’informazione sarebbe stata in malafede. 104 Comunque, le ricorrenti non confutano in alcun modo, nella replica, le considerazioni enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua difesa.

Ciò considerato, si deve concludere che le ricorrenti non dimostrano a sufficienza nelle loro memorie l’affermazione di malafede nei confronti di (riservato). 105 La medesima conclusione s’impone nel caso del concessionario (riservato) rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza, nella sua difesa, le medesime considerazioni relative a (riservato) senza che, anche qui, le ricorrenti le confutino nella replica. 106 Dalle considerazioni contenute ai punti 100-105 supra risulta pertanto che la terza affermazione delle ricorrenti, secondo la quale taluni concessionari avrebbero in malafede fornito nelle loro risposte alla richiesta di informazioni 17 novembre 2004 risposte inesatte e sfavorevoli alla [OSCURATO:PERSONA], non è, dal punto di vista giuridico, sufficientemente suffragata dinanzi al Tribunale. 107 Tenuto conto dell’insieme degli argomenti esposti ai punti 73-106 supra, le affermazioni delle ricorrenti, anche se appaiono occasionalmente fondate, come nel caso del concessionario (riservato) richiamato supra ai punti 96-98, non rimettono in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata. 108 Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che i sistemi informatici DIALOG e RDC sarebbero stati strumenti neutrali aventi obiettivi gestionali e fiscali, si deve rilevare che la circostanza che tali sistemi abbiano effettivamente perseguito siffatti obiettivi non esclude assolutamente l’utilizzo da parte delle ricorrenti delle informazioni ivi contenute anche per finalità di monitoraggio e di controllo dell’attività dei concessionari quanto alle esportazioni.

A tale riguardo, non è seriamente contestato che tali strumenti consentissero alle ricorrenti di identificare le esportazioni effettuate dai concessionari e che siano stati utilizzati ai fini dell’attuazione del sistema di remunerazione e in particolare, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 37, quarto trattino, punto 57, primo trattino, punti 60-72 e 122 della decisione impugnata), per l’identificazione dei veicoli esportati e la loro esclusione dal beneficio del bonus. 109 Relativamente all’argomento delle ricorrenti secondo cui la scarsità dell’approvvigionamento dei concessionari olandesi non sarebbe conseguenza della volontà di restringere le esportazioni, basta rispondere che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 117-120 della decisione impugnata, non ha considerato la scarsità come una restrizione della concorrenza, ma solo come un fenomeno che di fatto ha rafforzato l’impatto del sistema di remunerazione istituito dalle ricorrenti. 110 Si deve infine rilevare che, al punto 115 del ricorso, le ricorrenti presentano un ragionamento che corrobora la conclusione secondo la quale tale sistema era inteso a restringere le esportazioni parallele. 111 Le ricorrenti sostengono infatti che il mercato dell’automobile europeo è fondamentalmente falsato dalle disparità nazionali nella tassazione imposta sull’acquisto degli autoveicoli nuovi, che tali disparità inducono i costruttori ad aumentare i loro prezzi nei paesi a debole tassazione e ad abbassarli nei paesi a forte tassazione il che, a sua volta, comporta flussi di importazioni parallele.

Le ricorrenti aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA], prendendo di mira i costruttori di automobili piuttosto che i sistemi fiscali nazionali, rischia di spingere i costruttori ad aumentare le loro tariffe nei paesi con forte pressione fiscale, e questo a danno dei consumatori locali. 112 Tuttavia, se fosse vero, come peraltro vogliono far credere le ricorrenti (v. punto 54 supra), che il meccanismo del bonus era unicamente inteso a incrementare le vendite dei concessionari sui loro territori contrattuali, esse non avrebbero allora alcun motivo di percepire la condanna di tale meccanismo da parte della [OSCURATO:PERSONA] come una circostanza tale da incentivarle ad incrementare, proprio ai fini della lotta contro le esportazioni parallele, i prezzi nei paesi con maggiore pressione fiscale.

In altri termini, la percezione da parte delle ricorrenti della condanna del sistema del bonus come un fatto idoneo a indurle a spingere al rialzo le loro tariffe nei paesi dove fino ad allora il prezzo era basso corrobora la conclusione secondo la quale tale sistema era inteso a restringere le esportazioni parallele. 113 Da tutto quanto sopra considerato consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso, nella decisione impugnata, per l’esistenza di un sistema di remunerazione il cui obiettivo anticoncorrenziale, chiaro e peraltro non seriamente contestato per il 1997, non è stato soppresso dopo tale anno, ma è stato al contrario reiterato dalle ricorrenti.

Ciò considerato, il presente motivo va respinto nella parte in cui riguarda il sistema di remunerazione.

Oggetto anticoncorrenziale delle pressioni 114 L’espressione «pressioni» utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sta a indicare, in primo luogo, iniziative intese a sensibilizzare i concessionari sulla necessità di limitare le esportazioni, in secondo luogo, pressioni dirette su precisi concessionari, in terzo luogo, minacce di riduzione delle forniture, in particolare sui modelli più esportati, e, in quarto luogo, restrizioni delle forniture. 115 Le ricorrenti contestano la circostanza che le pressioni rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata abbiano perseguito uno scopo anticoncorrenziale. 116 In primo luogo, per quanto riguarda iniziative intese a sensibilizzare i concessionari sulla necessità di limitare le esportazioni (punti 74-76 della decisione impugnata e note a piè di pagina nn. 127-130 relative ai detti punti), le ricorrenti hanno sostenuto che non possono essere considerate pressioni semplici riflessioni o dichiarazioni e che talune delle dichiarazioni prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state formulate in assenza dei concessionari o non possono essere attribuite alla PNE.

La circolare menzionata alla fine del punto 75 della decisione impugnata sarebbe stata unicamente intesa a ricordare le rigide regole applicate alle vendite tramite mandatari. 117 Tali argomenti non possono essere accolti. 118 Infatti, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti, quando sostengono che non potrebbero essere considerate pressioni semplici riflessioni o dichiarazioni, o ancora che talune dichiarazioni controverse sarebbero state formulate in assenza dei concessionari, non contestano affatto l’oggetto anticoncorrenziale di tali iniziative, ma si limitano, al massimo, a contestare la circostanza che tali iniziative abbiano costituito l’oggetto di un accordo. 119 Del resto, è difficilmente contestabile che gli esempi concreti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle note a piè di pagina nn. 127-130 relative ai punti 75 e 76 della decisione impugnata, corrispondono, o quantomeno si riferiscono, a iniziative delle ricorrenti intese a restringere le esportazioni dai [OSCURATO:PERSONA]. 120 Per quanto riguarda, in primo luogo, il documento intitolato «Rapporto espresso della missione nei [OSCURATO:PERSONA] del 4 e 5 settembre 1996» e contemplato nella nota a piè di pagina n. 127 relativa al punto 75, prima fase, della decisione impugnata, se è vero che si tratta di un rapporto interno alla AP, che non era certamente destinato ai concessionari, ciò non toglie però che l’estratto di tale documento citato in detta nota a piè di pagina, secondo cui «il numero crescente delle riesportazioni induce [la PNE] a ridurre al minimo tale volume per [concessionario] nel rigoroso rispetto delle leggi», riflette senz’altro l’esistenza di iniziative della PNE intese a opporsi al numero crescente di riesportazioni da parte dei concessionari olandesi. 121 Per quanto concerne, in secondo luogo, il punto 75, penultima e ultima frase, della decisione impugnata e la nota a piè di pagina n. 128 relativa a tale punto, l’estratto del resoconto della riunione del 24 settembre 1996 tra la PNE e la commissione consultiva della VPDN, riprodotto in tale nota a piè di pagina, traduce parimenti chiaramente un’iniziativa della PNE intesa a restringere le esportazioni.

Infatti, da tale riassunto risulta che «la direzione della [PNE] dichiara di essere contrariata dalla constatazione che (…) sul mercato olandese si pongono problemi di fornitura a seguito di attività di (ri)esportazione da parte dei concessionari», che la «la [PNE] concorda con il fatto che ordinativi per forniture sul mercato olandese debbano avere sempre priorità e [che] farà un inventario degli ordinativi in portafoglio a tale riguardo». 122 Sempre secondo tale estratto la «[PNE] ricorderà ancora ai concessionari, mediante una circolare, le regole rigorose relative alle consegne fuori dei [OSCURATO:PERSONA] (…) e ha l’intenzione di adottare sanzioni pesanti in materia se viene constatato che un concessionario non si è conformato strettamente a tali regole». 123 L’affermazione delle ricorrenti secondo la quale quest’ultima circolare annunciata dalla PNE sarebbe stata unicamente intesa ad assicurare l’osservanza delle procedure di vendita tramite i mandatari e non a limitare le esportazioni non rimette in discussione la conclusione menzionata supra al punto 121, che è sufficientemente fondata con riferimento alla formulazione, riportata allo stesso punto, delle prime frasi del riassunto del resoconto del 24 settembre 1996. 124 Inoltre, quand’anche l’oggetto di tale circolare fosse stato quello descritto dalle ricorrenti, il fatto che la PNE decida di ricordare ai concessionari le regole da rispettare per le vendite da parte dei mandatari non è affatto inconciliabile con la volontà di limitare le esportazioni.

Per di più, l’intenzione della PNE, formulata nel resoconto della riunione del 24 settembre 1996 in termini palesemente minacciosi, di «adottare sanzioni pesanti in materia se viene constatato che un concessionario non si è conformato strettamente a tali regole» poteva costituire un elemento di una strategia più globale intesa, in definitiva, a dissuadere i concessionari dal rivolgersi ad attività di esportazione. 125 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il punto 76 della decisione impugnata, è esatto, e la [OSCURATO:PERSONA] del resto non lo ha contestato, che gli esempi considerati in tale punto e nella nota a piè di pagina n. 129 relativa a tale punto rimandano a prese di posizione e a iniziative espresse in seno alla VPDN.

Tuttavia, anche se tali esempi concreti effettivamente non promanano dalle ricorrenti stesse, ma da membri della VPDN, resta cionondimeno, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 100, seconda frase, della decisione impugnata) che le ricorrenti hanno in pratica utilizzato la VPDN per far passare il messaggio che i concessionari dovevano limitare le esportazioni. 126 Per quanto concerne, in quarto luogo, l’esempio concreto fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 76, in fine, della decisione impugnata e nella nota a piè di pagina n. 130 relativa a tale punto circa la volontà del costruttore, espressa da (riservato) , direttore generale della PNE, che non vi fossero esportazioni, pure esso traduce chiaramente la volontà restrittiva delle ricorrenti. 127 In secondo luogo, per quanto attiene alle pressioni dirette su particolari concessionari (punti 77 e 78 della decisione impugnata), le ricorrenti sostengono che il fatto che un concessionario prenda posizione sulle esportazioni dinanzi al suo [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della contabilità dei concessionari; in prosieguo: l’«AMD») non sta necessariamente a significare che vi sia una pressione.

Le esportazioni farebbero parte dell’attività normale dei concessionari e sarebbe di conseguenza logico che tale questione possa essere affrontata dagli AMD, il che del resto sarebbe stato fatto in termini neutri. 128 Tale argomento non è convincente e va respinto.

Si deve a questo proposito rilevare che dalla lettura del punto 77 della decisione impugnata, nonché dall’esame delle note a piè di pagina relative a tale punto, in particolare nn. 132-134, le quali rinviano a rapporti di visita dell’AMD presso concessionari nonché ad una nota interna alla [OSCURATO:PERSONA], risulta che gli AMD, in occasione delle loro visite presso i concessionari, facevano pressioni per dissuaderli dall’esportare.

Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 77 della decisione impugnata, i rilievi degli AMD riassunti nei loro rapporti di visita trovano un senso solo in un contesto in cui le esportazioni, dal punto di vista delle ricorrenti, dovevano conservare un carattere eccezionale. 129 Per quanto riguarda il punto 78 della decisione impugnata, relativo a pressioni le cui attuazione non faceva leva sugli AMD, la sola contestazione riscontrabile nell’argomentazione delle ricorrenti relativa alla valutazione asseritamente erronea delle pressioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] è che gli esempi forniti in tale punto 78 e nelle note a piè di pagina nn. 136-140 relative a tale punto non deriverebbero dalla PNE.

È certamente vero che tali esempi sono tratti da lettere di concessionari, nella specie (riservato) (note a piè di pagina nn. 136, 137 e 138 supra menzionate), (riservato) (nota a piè di pagina n. 139 supra menzionata) e (riservato) (nota a piè di pagina n. 140 supra menzionata).

Ciò non toglie però che le lettere dove sono menzionati il timore di «problemi con la [OSCURATO:PERSONA]» e il «timore di rappresaglie» in caso di continuazione delle esportazioni o ancora la «grande pressione» esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] e la prospettiva di «sanzioni troppo pesanti», in particolare la «risoluzione del contratto di concessionario», traducono chiaramente l’esistenza di pressioni da parte della PNE. 130 In terzo luogo, per quanto riguarda minacce di riduzioni delle forniture, in particolare sui modelli maggiormente esportati (punti 79-81 della decisione impugnata), le ricorrenti non rimettono seriamente in discussione le constatazioni in tal senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sulla base dei resoconti di riunioni tra la commissione commerciale della VPDN e i rappresentanti della PNE (v. note a piè di pagina nn. 141 e 142 relative al punto 79 della decisione impugnata, n. 143 relativa al punto 80 della decisione impugnata e n. 144 relativa al punto 81 della decisione impugnata). 131 Le uniche contestazioni delle ricorrenti identificabili a tale proposito si limitano, in primo luogo, ad un’affermazione secondo la quale le citazioni contenute nelle note a piè di pagina nn. 142 e 144 relative ai punti 79 e 81 della decisione impugnata non potrebbero essere attribuite alla PNE, ma alla VPDN e a concessionari e, in secondo luogo, ad un’affermazione secondo la quale la citazione della nota a piè di pagina n. 143 relativa al punto 80 della decisione impugnata corrisponderebbe ad una dichiarazione fatta dalla PNE in assenza dei concessionari. 132 Tuttavia, per quanto riguarda la prima affermazione, dal resoconto della riunione della commissione commerciale della VPDN del 16 giugno 1997 risulta chiaramente che l’estratto ivi riprodotto nella nota a piè di pagina n. 142 corrisponde ad affermazioni profferite dalla PNE mediante i suoi rappresentanti e non i concessionari.

Quanto alla citazione contenuta nella nota a piè di pagina n. 144, cioè «viene richiesto di non esportare le 206 e di tenerle per il mercato olandese», dal resoconto della riunione dell’ della VPDN risulta che tale citazione viene estratta dalle risposte che (riservato) , direttore delle vendite e rappresentante della PNE presente durante la seconda parte di tale riunione, ha fornito alle domande per lui preparate dai concessionari e riprodotte in corsivo nel resoconto. 133 Per quanto riguarda la seconda affermazione, secondo la quale la citazione figurante nella nota a piè di pagina n. 143 relativa al punto 80 della decisione impugnata, estratta da una «promemoria sul piano rete dei [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 1997» e a tenore della quale «la [PNE] pensa a una contrazione della sua offerta 806 riducendo i modelli più esportati», corrisponderebbe ad una decisione della PNE in assenza dei concessionari, tale rilievo è esatto per quanto riguarda i fatti, ma resta il fatto che la citazione di cui trattasi riflette senz’altro la volontà della PNE di ridurre la sua offerta ai concessionari relativamente ai modelli più esportati. 134 Da quanto sopra precede consegue che le contestazioni delle ricorrenti non sono sufficienti per rimettere in discussione le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 135 In quarto luogo, per quanto riguarda le restrizioni delle forniture di autoveicoli destinati all’esportazione (punti 82-85 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito esempi di siffatte restrizioni.

Queste ultime avrebbero assunto la forma di tempi di consegna più lunghi (punto 82), di particolari condizioni finanziarie (punto 83) oppure della condizione che l’ordinativo fosse accompagnato da una domanda di immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 83-85). 136 Le ricorrenti non confutano seriamente la sostanza di tali restrizioni delle forniture applicate agli ordinativi dei concessionari per veicoli destinati all’esportazione. 137 La tesi delle ricorrenti secondo cui i documenti citati nelle note a piè di pagina nn. 145-147 e 150 relative ai punti 83 e 84 della decisione impugnata, documenti che corrispondono a denunce di acquirenti e di mandatari e a risposte di concessionari a tali denunce, contengono dichiarazioni non attribuibili alla PNE, non può sortire esito fruttuoso, dal momento che tale argomento non rimette in discussione l’effettività delle restrizioni delle forniture descritte in detti documenti. 138 Deve altresì essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il documento citato nella nota a piè di pagina n. 152 relativa al punto 85 della decisione impugnata verte su una discussione tra la PNE e la VPDN circa la scarsità di veicoli, il che non potrebbe essere considerato come manifestazione di pressioni.

Infatti, la circostanza, formalmente esatta, che tale documento, un resoconto della riunione tra la direzione della PNE e la commissione di concertazione della VPDN del 2 novembre 1999, verta su una discussione tra la PNE e la VPDN in particolare sulla scarsità non rimette assolutamente in discussione l’effettività delle restrizioni di forniture descritte nel punto 85 della decisione impugnata e che si applicavano selettivamente ai veicoli ordinati dai concessionari con un codice informatico corrispondente agli ordinativi per l’esportazione. 139 Infine, non possono sortire esito fruttuoso neppure gli argomenti dedotti dalle ricorrenti circa il senso da attribuire alla lettera del concessionario (riservato), del 31 luglio 1997, al Système européen promotion SARL (in prosieguo: il «SEP»), mandatario francese per l’acquisto di autovetture e autore di una delle denunce alla [OSCURATO:PERSONA].

È chiaro che i problemi che in questa lettera (riservato) indicava di temere in caso di esportazioni supplementari a favore del SEP derivavano dalla politica restrittiva della [OSCURATO:PERSONA] e non dal fatto che a (riservato) avrebbe potuto essere rimproverato di procedere, in violazione dei suoi obblighi contrattuali nel quadro della rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA], a vendite a rivenditori fuori rete.

Infatti, il SEP, destinatario di tale lettera, non era un siffatto rivenditore fuori rete ma un mandatario operante per conto di clienti finali. 140 Dalle considerazioni contenute nei punti 116-139 supra risulta che le ricorrenti non riescono a mettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le diverse iniziative rilevate nella decisione impugnata e ivi qualificate pressioni erano dirette se non alla soppressione, quantomeno alla restrizione delle esportazioni parallele e avevano pertanto un oggetto anticoncorrenziale. 141 Ciò considerato, poiché le ricorrenti non sono in grado di respingere le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’oggetto anticoncorrenziale sia del sistema di remunerazione sia delle varie pressioni descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, il presente motivo va respinto. 142 Si deve poi esaminare il primo motivo, che deduce l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, in quanto il sistema di remunerazione e le pressioni non avrebbero costituito oggetto di assenso da parte dei concessionari.

2. Sul primo motivo, che deduce l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE Argomenti delle parti 143 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in una violazione dell’art. 81, n. 1, CE ritenendo nella decisione impugnata che le misure poste in essere dalla PNE potessero essere qualificate accordo ai sensi di tale articolo. 144 La nozione di accordo sarebbe incentrata sull’esistenza di un concorso di volontà e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto l’onere di dimostrare, da un lato, un invito, dall’altro, un assenso, espresso o tacito, a tale invito, il che non ha fatto. 145 Per quanto riguarda il sistema di remunerazione dei concessionari, questo sarebbe stato unilateralmente imposto dalla PNE.

Inoltre, le circolari, redatte in termini neutri, dovrebbero essere considerate legittime ed un’infrazione potrebbe al massimo consistere in un’eventuale prassi della PNE di non pagare il bonus per le esportazioni. 146 Orbene, un accordo su una siffatta pratica non ci sarebbe stato, poiché la semplice continuazione degli acquisti di autovetture da parte dei concessionari non avrebbe potuto essere assimilata ad un siffatto accordo.

Quest’ultimo non potrebbe essere presunto, perché il mancato pagamento del bonus non sarebbe nell’interesse del concessionario e perché una siffatta evoluzione contrattuale illegittima non potrebbe essere considerata adottata in anticipo, in occasione della firma del contratto di concessione. 147 Il controllo delle immatricolazioni sarebbe privo di legami con le esportazioni, ma risulterebbe da obblighi imposti dalla normativa fiscale nazionale e sarebbe inteso allo sviluppo delle vendite a clienti finali. 148 Il ruolo della VPDN, che non rappresenterebbe i concessionari, non potrebbe consentire di concludere per l’esistenza di un accordo tra la PNE e questi ultimi. 149 In conclusione, non vi sarebbe stato alcun accordo tra i concessionari e la PNE su un’asserita esclusione del bonus in caso di esportazioni.

Ciò risulterebbe dalla diversità delle risposte dei concessionari alle domande che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe loro rivolto su tale punto. 150 Per quanto riguarda presunte pressioni esercitate dalla PNE sui suoi concessionari, queste, anche se si fossero verificate, costituirebbero al massimo comportamenti unilaterali della PNE e non accordi ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

La prova migliore della mancanza di assenso da parte dei concessionari a tali asserite pressioni sarebbe del resto fornita dall’importanza delle esportazioni da questi effettuate.

Infine, l’assenso ad un’asserita politica della PNE di restrizioni o di divieto delle esportazioni non potrebbe essere presunto, dal momento che una siffatta politica sarebbe in contrasto con l’interesse dei concessionari e chiaramente anticoncorrenziale. 151 Le iniziative adottate e gli auspici formulati dalla VPDN costituirebbero soltanto prese di posizione specifiche che, ammesso che abbiano potuto avere una qualsiasi influenza, non avrebbero vincolato i concessionari e non dimostrerebbero la loro acquiescenza. 152 L’asserita limitazione delle forniture di vetture ai concessionari da parte della PNE, come pure la riduzione del loro numero, sarebbero misure unilaterali.

Del resto, non si sarebbe verificata una limitazione delle forniture e la riduzione del numero di concessionari non avrebbe riguardato i principali concessionari esportatori. 153 La mera esistenza di pressioni o di sanzioni dimostrerebbe il disaccordo dei concessionari e quindi l’assenza di acquiescenza da parte loro a un ipotetico invito della PNE. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’esistenza di un espresso o tacito assenso dei concessionari individualmente considerati. 154 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le circolari e gli inviti rivolti dalla PNE ai concessionari, intesi a influenzarli nell’esecuzione del contratto di distribuzione e ai quali nessuno dei concessionari si è chiaramente opposto, costituiscono accordi che si inseriscono in un complesso di relazioni commerciali continuative, regolate da un accordo generale prestabilito e che entrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. 155 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe identificato una cospicua serie di elementi che confermerebbero l’accettazione, quantomeno tacita, da parte dei concessionari. 156 Nella decisione impugnata, essa non considererebbe una partecipazione della VPDN agli accordi di cui trattasi, ma avrebbe tenuto conto delle risoluzioni, comunicazioni e discussioni condotte in seno a tale associazione, dalle quali sarebbe risultato che, per quanto riguarda quantomeno concessionari direttamente implicati nelle operazioni di esportazioni, questi ultimi si sarebbero chiaramente espressi circa l’interesse che essi avevano di seguire la politica della PNE in materia di esportazioni e avrebbero pertanto accettato tale politica, che del resto avrebbero considerato come rientrante nel quadro delle relazioni contrattuali con il costruttore. 157 Per quanto riguarda l’argomento che deduce l’asserito fallimento dei tentativi di frenare le esportazioni parallele, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il mancato rispetto di un invito del fornitore non inficia la tesi dell’esistenza di un accordo, dal momento che la prova dell’accettazione tacita di tale invito non è raggiunta unicamente con riferimento al comportamento dei distributori durante il periodo di cui trattasi.

Comunque, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe asserito che il sistema del bonus era inteso, di per sé, ad un divieto delle vendite all’esportazione, ma avrebbe considerato che esso comportava una sensibile riduzione del margine di manovra economico dei concessionari per effettuare siffatte esportazioni. 158 Se è vero che la PNE, in un primo tempo, ha deciso unilateralmente nuove condizioni proposte ai concessionari, queste, una volta comunicate loro tramite circolari annuali, sarebbero state inserite nel contratto di distribuzione.

Durante il periodo 2000–2003, nel corso del quale il sistema di remunerazione avrebbe espressamente previsto che, in assenza di espresse obiezioni da parte del concessionario, si presumeva che quest’ultimo lo avesse accettato, tale sistema avrebbe sollevato solo due obiezioni dei concessionari, che sarebbero state successivamente ritirate.

Sarebbe difficile concepire che lo stesso sistema abbia potuto essere stato applicato unilateralmente nel corso degli anni dal 1997 al 1999. 159 [OSCURATO:PERSONA] considera che i termini delle circolari della PNE non sono stati neutrali in nessun momento del periodo d’inchiesta e che la concreta applicazione del sistema di remunerazione da parte della PNE non farebbe che confermare la sua lettura di tali circolari.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema da parte dei concessionari, una schiacciante maggioranza di essi avrebbe omesso di chiedere il bonus per le vetture esportate. 160 Sarebbe infine necessario distinguere chiaramente fra un invito circa il prezzo di rivendita finale da parte dei concessionari e, come nella specie, una disposizione che fissa il prezzo di acquisto da parte dei concessionari presso il costruttore.

Sarebbe essenzialmente per tale ragione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto nella specie concludere per l’esistenza di un accordo sui prezzi sulla base dei molteplici atti di acquisto dei concessionari. 161 L’asserita mancanza d’interesse all’accordo da parte dei concessionari non impedisce di constatarne l’esistenza.

Infatti, non basterebbe ricordare l’interesse di ogni concessionario ad aumentare le sue vendite a breve termine (mediante esportazioni), se fosse evidente che opporsi alla politica del costruttore rischia di comportare conseguenze nefaste per i concessionari in termini di prezzo, di approvvigionamento, o addirittura di continuazione del rapporto contrattuale.

Inoltre la possibilità per la PNE di rilevare facilmente ogni vendita all’esportazione avrebbe incentivato i concessionari ad aderire al sistema. 162 Il fatto che i sistemi di controllo della PNE abbiano potuto perseguire finalità diverse dalla rilevazione delle vendite all’esportazione non impedirebbe di ritenere che essi abbiano potuto svolgere altresì tale funzione di rilevazione.

Le ricorrenti, che deplorerebbero l’assenza di una banca dati delle immatricolazioni a livello comunitario, non indicherebbero assolutamente di aver fatto alcunché al loro livello per poter colmare tale lacuna al fine di assicurare il pagamento del bonus alle vendite all’esportazione. 163 Per quanto riguarda il ruolo della VPDN, esso sarebbe stato quello di una «cassa di risonanza» delle discussioni sul sistema di remunerazione.

Solo ad abundantiam la decisione impugnata si baserebbe sugli interventi di tale associazione.

Le circolari, o quantomeno gli ordinativi attribuiti nel quadro del sistema di remunerazione, sarebbero sufficienti per rilevare l’esistenza di un accordo.

Stando così le cose, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe tener conto, per confermare l’esistenza dell’assenso dei concessionari, del fatto che un’associazione che rappresenta i loro interessi ha preso parte all’elaborazione e alla modifica del sistema di remunerazione.

Se i concessionari erano contrari a tale sistema, ciò avrebbe dovuto trovare eco nelle delibere della VPDN. 164 Per quanto riguarda l’asserita divergenza d’interpretazione delle circolari da parte dei concessionari, basta rilevare che la maggior parte di essi, compresi i più importanti in termini di esportazioni, avrebbe fornito risposte che confermano la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 165 Per quanto concerne pressioni esercitate su taluni concessionari, esse non avrebbero fatto che completare un accordo più generale, esso stesso restrittivo delle esportazioni e al quale avrebbe aderito tacitamente la quasi totalità dei concessionari.

L’esistenza di controlli e di pressioni, come pure la reazione di taluni concessionari, verrebbe a confermare la credibilità di un siffatto assenso al sistema di remunerazione.

Sia dal punto di vista della PNE come pure di quello dei concessionari sarebbe stato inteso che l’inosservanza delle istruzioni della PNE costituiva un caso di inosservanza del contratto di distribuzione. 166 L’argomento secondo cui le pressioni sarebbero state seguite da picchi di esportazioni non sarebbe concludente.

Sarebbe normale che le pressioni si accentuino nei periodi in cui vengono constatati aumenti di esportazioni parallele.

Il fatto che vi siano pur tuttavia esportazioni non consentirebbe di concludere per l’assenza di un accordo.

Sarebbe stata fatta menzione delle pressioni in quanto elementi di fatto che dimostrano un accordo preesistente.

La diminuzione delle esportazioni a partire dal 1997 e, successivamente, il loro crollo a partire dal 1999, starebbe per contro a dimostrare l’efficacia dell’accordo. 167 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non constaterebbe né l’esistenza di un accordo generale tra concessionari e costruttore su un contingentamento della fornitura per servire il solo fabbisogno del mercato interno, né la conclusione di un’intesa circa l’esclusione dei concessionari che esportano di più.

Per contro, la decisione impugnata starebbe a dimostrare che il potere del costruttore in materia di approvvigionamento gli consentiva di creare incentivi affinché i concessionari si piegassero alla sua politica restrittiva e generale e rinunciassero all’esportazione.

Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la politica di drastica riduzione della rete di distribuzione non poteva inoltre non suscitare timori presso i concessionari soprattutto per quelli oggetto di minacce da parte dei rappresentanti della PNE sul territorio a causa delle loro esportazioni.

Giudizio del Tribunale 168 Secondo la costante giurisprudenza, perché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese di cui trattasi abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1711, punto 256; , causa T-41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-3383, punto 67, e , causa T-208/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-5141, punto 30; v., in questo senso, sentenze della Corte , causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 112, e , cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 86). 169 Per quanto riguarda la manifestazione formale di tale comune volontà, è sufficiente che una pattuizione sia espressione della volontà delle parti di comportarsi sul mercato in conformità alla stessa (sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 68, e 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 31; v., in questo senso, sentenze ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 112; van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 86). 170 Ne consegue che, nell’interpretazione giurisprudenziale, la nozione di accordo, di cui all’art. 81, n. 1, CE, è incentrata sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse (sentenza della Corte 13 luglio 2006, causa C-74/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6585, punto 37; sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 69, e , [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 32). 171 Secondo la giurisprudenza, inoltre, allorché una decisione del produttore si sostanzia in un comportamento unilaterale dell’impresa, tale decisione esula dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE (sentenza Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 66; 21 ottobre 2003, causa T-368/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-4491, punti 58 e 79, e , Vokswagen/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 33; v., in tal senso, sentenze della Corte , causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 38; , cause riunite 25/84 e 26/84, Ford-Werke e Ford of Europe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2725, punto 21; sentenza del Tribunale , causa T-43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-441, punto 56) . 172 Tuttavia, in talune circostanze, misure adottate o imposte in modo apparentemente unilaterale dal fabbricante nel quadro delle relazioni commerciali continuative che egli intrattiene con i suoi distributori sono state considerate costitutive di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (sentenze della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78-82/78, BMW Belgio e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2435, punti 28-30; AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 38; Ford/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 21; , causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-45, punti 7-12, e , causa C-70/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3439, punti 16 e 17; sentenza Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 70) . 173 Si desume da tale giurisprudenza che occorre distinguere le ipotesi in cui un’impresa ha adottato una misura effettivamente unilaterale, e quindi senza la partecipazione espressa o tacita di un’altra impresa, da quelle in cui il carattere unilaterale è solo apparente.

Se le prime non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le seconde vanno considerate come sintomatiche di un accordo tra imprese e possono perciò rientrare nell’ambito di applicazione del detto articolo.

È il caso, in particolare, delle pratiche e delle misure restrittive della concorrenza che, adottate in apparenza in modo unilaterale dal produttore nell’ambito delle sue relazioni contrattuali con i propri rivenditori, sono tuttavia accettate, almeno tacitamente, da questi ultimi (sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 71, e 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 35). 174 Orbene, da questa giurisprudenza si desume anche che la [OSCURATO:PERSONA] non può ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale del produttore, adottato nell’ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente o tacitamente, al comportamento adottato dal produttore (sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 72, e 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 36; v., in questo senso, sentenza BMW Belgio e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 172 supra, punti 28-30; AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 38; Ford/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 21; Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA], punto 172 supra, punti 7-12). 175 Si deve infine ricordare che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che l’asserita infrazione abbia avuto luogo (sentenza CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 20, e sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-93 , punto 47). 176 Si deve nella specie rilevare che, contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, per constatare l’esistenza di un accordo nella specie, la [OSCURATO:PERSONA], a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, non ha applicato un ragionamento consistente nel limitarsi a fondare l’assenso dei concessionari sulla loro mera appartenenza alla rete di distribuzione. 177 Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver espressamente ricordato nella decisione impugnata la necessità di un assenso, quantomeno tacito, dei concessionari alle iniziative controverse (v. in particolare punto 90, in fine, punto 91, seconda frase, in fine, della decisione impugnata), ha ricercato le prove di un siffatto assenso (punti 94-101 della decisione impugnata). 178 Per quanto riguarda innanzitutto il sistema di remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 95 della decisione impugnata, ha dedotto tale assenso dal fatto che i concessionari avevano continuato a effettuare ordinativi di veicoli nell’ambito del sistema quale istituito dal 1997 dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, quali indizi di tale accordo, l’esistenza di un sistema di controllo a posteriori e la possibilità di sanzioni (punto 96 della decisione impugnata).

Essa ha altresì rilevato il ruolo svolto dalla VPDN, quantomeno come «cassa di risonanza» e organo di informazione dei concessionari indicando che «l’informazione dettagliata che [la] VPDN diffondeva presso i suoi membri ha avuto l’effetto di rendere trasparente presso di essi la posizione della PNE circa l’applicazione [del] sistema di remunerazione» (punto 98 della decisione impugnata). 179 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che esisteva un accordo tra le ricorrenti e i concessionari dal 1997.

Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che la AP abbia specificato, nelle circolari a partire dall’anno 2000, che l’assenza di espressa contestazione di queste valeva adesione era solo la manifestazione esplicita di un’offerta di accordo che aveva già dato luogo ad un effettivo incontro di volontà a partire dal 1997 (punto 99 della decisione impugnata). 180 Il Tribunale considera che questa conclusione della [OSCURATO:PERSONA], relativa all’esistenza di un accordo circa il sistema di remunerazione, non venga rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti. 181 Infatti, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale le circolari successive al 1997 sarebbero state redatte in termini neutri, il che impedirebbe di qualificarle illegittime, con la conseguenza che il solo comportamento idoneo a costituire oggetto di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sarebbe una asserita prassi unilaterale della PNE di non pagare il bonus, non può essere accolto. 182 È già stato infatti constatato, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento, che le circolari successive al 1997 non erano redatte in termini neutri, ma in termini che hanno mantenuto la restrizione della concorrenza istituita nel 1997.

La restrizione della concorrenza deriva quindi senz’altro dal sistema di remunerazione stesso, come concepito dalle ricorrenti ed esposto in tali circolari, e non da una prassi con la quale la PNE si sarebbe discostata da legittime stipulazioni contrattuali.

L’argomento delle ricorrenti, fondato sul carattere asseritamente legittimo delle circolari, va pertanto respinto. 183 Tenuto conto del fatto che la restrizione della concorrenza derivava dal sistema di remunerazione stesso e del fatto che tale sistema determinava, in definitiva, il prezzo di acquisto da parte dei concessionari dei veicoli alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente dedotto l’assenso dei concessionari a tale sistema dalla circostanza che essi avevano continuato a effettuare ordinativi di veicoli nel quadro e alle condizioni finanziarie di tale sistema. 184 I concessionari non avrebbero infatti continuato ad acquistare, senza contestazione da parte loro, veicoli alle condizioni fissate nel sistema di remunerazione se non fossero stati d’accordo con le relative condizioni e, in particolare, con il fatto che soltanto le vendite a livello nazionale venivano prese in considerazione ai fini della concessione del bonus. 185 La circostanza che l’esclusione del bonus per le esportazioni fosse di per sé sfavorevole agli interessi finanziari dei concessionari nulla toglie alla realtà della continuazione degli ordinativi da parte dei concessionari.

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un accordo non può escludersi per il motivo che questo sembra andare contro taluni interessi di una parte dal momento che esiste, come nella specie, la prova dell’assenso di tale parte. 186 Per quanto riguarda, poi, le diverse iniziative qualificate nella decisione impugnata come pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tali iniziative, adottate dalle ricorrenti presso i concessionari e intese a conservare il carattere eccezionale delle esportazioni, avevano ricevuto un’adesione di principio da parte di tutti i membri della rete, fatti salvi interventi specifici con i quali il costruttore aveva potuto mantenere la disciplina così stabilita (punto 100, in fine, della decisione impugnata). 187 Le ricorrenti negano che le pressioni abbiano potuto dar luogo ad un accordo.

Tali pressioni sarebbero atti per natura unilaterali e l’applicazione di sanzioni rafforzerebbe tale carattere unilaterale, dal momento che essa dimostrerebbe una opposizione dei concessionari alle misure loro imposte. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la prova di un assenso dei concessionari all’asserita politica delle ricorrenti di limitazione delle esportazioni. 188 Al punto 100 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] menziona tre manifestazioni concrete di accettazione tacita, da parte dei concessionari, delle iniziative delle ricorrenti intese a limitare le esportazioni. 189 Questi tre casi riguardano rispettivamente il concessionario (riservato) , il concessionario (riservato) (v. punto 100, rispettivamente, quinta e ottava frase della decisione impugnata), e i concessionari che si sono espressi, nel corso di un’assemblea generale della VPDN a favore del divieto di esportazioni (punto 100, decima frase, della decisione impugnata). 190 Per quanto riguarda in primo luogo il concessionario (riservato), è vero che le iniziative delle ricorrenti hanno avuto l’effetto di indurre tale concessionario a modificare i suoi rapporti commerciali con i suoi clienti. 191 Dal fascicolo risulta infatti che, con lettera 16 luglio 1997, la PNE, rispondendo a un ordinativo del concessionario (riservato) che faceva a sua volta seguito ad un ordinativo del mandatario francese SEP al detto concessionario per, in particolare, quattro autoveicoli 306 break, informava tale concessionario che i «306 break [sarebbero] forniti unicamente con una domanda di prima immatricolazione», dovendosi tale immatricolazione intendersi, secondo quanto riconosciuto dall’AP stessa, come una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA].

A tale lettera del , la PNE aveva unito un elenco che precisava ai concessionari i termini di consegna, senza tuttavia fornire alcun termine per i 306 break ordinati dalla SEP. 192 A seguito di tale nota della PNE del 16 luglio 1997, il concessionario (riservato) , lungi dall’opporvisi, con lettera ha puramente e semplicemente ripercosso sul mandatario francese SEP le restrizioni promananti dalla PNE, ritrasmettendogli anche la detta nota che esigeva una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA] nonché l’elenco allegato, e operando, per di più, un rinvio a tale nota della parte dell’elenco relativo ai 306 break. 193 La circostanza dedotta dalle ricorrenti che tutti i veicoli ordinati per la SEP dal concessionario (riservato) sarebbero stati infine consegnati non è tale da rimettere in discussione il fatto che tale concessionario si è limitato a ripercuotere su tale mandatario le restrizioni di fornitura indicategli dalla PNE. 194 Si deve a questo proposito rilevare che, di fronte alla comunicazione da parte di (riservato) alla SEP degli effettivi motivi anticoncorrenziali alla base delle restrizioni di forniture, la AP, per tentare di ristabilire la situazione, poteva solo «[convenire] con la [PNE] che non vi erano altre soluzioni al di fuori, evidentemente, di fare annunciare [un termine di consegna dal concessionario] senza indugi […], in modo da correggere rapidamente l’inconveniente involontariamente prodotto» (lettera interna della PNE del 18 luglio 1997, quarto comma). 195 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il concessionario (riservato) , la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «nel 1997 tale concessionario è stato obbligato a rifiutare forniture di veicoli a consumatori finali all’estero» (punto 100, ottava frase, della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] fa altresì rinvio al punto 78 della decisione impugnata (terza e quarta frase) dove fa presente che tale concessionario è stato indotto, a seguito di pressioni della PNE ad «annullare o a non accettare ordinativi (…) di veicoli nuovi» provenienti dalla SEP, e quindi a «diminuire le sue esportazioni in maniera particolarmente drastica nel 1998 per porvi termine nel 1999». 196 Le ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale esempio.

Esse si limitano a sostenere che tale concessionario avrebbe cionondimeno esportato 30 veicoli nel 1997, il che, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non contraddice tuttavia né la constatazione che tale concessionario ha scelto, piuttosto che opporsi alle pressioni delle ricorrenti, di rifiutare vendite per tale anno, né l’effettività del calo delle esportazioni di (riservato) a partire dal 1998 e dalla fine di tale attività nel 1999. 197 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la domanda formulata nell’ambito della VPDN, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato, al punto 100, decima frase, della decisione impugnata, che i concessionari avevano convenuto e proposto, in seno alla VPDN, di inviare una circolare nella quale veniva richiesto di non effettuare più esportazioni.

Si tratta più esattamente della proposta fatta in occasione dell’assemblea generale della VPDN dell’11 novembre 1997«di inviare una lettera ai membri dell’associazione dei concessionari nella quale viene indicato di non implicarsi nella riesportazione». 198 Certamente tale proposta dei concessionari non è stata, a quanto pare, infine attuata, poiché il presidente della VPDN aveva fatto notare, nel corso di tale assemblea generale, che «ciò non è possibile con l’attuale normativa europea».

Ciò non toglie però che la formulazione, nel corso di detta assemblea, di tale proposta era tale da tradurre un’adesione di principio dei concessionari alla politica di restrizione delle esportazioni perseguite dalla PNE. 199 Per quanto riguarda il fatto che tale proposta prevedeva che i concessionari sarebbero stati invitati a controfirmare tale lettera per manifestare il loro accordo, non può da ciò dedursi, come le ricorrenti tentano di sostenere, che non sia ravvisabile un assenso tacito alla politica di restrizione delle esportazioni.

Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza comunitaria menzionata supra ai punti 168-174 prevede in effetti la possibilità di un assenso tacito ad una proposta di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. 200 Più in generale, per quanto riguarda il ruolo svolto dalla VPDN, si deve rilevare, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti non rimettono seriamente in discussione la constatazione fatta in sostanza al punto 100, seconda frase, della decisione impugnata, secondo la quale la PNE ha utilizzato la VPDN per far passare il messaggio secondo cui i concessionari dovevano limitare le esportazioni.

Orbene, e come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la VPDN abbia in tal modo incoraggiato i concessionari a limitare le loro esportazioni senza che siano state sollevate obiezioni o prese di distanza dei concessionari è tale da manifestare l’assenso dei concessionari alla politica restrittiva perseguita dalla PNE. 201 Al di là di tali tre manifestazioni concrete di assenso dei concessionari alle iniziative delle ricorrenti intese se non a porre termine quantomeno a limitare le esportazioni, la [OSCURATO:PERSONA], sempre al punto 100 della decisione impugnata (sesta frase) cita, oltre al concessionario (riservato), i concessionari (riservato) e (riservato) e a tale proposito rinvia al punto 78 della decisione impugnata. 202 Per quanto riguarda (riservato) , dal punto 78, sesta frase, della decisione impugnata e dalla risposta di tale concessionario alla richiesta di informazioni del 17 novembre 2004, alla quale fa rinvio la nota a piè di pagina n. 139 relativa a tale punto, risulta che tale concessionario, «a causa della forte pressione che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato su di lui, ha cessato di esportare veicoli della marca [OSCURATO:PERSONA] a partire dal secondo trimestre del 1997».

Tale concessionario ha pertanto preferito porre termine alla sua attività di esportazione piuttosto che opporsi alle iniziative delle ricorrenti.

Si deve ricordare, per quanto riguarda tale concessionario, che l’affermazione di malafede fatta nei suoi riguardi dalle ricorrenti non è stata accolta. 203 Per quanto riguarda (riservato) , le ricorrenti, a proposito dell’acquiescenza di tale concessionario alle pressioni, sostengono che la lettera di (riservato) del 19 novembre 2001 alla [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 78 della decisione impugnata, starebbe a dimostrare che tale concessionario prendeva da solo le sue decisioni.

Così facendo, le ricorrenti sostengono che non sarebbe stata dimostrata, per quanto riguarda tale concessionario, l’acquiescenza alle pressioni della [OSCURATO:PERSONA]. 204 Tuttavia, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la risposta di (riservato) va presa con riserva, trattandosi di un concessionario posto sulla difensiva per esportazioni che sembrano essergli state indispensabili per controllare i suoi costi.

Infatti, in tale lettera del 19 novembre 2001, tale concessionario pare contemporaneamente cercare di difendere i suoi interessi immediati sostenendo che le vendite all’esportazione sono per lui necessarie, quantomeno in una prospettiva a breve termine, e rassicurare la [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che tale situazione è in deroga alla sua politica passata e non rientra nella sua strategia a lungo termine.

La lettera di (riservato) non consente pertanto di concludere per un’effettiva indipendenza di tale concessionario rispetto alle pressioni delle ricorrenti, ma rivela piuttosto, al di là di una giustificazione delle esportazioni a breve termine, un assenso di principio, a lungo termine, sulla limitazione, o addirittura la scomparsa delle esportazioni parallele. 205 Tale conclusione è pienamente suffragata dalla formulazione della nota interna della PNE del 2 novembre 2001, che precede solo di qualche giorno tale lettera di (riservato) e dove (riservato) , AMD della PNE informa la PNE della reazione di « (riservato) », un’azienda dipendente dal medesimo concessionario, ma situata a (riservato) ([OSCURATO:PERSONA]) e non a (riservato) ([OSCURATO:PERSONA]).

Da tale nota interna della PNE risulta infatti che il responsabile incontrato dall’AMD sul sito di (riservato) «non è assolutamente fiero delle sue attività di esportazione [ma] non vede tuttavia altre possibilità visti gli enormi problemi a (riservato) (in particolare finanziari)».

L’AMD aggiunge in questa nota che tale responsabile ha precisato che «faceva ciò tuttavia solo per un breve periodo e [sperava] di poter chiudere rapidamente tali attività l’anno seguente», che «si rendeva conto della gravità delle sue azioni» perché «sfavoriva i propri clienti e in generale la [OSCURATO:PERSONA]», ma che, «tuttavia, ancora una volta, non [aveva], a suo dire, altra scelta in questo momento per produrre a breve termine denaro». 206 Dalle considerazioni contenute nei punti 186-205 supra risulta che le ricorrenti non sono in grado di confutare le prove concrete di acquiescenza dei concessionari alle pressioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 207 Per quanto riguarda infine l’argomento relativo al fatto che l’importanza delle esportazioni smentirebbe la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le pressioni sarebbero state accettate dai concessionari, si deve in primo luogo rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, non ha constatato l’esistenza di un accordo vertente sulla soppressione pura e semplice delle esportazioni, ma l’esistenza di un accordo vertente su una limitazione delle esportazioni (punti 100 e 136 della decisione impugnata).

In secondo luogo, è pacifico che le esportazioni sono diminuite dopo il 1997 mentre, nello stesso tempo, fatto salvo il caso particolare del 1998 che è corrisposto ad un calo sensibile ma transitorio della domanda interna di vetture [OSCURATO:PERSONA] (v. nota a piè di pagina n. 28 relativa al punto 17 della decisione impugnata), le vendite totali nei [OSCURATO:PERSONA] sono regolarmente aumentate. 208 Da ciò consegue che il fatto che le esportazioni sono perdurate, ma in misura minore, a seguito delle differenti iniziative delle ricorrenti non è tale da rimettere in discussione l’effettività, dimostrata da un insieme di indizi precisi e concordanti, dell’assenso dei concessionari alla politica delle ricorrenti. 209 In conclusione, dal momento che le ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione la validità delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] sia per quanto riguarda l’assenso dei concessionari al sistema di remunerazione che per quanto riguarda la loro acquiescenza alle pressioni, il presente motivo va respinto.

3. Sul terzo motivo, che deduce errore di valutazione della durata dell’infrazione e contraddittorietà della motivazione Argomenti delle parti 210 Le ricorrenti sostengono che, poiché il riferimento ad una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA] è stato soppresso dalle circolari dopo il 1997, l’infrazione deve vedere ridotta la sua durata al solo anno 1997. 211 Inoltre, non vi sarebbero sufficienti elementi che dimostrano l’esistenza di pressioni tra il 1998 e il 2000. [OSCURATO:PERSONA] evocherebbe essenzialmente documenti relativi al 1997 e al 2001, privi del resto di pertinenza e comunque relativi a fatti distanti tra loro quattro anni, che non consentono quindi di caratterizzare la continuità dell’infrazione.

I documenti relativi al 1998 e al 1999 non inficerebbero tale posizione, poiché non rivelerebbero l’esistenza di pressioni. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto incorsa in errore nel considerare che le pressioni erano durate dal 1997 al 2001.

Avrebbe quantomeno dovuto escludere l’esistenza di pressioni durante gli anni dal 1998 al 2000. 212 Per quanto riguarda la contraddittorietà della motivazione, le ricorrenti sostengono che è contraddittorio indicare che l’infrazione è durata nell’insieme delle sue parti dal gennaio 1997 a settembre 2003, pur ammettendo che le pressioni sono cessate nel novembre 2001. 213 Per quanto riguarda l’asserita contraddittorietà della motivazione, la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto implicitamente affermato dalle ricorrenti, sostiene di non aver mai affermato nella decisione impugnata che la possibilità di constatare un’infrazione dipendesse dalla possibilità di constatare simultaneamente, ad una determinata data, l’esistenza di un sistema di remunerazione discriminatorio nei confronti delle esportazioni e di pressioni sui concessionari. 214 In primo luogo, la constatazione figurante al punto 175 della decisione impugnata, secondo cui l’infrazione, nell’insieme delle sue parti, sarebbe stata commessa dall’inizio del mese di gennaio 1997 fino alla fine di settembre 2003, starebbe a significare che l’infrazione, nell’una o nell’altra delle sue parti, sarebbe stata commessa per tutta la durata di tale periodo. 215 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non sostenere che l’infrazione sia costituita solo dalla somma di due misure restrittive (la politica di remunerazione e le pressioni).

Sebbene, a fini di chiarezza, abbia distinto tali due aspetti infrazionali, ciò non significa che l’assenza di pressioni durante un certo periodo implichi l’inesistenza dell’infrazione per tale periodo.

Al contrario, l’infrazione sarebbe costituita dall’esistenza stessa del sistema di remunerazione.

Le pressioni altro non avrebbero fatto che accompagnare e sostenere tale sistema. 216 Per quanto riguarda l’argomento relativo alla durata dell’infrazione, che deduce la scomparsa di talune menzioni nelle circolari successive al 1997, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già dimostrato che il sistema di remunerazione istituito dalle ricorrenti costituiva un’infrazione per oggetto e per effetto, che si estende pertanto dal gennaio 1997 al settembre 2003. 217 Quanto all’asserita assenza di elementi che dimostrino pressioni tra il 1998 e 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la dimostrazione del carattere infrazionale del sistema di remunerazione dal gennaio 1997 al settembre 2003 è sufficiente per constatare l’esistenza di un’infrazione per tutto questo periodo.

L’esistenza e la prova di pressioni non sarebbero indispensabili ai fini di tale constatazione, ma costituirebbero soltanto un elemento aggiuntivo di un’infrazione già costituita. 218 Comunque, tali pressioni sarebbero state ad ogni modo dimostrate, e questo sulla base di elementi di prova che si riferiscono a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo.

Giudizio del Tribunale 219 Secondo la costante giurisprudenza, da un lato, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di dimostrarla, dando piena prova dei fatti che integrano l’infrazione, e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-120/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-4441, punto 50; v., in tal senso, sentenze della Corte , causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-8417, punto 58, e , cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-123, punto 78). 220 Peraltro, la durata dell’infrazione, il cui onere della prova incombe in via principale alla [OSCURATO:PERSONA], è un elemento costitutivo della nozione d’infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE.

A questo proposito la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si fondi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 79, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 219 supra, punto 51). 221 Per quanto riguarda il sistema di remunerazione, le ricorrenti si limitano, nell’ambito del presente motivo, a reiterare la loro contestazione dell’oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione, che già è stata respinta nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento.

Non rimettono in discussione il fatto che tale sistema è stato in vigore per il periodo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, cioè dal gennaio 1997 al settembre 2003 inclusi (punto 151, primo trattino, e art. 1 della decisione impugnata). 222 Per quanto riguarda iniziative qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA] come pressioni, le ricorrenti si limitano, in sostanza, a reiterare le loro contestazioni circa l’effettiva esistenza di tali iniziative.

In particolare sostengono che taluni documenti relativi agli anni 1998 e 1999, cioè un resoconto della riunione della VPDN dell’8 giugno 1998 (citato nella nota a piè di pagina n. 144 relativa al punto 81 della decisione impugnata), un verbale di riunione della PNE e della VPDN del (citato nella nota a piè di pagina n. 152 relativa al punto 85 della decisione impugnata) e un rapporto di visita dell’AMD presso il concessionario (riservato) (citato nella nota a piè di pagina n. 132 relativa al punto 77 della decisione impugnata) non tradurrebbero l’esistenza di pressioni, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe al massimo potuto concludere per l’esistenza di pressioni nel 1997 e nel 2001, e non per l’esistenza di una infrazione continuata dal 1997 al 2001. 223 Tuttavia, è giocoforza constatare che le contestazioni delle ricorrenti, relative alla pertinenza e al carattere probatorio di tali documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata nella decisione impugnata, sono già state esaminate e respinte nel corso dell’esame del secondo motivo di annullamento (v. punti 128, 132 e 138 supra). 224 Da ciò consegue che gli argomenti delle ricorrenti non rimettono in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] al punto 151, secondo trattino, della decisione impugnata secondo cui esse hanno esercitato pressioni sui concessionari a partire dal 1997 fino al novembre 2001. 225 Le ricorrenti sostengono inoltre che è contraddittorio affermare che l’infrazione è durata, nel complesso, dal gennaio 1997 al settembre 2003 ammettendo allo stesso tempo che le pressioni si sono fermate nel novembre 2001. 226 Tale argomento va respinto.

Infatti, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che esistessero comportamenti integranti infrazione la cui combinazione, in qualsiasi momento del periodo 1997-2003, fosse necessaria per constatare l’infrazione durante tutto questo periodo. 227 Essa si è piuttosto fondata, da un lato, sull’esistenza di un sistema di remunerazione sufficiente per integrare, di per sé, l’esistenza dell’infrazione e, dall’altro, sull’esistenza di pressioni che hanno accompagnato, integrandole, le misure che si servivano della remunerazione dei concessionari per restringere le esportazioni parallele (punti 151 e 177 della decisione impugnata). 228 Non è quindi contraddittorio affermare, come fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 175 della decisione impugnata, che l’infrazione «nel complesso delle sue parti» ovverosia quantomeno in una di esse, è stata commessa dal gennaio 1997 al settembre 2003.

La circostanza che le pressioni non siano state poste in essere durante l’intero periodo di infrazione è stata presa in considerazione nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione (punto 172, penultima frase, della decisione impugnata). 229 Da quanto sopra considerato consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore di valutazione sulla durata dell’infrazione né ha inficiato la decisione impugnata per contraddittorietà della motivazione.

Il presente motivo va pertanto respinto.

4. Sul quarto motivo, che deduce l’erronea valutazione degli effetti dell’asserito accordo anticoncorrenziale Argomenti delle parti 230 Le ricorrenti, in limine, ricordano che il mercato automobilistico europeo è falsato da disparità fiscali nazionali, le quali hanno indotto i costruttori a modulare le loro tariffe per compensare gli oneri fiscali gravanti sui consumatori di taluni paesi.

Tale differenziazione tariffaria comporta flussi di importazioni parallele.

Agendo contro i costruttori e non contro i sistemi fiscali, la [OSCURATO:PERSONA] si assumerebbe il rischio di incentivare tali costruttori ad aumentare le loro tariffe nei paesi con elevata pressione fiscale a danno dei consumatori locali. 231 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, per quanto riguarda gli effetti delle pratiche allegate, seguito un approccio economico, ma un approccio formale.

Astenendosi da un’analisi economica, essa avrebbe concluso che l’infrazione rimproverata ha ristretto in modo considerevole la libertà dei consumatori di fruire del mercato unico.

Orbene, gli effetti delle misure di cui trattasi non sarebbero considerevoli, bensì insignificanti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in termini esagerati, nella decisione impugnata. 232 Le esportazioni sarebbero vendite passive e accessorie rispetto all’attività principale del concessionario, che sarebbe quella di vendere attivamente sul suo territorio. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe rimproverare alla VPDN di accordare una preferenza alla vendita nei [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle esportazioni. 233 Del resto, le esportazioni rappresenterebbero vendite complementari redditizie, indipendentemente dal bonus.

Il margine unitario medio all’esportazione sarebbe analogo a quello realizzato sulle vendite locali grazie ai minori costi affrontati nella vendita all’esportazione.

A torto la [OSCURATO:PERSONA] presumerebbe che solo con investimenti sul suo territorio il concessionario acquisti una notorietà e una dimensione sufficiente per attirare clienti non residenti.

Inoltre i mandatari, all’origine della parte sostanziale delle esportazioni, lavorerebbero per lo più con gli stessi concessionari e sarebbero poco sensibili a tali investimenti. 234 Il nesso tra l’attribuzione del bonus e la possibilità di aumentare gli sconti e, quindi, le vendite sarebbe certo teoricamente possibile, ma non avrebbe nulla di automatico e non sarebbe dimostrato.

L’importo del bonus resterebbe basso rispetto al prezzo di una vettura e sarebbe pertanto poco probabile che tale differenza marginale possa influire sul flusso delle esportazioni.

Del resto le ricorrenti avrebbero dimostrato che il livello degli sconti all’esportazione è equivalente a quello degli sconti nelle vendite locali.

Tutto lascerebbe supporre che l’eventuale differenziale di prezzo sarebbe comunque assorbito dal mandatario.

Ad ogni modo, nulla consentirebbe di ritenere, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che si tratti di un effetto «considerevole». 235 [OSCURATO:PERSONA] considererebbe a torto che la diminuzione delle esportazioni sia imputabile alle caratteristiche del sistema di remunerazione.

L’evoluzione delle esportazioni sarebbe, in realtà, essenzialmente dovuta ad altre cause, cioè l’evoluzione dell’attrattiva dei veicoli [OSCURATO:PERSONA] nonché le variazioni dei differenziali di prezzo nel corso del tempo.

Il crollo delle esportazioni dopo il 1997 non avrebbe pertanto nulla di anormale.

Sono i volumi considerevoli di esportazione nel 1997 e nel 1998 ad essere atipici, perché connessi con l’effetto combinato tra, da un lato, l’arrivo sul mercato di modelli [OSCURATO:PERSONA] molto ricercati e, dall’altro, l’importanza all’epoca dei differenziali di prezzo.

L’importo del bonus non sarebbe stato tale da diminuire l’interesse delle vendite all’esportazione considerata l’esiguità di tale importo rispetto ai differenziali di prezzo di origine fiscale. 236 Per quanto riguarda la nota interna della PNE del 14 ottobre 2002, menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 134 della decisione impugnata, la PNE si sarebbe limitata a valutarvi le conseguenze di bilancio dell’eventuale istituzione di un procedimento di pagamento automatico del bonus.

Tale nota non dimostrerebbe pertanto l’esistenza di un effetto importante del sistema di remunerazione sulle esportazioni. 237 [OSCURATO:PERSONA] valuterebbe infine in modo errato le risposte dei concessionari alle sue richieste del 17 novembre 2004.

Tre concessionari che hanno effettuato pressoché il 72% del totale delle esportazioni di tutti i concessionari interpellati avrebbero fornito risposte che suffragano che il bonus rivestiva importanza secondaria per le esportazioni.

L’indagine della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del resto avuto ad oggetto solo una piccola parte dei concessionari. 238 [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le pressioni hanno avuto effetti negativi diretti sulle esportazioni, non spiegherebbe perché, dal momento che le pressioni risalirebbero presuntamente al 1997 e al 1998, proprio durante tali due anni le esportazioni sarebbero le più rilevanti, per crollare solo nel 1999.

Due concessionari avrebbero aumentato considerevolmente le loro esportazioni a seguito delle asserite pressioni. 239 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe pertanto assolutamente dimostrato che il sistema di remunerazione o le pressioni avrebbero avuto effetti sulle esportazioni o, quantomeno, che siffatti effetti sarebbero stati considerevoli. 240 Si sbaglierebbe laddove afferma che il bonus è stato pagato l’anno successivo a quello della vendita, poiché sarebbe, in realtà, pagato il trimestre successivo a quello della vendita. 241 In generale, la [OSCURATO:PERSONA] non confuterebbe seriamente la dimostrazione delle ricorrenti secondo la quale l’asserita influenza del bonus sulle esportazioni poteva essere solo insignificante. 242 [OSCURATO:PERSONA] ricorda innanzitutto che la dimostrazione degli effetti di un accordo anticoncorrenziale per oggetto non viene richiesta ai fini della constatazione dell’esistenza di tale accordo.

Quand’anche fosse vero che gli effetti dell’accordo anticoncorrenziale constatato nella specie non sono dimostrati, non ne verrebbe inficiata la constatazione dell’infrazione.

Stando così le cose, esisterebbero prove degli effetti del sistema di remunerazione e delle pressioni sulle esportazioni anche se sarebbe difficile quantificare esattamente tali effetti. 243 Le differenze fiscali tra Stati membri sarebbero prive di pertinenza, perché sarebbe il sistema del bonus e non la differenza dei prezzi al netto d’imposta ad essere in questione.

L’istituzione di un sistema di bonus che remunera, senza distinzione, parimenti le esportazioni non rischierebbe quindi di essere un incentivo per i costruttori ad aumentare le tariffe nei paesi a forte pressione fiscale. 244 La nota interna della PNE datata 14 ottobre 2002 quantificherebbe l’effetto di un eventuale versamento del bonus all’esportazione, nel 2003, pari a (riservato) vendite all’esportazione supplementari.

A torto le ricorrenti, per limitare il valore probatorio di tale nota, presumerebbero che essa verteva sull’istituzione del bonus automatico e tenterebbero di limitarne la portata ad una semplice proiezione lineare che doveva ancora essere corretta.

Tale nota avrebbe chiaramente previsto l’introduzione del bonus per le vetture esportate e non solo l’istituzione dell’automaticità del bonus.

Essa dimostrerebbe in modo probante che non solo il bonus non era pagato sulle esportazioni ma altresì, e soprattutto, che le ricorrenti prevedevano un effetto significativo di tale cambiamento di politica sulle esportazioni. 245 Le ricorrenti si sforzerebbero di minimizzare gli effetti dell’infrazione e accuserebbero la [OSCURATO:PERSONA] di esagerarli, ma, allo stesso tempo, non perverrebbero a negare ogni effetto e ammetterebbero effetti «qualificati, al massimo, come molto limitati». 246 Le loro affermazioni, secondo cui le esportazioni sarebbero redditizie indipendentemente dal bonus e non sarebbero legate agli investimenti dei concessionari, non sarebbero dimostrate.

Non remunerando le esportazioni, il sistema del bonus diminuirebbe obiettivamente l’interesse di tali esportazioni rispetto alle vendite locali.

Sarebbe innegabile che, per riuscire a vendere all’esportazione, il concessionario dovrebbe effettuare investimenti in termini di personale, marketing e logistica.

Anche se una parte di tali investimenti sarebbe parimenti pertinente per le vendite locali, ciò non inciderebbe sulla circostanza che il costo fisso legato all’esportazione non è nullo.

È solo questo ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha voluto esprimere al punto 115 della decisione impugnata, e non affermare una teoria su un nesso diretto e lineare tra vendite nazionali e vendite all’esportazione. 247 L’argomento secondo cui il bonus sarebbe troppo esiguo per influire sulle esportazioni non sarebbe convincente.

Se il bonus è efficace sul piano nazionale, sarebbe poco verosimile che non abbia alcun impatto a livello delle esportazioni.

Non sarebbe credibile sostenere che il bonus sia privo di effetti sull’importo degli sconti concessi né supporre che la concessione di un eventuale bonus sia stata assorbita dai mandatari. 248 Gli argomenti delle ricorrenti circa le cause del crollo delle esportazioni a partire dai [OSCURATO:PERSONA] sarebbero fondati su un’errata lettura della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sostenuto che il mancato pagamento del bonus fosse il fattore determinante dell’evoluzione delle esportazioni né che l’effetto sia stato immediato, ma avrebbe sostenuto che ha svolto un ruolo. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che lo sfasamento nel pagamento del bonus non è di un anno, ma di un trimestre, pur affermando che ciò non esclude un certo sfasamento nel tempo degli effetti restrittivi del sistema di remunerazione, tenuto conto dell’intervallo inerente alla presa di coscienza da parte dei concessionari delle implicazioni di tale sistema in termini di strategia commerciale. 249 Ad ogni modo, le ricorrenti non potrebbero negare la forte caduta delle esportazioni, caduta in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto, sulla base di numerosi indizi (testimonianze di concessionari e documenti interni delle ricorrenti), che il sistema di remunerazione e le pressioni ne sarebbero una delle cause, senza esserne necessariamente la causa unica. 250 Per quanto riguarda l’importanza dei cicli di commercializzazione dei nuovi modelli e gli effetti di tali cicli sulle esportazioni, essi non apparirebbero molto pertinenti per le esportazioni, perché si succederebbero nei [OSCURATO:PERSONA] come all’estero e l’argomento delle ricorrenti su tale punto sarebbe comunque molto selettivo.

Per quanto riguarda il differenziale di prezzo, il fatto che a partire dal 1997 e dal 1998 sia ribassato non lo priverebbe del suo carattere estremamente significativo dopo il 1999, al punto da incentivare taluni consumatori a voler acquistare nei [OSCURATO:PERSONA]. 251 Per quanto riguarda l’indagine svolta presso taluni concessionari dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’argomento delle ricorrenti secondo cui i concessionari più importanti avrebbero considerato che il bonus aveva un’importanza secondaria implica che una parte dei concessionari gli riconosceva, al contrario, un’importanza determinante.

Tale indagine avrebbe dimostrato che la totalità dei concessionari era consapevole di non aver diritto al pagamento automatico del bonus, che la maggior parte aveva compreso che non aveva diritto al bonus e che la maggior parte di quei concessionari che hanno tentato di ottenerlo ha fallito.

Infine la [OSCURATO:PERSONA], la quale non poteva materialmente interrogare tutti i concessionari, avrebbe avuto il diritto di limitare la sua inchiesta a un campione rappresentativo di essi, nella specie sedici concessionari identificati come attivi nell’esportazione e che rappresentano circa il 40% delle esportazioni nel periodo di riferimento. 252 Per quanto riguarda gli effetti delle pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tali pressioni sono state senz’altro poste in atto nel corso di un periodo che non era limitato al 1997 e che il fatto che il forte calo delle esportazioni abbia avuto luogo nel 1999 non rimette in discussione la circostanza che tali pressioni abbiano prodotto un certo effetto.

Esempi diversi da quelli selettivamente rilevati dalle ricorrenti starebbero a dimostrare l’efficacia delle pressioni.

Ad ogni modo, per quanto riguarda un’infrazione per oggetto, la prova dell’efficacia concreta delle pressioni non sarebbe necessaria ai fini della constatazione dell’infrazione. 253 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione del bonus, per essere correttamente intesa, deve essere considerata non già, come suggerito dalle ricorrenti, in un’ottica di incentivazione delle esportazioni, bensì di scoraggiamento delle stesse, nell’ambito della quale ottica gli effetti obiettivi del non pagamento del bonus apparirebbero con chiarezza. 254 Poiché i margini dei concessionari di automobili sono bassi, non può sostenersi che il mancato pagamento del bonus all’esportazione non produrrebbe effetti sulle esportazioni o avrebbe soltanto un effetto insignificante. 255 Contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, clienti stranieri e clienti locali dovrebbero, nell’ambito del mercato unico, essere trattati su un piede di parità di fronte al concessionario.

Il fatto che la motivazione del cliente straniero ad acquistare nei [OSCURATO:PERSONA] possa essere il differenziale di prezzo dovrebbe essere del tutto estraneo alle preoccupazioni delle ricorrenti, salvo riconoscere che esse mirano proprio a compartimentare i mercati. 256 Malgrado ciò sia negato dalle ricorrenti, il sistema del bonus influirebbe chiaramente sulle decisioni commerciali dei concessionari sfavorendo le esportazioni.

Le ricorrenti si collocherebbero nell’ottica dell’acquirente straniero, per sostenere che l’assenza di bonus sarebbe indifferente per quest’ultimo.

Orbene, oltre al fatto che tale posizione è errata e non dimostrata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ci si debba collocare nell’ottica del concessionario per rilevare che, rimanendo eguali le altre condizioni, il concessionario è privato di bonus sulle esportazioni ed è pertanto, in una maniera o in un’altra, incentivato dal sistema di remunerazione a privilegiare le vendite locali.

Giudizio del Tribunale 257 Secondo la costante giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo qualora risulti che questo abbia per oggetto di restringere, ostacolare o falsare il gioco della concorrenza (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 136, e 25 gennaio 2007, causa C-407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-829, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì sentenze del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 104, e , causa T-322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-3137, punto 201 e la giurisprudenza ivi citata) . 258 Da ciò consegue che, dal momento che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, nella decisione impugnata, per l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale per oggetto (v. punti 113, 140 e 141 supra), il presente motivo, nella misura in cui sia inteso a contestare l’esistenza di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, è privo di pertinenza e va respinto. 259 Tuttavia, nella misura in cui questo motivo contiene una contestazione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della gravità dell’infrazione, si deve esaminare tale contestazione nell’ambito dell’analisi del quinto motivo di annullamento, relativo al calcolo dell’ammontare dell’ammenda.

5. Sul quinto motivo, che deduce la violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti ed inteso ad una riduzione dell’importo dell’ammenda Argomenti delle parti 260 Le ricorrenti sostengono che l’infrazione non può essere considerata «molto grave», nel senso della formulazione degli orientamenti (punto 29 supra), dal momento che il sistema di remunerazione non avrebbe avuto ad oggetto la compartimentazione dei mercati. 261 Esso avrebbe avuto unicamente ad oggetto l’efficacia del sistema di distribuzione e lo sviluppo della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA].

Inoltre, in esso non sarebbe contenuto alcun divieto formale di esportare, a differenza di altri casi relativi al settore automobilistico.

Al contrario, la PNE avrebbe diffuso circolari ai propri concessionari circa il procedimento da seguire in caso di vendita a mandatari e non avrebbe sanzionato i concessionari che effettuavano esportazioni.

Anche supponendo che si consideri che il sistema di remunerazione abbia ridotto gli incentivi all’esportazione, si dovrebbe aggiungere che limitare le esportazioni non equivarrebbe a compartimentare i mercati.

Non tener conto di tale differenza sarebbe in contrasto con gli orientamenti.

L’infrazione rimproverata alle ricorrenti potrebbe, al massimo, essere qualificata «poco grave» o «grave».

Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe largamente esagerato gli effetti dell’asserita infrazione. 262 La distinzione tra compartimentazione dei mercati e riduzione delle esportazioni non è artificiosa, contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA].

Nella causa che ha dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, l’infrazione avrebbe contemplato direttamente il divieto delle esportazioni, rivelando così una chiara volontà di compartimentare il mercato, il che non ricorrerebbe nel caso di specie. 263 Le ricorrenti criticano il fatto che, dopo aver lungamente analizzato gli effetti dell’infrazione per qualificarli come considerevoli, la [OSCURATO:PERSONA] affemi che una siffatta qualificazione è stata inutile o ininfluente sulla qualificazione dell’infrazione come molto grave e sulla fissazione dell’ammenda.

Pertanto, l’importo dell’ammenda dovrebbe essere rivisto, poiché taluni degli elementi di base utilizzati ai fini del calcolo difetterebbero, in quanto le ricorrenti avrebbero dimostrato l’assenza di effetti del sistema di remunerazione sulle esportazioni. 264 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, questa sarebbe stata esagerata dalla [OSCURATO:PERSONA].

Gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbero un’infrazione nel periodo dal 1998 al settembre 2003 per quanto riguarda il sistema di remunerazione, da un lato, e tra il 1998 e 2000 per quanto riguarda pressioni, dall’altro.

In subordine, quand’anche si dovesse ammettere una durata di sei anni e mezzo dell’infrazione per il sistema di remunerazione e di quattro anni e mezzo per le pressioni, la maggiorazione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere uniforme sulla totalità del periodo, tenuto conto della variazione dell’intensità dell’infrazione durante tale periodo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di tale variazione d’intensità nell’ambito della sua valutazione circa la durata dell’infrazione. 265 Il Tribunale dovrebbe di conseguenza ridurre l’importo dell’ammenda. 266 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver applicato correttamente gli orientamenti.

A suo avviso, da questi ultimi non emergerebbero elementi che impediscano di qualificare le restrizioni verticali come «molto gravi». 267 Il sistema di remunerazione avrebbe avuto per oggetto e per effetto di restringere le esportazioni.

L’asserzione secondo cui esso avrebbe avuto egualmente ad oggetto l’efficacia della rete di distribuzione nei [OSCURATO:PERSONA] e la penetrazione in tale mercato non potrebbe rimettere in discussione la constatazione iniziale né pertanto attenuare la gravità dell’infrazione constatata. 268 L’argomento secondo cui le pratiche di cui trattasi non avrebbero contenuto divieti formali di esportazione dovrebbe essere disatteso.

Infatti, tale fatto nulla toglierebbe alla constatazione che il sistema di cui trattasi aveva per oggetto una restrizione delle esportazioni, e, quindi, la compartimentazione dei mercati e che poteva pertanto essere qualificato infrazione molto grave.

Sarebbe artificioso distinguere la limitazione delle vendite ad acquirenti non residenti nei [OSCURATO:PERSONA] dalla compartimentazione dei mercati.

Il fatto che si tratti solo di una limitazione non sarebbe di ostacolo alla qualifica di infrazione molto grave. 269 Per quanto riguarda gli effetti dell’infrazione, la cui prova non sarebbe del resto necessaria ai fini della constatazione di quest’ultima, sarebbe dimostrato che sono stati importanti.

Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato il carattere molto grave, per sua natura, dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tra l’altro constatato l’intenzione soggettiva delle ricorrenti di restringere il commercio tra Stati membri già quando, fin dal 1988, avrebbe precisato il suo punto di vista circa le politiche consistenti nell’escludere le vendite di vetture nuove a consumatori finali non residenti. 270 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sua precedente prassi decisionale non serve da quadro giuridico per le ammende in materia di concorrenza e che dispone di potere discrezionale di valutazione per stabilire, con riferimento alle circostanze del caso di specie, se l’infrazione di cui trattasi sia molto grave. 271 Essa aggiunge che, dal momento che, secondo gli orientamenti, deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, il suo impatto concreto solo quando esso sia misurabile, il che sarebbe difficile nella specie, non era tenuta a dimostrare con esattezza l’impatto dell’intesa sul mercato e a quantificarla, ma poteva limitarsi a stime di probabilità di un siffatto effetto.

Le ricorrenti pertanto invocano senza fondamento l’assenza o il carattere limitato degli effetti dell’accordo. 272 Per quanto riguarda la valutazione circa la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ripete di aver accertato l’esistenza dell’infrazione per tutta la durata considerata.

Per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la maggiorazione dell’ammenda avrebbe dovuto variare a seconda dell’intensità dell’infrazione nel corso del tempo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’intensità si riferisce non alla durata, ma alla gravità dell’infrazione.

Essa avrebbe proprio preso in considerazione la variazione di intensità dell’infrazione nel valutarne la gravità.

Giudizio del Tribunale 273 Si deve in limine ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, in occasione della fissazione dell’ammontare di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1165, punto 59, e , causa T-352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1989, punto 268, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte , causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9855, punto 47) .

La sua valutazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto del diritto comunitario, il quale include non solo le disposizioni del Trattato, ma anche i principi generali del diritto (sentenza della Corte , causa C-50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-6677, punto 38) . 274 Conformemente alla costante giurisprudenza, la gravità dell’infrazione è determinata tenendo conto di numerosi elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-5425, punto 241, e , causa C-328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-3921, punto 43) . 275 Si deve altresì rilevare che la valutazione del carattere proporzionato dell’ammenda inflitta riguardo alla gravità e alla durata dell’infrazione, criteri già contemplati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e ora dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, rientra nel controllo giurisdizionale esteso anche al merito, attribuito al Tribunale ai sensi dell’art. 31 del medesimo regolamento (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T-304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1887, punto 69) . 276 Nella specie, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], anche se in tale decisione non ha fatto esplicitamente menzione degli orientamenti, ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente sulla base del metodo generale che si è imposta in tali orientamenti, i quali, al punto 1, primo comma, dispongono che per il calcolo delle ammende «l’importo di base è determinato in funzione della gravità e dalla durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17».

Sulla contestazione della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda 277 Gli orientamenti, al punto 1A, precisano che, «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante».

Le infrazioni sono quindi classificate in tre categorie, alle quali sono associati importi di sanzioni prevedibili, cioè le infrazioni poco gravi (da 1000 a 1 milione di euro), le infrazioni gravi (da 1 milione a 20 milioni di euro) e le infrazioni molto gravi (oltre 20 milioni di euro). — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo alla natura propria dell’infrazione 278 Le ricorrenti si oppongono alla qualifica di infrazione «molto grave» ai sensi del punto 1A degli orientamenti, per il motivo che lo scopo da esse perseguito sarebbe stato esclusivamente di incrementare le vendite della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, una semplice limitazione delle esportazioni non potrebbe costituire una compartimentazione dei mercati.

Le ricorrenti sostengono altresì che nella specie, e a differenza della causa che ha dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, non si sarebbero verificate restrizioni di concorrenza intese a vietare direttamente le esportazioni né si sarebbe, quindi, chiaramente manifestata una volontàdi compartimentare il mercato. 279 Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui i loro comportamenti sarebbero stati diretti unicamente a fini di concorrenza, si deve ricordare, nella misura in cui esso reitera la contestazione circa l’esistenza di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, che è stato respinto nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento.

Infatti, giustamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il sistema di remunerazione e le diverse iniziative delle ricorrenti costituivano misure anticoncorrenziali per oggetto (v. punti 113, 140 e 141 supra). 280 Se si dovesse intendere tale argomento nel senso che le ricorrenti avrebbero, comunque sia, operato in buona fede, va rilevato che sia dalla decisione impugnata (v. in particolare punti 58, 73-84, 145, 170 e 171), sia dall’esame del presente ricorso (v. in particolare punti 54-68 e da 116-140 supra) risulta che esse, lungi dall’ignorare la portata anticoncorrenziale delle loro iniziative, hanno in realtà operato con piena cognizione di causa. 281 L’argomento secondo cui si realizzerebbe una compartimentazione dei mercati solo nel caso di un accordo contenente un divieto formale di esportare deve essere respinto.

Infatti, la circostanza, come nella specie, che si sia cercato, senza tuttavia spingersi fino ad esprimere un divieto formale di esportazione, di opporsi quanto più possibile alle esportazioni parallele, tramite un sistema di remunerazione e pressioni, costituisce un’iniziativa intesa alla compartimentazione del mercato interno tanto grave e censurabile circa la sua natura quanto un divieto puro e semplice di esportare.

Una siffatta opposizione, al pari di un divieto (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 191), costituisce un’infrazione palese del diritto della concorrenza.

Essa si pone in contrasto con gli obiettivi basilari della [OSCURATO:PERSONA] europea e in particolare con la realizzazione del mercato unico. 282 Pertanto la tesi delle ricorrenti secondo cui l’infrazione commessa nella specie non potrebbe essere qualificata molto grave per la sua natura, ai sensi degli orientamenti, in quanto non avrebbe contenuto un divieto formale di esportazione, è errata e va pertanto respinta. 283 Si deve aggiungere che se il sistema attuato nella specie non ha implicato un divieto puro e semplice delle esportazioni, ciò non è affatto dovuto a considerazioni a fini concorrenziali da parte delle ricorrenti, bensì a considerazioni legate alla preoccupazione di evitare di istituire un sistema che, essendo troppo esplicitamente anticoncorrenziale, sarebbe stato altresì più agevolmente individuabile.

Così come constatato (v. punti 51-68 e 113 supra), le ricorrenti, dopo aver istituito nel 1997 un sistema di remunerazione il cui carattere anticoncorrenziale era evidente, a partire dal 1998, pur evitando ogni formulazione troppo manifestamente anticoncorrenziale, hanno provveduto a mantenere il sistema restrittivo della concorrenza istituito nel 1997, accompagnandolo con diverse iniziative intese, in sostanza, ad assicurare che le esportazioni conservassero un carattere eccezionale. 284 A questo proposito si deve considerare che l’infrazione, per quanto riguarda la sua natura, presenta un carattere di gravità specialmente marcato, tenuto conto delle modalità particolarmente dissimulatrici che hanno presieduto alla perpetuazione del sistema di remunerazione fino al 2003, e questo in un contesto in cui, come menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 171, seconda frase, della decisione impugnata) e come già rilevato dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra (punto 192), la prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e la costante giurisprudenza in materia di importazioni parallele, in particolare nel settore automobilistico, costituivano avvertimenti chiari circa l’illegalità di un siffatto sistema. 285 Si deve altresì rilevare, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti sono membri di un grande gruppo industriale che occupa una posizione importante sul mercato di pertinenza (v., a questo proposito, punto 167 della decisione impugnata) e dispongono di servizi giuridici che sono perfettamente in grado di misurare — come del resto hanno fatto — la natura anticoncorrenziale dei comportamenti controversi (v., a questo proposito, punto 170 della decisione impugnata). 286 Da quanto precede consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, non è incorsa in errore giudicando molto grave la natura dell’infrazione. — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato 287 Le ricorrenti contestano il modo in cui, nella decisione impugnata, è stato preso in considerazione l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato.

Esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha esagerato gli effetti dell’infrazione quando li ha qualificati come considerevoli.

In realtà l’infrazione non avrebbe avuto effetti o al massimo avrebbe avuto effetti insignificanti. 288 [OSCURATO:PERSONA], contestando tale critica, ritiene comunque che il carattere molto grave dell’infrazione sia stato sufficientemente accertato nella decisione impugnata sulla base della natura dell’infrazione e che, pur avendo fatto menzione di un impatto nel motivare la valutazione della gravità dell’infrazione, non si è comunque fondata espressamente sugli effetti dell’infrazione per classificarla come «molto grave». 289 Per quanto riguarda quest’ultimo argomento della [OSCURATO:PERSONA], la formulazione stessa della decisione impugnata ne richiede il rigetto. 290 Infatti, checché ne dica la [OSCURATO:PERSONA] nella fase del ricorso, nella decisione impugnata essa non ha qualificato l’infrazione come molto grave soltanto per la sua natura.

Al punto 166 della decisione impugnata ha constatato che, con i suoi comportamenti, l’impresa aveva ostacolato la realizzazione dell’obiettivo del mercato unico quale fissato dal trattato Trattato e che «la natura dell’infrazione dev’essere qualificata come molto grave per questa semplice ragione».

Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato in questa fase non già l’infrazione stessa, ma la sua propria natura, come molto grave, poiché la natura dell’infrazione costituisce il primo criterio fissato negli orientamenti ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e ricordato supra al punto

277. 291 Solo a conclusione di un siffatto esame, dopo aver preso in considerazione anche altri argomenti, tra cui considerazioni relative agli effetti dell’infrazione, qualificati dalla [OSCURATO:PERSONA] come «considerevoli» (v., in particolare, punto 166, terza frase, e punto 168, seconda frase, della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA], al punto 172 della decisione impugnata, ha espresso l’opinione che «in considerazione di quanto precede, l’infrazione dell’articolo 81 [CE] commessa dalle ricorrenti dev’essere qualificata molto grave». 292 Si deve pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha proceduto a constatazioni tali da consentirle di affermare nella sua valutazione della gravità dell’infrazione l’esistenza di effetti considerevoli. 293 Al punto 131 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato una diminuzione delle esportazioni dopo il 1997, quindi un crollo del 50% dopo il 1999.

Rispondendo all’argomento dell’AP secondo cui tale crollo sarebbe stato provocato non già dal sistema di remunerazione, ma da una diminuzione dei differenziali di prezzo, diminuzione che avrebbe ridotto l’interesse per gli acquirenti stranieri ad acquistare la loro vettura nei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato che i differenziali di prezzo erano restati rimasti significativi durante il periodo considerato (punto 132 della decisione impugnata). 294 Ha altresì rilevato che, comunque, la restrizione del diritto al bonus per quanto riguarda le vendite all’esportazione aveva tolto ai concessionari olandesi una parte della loro flessibilità, a prescindere da eventuali variazioni dei differenziali di prezzo (punto 133, in fine, della decisione impugnata). 295 Al punto 134 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato che «in generale è difficile quantificare con esattezza l’effetto di tali misure, se non addirittura impossibile stabilire il numero di esportazioni che esse hanno effettivamente impedito», ha aggiunto che «tuttavia, nel caso di specie, gli elementi di fatto raccolti nel corso dell’inchiesta consentono di dimostrare l’esistenza di un effetto significativo del sistema di remunerazione di cui trattasi sull’evoluzione dei flussi delle esportazioni parallele provenienti dai [OSCURATO:PERSONA]». 296 [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha invocato una nota interna della PNE redatta da (riservato) «[OSCURATO:PERSONA]» (responsabile dell’assistenza ai concessionari) della PNE e allegata alla decisione impugnata, dalla quale risulterebbe sarebbe risultato che se il pagamento del bonus all’esportazione fosse stato istituito per il 2003, questo esso avrebbe comportato un aumento molto significativo del volume delle esportazioni (punto 134, primo trattino, della decisione impugnata). 297 Si deve in primo luogo esaminare la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], ricordata supra al punto 293, circa una diminuzione delle esportazioni dopo il 1997, quindi di un crollo del 50% dopo il 1999. 298 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, nell’ambito del loro quarto motivo di annullamento (v. punto 235 supra) che sono i consistenti volumi di esportazione del 1997 e del 1998 ad essere atipici.

Infatti tali volumi sarebbero il risultato della combinazione, in primo luogo, dell’arrivo sul mercato di modelli [OSCURATO:PERSONA] molto ricercati e, in secondo luogo, dell’entità dei differenziali di prezzo all’epoca, differenziali il cui abbassamento nel corso degli anni successivi sarebbe stato la causa essenziale del crollo delle esportazioni. 299 Per quanto riguarda la prima di tali affermazioni, secondo cui le esportazioni nel 1997 e nel 1998 sarebbero state insolitamente elevate grazie a una forte attrattiva di nuovi modelli presso gli acquirenti (il che secondo le ricorrenti impedirebbe di trarre conclusioni utili circa la diminuzione delle esportazioni negli anni successivi), il Tribunale considera, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], che dal momento che l’introduzione di nuovi modelli interviene sia nei [OSCURATO:PERSONA] come all’estero, l’effetto dell’attrattiva di tali nuovi modelli sul volume delle vendite è, in linea di principio, lo stesso nei [OSCURATO:PERSONA] e negli altri Stati membri.

Quindi, se è vero che tale attrattiva è idonea ad aumentare il volume delle vendite del costruttore, sia a livello nazionale che all’esportazione, — nella misura in cui il differenziale di prezzo di catalogo e le prospettive di sconto le rendano interessanti — essa non implica di per sé un aumento della quota delle esportazioni parallele rispetto alle vendite nazionali.

Comunque, le ricorrenti non apportano alcun elemento che implica nella specie una conclusione contraria. 300 Per quanto riguarda la circostanza che un nuovo modello potrebbe essere più attraente per consumatori di altri paesi che per consumatori olandesi, è giocoforza constatare che neppure essa sembra tale da implicare un aumento, per i concessionari olandesi, della quota delle esportazioni parallele rispetto alle vendite nazionali.

Infatti, la circostanza, asserita dalle ricorrenti che le motorizzazioni diesel farebbero scarsa presa sui consumatori olandesi, ma molta sui consumatori francesi, se può invero comportare la conseguenza che la maggior parte delle eventuali esportazioni parallele verso la Francia concernerà motorizzazioni diesel, non sembra tuttavia tale da indurre un aumento delle esportazioni parallele olandesi rispetto alle vendite nazionali olandesi.

Infatti nulla consente a priori di ritenere, e le ricorrenti non fanno comunque valere elementi probatori in tal senso, che l’asserita preferenza del consumatore francese per le motorizzazioni diesel dovrebbe in particolare incentivarlo a evitare di acquistare il suo autoveicolo presso un concessionario francese.

Il ricorso da parte di tale consumatore a un acquisto all’estero dipenderà in definitiva dal vantaggio finanziario che egli potrà trarre da un siffatta operazione. 301 Per quanto riguarda la seconda affermazione delle ricorrenti, secondo la quale il calo dei differenziali di prezzo — e non l’esclusione del bonus per le esportazioni — sarebbe la causa principale del calo delle esportazioni dopo il 1997, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto nella decisione impugnata che l’esclusione del bonus era l’unica causa della diminuzione delle esportazioni.

Essa si è limitata a considerare che era difficile attribuire tale diminuzione delle esportazioni a partire dal 1997 a un semplice calo dei differenziali di prezzo (punto 132, in fine, della decisione impugnata). 302 Tuttavia, risulta che la [OSCURATO:PERSONA], allorché al punto 131, prima frase, della decisione impugnata ha rilevato, a titolo di prima considerazione di merito circa gli effetti del sistema di remunerazione, una «diminuzione delle esportazioni a partire dal 1997, quindi un crollo di circa il 50% dopo il 1999», non ha nel prosieguo del suo ragionamento e, in particolare, al punto 132 della decisione impugnata, preso sufficientemente in considerazione l’obiezione dell’AP che deduce che tale evoluzione delle esportazioni sarebbe stata causata essenzialmente dalla variazione dei differenziali di prezzo. 303 Quindi, pur menzionando tale obiezione al punto 131 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 132, si è limitata a considerare che «i differenziali di prezzo con i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero restati significativi durante il periodo considerato rispetto ai mercati più cari», volendo così dire in sostanza che, a prescindere dall’evoluzione di tale differenziale di prezzo, l’incentivo dei consumatori stranieri ad acquistare la loro vettura nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe persistito per tutto il periodo considerato. 304 Per quanto quest’ultima considerazione circa la persistenza dell’interesse dei consumatori per le esportazioni parallele per tutto il periodo considerato sia esatta, ciò non togli però che il rilievo attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA], all’inizio del suo esame degli effetti del sistema di remunerazione sulla concorrenza, al calo importante delle esportazioni nel periodo considerato, senza peraltro concedere, nel prosieguo del ragionamento, attenzione sufficiente al ruolo che in questo ribasso ha svolto l’evoluzione dei differenziali di prezzo, ha portato ad una rappresentazione dei fatti che in pratica sminuisce il ruolo svolto da tale evoluzione nel calo delle esportazioni. 305 Si deve pertanto considerare che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia concesso, nei suoi enunciati contenuti nei punti 131 e 132 della decisione impugnata relativi alla diminuzione delle esportazioni, un’attenzione sufficiente al ruolo che l’evoluzione dei differenziali di prezzo ha svolto nel calo delle esportazioni riflette, da parte di tale istituzione, una certa sottovalutazione di tale ruolo. 306 In secondo luogo, per quanto riguarda la constatazione ricordata supra al punto 294, la [OSCURATO:PERSONA], collocandosi questa volta non più nell’ottica dell’acquirente, ma in quella del concessionario, ha dichiarato, al punto 133 della decisione impugnata, che «la restrizione del diritto al bonus per quanto riguarda le esportazioni ha tolto ai concessionari olandesi una parte della loro flessibilità, indipendentemente da eventuali variazioni dei differenziali di prezzo». 307 Le ricorrenti contestano tale enunciato sostenendo che le vendite all’esportazione erano vendite redditizie anche indipendentemente dal bonus, che l’importo del bonus era trascurabile rispetto al prezzo di vendita delle vetture e rispetto al differenziale di prezzo e che esso non avrebbe pertanto potuto svolgere alcun ruolo (v., nell’ambito del quarto motivo di annullamento, punti 233 e 234 supra). 308 Per quanto riguarda gli argomenti che deducono la natura asseritamente trascurabile del bonus rispetto al prezzo di vendita del veicolo o al differenziale di prezzo, si deve constatare che tali argomenti confondono il punto di vista dell’acquirente con quello del concessionario.

Se è vero che, dal punto di vista dell’acquirente, il bonus in termini di valore assoluto rappresentava solo una piccola parte del prezzo di vendita del veicolo, cioè del differenziale di prezzo, ciò non toglie che, dal punto di vista del concessionario, l’importo di tale bonus non può essere considerato trascurabile, perché costituiva un elemento significativo del margine realizzato dal concessionario in occasione della vendita del veicolo e la sua mancanza nel caso delle vendite all’esportazione svolgeva pertanto un ruolo non trascurabile nei confronti di tali vendite (v., a questo proposito, punto 116 della decisione impugnata). 309 Inoltre, è giocoforza constatare che le obiezioni delle ricorrenti, tutte intese in sostanza a presentare il bonus come un elemento finanziario privo di impatto effettivo sul concessionario, sono in diretta contraddizione con la loro affermazione secondo cui il sistema del bonus era essenzialmente inteso a incrementare le vendite di veicoli [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] (v. a questo proposito, per un analogo ragionamento, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano, relative alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, paragrafo 76).

Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 112 della decisione impugnata, se, «come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale sistema di remunerazione dei concessionari aveva lo scopo di incentivare i concessionari olandesi a fare i loro migliori sforzi per sviluppare le vendite nel territorio che era stato loro concesso», ciò implicava che tale sistema di remunerazione, e quindi l’importo del bonus, «era egualmente sufficiente affinché il suo diniego dissuadesse talune vendite all’esportazione». 310 Per quanto riguarda l’argomento dedotto nel quarto motivo di annullamento (v. punto 237 supra) secondo cui tre concessionari che hanno effettuato più del 72% delle esportazioni dei concessionari interpellati avrebbero fornito risposte che confermavano che il bonus era di importanza secondaria per le esportazioni, è giocoforza constatare che tale affermazione non è assolutamente suffragata, né da riferimenti a concessionari particolari né da riferimenti a quantità di esportazioni e che già per questa ragione va pertanto disattesa. 311 Ad ogni modo, ammesso che tale affermazione contempli implicitamente i concessionari (riservato) , (riservato) e (riservato) , oggetto di un’analoga affermazione della AP rammentata supra al punto 91, è stato constatato, per quanto riguarda (riservato) , che tale concessionario, che ha dichiarato di aver esportato (riservato) veicoli durante il periodo d’inchiesta, non ha manifestato una mancanza d’interesse per il bonus, ma soltanto di aver inteso che il bonus non si applicava alle esportazioni (v. punto 95 supra).

Pertanto, l’affermazione delle ricorrenti, ammesso che concernesse effettivamente i tre concessionari menzionati al punto precedente, potrebbe, al massimo, riguardare due di essi, i quali rappresentano con le loro (riservato) esportazioni cumulate (v. le risposte alla richiesta d’informazione del 17 novembre 2004), e assumendo come base di calcolo l’affermazione stessa delle ricorrenti circa la percentuale di (riservato) %, solo (riservato) % delle esportazioni dei concessionari interpellati. 312 Per quanto riguarda la considerazione avanzata nell’ambito del quarto motivo di annullamento (v. punto 237 supra) secondo cui la rihiesta di informazione del 17 novembre 2004 sarebbe stata rivolta soltanto ad una piccola parte dei concessionari, niente sta ad indicare, e le ricorrenti non deducono elementi probatori in tal senso, che il gruppo di concessionari destinatari della richiesta di informazioni, composto da imprese che secondo la [OSCURATO:PERSONA] hanno realizzato il 40% delle esportazioni durante il periodo di inchiesta, non avrebbe costituito un campione rappresentativo, in particolare, ai fini dell’esame dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. 313 Dalle considerazioni che precedono consegue che gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui il bonus sarebbe stato troppo esiguo per influire sul livello delle esportazioni, debbono essere disattesi. 314 In terzo luogo, si devono esaminare gli enunciati (v. punti 295 e 296 supra) con i quali la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato la difficoltà di quantificare con esattezza l’effetto di misure quali quelle del sistema di remunerazione (punto 134 della decisione impugnata), ha cionondimeno menzionato elementi di merito idonei a dimostrare l’esistenza di un effetto significativo di tale sistema sulle esportazioni ed ha, in particolare, citato una nota interna della PNE del 14 ottobre 2002 redatta da (riservato) (punto 134, primo trattino, della decisione impugnata). 315 Le ricorrenti, nell’ambito del loro quarto motivo di annullamento (v. punto 236 supra), contestano che questa nota abbia avuto il senso che la [OSCURATO:PERSONA] le attribuisce.

Infatti, lungi dal prevedere una modifica di fondo del sistema di remunerazione, nel senso che tale sistema prevedeva da quel momento in poi il pagamento del bonus anche per le esportazioni, tale nota avrebbe introdotto una modifica puramente procedurale di un sistema che già prevedeva tale pagamento, modifica consistente nel sostituire un pagamento su previa presentazione dei documenti giustificativi di immatricolazione all’estero con un pagamento automatico con verifica a posteriori dei detti documenti. 316 È giocoforza constatare che la premessa di tale contestazione delle ricorrenti, secondo la quale il sistema di remunerazione avrebbe già previsto il pagamento del bonus per l’esportazione, è errata.

A tale proposito è stato constatato, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento, che tale sistema, quale descritto nelle circolari ai concessionari, non prevedeva pagamenti del bonus per le esportazioni e tanto meno procedure a tale riguardo (v. punto 62 supra). 317 In realtà, la nota interna del 14 ottobre 2002, nella quale (riservato) consigliava «data la regolamentazione in corso di cambiamento (…), di far rientrare tutte le autovetture (comprese le immatricolazioni che finiscono per avvenire in altri paesi dell’UE) nel calcolo per un premio l’anno prossimo», può comprendersi solo come una proposta interna alla PNE intesa, in definitiva, a porre termine all’esclusione delle esportazioni dal beneficio del bonus, esclusione fino ad allora perpetuata dalle ricorrenti secondo le modalità descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ed esaminate supra ai punti 60-65. 318 Si pone tuttavia la questione se tale nota, al di là della sua portata, consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare, come da lei fatto al punto 134, primo trattino, della decisione impugnata, che, secondo la PNE stessa, l’impatto dell’istituzione del bonus per le vendite all’esportazione per l’anno 2003 avrebbe rappresentato (riservato) vendite in più. 319 Per pervenire a tale cifra la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato la differenza tra la previsione, menzionata in tale nota, di aumento delle vendite all’esportazione previsto nel piano industriale e commerciale (PIC) del 2003, a sistema di remunerazione immutato [ (riservato) vendite], e la previsione di aumento delle vendite all’esportazione previsto da (riservato) nell’ipotesi di cambiamento del sistema di remunerazione [ (riservato) vendite]. 320 Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] incorre in errore e a tale riguardo deducono due obiezioni.

Da un lato le (riservato) vendite previste da (riservato) sarebbero solo una proiezione lineare, da lui operata, dell’aumento costante dei volumi di esportazione a partire dal 2000.

Dall’altro, le (riservato) vendite del PIC 2003, menzionate nella nota del 14 ottobre 2002, sarebbero state una quantificazione in cifre solo provvisoria, basata sulle esportazioni del 2001 e che esclude i veicoli in magazzino già presenti presso i concessionari.

Il PIC 2003, che non sarebbe stato definitivamente fissato all’epoca della redazione di tale nota, avrebbe infine previsto un volume di esportazioni allo stesso tempo più consistente [ (riservato) veicoli] e più vicino alla realtà, poiché (riservato) veicoli sarebbero stati esportati nel 2003. 321 Per quanto riguarda la prima obiezione, relativa al fatto che la cifra di (riservato) vendite sarebbe una semplice proiezione lineare, operata dal redattore della nota, del costante aumento dei volumi di esportazione a partire dal 2000, è giocoforza constatare che essa riposa, implicitamente, ma necessariamente, sulla errata tesi (v. punti 314-317 supra) secondo cui la modifica proposta da tale redattore sarebbe stata una modifica puramente procedurale di un sistema di remunerazione che avrebbe istituito fin dall’origine il pagamento del bonus sulle esportazioni. 322 Del resto, e ad abundantiam, si deve rilevare, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, che tale obiezione discende da una semplice affermazione da parte delle ricorrenti, poiché la produzione da parte di queste ultime di una tabella che propone una siffatta proiezione non significa assolutamente che (riservato), nella sua nota, abbia proceduto nello stesso modo e, dall’altro, che se tale fosse stato l’iter seguito da (riservato) , allora il fatto che le previsioni provvisorie [ (riservato) vendite] e definitive [ (riservato) vendite] del PIC 2003 siano state ampiamente fissate al di sotto di tale asserita proiezione apparirebbe incomprensibile. 323 Per quanto riguarda la seconda obiezione, secondo la quale le (riservato) vendite del PIC 2003, menzionate nella nota del 14 ottobre 2002, sarebbero state una cifra provvisoria successivamente rivista al rialzo e che si dovrebbe piuttosto prendere in considerazione una cifra di (riservato) vendite, nulla toglie al fatto che l’autore di tale nota prevedeva, in sostanza, sulla base di un PIC 2003 valutato a (riservato) vendite all’esportazione, un aumento di esportazioni di (riservato) veicoli in caso di istituzione del bonus per le esportazioni.

Il fatto che il PIC 2003 sia stato rivisto al rialzo non vuole assolutamente dire che la previsione di (riservato) relativa all’impatto dell’istituzione del bonus per le esportazioni [ (riservato) veicoli] dovrebbe necessariamente essere rivista al ribasso. 324 Dalle considerazioni che precedono consegue che le ricorrenti non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore quando si è basata sulla nota interna della PNE del 14 ottobre 2002 per dedurne che l’istituzione del sistema del bonus per le vendite all’esportazione avrebbe comportato, per il 2003, un aumento molto significativo del volume delle esportazioni dirette verso altri Stati membri. 325 Infine, per quanto riguarda iniziative qualificate genericamente dalla [OSCURATO:PERSONA] come pressioni, dalle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (v., in particolare, punti 126-128, 135 e 166) e non seriamente rimesse in discussione nel presente ricorso risulta che tali pressioni hanno avuto un effetto significativo sul comportamento dei concessionari in materia di esportazione. 326 A questo proposito, per quanto riguarda in particolare l’argomento dedotto dalle ricorrenti nell’ambito del quarto motivo di annullamento (v. punto 238 supra), secondo cui due concessionari, cioè (riservato) e (riservato) , avrebbero aumentato «considerevolmente» le loro esportazioni a seguito di pressioni, esso deve essere quantomeno relativizzato.

Infatti, dalla nota di (riservato) del 2 novembre 2001 risulta che secondo (riservato) l’aumento delle esportazioni risiedeva, in realtà, in un’operazione di esportazione unica.

Inoltre, da tale nota risulta che per questi due concessionari l’esportazione era una soluzione a breve termine necessaria per far fronte ai loro obblighi finanziari immediati (v., per quanto riguarda (riservato), punti 204 e 205 supra).

Dai documenti versati agli atti risulta infine che le esportazioni di questi due concessionari sono effettivamente di nuovo notevolmente calate nel 2003. 327 In conclusione, da quanto sopra considerato da parte della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esame dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, risulta che essa non è incorsa in errore di valutazione allorché, collocandosi nell’ottica dei concessionari, ha considerato, in sostanza, che l’esclusione del bonus sulle esportazioni aveva avuto un impatto molto significativo sulla capacità dei concessionari di vendere all’esportazione (punto 169 della decisone impugnata), impatto di cui la nota del 14 ottobre 2002 forniva una misura per il 2003, e che le pressioni avevano contribuito a restringere le vendite transfrontaliere di veicoli (punto 135 della decisione impugnata). 328 Tuttavia da tali considerazioni (v. punti 302-305 supra) risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 131 e 132 della decisione impugnata, ha proceduto ad una presentazione e ad un’analisi dei fatti che si risolvono nel sottovalutare il ruolo svolto dall’evoluzione dei differenziali di prezzo nel calo delle esportazioni, con la conseguenza che ha sopravvalutato a questo proposito l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. 329 Tenuto conto delle considerazioni che precedono circa la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della gravità dell’infrazione, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ritiene che, pur confermando la qualifica di infrazione molto grave stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, tale decisione vada modificata, per i motivi esposti ai punti 302-305 e 328 supra, e che l’importo dell’ammenda di cui al punto 173 della decisione impugnata vada ridotto del 10% a titolo della gravità dell’infrazione.

Sulla contestazione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda 330 Gli orientamenti, al loro punto 1 B, precisano che la durata dell’infrazione dovrebbe essere presa in considerazione in modo da distinguere le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori ad un anno), senza maggiorazione d’ammenda, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da 1 a 5 anni), con maggiorazione d’ammenda che può ammontare fino al 50% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a 5 anni), con maggiorazione di ammenda applicabile per ciascun anno che può essere pari al 10% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione. 331 Per quanto riguarda la contestazione da parte delle ricorrenti della valutazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione, è già stato constatato, nell’ambito dell’esame del terzo motivo di annullamento (v. punto 228 supra), che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel ritenere che l’infrazione nell’insieme delle sue parti è stata commessa [dalle ricorrenti] dall’inizio (…) di gennaio 1997 fino a fine settembre 2003, cioè per sei anni e nove mesi (punto 175 della decisione impugnata). 332 Le ricorrenti sostengono tuttavia che la maggiorazione uniforme applicata per tutta la durata di tale periodo non troverebbe giustificazione, considerato il fatto che l’infrazione sarebbe variata di intensità nel corso del tempo.

Tale variazione di intensità avrebbe dovuto essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione della durata dell’infrazione. 333 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’aumento dell’importo dell’ammenda a titolo della durata viene effettuato applicando una determinata percentuale all’importo di partenza stabilito in base alla gravità complessiva dell’infrazione, la quale, pertanto, già riflette le diverse intensità dell’infrazione.

Difatti non è logico tener conto di una variazione nell’intensità dell’infrazione durante il periodo considerato, al momento di aumentare il suddetto importo a causa della durata dell’infrazione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T-53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-1333, punto 364) . 334 Da ciò consegue che non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA], dopo aver tenuto conto, nell’ambito della valutazione della gravità, della variazione d’intensità dell’infrazione nel corso del tempo (punto 172, terza frase, della decisione impugnata) e aver constatato che l’infrazione era stata commessa durante un periodo di sei anni e nove mesi (punto 175 della decisione impugnata), di aver applicato la maggiorazione a titolo della durata prevista dagli orientamenti per le infrazioni di oltre cinque anni. 335 Vanno pertanto disattese le contestazioni delle ricorrenti relative alla valutazione, nella decisione impugnata, della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda. 336 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni di cui sopra, in particolare del punto 329 supra, l’importo finale dell’ammenda inflitta alle ricorrenti viene fissato in EUR 44,55 milioni.

Per il resto il ricorso è respinto.

Sulle spese 337 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. 338 Poiché nella parte essenziale il ricorso è stato respinto, il Tribunale opera una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che le ricorrenti sopporteranno nove decimi delle loro spese e nove decimi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un decimo delle sue spese e un decimo delle spese delle ricorrenti.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] SA e alla [OSCURATO:PERSONA] NV dall’art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 2005, C (2005) 3683 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 (CE) ([OSCURATO:PERSONA]2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/[OSCURATO:PERSONA] SA), è fissato in EUR 44,55 milioni. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sostenere nove decimi delle loro spese nonché nove decimi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare un decimo delle proprie spese nonché un decimo delle spese esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA].

[OSCURATO:PERSONA]

Ciucă Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2009. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto

1. Sul secondo motivo, che deduce l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione e delle pressioni Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale Oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione Oggetto anticoncorrenziale delle pressioni

2. Sul primo motivo, che deduce l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

3. Sul terzo motivo, che deduce errore di valutazione della durata dell’infrazione e contraddittorietà della motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

4. Sul quarto motivo, che deduce l’erronea valutazione degli effetti dell’asserito accordo anticoncorrenziale Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale

5. Sul quinto motivo, che deduce la violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti ed inteso ad una riduzione dell’importo dell’ammenda Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale Sulla contestazione della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo alla natura propria dell’infrazione — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato Sulla contestazione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Dati riservati occultati.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005A0450 SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione) 9 luglio 2009 ( *1 ) «Concorrenza — Intese — Distribuzione di autoveicoli — Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE — Limitazione delle esportazioni parallele dai [OSCURATO:PERSONA] — Sistema di remunerazione dei concessionari e pressioni — Accordo avente un oggetto anticoncorrenziale — Ammende — Gravità e durata dell’infrazione» Nella causa T-450/05, [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Parigi (Francia), [OSCURATO:PERSONA] NV, con sede in Utrecht ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate dagli avv.ti O. d’Ormesson e N. Zacharie, ricorrenti, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Bouquet, F. Arbault e A. Whelan, successivamente dai sigg. A. Bouquet e M. Kellerbauer, in qualità di agenti, convenuta, avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 2005, C(2005) 3683 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo81 [CE] ([OSCURATO:PERSONA]2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/[OSCURATO:PERSONA] SA), e, in subordine, una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alle ricorrenti dalla detta decisione, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), presidente, M. [OSCURATO:PERSONA] e V.M. Ciucă, giudici, cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore vista la fase scritta del procedimento e a seguito dell’udienza dell’11 marzo 2009, ha emesso la seguente Sentenza [OSCURATO:PERSONA] 1 L’[OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «AP») è un costruttore di automobili, controllato al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, società holding. La AP sviluppa, produce e distribuisce autovetture con il marchio [OSCURATO:PERSONA]. 2 [OSCURATO:PERSONA] NV (in prosieguo: la «PNE»), controllata al 100% dalla AP, organizza e gestisce la rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. Le attività della PNE coprono l’importazione, l’esportazione e la distribuzione di veicoli nuovi del marchio [OSCURATO:PERSONA], dei pezzi di ricambio, degli accessori e delle relative attrezzature e il servizio di assistenza alla clientela. 3 La rete di distribuzione dei prodotti e dei servizi [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] è composta da concessionari, società indipendenti vincolate alla PNE da un contratto di concessione, nonché da agenti rivenditori, contrattualmente legati ai concessionari. 4 [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «VPDN») è l’associazione dei concessionari e degli agenti del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. 5 Nel 1997 e nel 1998 la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee è venuta a conoscenza, nell’ambito di tre denunce, di informazioni secondo cui la AP, in associazione con la PNE (in prosieguo, insieme considerate, le «ricorrenti»), avrebbe applicato misure intese a restringere le esportazioni parallele dai [OSCURATO:PERSONA] verso altri Stati membri in violazione dell’art. 81, n. 1, CE. 6 Il 10 settembre 1999 e il la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato decisioni che ordinano verifiche ai sensi dell’art. 14 del regolamento del Consiglio , n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204). Tali verifiche hanno avuto luogo, rispettivamente, il 22 e e il 2 e . 7 Con lettera 29 aprile 2004, la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato alle ricorrenti una comunicazione degli addebiti. 8 Con lettera 30 luglio 2004 l’AP ha risposto alla comunicazione degli addebiti. 9 Con lettere 17 novembre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha indirizzato a taluni concessionari [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] delle richieste di informazioni ai sensi dell’art. 18 del regolamento (CE) del Consiglio , n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] ( GU 2003, L 1, pag. 1 ), intese a chiarire la fondatezza di talune affermazioni contenute nella risposta alla comunicazione degli addebiti. 10 Con lettera 26 maggio 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla AP gli elementi risultanti da tali richieste di informazioni. 11 Con lettera 27 giugno 2005 l’AP ha risposto alla lettera . 12 Il 5 ottobre 2005 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C(2005) 3683 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] ([OSCURATO:PERSONA]2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/[OSCURATO:PERSONA] SA; in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla AP con lettera . Un riassunto della decisione impugnata è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del ( GU L 173, pag. 20 ). 13 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che le ricorrenti, d’accordo con i concessionari membri della rete [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA], avevano commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE mettendo in atto misure intese a ostacolare le esportazioni parallele di vetture dai [OSCURATO:PERSONA] destinate a consumatori finali stabiliti in altri Stati membri (punto 136 e art. 1 della decisione impugnata). 14 [OSCURATO:PERSONA] ha innanzitutto constatato l’esistenza di un sistema di remunerazione, attuato mediante circolari tra 1997 e il 2003, che prevedeva il versamento ai concessionari che raggiungevano, ovvero superavano, i loro obiettivi di vendita di un bonus per ciascuna vendita di un veicolo immatricolato nei [OSCURATO:PERSONA], escludendo pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], le vendite all’esportazione (punti 23-51 della decisione impugnata). 15 [OSCURATO:PERSONA], in risposta ad un’obiezione dell’AP secondo la quale tali circolari a partire dal 1997 non avrebbero più contenuto riferimenti ad una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA], ma soltanto a immatricolazioni con «targa gialla» o «targa grigia» intese a distinguere, a prescindere dal luogo di immatricolazione, l’immatricolazione di autoveicoli privati da quella di autoveicoli aziendali, ha considerato che il sistema di remunerazione aveva continuato, anche dopo il 1997, ad escludere le esportazioni dal beneficio del bonus (punti 52-59 della decisione impugnata). 16 [OSCURATO:PERSONA] ha poi spiegato che le ricorrenti non avevano soltanto posto in essere il sistema di retribuzione sopra descritto, ma avevano altresì esercitato pressioni sui concessionari olandesi per limitare le vendite all’esportazione (punto 73 della decisione impugnata). 17 Fra tali pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha, in primo luogo, indicato iniziative intese a sensibilizzare i concessionari sulla necessità di limitare le esportazioni (punti 74-76 e 125 della decisione impugnata), in secondo luogo, pressioni dirette su concessionari particolari (punti 77, 78 e 126, 127 della decisione impugnata), in terzo luogo, minacce di riduzione delle forniture dei modelli maggiormente esportati (punti 79-81 e 128 della decisione impugnata) e, in quarto luogo, restrizioni delle forniture (punti 82-85 e 128 della decisione impugnata). 18 [OSCURATO:PERSONA], basandosi sulla giurisprudenza della Corte e del Tribunale intervenuta in materia di restrizioni delle esportazioni parallele nel settore della distribuzione delle automobili (punti 102-104 della decisione impugnata), ha considerato che le misure adottate dalle ricorrenti, costituite dal sistema di remunerazione e dalle pressioni, erano misure anticoncorrenziali (v., rispettivamente, punti 105-123 e 124-129 della decisione impugnata). 19 Per quanto riguarda l’esistenza di un concorso di volontà, necessario per la constatazione di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tali misure non avevano costituito comportamenti unilaterali da parte delle ricorrenti, ma che si erano infiltrate nelle relazioni contrattuali con i concessionari (punto 89 della decisione impugnata). 20 Pertanto, per quanto riguarda innanzitutto il sistema di remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che la prova dell’accondiscendenza dei concessionari derivava dal fatto che essi avevano continuato ad acquistare autoveicoli dalla PNE nell’ambito di tale sistema (punto 95 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha altresì menzionato, come indizio, l’esistenza di un sistema di controllo e di sanzioni a posteriori (punto 96 della decisione impugnata) e il fatto che il sistema di remunerazione era il risultato di lunghe discussioni con la VPDN, intese ad ottenere l’adesione dei membri della rete olandese alle condizioni commerciali delle ricorrenti e che rendevano, quantomeno, trasparente la posizione della PNE nei loro confronti (punti 97 e 98 della decisione impugnata). Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che a partire dal 2000 le ricorrenti abbiano chiesto ai concessionari di esprimere espressamente qualsiasi eventuale opposizione da parte loro al sistema di remunerazione non è che l’esplicita manifestazione di un’offerta di accordo che aveva già dato luogo ad un reale incontro di volontà fin dal 1997 (punto 99 della decisione impugnata). 21 Per quanto riguarda infine le pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che l’invito rivolto dalle ricorrenti ai concessionari, inteso ad assicurare che le attività di esportazione di questi ultimi conservassero un carattere eccezionale, aveva ottenuto un’adesione di principio da tutti i membri della rete, fatti salvi interventi specifici grazie ai quali il costruttore aveva potuto mantenere la disciplina così fissata (punto 100 in fine della decisione impugnata). Detta istituzione ha considerato che le pressioni sui concessionari per impedire le esportazioni parallele avevano pertanto costituito parte integrante degli accordi di distribuzione conclusi tra le ricorrenti e i membri della rete nei [OSCURATO:PERSONA] (punto 101 della decisione impugnata). 22 [OSCURATO:PERSONA], dopo aver in sostanza affermato che era superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, quando questo, come nella presente fattispecie, ha l’oggetto di restringere la concorrenza (punto 130 della decisione impugnata), ha cionondimeno esaminato tali effetti, distinguendo nuovamente, a tale riguardo, il sistema di remunerazione (punti 131- 134 della decisione impugnata) dalle pressioni (punto 135 della decisione impugnata). Essa ha concluso che la strategia adottata dalle ricorrenti e attuata con l’accordo dei concessionari nonché ciascuna delle misure che la concretizzano non avevano avuto soltanto come oggetto, ma anche come effetto, di restringere la concorrenza ai sensi dell’art. 1, n. 1, CE (punto 136 della decisione impugnata). 23 [OSCURATO:PERSONA] ha altresì valutato l’incidenza sul commercio intracomunitario (punti 137 e 138 della decisione impugnata) e ha considerato che la deroga prevista dall’art. 81, n. 3, CE al divieto sancito al n. 1 di tale disposizione non era nella specie applicabile, in particolare, alla luce del contrasto del sistema di remunerazione con l’art. 6, n. 1, punto 8, del regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 28 giugno 1995, n. 1475, relativo all’applicazione dell’articolo [81, n. 3, CE] a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela ( GU L 145, pag. 25 ) (punti 139-148 della decisione impugnata), secondo cui «l’esenzione non si applica (…) quando il fornitore, senza motivo oggettivamente giustificato, concede ai distributori compensi calcolati in funzione del luogo di destinazione degli autoveicoli rivenduti o del domicilio dell’acquirente». [OSCURATO:PERSONA] ha altresì esaminato le questioni relative alla durata dell’infrazione (punti 149-153 della decisione impugnata), ai destinatari della decisione impugnata (punti 155, 156 della decisione impugnata) e all’inflizione di un’ammenda (punti 157-181 della decisione impugnata). 24 In questo contesto, la [OSCURATO:PERSONA] ha ravvisato l’esistenza di un’infrazione molto grave che giustifica la fissazione dell’importo di partenza dell’ammenda in 30 milioni di euro (punti 163-177 della decisione impugnata), e di una durata di 6 anni e 9 mesi, che giustifica la fissazione di un importo aggiuntivo dell’ammenda pari al 10% per anno di infrazione e al 5% per semestre intero (punti 174-178 della decisione impugnata). 25 La decisione impugnata comprende le seguenti disposizioni: «Articolo 1 [La AP] e la sua affiliata [PNE] hanno violato l’articolo 81, paragrafo 1, [CE] concludendo accordi con concessionari della rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] aventi per oggetto e per effetto di ostacolare le vendite ai consumatori finali di altri Stati membri, sia di persona che rappresentati da intermediari agenti in nome loro. L’infrazione è iniziata all’inizio del mese di gennaio 1997, ed è proseguita fino alla fine del mese di settembre 2003. Articolo 2 Qualora non lo abbiano ancora fatto, le imprese di cui all’articolo 1 pongono fine all’infrazione a detto articolo constatata. Esse si astengono in futuro dal dare nuovamente attuazione o dal proseguire l’attuazione di qualsiasi misura costitutiva di detta infrazione e dall’adottare misure aventi oggetto o effetto equivalente. Articolo 3 Per l’infrazione di cui all’articolo 1, è inflitta un’ammenda di 49,5 milioni di EUR alla [AP] e alla sua affiliata [PNE], che sono responsabili in solido. (…)». Procedimento e conclusioni delle parti 26 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 dicembre 2005, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso: 27 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — in subordine, riformare l’art. 3 della decisione impugnata riducendo l’importo dell’ammenda; — condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 28 [OSCURATO:PERSONA] conclude che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare le ricorrenti alle spese. In diritto 29 A sostegno del presente ricorso le ricorrenti deducono cinque motivi. Con il primo motivo fanno valere l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. Con il secondo l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione dei concessionari e delle pressioni. Con il terzo motivo l’erronea valutazione della durata dell’infrazione e la contraddittorietà della motivazione. Con il quarto motivo viene dedotta l’erronea valutazione degli effetti dell’asserito accordo anticoncorrenziale. Il quinto motivo deduce la violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), ed è inteso ad ottenere una riduzione dell’importo dell’ammenda. 30 Il Tribunale ritiene che si debba dapprima esaminare il secondo motivo di annullamento, che deduce l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione e delle pressioni. 1. Sul secondo motivo, che deduce l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione e delle pressioni Argomenti delle parti 31 Le ricorrenti sostengono che, fatte salve le loro osservazioni circa l’anno 1997, il sistema di remunerazione dei concessionari non ha avuto oggetto anticoncorrenziale, ma soltanto lo scopo di sviluppare le quote di mercato della PNE nei [OSCURATO:PERSONA]. 32 Le circolari indirizzate ai concessionari a proposito di tale sistema non avrebbero assolutamente consentito di supporre che esso avesse come obiettivo, anche secondario, di limitare le esportazioni, ma avrebbero soltanto riflesso la volontà di sviluppo del marchio [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. Tali circolari non avrebbero contenuto menzioni idonee a limitare le esportazioni. Se è vero che le circolari relative al 1997 contenevano una menzione riguardante le immatricolazioni di veicoli nuovi sul mercato olandese, tale menzione sarebbe stata però soppressa nelle successive circolari, le quali sarebbero state neutrali in materia di esportazione. Non vi sarebbe alcuna ragione per limitare a vendite nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] il riferimento operato nelle circolari alle «immatricolazioni» o ancora alle «targhe gialle» e alle «targhe grigie». 33 Del resto, la PNE avrebbe effettuato il pagamento del bonus sui veicoli esportati quando ciò fosse stato richiesto dal concessionario e molti concessionari avrebbero confermato che erano a conoscenza della possibilità del pagamento del bonus sulle esportazioni nella misura in cui avessero fornito i documenti giustificativi di un’immatricolazione a nome di un cliente finale. Altri concessionari avrebbero manifestato mancanza di interesse per il pagamento del bonus sulle esportazioni e altri ancora avrebbero risposto in malafede alla [OSCURATO:PERSONA]. Ad ogni modo, la diversità delle risposte dei concessionari alle domande della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe sufficiente per contestare le conclusioni frettolose di quest’ultima di fronte ad una realtà ben più complessa. 34 Il sistema informatico DIALOG, utilizzato dai concessionari e dalle ricorrenti per effettuare e gestire gli ordinativi di veicoli, e il sistema di informazione RDC, che fornisce alle ricorrenti informazioni dettagliate su tutti i veicoli [OSCURATO:PERSONA] venduti nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 60-72 della decisione impugnata), sarebbero strumenti neutrali, che perseguono obiettivi di gestione e fiscali, non strumenti destinati a controllare e a limitare il flusso d’esportazione. 35 La scarsità dell’approvvigionamento di veicoli dei concessionari olandesi non sarebbe dipesa dalla volontà della PNE di restringere le esportazioni, ma sarebbe stata un fenomeno riguardante tutta l’Europa, e gli approvvigionamenti di autoveicoli nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbero stati, con una sola eccezione, sempre sensibilmente superiori ai bilanci previsti. La scarsità sarebbe stata, per la sua natura, un fenomeno esterno al sistema di remunerazione e non autorizzerebbe la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che un siffatto sistema mirasse a limitare le esportazioni. 36 [OSCURATO:PERSONA] considererebbe a torto come pressioni delle semplici riflessioni e dichiarazioni, peraltro spesso non provenienti dalla PNE stessa. La PNE non avrebbe tentato di scoraggiare le esportazioni, ma avrebbe soltanto ricordato ai concessionari le regole di vendita a mandatari. 37 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che nella specie non si tratta della fissazione degli obiettivi di vendita nel territorio di concessione, bensì l’esclusione delle vendite all’esportazione dalla concessione del bonus. Ciò che potrebbe essere consentito con riferimento al diritto della concorrenza sarebbe l’incentivazione dei concessionari a massimizzare l’aliquota di penetrazione nei loro rispettivi territori contrattuali, ma non l’aliquota di penetrazione nel territorio nazionale. 38 Le ricorrenti sembrerebbero riconoscere che la circolare per il 1997 prevedeva l’applicazione del bonus soltanto per le immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA]. L’affermazione secondo cui l’unico obiettivo del bonus era di sviluppare le quote di mercato non sarebbe dimostrata. Del resto, l’obiettivo restrittivo derivante dalla esclusione delle esportazioni dal bonus toglierebbe ogni pertinenza agli eventuali altri obiettivi legittimi di tale sistema. 39 Per quanto riguarda le circolari relative agli anni dal 1998 al 2003, la [OSCURATO:PERSONA] non vede come le espressioni «targhe gialle» e «targhe grigie» che esse conterrebbero possano essere intese diversamente se non per indicare immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA]. Tali circolari non potrebbero essere intese come formulate in termini neutri. La decisione impugnata non nasconderebbe il fatto che il bonus ha potuto essere versato a concessionari esportatori che avevano fatto una domanda speciale, ma ciò non priverebbe le circolari del loro obiettivo restrittivo, poiché la grande maggioranza dei concessionari non avrebbe mai presentato siffatte domande. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la PNE, che doveva essere consapevole dell’illegittimità dell’esclusione dei bonus per le esportazioni, ha potuto effettivamente ritenere prudente accogliere le rare domande di bonus all’esportazione. La posizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe confermata dalle risposte ottenute da concessionari noti per aver sviluppato un’attività di esportazione durante il periodo in esame, e le ricorrenti non sarebbero in grado di smentirla. 40 Secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’affermazione per cui gli strumenti informatici DIALOG e RDC avrebbero avuto scopi fiscali non esclude la loro utilizzazione nel senso da lei indicato, cioè l’identificazione e il controllo delle esportazioni (punto 122 della decisione impugnata). 41 Per quanto riguarda la scarsità di approvvigionamento, le ricorrenti avrebbero mal compreso la decisione impugnata. In questa la [OSCURATO:PERSONA] non rimprovererebbe loro di aver provocato detta scarsità per restringere le esportazioni, ma si limiterebbe a constatare che tali fenomeni hanno contribuito a rafforzare l’impatto del sistema di remunerazione. A parte la scarsità, si deve sottolineare che nei confronti delle vendite all’esportazione sarebbero state formulate minacce di contingentamento. 42 Quanto alle pressioni, è chiaro che il loro stesso obiettivo sarebbe stato di disincentivare le esportazioni. Giudizio del Tribunale Oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione 43 Si deve ricordare che, per ricadere nel divieto enunciato dall’art. 81, n. 1, CE, un accordo deve avere «per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune». Secondo una costante giurisprudenza l’alternatività di tali condizioni, espressa dalla disgiuntiva «o», rende necessario innanzitutto considerare l’oggetto stesso dell’accordo, tenuto conto del contesto economico nel quale quest’ultimo deve trovare applicazione. Nel caso in cui, invece, l’analisi delle clausole dell’accordo non rivelasse un pregiudizio di sufficiente entità per la concorrenza, occorrerebbe prendere in esame i suoi effetti e, per vietarlo, dovrebbero sussistere tutti gli elementi che comprovano che il gioco della concorrenza è stato di fatto sensibilmente impedito, ristretto o falsato (sentenze della Corte 30 giugno 1966, causa 56/65, LTM, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 337, in particolare pag. 359, e , causa C-209/07, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8637, punto 15) . 44 Ai fini dell’applicazione del divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE è dunque superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che quest’ultimo mira ad impedire, a restringere o a falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 429, in particolare pag. 496, e , causa C-105/04 P, [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8725, punto 125) . Tale esame dovrà essere condotto alla luce del contenuto dell’accordo e del suo contesto economico (sentenze della Corte , cause riunite 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1679, punto 26, e , causa C-551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3173, punto 66, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 16) . 45 La differenza tra «infrazioni per oggetto» e «infrazioni per effetto» attiene alla circostanza che talune forme di collusione tra imprese possono essere considerate per loro stessa natura nocive al buon funzionamento del normale gioco della concorrenza (sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], punto 43 supra, punto 17). 46 Dalla giurisprudenza risulta che un accordo in materia di distribuzione ha un oggetto restrittivo ai sensi dell’art. 81 CE se manifesta la volontà di trattare le vendite all’esportazione in maniera meno favorevole rispetto alle vendite nazionali e porta così ad una compartimentazione del mercato di cui trattasi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 67 e la giurisprudenza ivi citata; v., in questo senso, sentenza della Corte 18 settembre 2003, causa C-338/00 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9189, punti 44 e 49) . 47 Un siffatto obiettivo può essere raggiunto non solo tramite restrizioni dirette delle esportazioni, ma anche attraverso misure indirette, come l’esclusione delle vendite all’esportazione da un sistema di premi, dal momento che esse influiscono sulle condizioni economiche di queste transazioni (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 68). 48 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], che ha fatto espressamente riferimento alla giurisprudenza sopra considerata (punti 102 -104 della decisione impugnata) e ha ricordato che «[tale] giurisprudenza (…) come pure la [sua] prassi qualificano chiaramente la natura delle misure intese a restringere le importazioni parallele di vetture come restrizioni per oggetto» (punto 102 della decisione impugnata), ha considerato che il sistema di bonus istituito tra il 1997 e il 2003 aveva avuto lo scopo di incentivare i concessionari a rinunciare a vendite che sarebbero state possibili se avessero fruito del margine supplementare dato dal bonus (punto 110 della decisione impugnata) e che tale sistema aveva, di per sé, l’obiettivo di restringere la concorrenza secondo il disposto dell’art. 81, n. 1, CE (punto 123 della decisione impugnata). 49 Il Tribunale considera che, nonostante le obiezioni delle ricorrenti, tale conclusione della [OSCURATO:PERSONA] è corretta. 50 Si deve distinguere, durante il periodo che va dal 1997 al 2003, che è oggetto della decisione impugnata, tra l’anno 1997 e gli anni dal 1998 al 2003. 51 Per quanto riguarda l’anno 1997, per il quale le circolari delle ricorrenti relative al sistema di remunerazione facevano espressamente riferimento alle immatricolazioni nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti stesse, pur chiedendo l’annullamento della decisione impugnata nella sua integralità, non contestano seriamente il fatto che il sistema di bonus in vigore per tale anno era inteso a ricompensare i concessionari sulla base delle immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA], che esso pertanto escludeva le vendite all’esportazione da tale sistema di premi e che era quindi tale da essere in contrasto con le norme della concorrenza. 52 Tale carenza di seria contestazione, sia delle modalità concrete del sistema di remunerazione nel 1997 che del suo carattere oggettivamente anticoncorrenziale, si manifesta più volte negli scritti delle ricorrenti prodotti dinanzi al Tribunale, scritti nei quali queste ultime rimandano in realtà ai loro argomenti sul periodo 1998-2003. 53 Infatti, le ricorrenti affermano che «le circolari non contenevano più menzioni censurabili a partire dal 1998» e che «se le circolari relative all’anno 1997 potevano in effetti sembrare contenere una menzione censurabile, questa è stata soppressa a partire dal 1998» oppure che «le circolari che fissano il bonus non contengono menzioni che escludano il pagamento del bonus sulle esportazioni, fatta eccezione della menzione censurabile della circolare del 1997, che è stata corretta a partire dal 1998». Esse «rilevano l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione (fatte salve le osservazioni relative al 1997)». Riconoscono che «è vero che le circolari circa il sistema di remunerazione per il 1997 contenevano una menzione che contemplava le [immatricolazioni] di veicoli nuovi sul mercato olandese». Però «negano l’esistenza di ogni carattere anticoncorrenziale del sistema di remunerazione della PNE nei [OSCURATO:PERSONA] sul periodo dal 1998 al 2003». Nel contestare la durata dell’infrazione, le ricorrenti sostengono, per quanto riguarda il sistema di remunerazione, che «gli elementi di prova evocati dalla [OSCURATO:PERSONA] (…) non dimostrano la [loro] partecipazione (…) ad un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE per il periodo dal 1998 al settembre 2003». Le ricorrenti, ritenendo di aver «dimostrato (…) che il riferimento ai [OSCURATO:PERSONA] nel sistema di remunerazione per il 1997 era stato soppresso a partire dal 1998», sostengono che «di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] incorre in errore (…) circa la durata dell’infrazione, che deve essere ridotta al solo 1997 qualora vi sia un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE». 54 Le ricorrenti sostengono tutt’al più, a loro difesa, che il sistema di remunerazione non sarebbe stato frutto di un intento anticoncorrenziale da parte loro, ma soltanto della volontà di incentivare i concessionari olandesi a meglio sfruttare le aree ad essi contrattualmente affidate per accrescere la quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. 55 Tuttavia, oltre al fatto — come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 142 della decisione impugnata — che tale argomento mal si concilia con la circostanza assodata che il diritto al bonus non si acquistava sulla base delle sole vendite nel territorio contrattuale del concessionario, ma più ampiamente sulla base delle vendite di tale concessionario a livello nazionale, questo argomento viola la nozione di accordo anticoncorrenziale per oggetto, la quale si applica a prescindere dall’eventuale circostanza che le parti dell’accordo non abbiano avuto l’intenzione, o anche soltanto la consapevolezza, di violare la concorrenza. Infatti, la prova dell’intenzione di restringere la concorrenza non rappresenta un elemento necessario per determinare se un accordo abbia come obiettivo una siffatta restrizione (sentenze della Corte 1 o febbraio 1978, causa 19/77, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 131, punto 18; CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 26, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 77; v. altresì le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano relative alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3177, punto 77). 56 Si deve inoltre ricordare che secondo la giurisprudenza un accordo può considerarsi avente un oggetto restrittivo anche se non ha come unico obiettivo una restrizione della concorrenza, bensì persegue anche altri obiettivi legittimi (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 64 e la giurisprudenza ivi citata). 57 Da ciò consegue che l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che esse avrebbero asseritamente perseguito soltanto lo scopo di incrementare le vendite dei [OSCURATO:PERSONA] non è tale da contraddire la circostanza, del resto non seriamente confutata, che il sistema di remunerazione in vigore nel 1997 manifestava, nei suoi stessi termini, la volontà di trattare le vendite di veicoli nuovi [OSCURATO:PERSONA] all’esportazione in modo meno favorevole delle vendite nazionali e aveva pertanto un obiettivo anticoncorrenziale, conformemente alla giurisprudenza menzionata supra ai punti 46 e 47. 58 Ad ogni modo, come sarà illustrato più avanti, la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha correttamente constatato che le ricorrenti erano assolutamente coscienti della natura anticoncorrenziale del sistema di remunerazione che avevano istituito. 59 Da quanto sopra considerato consegue che per il 1997 le ricorrenti non oppongono dinanzi al Tribunale, al di là di una rivendicazione di buona fede, tra l’altro priva di pertinenza, alcuna seria contestazione della circostanza che il sistema di remunerazione per tale anno escludeva le esportazioni dal beneficio del bonus e implicava, in tal modo, la restrizione della concorrenza per oggetto. 60 Per quanto riguarda gli anni dal 1998 al 2003, le ricorrenti sostengono che il sistema di remunerazione non poteva più essere considerato anticoncorrenziale, dal momento che la menzione problematica contenuta nelle circolari applicabili per il 1997 e relativa alle immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA] non figurava più nelle circolari indirizzate ai concessionari a partire dal 1998. Queste ultime circolari avrebbero contenuto soltanto menzioni idonee ad applicarsi sia alle immatricolazioni nei [OSCURATO:PERSONA] come alle immatricolazioni all’estero. Altrettanto sarebbe stato per i riferimenti contenuti in tali circolari alle «targhe grigie» e alle «targhe gialle», riferimenti con i quali si intendeva fare generico rinvio ai veicoli aziendali e rispettivamente ai veicoli privati, indipendentemente dal loro luogo di immatricolazione. Le ricorrenti mettono altresì in evidenza la circostanza che taluni concessionari avrebbero chiesto e ottenuto il pagamento del bonus per vendite all’esportazione. 61 Il Tribunale rileva che è esatto che le menzioni figuranti nelle circolari relative al 1997 e che rinviano espressamente alle immatricolazioni nel territorio dei [OSCURATO:PERSONA] non appaiono più nella circolare del 24 dicembre 1997 relativa al sistema del bonus 1998 né nelle circolari relative agli anni successivi. L’espressione utilizzata da quel momento in poi descrive l’obiettivo del sistema del bonus in termini di «migliore remunerazione del concessionario [OSCURATO:PERSONA] che garantisce buone operazioni ed è attivo sul piano commerciale». 62 Del resto, le ricorrenti non indicano da nessuna parte nella loro circolare per il 1998, né peraltro in alcuna altra circolare per gli anni successivi, che il sistema di bonus veniva da quel momento applicato anche alle vendite all’esportazione, né tanto meno forniscono indicazioni circa eventuali modalità procedurali da rispettare per ottenere un bonus su tali vendite. Al contrario, nella circolare 24 dicembre 1997, scrivono ai concessionari che «essenzialmente non sarà apportato alcun cambiamento al sistema nel 1998» e reiterano menzioni analoghe nelle circolari per ciascuno degli anni successivi. 63 Per quanto riguarda le espressioni «targhe grigie» e «targhe gialle», se è vero che esse sono utilizzate nelle circolari relative agli anni dal 1998 al 2003 per designare, da un lato, i veicoli aziendali leggeri e, dall’altro, i veicoli privati, che erano soggetti a bonus differenti e dovevano necessariamente essere distinti, ciò non toglie però che il ricorso a tale espressione non forniva assolutamente ai concessionari l’informazione secondo cui, da quel momento in poi, i veicoli venduti alle esportazioni avrebbero beneficiato egualmente del bonus. 64 Al contrario, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella seconda frase del punto 54 della decisione impugnata, il Tribunale ritiene che il ricorso, da parte delle ricorrenti, a tale terminologia «targhe gialle» e «targhe grigie», che corrispondeva al sistema olandese di distinzione dei tipi di veicoli secondo l’aspetto della loro targa di immatricolazione — sistema non praticato in altri Stati membri — come pure al codice di colori proprio dei [OSCURATO:PERSONA], rinviava i concessionari a immatricolazioni operate nel territorio nazionale. 65 Tenuto conto di quanto sopra considerato, a torto le ricorrenti confutano le conclusioni della [OSCURATO:PERSONA] sostenendo che le circolari per il periodo successivo al 1997 sarebbero state formulate in termini neutri per quanto riguarda le esportazioni, il che vieterebbe di attribuire loro un obiettivo anticoncorrenziale. Al contrario, tali circolari, redatte in modo da evitare, ormai, ogni formulazione troppo esplicitamente anticoncorrenziale, sarebbero in realtà state intese a perpetuare, nell’animo dei concessionari cui erano rivolte, il sistema istituito nel 1997, che limitava il beneficio del bonus alle sole vendite nel territorio nazionale. 66 Tale percezione del sistema del bonus da parte dei concessionari poteva essere solo corroborata dalla concreta presentazione che la PNE faceva di tale sistema, presentazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] fornisce una illustrazione al punto 55 della decisione impugnata, che non prevedeva assolutamente una contabilizzazione delle esportazioni ai fini del bonus. 67 Per quanto riguarda la circostanza che la PNE avrebbe sporadicamente accolto domande di pagamento del bonus per esportazioni (v., in particolare, punto 57, ultimo trattino, e punto 109, quarta e sesta frase, della decisione impugnata), essa non può, di per sé, rimettere in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la regola era che il sistema di remunerazione aveva continuato, tra il 1998 e il 2003, a escludere le esportazioni dal sistema di bonus. 68 Si deve infatti rilevare, da un lato, che siccome le ricorrenti non potevano comunque prevedere di rifiutare formalmente il pagamento del bonus per vendite all’esportazione, salvo manifestare apertamente il carattere anticoncorrenziale del sistema di remunerazione, il fatto che abbiano occasionalmente accolto domande di bonus non pare, di per sé, probante. 69 D’altro lato, e soprattutto, i casi in cui il pagamento del bonus per esportazioni è stato richiesto e, all’occorrenza, pagato dalla PNE sono stati del tutto isolati, in un contesto in cui era generalmente inteso, e ampiamente condiviso dai concessionari, che il sistema di bonus istituito non si applicava alle esportazioni. 70 Si deve a questo proposito ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto una richiesta di informazioni in data 17 novembre 2004 a sedici concessionari identificati come esportatori e che avevano rappresentato, secondo la [OSCURATO:PERSONA], circa il 40% delle esportazioni relative al periodo sotto inchiesta. [OSCURATO:PERSONA] al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata ha constatato che «sulle [tredici] imprese che hanno risposto a [tale] domanda di informazioni (…), nove hanno esplicitamente risposto che dalle direttive della PNE risultava con sufficiente chiarezza che i veicoli esportati non erano ammissibili per l’ottenimento del bonus di produttività e non hanno quindi chiesto bonus per i veicoli esportati». Questo gruppo di nove concessionari è così composto: (riservato) ( 1 ). 71 Tale constatazione tratta dalla [OSCURATO:PERSONA] alla luce delle risposte dei concessionari a detta domanda di informazione le ha consentito di verificare che la sua interpretazione del meccanismo del bonus dopo il 1997 non derivava da un’erronea ed isolata lettura di tale meccanismo, ma altro non era che quella condivisa, se non da tutti, almeno dalla grande maggioranza dei concessionari. 72 Le ricorrenti tentano di rimettere in discussione la validità di tale constatazione con due argomenti. Da un lato, la diversità delle risposte dei concessionari starebbe a dimostrare che non si è avuta una chiara percezione della politica della PNE in materia di bonus. Dall’altro, le risposte fornite dai concessionari non confermerebbero l’analisi del sistema di remunerazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA]. 73 Per quanto riguarda innanzitutto il primo degli argomenti delle ricorrenti, che deduce la diversità delle risposte dei concessionari, basta rilevare che esso non rimette in discussione la constatazione operata nella decisione impugnata secondo la quale la grande maggioranza dei concessionari che ha risposto alla domanda di informazioni ha esplicitamente affermato che il sistema di bonus non si applicava alle esportazioni. 74 Quanto poi al secondo argomento, per cui le risposte dei concessionari non confermerebbero l’analisi del sistema di remunerazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti affermano, in primo luogo, che «diversi concessionari erano a conoscenza della possibilità di un pagamento del bonus sulle esportazioni nella misura in cui potevano fornire i giustificativi di un’immatricolazione a nome del cliente finale», in secondo luogo, che «altri [concessionari] hanno chiaramente affermato la loro mancanza d’interesse per il pagamento del bonus sui veicoli esportati» e, in terzo luogo, che «concessionari esclusi dalla rete [OSCURATO:PERSONA]» erano «in malafede». 75 Per quanto riguarda innanzitutto la prima di tali affermazioni, fondata mediante rinvio al punto 3 della lettera dell’AP del 27 giugno 2005, i concessionari implicitamente contemplati da tale affermazione sono (riservato) (punto 3.1 della lettera del ), (riservato) (punto 3.2 di tale lettera), (riservato) (punto 3.3 di tale lettera) e (riservato) (punto 3.4 di tale lettera). 76 Per quanto attiene a (riservato) , a (riservato) e a (riservato) , tali concessionari non fanno comunque parte del gruppo dei nove concessionari indicati al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata e al punto 70 supra. 77 Pertanto, la prima affermazione delle ricorrenti, quand’anche fosse esatta riguardo a tali concessionari, non pone assolutamente in discussione la constatazione fatta dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 56 della decisione impugnata. 78 Del resto e ad abundantiam, per quanto concerne (riservato) , si deve rilevare che l’AP, nella lettera del 27 giugno 2005, interpreta in modo discutibile le risposte di tale concessionario al questionario della [OSCURATO:PERSONA], quando presume che esse starebbero a significare che tale concessionario intendeva che il sistema di remunerazione si applicava alle esportazioni. 79 Infatti, la circostanza che tale concessionario, al fine di ottenere il bonus qualitativo durante il periodo di preavviso relativo alla risoluzione del suo contratto di concessione, abbia rinunciato, d’accordo con la PNE, al bonus quantitativo, non significa affatto che tale concessionario ritenesse che detto bonus quantitativo premiasse le esportazioni. 80 Inoltre, se è vero che (riservato) ha proceduto a delle esportazioni solo nel 2002 e dunque che la sua risposta al questionario, secondo la quale non ha chiesto il bonus prima del 2000 «perché non ci aveva pensato», può sorprendere, ciò non toglie però che tale risposta traduce piuttosto l’idea che (riservato) ritenesse che il bonus non si applicava alle esportazioni. 81 Si deve altresì rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] ha ragione quando nella sua difesa afferma, per quanto riguarda (riservato), che non è dimostrata l’affermazione dell’AP, ai punti 3.2.31 e 3.2.32 della lettera del 27 giugno 2005, secondo la quale tale concessionario avrebbe presentato una domanda di bonus senza corredarla di documenti giustificativi. In effetti i punti 3.2.31 e 3.2.32 della lettera del non sono dimostrati. 82 Per quanto riguarda (riservato) , tale concessionario fa parte del gruppo di nove concessionari considerati dalla [OSCURATO:PERSONA] come aventi esplicitamente dichiarato, nelle risposte alla domanda di informazioni 17 novembre 2004, che dalle direttive della PNE risultava con sufficiente chiarezza che i veicoli esportati non davano diritto al bonus. 83 La contestazione delle ricorrenti si risolve in sostanza nell’affermare che se è vero che (riservato) ha chiesto il bonus solo a partire dal 2003, ciò non toglie però che da una lettera di tale concessionario, del 2 maggio 2001, risulterebbe che esso fin dapprima era «informato di tale possibilità» di chiedere il bonus. 84 Tuttavia, dalla formulazione delle spiegazioni fornite da (riservato) nella sua risposta alla domanda di informazioni 17 novembre 2004 risulta che, se tale concessionario ha cominciato a richiedere il bonus per le sue esportazioni solo nel 2003, ciò fu dovuto al fatto che prima «non era al corrente della possibilità di poterlo chiedere» e che «solo nel 2003 ha scoperto» tale possibilità. 85 Il Tribunale, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], ritiene che tale risposta possa essere letta solo nel senso che prima del 2003 (riservato) considerava che il bonus non si applicasse alle esportazioni. 86 Tale lettura, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, è corroborata dalla lettera di tale concessionario alla [OSCURATO:PERSONA], datata 2 maggio 2001, che la [OSCURATO:PERSONA] ha prodotto nella sua difesa. Risulta infatti da tale lettera che detto concessionario, lungi dall’essere, come è stato sostenuto, «informato della possibilità» di chiedere il bonus per le esportazioni, intendeva che il sistema del bonus non si applicasse alle esportazioni, che se ne lamentava presso la [OSCURATO:PERSONA] e chiedeva che tale esclusione fosse rimessa in discussione nel suo caso specifico. 87 Per quanto riguarda la presenza, menzionata dalla AP nella sua risposta del 30 luglio 2004 alla comunicazione degli addebiti e nella lettera , della menzione manoscritta «in principe wel! Jc» (in principio sì! Jc) figurante a margine di tale lettera del , e che secondo l’AP starebbe a significare «in principio sì» al pagamento del bonus sulle esportazioni, essa non è tale da rimettere in discussione la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 88 Infatti, il senso di tale menzione manoscritta, contrariamente a quanto asserito dall’AP, è indeterminato. Ad ogni modo, tale menzione costituisce solo un’annotazione interna apportata dalla AP a margine di una lettera che molto probabilmente non è stata mai portata a conoscenza di (riservato). Le ricorrenti del resto non sostengono — né tanto meno dimostrano — che lo sarebbe stata, né che lo sarebbe stata con il senso che vi attribuisce l’AP. Se così fosse, (riservato) non avrebbe certamente, come nella specie, aspettato il 2003 per chiedere il bonus sulle sue esportazioni. 89 Per quanto riguarda i rilievi della AP figuranti al punto 3.3.33 della sua lettera 27 giugno 2005 e relativi al fatto che (riservato) avrebbe ammesso di aver formulato le sue domande di bonus in modo inappropriato, essi riguardano comunque l’anno 2003, nel corso del quale tale concessionario ha iniziato a chiedere il bonus e non rimettono pertanto in discussione la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui prima del 2003 (riservato) intendeva che il bonus non si applicasse alle esportazioni. 90 Dalle considerazioni contenute nei punti 75 -89 supra risulta quindi che la prima affermazione delle ricorrenti, secondo la quale «diversi concessionari hanno confermato di essere a conoscenza della possibilità di un pagamento del bonus sulle esportazioni nella misura in cui potevano fornire i giustificativi di un’immatricolazione a nome del cliente finale», come pure gli elementi cui tale affermazione fa rinvio, non rimettono in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata secondo cui la grande maggioranza dei concessionari che hanno risposto alla richiesta di informazioni ha affermato che dalle direttive della PNE risultava chiaramente che i veicoli esportati non davano diritto al bonus. 91 Per quanto riguarda poi la seconda affermazione delle ricorrenti, secondo la quale altri concessionari avrebbero chiaramente affermato la loro mancanza d’interesse al pagamento del bonus sui veicoli esportati, essa rinvia al punto 1 della lettera 27 giugno 2005. I concessionari interessati implicitamente da tale affermazione sono i concessionari (riservato), (riservato) e (riservato) . 92 Per quanto attiene a (riservato) tale concessionario non fa comunque parte del gruppo dei nove concessionari menzionato al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata e al punto 70 supra. Pertanto, e per le stesse ragioni esposte ai punti 76 e 77 supra in merito a (riservato), (riservato) e a (riservato), la seconda affermazione delle ricorrenti, applicata a (riservato), non è rilevante per rimettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata. 93 Per quanto concerne (riservato), tale concessionario appartiene, da parte sua, a tale gruppo di nove concessionari. 94 Nella risposta alla richiesta di informazioni del 17 novembre 2004, (riservato) ha affermato, in sostanza, che comprendeva il sistema del bonus come inteso al raggiungimento, da parte dei concessionari, dei loro obiettivi nel settore loro affidato e che, di conseguenza, non era logico chiedere il bonus per le esportazioni. Come rilevato giustamente dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che (riservato) abbia affermato che la realizzazione di un massimo di vendite nel suo settore corrispondeva alla sua strategia non vuol dire che egli non sarebbe stato interessato ad un bonus alle esportazioni. La sua risposta traduce bene la circostanza che egli riteneva di non avere diritto al bonus per le esportazioni. 95 Pertanto, contrariamente a quanto assunto dalle ricorrenti, (riservato) non ha manifestato una mancanza d’interesse per il bonus, ma ha espresso la sua interpretazione del bonus come non riguardante logicamente le esportazioni. (Riservato) percepiva pertanto il sistema di remunerazione proprio nel senso in cui le ricorrenti auspicavano fosse inteso dai concessionari. 96 Per quanto riguarda (riservato), che fa pure parte del gruppo dei nove concessionari sopra considerati, questi viene menzionato al punto 1.13 della lettera 27 giugno 2005. 97 Nella risposta al sesto quesito della richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], tale concessionario ha fatto presente che il non aver chiesto il bonus «si spiega con il fatto che, in base ai numeri, non ne valeva la pena e che l’esportazione non è l’attività centrale della [sua] impresa». 98 Alla luce di tale risposta, risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha errato nell’annoverare tale concessionario tra quelli che a suo avviso avrebbero chiaramente indicato di intendere il sistema del bonus come non applicantesi alle esportazioni. 99 Dalle considerazioni contenute nei punti 91-98 supra risulta pertanto che la seconda affermazione delle ricorrenti, secondo la quale «altri concessionari avrebbero chiaramente affermato la loro mancanza d’interesse per il pagamento del bonus sui veicoli esportati» è corretta per quanto riguarda (riservato), ma che, relativamente a (riservato) e (riservato), è, rispettivamente, priva di pertinenza e inesatta per rimettere in discussione l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] contenuta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata. 100 Per quanto concerne infine la terza affermazione delle ricorrenti, che rinvia al punto 4 della lettera 27 giugno 2005, essa suggerisce che taluni concessionari, rispondendo alla richiesta di informazioni , avrebbero in malafede fornito risposte inesatte e sfavorevoli alla [OSCURATO:PERSONA]. I concessionari implicitamente considerati da tale affermazione sono i concessionari (riservato) e (riservato) . 101 Per quanto attiene a (riservato), la AP, ai punti 4.1.38 e 4.1.39 della lettera 27 giugno 2005 ha considerato che la risposta di tale concessionario secondo cui questi non avrebbe chiesto il bonus (per le sue esportazioni effettuate nel 1997 e nel 1998) per timore di rappresaglie che avrebbero potuto assumere la forma di termini di consegna ritardati, ordinativi ridotti o perdita del contratto di concessione, sia un’accusa maligna e infondata. La AP ha basato la sua posizione sul fatto che le condizioni che tra il 2000 e il 2003 hanno accompagnato la risoluzione del contratto di concessione sarebbero state rispettose di (riservato) e prive di qualsiasi minaccia tale da fargli temere rappresaglie in caso di esportazione durante tale periodo di risoluzione (punti 4.1.39, in fine, e punti 4.1.40-4.1.42 della lettera ). 102 Tuttavia, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso, tale spiegazione della AP, che rinvia alle condizioni di risoluzione del contratto di concessione di (riservato), riguarda il periodo dal 2000 al 2003, che è diverso dal periodo 1997–1998 a cui la risposta di (riservato) al questionario della [OSCURATO:PERSONA] fa necessariamente riferimento, poiché solo durante tale periodo 1997–1998 (riservato) ha esportato. 103 Pertanto, la spiegazione dell’AP relativa all’impossibilità per (riservato), salvo malafede da parte sua, di far valere rischi di rappresaglia per la sua attività durante il periodo 2000–2003, non suffraga sotto nessun aspetto l’affermazione delle ricorrenti dinanzi al Tribunale secondo cui la risposta di (riservato) alla domanda d’informazione sarebbe stata in malafede. 104 Comunque, le ricorrenti non confutano in alcun modo, nella replica, le considerazioni enunciate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua difesa. Ciò considerato, si deve concludere che le ricorrenti non dimostrano a sufficienza nelle loro memorie l’affermazione di malafede nei confronti di (riservato). 105 La medesima conclusione s’impone nel caso del concessionario (riservato) rispetto al quale la [OSCURATO:PERSONA] sostiene in sostanza, nella sua difesa, le medesime considerazioni relative a (riservato) senza che, anche qui, le ricorrenti le confutino nella replica. 106 Dalle considerazioni contenute ai punti 100-105 supra risulta pertanto che la terza affermazione delle ricorrenti, secondo la quale taluni concessionari avrebbero in malafede fornito nelle loro risposte alla richiesta di informazioni 17 novembre 2004 risposte inesatte e sfavorevoli alla [OSCURATO:PERSONA], non è, dal punto di vista giuridico, sufficientemente suffragata dinanzi al Tribunale. 107 Tenuto conto dell’insieme degli argomenti esposti ai punti 73-106 supra, le affermazioni delle ricorrenti, anche se appaiono occasionalmente fondate, come nel caso del concessionario (riservato) richiamato supra ai punti 96-98, non rimettono in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] fatta al punto 56, quarta frase, della decisione impugnata. 108 Per quanto riguarda l’argomento delle ricorrenti relativo al fatto che i sistemi informatici DIALOG e RDC sarebbero stati strumenti neutrali aventi obiettivi gestionali e fiscali, si deve rilevare che la circostanza che tali sistemi abbiano effettivamente perseguito siffatti obiettivi non esclude assolutamente l’utilizzo da parte delle ricorrenti delle informazioni ivi contenute anche per finalità di monitoraggio e di controllo dell’attività dei concessionari quanto alle esportazioni. A tale riguardo, non è seriamente contestato che tali strumenti consentissero alle ricorrenti di identificare le esportazioni effettuate dai concessionari e che siano stati utilizzati ai fini dell’attuazione del sistema di remunerazione e in particolare, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 37, quarto trattino, punto 57, primo trattino, punti 60-72 e 122 della decisione impugnata), per l’identificazione dei veicoli esportati e la loro esclusione dal beneficio del bonus. 109 Relativamente all’argomento delle ricorrenti secondo cui la scarsità dell’approvvigionamento dei concessionari olandesi non sarebbe conseguenza della volontà di restringere le esportazioni, basta rispondere che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 117-120 della decisione impugnata, non ha considerato la scarsità come una restrizione della concorrenza, ma solo come un fenomeno che di fatto ha rafforzato l’impatto del sistema di remunerazione istituito dalle ricorrenti. 110 Si deve infine rilevare che, al punto 115 del ricorso, le ricorrenti presentano un ragionamento che corrobora la conclusione secondo la quale tale sistema era inteso a restringere le esportazioni parallele. 111 Le ricorrenti sostengono infatti che il mercato dell’automobile europeo è fondamentalmente falsato dalle disparità nazionali nella tassazione imposta sull’acquisto degli autoveicoli nuovi, che tali disparità inducono i costruttori ad aumentare i loro prezzi nei paesi a debole tassazione e ad abbassarli nei paesi a forte tassazione il che, a sua volta, comporta flussi di importazioni parallele. Le ricorrenti aggiungono che la [OSCURATO:PERSONA], prendendo di mira i costruttori di automobili piuttosto che i sistemi fiscali nazionali, rischia di spingere i costruttori ad aumentare le loro tariffe nei paesi con forte pressione fiscale, e questo a danno dei consumatori locali. 112 Tuttavia, se fosse vero, come peraltro vogliono far credere le ricorrenti (v. punto 54 supra), che il meccanismo del bonus era unicamente inteso a incrementare le vendite dei concessionari sui loro territori contrattuali, esse non avrebbero allora alcun motivo di percepire la condanna di tale meccanismo da parte della [OSCURATO:PERSONA] come una circostanza tale da incentivarle ad incrementare, proprio ai fini della lotta contro le esportazioni parallele, i prezzi nei paesi con maggiore pressione fiscale. In altri termini, la percezione da parte delle ricorrenti della condanna del sistema del bonus come un fatto idoneo a indurle a spingere al rialzo le loro tariffe nei paesi dove fino ad allora il prezzo era basso corrobora la conclusione secondo la quale tale sistema era inteso a restringere le esportazioni parallele. 113 Da tutto quanto sopra considerato consegue che, contrariamente a quanto sostenuto dalle ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente concluso, nella decisione impugnata, per l’esistenza di un sistema di remunerazione il cui obiettivo anticoncorrenziale, chiaro e peraltro non seriamente contestato per il 1997, non è stato soppresso dopo tale anno, ma è stato al contrario reiterato dalle ricorrenti. Ciò considerato, il presente motivo va respinto nella parte in cui riguarda il sistema di remunerazione. Oggetto anticoncorrenziale delle pressioni 114 L’espressione «pressioni» utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata sta a indicare, in primo luogo, iniziative intese a sensibilizzare i concessionari sulla necessità di limitare le esportazioni, in secondo luogo, pressioni dirette su precisi concessionari, in terzo luogo, minacce di riduzione delle forniture, in particolare sui modelli più esportati, e, in quarto luogo, restrizioni delle forniture. 115 Le ricorrenti contestano la circostanza che le pressioni rilevate dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata abbiano perseguito uno scopo anticoncorrenziale. 116 In primo luogo, per quanto riguarda iniziative intese a sensibilizzare i concessionari sulla necessità di limitare le esportazioni (punti 74-76 della decisione impugnata e note a piè di pagina nn. 127-130 relative ai detti punti), le ricorrenti hanno sostenuto che non possono essere considerate pressioni semplici riflessioni o dichiarazioni e che talune delle dichiarazioni prese in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] sono state formulate in assenza dei concessionari o non possono essere attribuite alla PNE. La circolare menzionata alla fine del punto 75 della decisione impugnata sarebbe stata unicamente intesa a ricordare le rigide regole applicate alle vendite tramite mandatari. 117 Tali argomenti non possono essere accolti. 118 Infatti, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti, quando sostengono che non potrebbero essere considerate pressioni semplici riflessioni o dichiarazioni, o ancora che talune dichiarazioni controverse sarebbero state formulate in assenza dei concessionari, non contestano affatto l’oggetto anticoncorrenziale di tali iniziative, ma si limitano, al massimo, a contestare la circostanza che tali iniziative abbiano costituito l’oggetto di un accordo. 119 Del resto, è difficilmente contestabile che gli esempi concreti forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle note a piè di pagina nn. 127-130 relative ai punti 75 e 76 della decisione impugnata, corrispondono, o quantomeno si riferiscono, a iniziative delle ricorrenti intese a restringere le esportazioni dai [OSCURATO:PERSONA]. 120 Per quanto riguarda, in primo luogo, il documento intitolato «Rapporto espresso della missione nei [OSCURATO:PERSONA] del 4 e 5 settembre 1996» e contemplato nella nota a piè di pagina n. 127 relativa al punto 75, prima fase, della decisione impugnata, se è vero che si tratta di un rapporto interno alla AP, che non era certamente destinato ai concessionari, ciò non toglie però che l’estratto di tale documento citato in detta nota a piè di pagina, secondo cui «il numero crescente delle riesportazioni induce [la PNE] a ridurre al minimo tale volume per [concessionario] nel rigoroso rispetto delle leggi», riflette senz’altro l’esistenza di iniziative della PNE intese a opporsi al numero crescente di riesportazioni da parte dei concessionari olandesi. 121 Per quanto concerne, in secondo luogo, il punto 75, penultima e ultima frase, della decisione impugnata e la nota a piè di pagina n. 128 relativa a tale punto, l’estratto del resoconto della riunione del 24 settembre 1996 tra la PNE e la commissione consultiva della VPDN, riprodotto in tale nota a piè di pagina, traduce parimenti chiaramente un’iniziativa della PNE intesa a restringere le esportazioni. Infatti, da tale riassunto risulta che «la direzione della [PNE] dichiara di essere contrariata dalla constatazione che (…) sul mercato olandese si pongono problemi di fornitura a seguito di attività di (ri)esportazione da parte dei concessionari», che la «la [PNE] concorda con il fatto che ordinativi per forniture sul mercato olandese debbano avere sempre priorità e [che] farà un inventario degli ordinativi in portafoglio a tale riguardo». 122 Sempre secondo tale estratto la «[PNE] ricorderà ancora ai concessionari, mediante una circolare, le regole rigorose relative alle consegne fuori dei [OSCURATO:PERSONA] (…) e ha l’intenzione di adottare sanzioni pesanti in materia se viene constatato che un concessionario non si è conformato strettamente a tali regole». 123 L’affermazione delle ricorrenti secondo la quale quest’ultima circolare annunciata dalla PNE sarebbe stata unicamente intesa ad assicurare l’osservanza delle procedure di vendita tramite i mandatari e non a limitare le esportazioni non rimette in discussione la conclusione menzionata supra al punto 121, che è sufficientemente fondata con riferimento alla formulazione, riportata allo stesso punto, delle prime frasi del riassunto del resoconto del 24 settembre 1996. 124 Inoltre, quand’anche l’oggetto di tale circolare fosse stato quello descritto dalle ricorrenti, il fatto che la PNE decida di ricordare ai concessionari le regole da rispettare per le vendite da parte dei mandatari non è affatto inconciliabile con la volontà di limitare le esportazioni. Per di più, l’intenzione della PNE, formulata nel resoconto della riunione del 24 settembre 1996 in termini palesemente minacciosi, di «adottare sanzioni pesanti in materia se viene constatato che un concessionario non si è conformato strettamente a tali regole» poteva costituire un elemento di una strategia più globale intesa, in definitiva, a dissuadere i concessionari dal rivolgersi ad attività di esportazione. 125 Per quanto riguarda, in terzo luogo, il punto 76 della decisione impugnata, è esatto, e la [OSCURATO:PERSONA] del resto non lo ha contestato, che gli esempi considerati in tale punto e nella nota a piè di pagina n. 129 relativa a tale punto rimandano a prese di posizione e a iniziative espresse in seno alla VPDN. Tuttavia, anche se tali esempi concreti effettivamente non promanano dalle ricorrenti stesse, ma da membri della VPDN, resta cionondimeno, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 100, seconda frase, della decisione impugnata) che le ricorrenti hanno in pratica utilizzato la VPDN per far passare il messaggio che i concessionari dovevano limitare le esportazioni. 126 Per quanto concerne, in quarto luogo, l’esempio concreto fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] nel punto 76, in fine, della decisione impugnata e nella nota a piè di pagina n. 130 relativa a tale punto circa la volontà del costruttore, espressa da (riservato) , direttore generale della PNE, che non vi fossero esportazioni, pure esso traduce chiaramente la volontà restrittiva delle ricorrenti. 127 In secondo luogo, per quanto attiene alle pressioni dirette su particolari concessionari (punti 77 e 78 della decisione impugnata), le ricorrenti sostengono che il fatto che un concessionario prenda posizione sulle esportazioni dinanzi al suo [OSCURATO:PERSONA] (responsabile della contabilità dei concessionari; in prosieguo: l’«AMD») non sta necessariamente a significare che vi sia una pressione. Le esportazioni farebbero parte dell’attività normale dei concessionari e sarebbe di conseguenza logico che tale questione possa essere affrontata dagli AMD, il che del resto sarebbe stato fatto in termini neutri. 128 Tale argomento non è convincente e va respinto. Si deve a questo proposito rilevare che dalla lettura del punto 77 della decisione impugnata, nonché dall’esame delle note a piè di pagina relative a tale punto, in particolare nn. 132-134, le quali rinviano a rapporti di visita dell’AMD presso concessionari nonché ad una nota interna alla [OSCURATO:PERSONA], risulta che gli AMD, in occasione delle loro visite presso i concessionari, facevano pressioni per dissuaderli dall’esportare. Come indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 77 della decisione impugnata, i rilievi degli AMD riassunti nei loro rapporti di visita trovano un senso solo in un contesto in cui le esportazioni, dal punto di vista delle ricorrenti, dovevano conservare un carattere eccezionale. 129 Per quanto riguarda il punto 78 della decisione impugnata, relativo a pressioni le cui attuazione non faceva leva sugli AMD, la sola contestazione riscontrabile nell’argomentazione delle ricorrenti relativa alla valutazione asseritamente erronea delle pressioni da parte della [OSCURATO:PERSONA] è che gli esempi forniti in tale punto 78 e nelle note a piè di pagina nn. 136-140 relative a tale punto non deriverebbero dalla PNE. È certamente vero che tali esempi sono tratti da lettere di concessionari, nella specie (riservato) (note a piè di pagina nn. 136, 137 e 138 supra menzionate), (riservato) (nota a piè di pagina n. 139 supra menzionata) e (riservato) (nota a piè di pagina n. 140 supra menzionata). Ciò non toglie però che le lettere dove sono menzionati il timore di «problemi con la [OSCURATO:PERSONA]» e il «timore di rappresaglie» in caso di continuazione delle esportazioni o ancora la «grande pressione» esercitata dalla [OSCURATO:PERSONA] e la prospettiva di «sanzioni troppo pesanti», in particolare la «risoluzione del contratto di concessionario», traducono chiaramente l’esistenza di pressioni da parte della PNE. 130 In terzo luogo, per quanto riguarda minacce di riduzioni delle forniture, in particolare sui modelli maggiormente esportati (punti 79-81 della decisione impugnata), le ricorrenti non rimettono seriamente in discussione le constatazioni in tal senso che la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sulla base dei resoconti di riunioni tra la commissione commerciale della VPDN e i rappresentanti della PNE (v. note a piè di pagina nn. 141 e 142 relative al punto 79 della decisione impugnata, n. 143 relativa al punto 80 della decisione impugnata e n. 144 relativa al punto 81 della decisione impugnata). 131 Le uniche contestazioni delle ricorrenti identificabili a tale proposito si limitano, in primo luogo, ad un’affermazione secondo la quale le citazioni contenute nelle note a piè di pagina nn. 142 e 144 relative ai punti 79 e 81 della decisione impugnata non potrebbero essere attribuite alla PNE, ma alla VPDN e a concessionari e, in secondo luogo, ad un’affermazione secondo la quale la citazione della nota a piè di pagina n. 143 relativa al punto 80 della decisione impugnata corrisponderebbe ad una dichiarazione fatta dalla PNE in assenza dei concessionari. 132 Tuttavia, per quanto riguarda la prima affermazione, dal resoconto della riunione della commissione commerciale della VPDN del 16 giugno 1997 risulta chiaramente che l’estratto ivi riprodotto nella nota a piè di pagina n. 142 corrisponde ad affermazioni profferite dalla PNE mediante i suoi rappresentanti e non i concessionari. Quanto alla citazione contenuta nella nota a piè di pagina n. 144, cioè «viene richiesto di non esportare le 206 e di tenerle per il mercato olandese», dal resoconto della riunione dell’ della VPDN risulta che tale citazione viene estratta dalle risposte che (riservato) , direttore delle vendite e rappresentante della PNE presente durante la seconda parte di tale riunione, ha fornito alle domande per lui preparate dai concessionari e riprodotte in corsivo nel resoconto. 133 Per quanto riguarda la seconda affermazione, secondo la quale la citazione figurante nella nota a piè di pagina n. 143 relativa al punto 80 della decisione impugnata, estratta da una «promemoria sul piano rete dei [OSCURATO:PERSONA] del 30 maggio 1997» e a tenore della quale «la [PNE] pensa a una contrazione della sua offerta 806 riducendo i modelli più esportati», corrisponderebbe ad una decisione della PNE in assenza dei concessionari, tale rilievo è esatto per quanto riguarda i fatti, ma resta il fatto che la citazione di cui trattasi riflette senz’altro la volontà della PNE di ridurre la sua offerta ai concessionari relativamente ai modelli più esportati. 134 Da quanto sopra precede consegue che le contestazioni delle ricorrenti non sono sufficienti per rimettere in discussione le valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]. 135 In quarto luogo, per quanto riguarda le restrizioni delle forniture di autoveicoli destinati all’esportazione (punti 82-85 della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA] ha fornito esempi di siffatte restrizioni. Queste ultime avrebbero assunto la forma di tempi di consegna più lunghi (punto 82), di particolari condizioni finanziarie (punto 83) oppure della condizione che l’ordinativo fosse accompagnato da una domanda di immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA] (punti 83-85). 136 Le ricorrenti non confutano seriamente la sostanza di tali restrizioni delle forniture applicate agli ordinativi dei concessionari per veicoli destinati all’esportazione. 137 La tesi delle ricorrenti secondo cui i documenti citati nelle note a piè di pagina nn. 145-147 e 150 relative ai punti 83 e 84 della decisione impugnata, documenti che corrispondono a denunce di acquirenti e di mandatari e a risposte di concessionari a tali denunce, contengono dichiarazioni non attribuibili alla PNE, non può sortire esito fruttuoso, dal momento che tale argomento non rimette in discussione l’effettività delle restrizioni delle forniture descritte in detti documenti. 138 Deve altresì essere respinto l’argomento delle ricorrenti secondo il quale il documento citato nella nota a piè di pagina n. 152 relativa al punto 85 della decisione impugnata verte su una discussione tra la PNE e la VPDN circa la scarsità di veicoli, il che non potrebbe essere considerato come manifestazione di pressioni. Infatti, la circostanza, formalmente esatta, che tale documento, un resoconto della riunione tra la direzione della PNE e la commissione di concertazione della VPDN del 2 novembre 1999, verta su una discussione tra la PNE e la VPDN in particolare sulla scarsità non rimette assolutamente in discussione l’effettività delle restrizioni di forniture descritte nel punto 85 della decisione impugnata e che si applicavano selettivamente ai veicoli ordinati dai concessionari con un codice informatico corrispondente agli ordinativi per l’esportazione. 139 Infine, non possono sortire esito fruttuoso neppure gli argomenti dedotti dalle ricorrenti circa il senso da attribuire alla lettera del concessionario (riservato), del 31 luglio 1997, al Système européen promotion SARL (in prosieguo: il «SEP»), mandatario francese per l’acquisto di autovetture e autore di una delle denunce alla [OSCURATO:PERSONA]. È chiaro che i problemi che in questa lettera (riservato) indicava di temere in caso di esportazioni supplementari a favore del SEP derivavano dalla politica restrittiva della [OSCURATO:PERSONA] e non dal fatto che a (riservato) avrebbe potuto essere rimproverato di procedere, in violazione dei suoi obblighi contrattuali nel quadro della rete di distribuzione [OSCURATO:PERSONA], a vendite a rivenditori fuori rete. Infatti, il SEP, destinatario di tale lettera, non era un siffatto rivenditore fuori rete ma un mandatario operante per conto di clienti finali. 140 Dalle considerazioni contenute nei punti 116-139 supra risulta che le ricorrenti non riescono a mettere in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le diverse iniziative rilevate nella decisione impugnata e ivi qualificate pressioni erano dirette se non alla soppressione, quantomeno alla restrizione delle esportazioni parallele e avevano pertanto un oggetto anticoncorrenziale. 141 Ciò considerato, poiché le ricorrenti non sono in grado di respingere le constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] relative all’oggetto anticoncorrenziale sia del sistema di remunerazione sia delle varie pressioni descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, il presente motivo va respinto. 142 Si deve poi esaminare il primo motivo, che deduce l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, in quanto il sistema di remunerazione e le pressioni non avrebbero costituito oggetto di assenso da parte dei concessionari. 2. Sul primo motivo, che deduce l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE Argomenti delle parti 143 Secondo le ricorrenti, la [OSCURATO:PERSONA] è incorsa in una violazione dell’art. 81, n. 1, CE ritenendo nella decisione impugnata che le misure poste in essere dalla PNE potessero essere qualificate accordo ai sensi di tale articolo. 144 La nozione di accordo sarebbe incentrata sull’esistenza di un concorso di volontà e la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe pertanto l’onere di dimostrare, da un lato, un invito, dall’altro, un assenso, espresso o tacito, a tale invito, il che non ha fatto. 145 Per quanto riguarda il sistema di remunerazione dei concessionari, questo sarebbe stato unilateralmente imposto dalla PNE. Inoltre, le circolari, redatte in termini neutri, dovrebbero essere considerate legittime ed un’infrazione potrebbe al massimo consistere in un’eventuale prassi della PNE di non pagare il bonus per le esportazioni. 146 Orbene, un accordo su una siffatta pratica non ci sarebbe stato, poiché la semplice continuazione degli acquisti di autovetture da parte dei concessionari non avrebbe potuto essere assimilata ad un siffatto accordo. Quest’ultimo non potrebbe essere presunto, perché il mancato pagamento del bonus non sarebbe nell’interesse del concessionario e perché una siffatta evoluzione contrattuale illegittima non potrebbe essere considerata adottata in anticipo, in occasione della firma del contratto di concessione. 147 Il controllo delle immatricolazioni sarebbe privo di legami con le esportazioni, ma risulterebbe da obblighi imposti dalla normativa fiscale nazionale e sarebbe inteso allo sviluppo delle vendite a clienti finali. 148 Il ruolo della VPDN, che non rappresenterebbe i concessionari, non potrebbe consentire di concludere per l’esistenza di un accordo tra la PNE e questi ultimi. 149 In conclusione, non vi sarebbe stato alcun accordo tra i concessionari e la PNE su un’asserita esclusione del bonus in caso di esportazioni. Ciò risulterebbe dalla diversità delle risposte dei concessionari alle domande che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe loro rivolto su tale punto. 150 Per quanto riguarda presunte pressioni esercitate dalla PNE sui suoi concessionari, queste, anche se si fossero verificate, costituirebbero al massimo comportamenti unilaterali della PNE e non accordi ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. La prova migliore della mancanza di assenso da parte dei concessionari a tali asserite pressioni sarebbe del resto fornita dall’importanza delle esportazioni da questi effettuate. Infine, l’assenso ad un’asserita politica della PNE di restrizioni o di divieto delle esportazioni non potrebbe essere presunto, dal momento che una siffatta politica sarebbe in contrasto con l’interesse dei concessionari e chiaramente anticoncorrenziale. 151 Le iniziative adottate e gli auspici formulati dalla VPDN costituirebbero soltanto prese di posizione specifiche che, ammesso che abbiano potuto avere una qualsiasi influenza, non avrebbero vincolato i concessionari e non dimostrerebbero la loro acquiescenza. 152 L’asserita limitazione delle forniture di vetture ai concessionari da parte della PNE, come pure la riduzione del loro numero, sarebbero misure unilaterali. Del resto, non si sarebbe verificata una limitazione delle forniture e la riduzione del numero di concessionari non avrebbe riguardato i principali concessionari esportatori. 153 La mera esistenza di pressioni o di sanzioni dimostrerebbe il disaccordo dei concessionari e quindi l’assenza di acquiescenza da parte loro a un ipotetico invito della PNE. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato l’esistenza di un espresso o tacito assenso dei concessionari individualmente considerati. 154 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che le circolari e gli inviti rivolti dalla PNE ai concessionari, intesi a influenzarli nell’esecuzione del contratto di distribuzione e ai quali nessuno dei concessionari si è chiaramente opposto, costituiscono accordi che si inseriscono in un complesso di relazioni commerciali continuative, regolate da un accordo generale prestabilito e che entrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE. 155 [OSCURATO:PERSONA] avrebbe identificato una cospicua serie di elementi che confermerebbero l’accettazione, quantomeno tacita, da parte dei concessionari. 156 Nella decisione impugnata, essa non considererebbe una partecipazione della VPDN agli accordi di cui trattasi, ma avrebbe tenuto conto delle risoluzioni, comunicazioni e discussioni condotte in seno a tale associazione, dalle quali sarebbe risultato che, per quanto riguarda quantomeno concessionari direttamente implicati nelle operazioni di esportazioni, questi ultimi si sarebbero chiaramente espressi circa l’interesse che essi avevano di seguire la politica della PNE in materia di esportazioni e avrebbero pertanto accettato tale politica, che del resto avrebbero considerato come rientrante nel quadro delle relazioni contrattuali con il costruttore. 157 Per quanto riguarda l’argomento che deduce l’asserito fallimento dei tentativi di frenare le esportazioni parallele, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il mancato rispetto di un invito del fornitore non inficia la tesi dell’esistenza di un accordo, dal momento che la prova dell’accettazione tacita di tale invito non è raggiunta unicamente con riferimento al comportamento dei distributori durante il periodo di cui trattasi. Comunque, la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe asserito che il sistema del bonus era inteso, di per sé, ad un divieto delle vendite all’esportazione, ma avrebbe considerato che esso comportava una sensibile riduzione del margine di manovra economico dei concessionari per effettuare siffatte esportazioni. 158 Se è vero che la PNE, in un primo tempo, ha deciso unilateralmente nuove condizioni proposte ai concessionari, queste, una volta comunicate loro tramite circolari annuali, sarebbero state inserite nel contratto di distribuzione. Durante il periodo 2000–2003, nel corso del quale il sistema di remunerazione avrebbe espressamente previsto che, in assenza di espresse obiezioni da parte del concessionario, si presumeva che quest’ultimo lo avesse accettato, tale sistema avrebbe sollevato solo due obiezioni dei concessionari, che sarebbero state successivamente ritirate. Sarebbe difficile concepire che lo stesso sistema abbia potuto essere stato applicato unilateralmente nel corso degli anni dal 1997 al 1999. 159 [OSCURATO:PERSONA] considera che i termini delle circolari della PNE non sono stati neutrali in nessun momento del periodo d’inchiesta e che la concreta applicazione del sistema di remunerazione da parte della PNE non farebbe che confermare la sua lettura di tali circolari. Per quanto riguarda l’applicazione del sistema da parte dei concessionari, una schiacciante maggioranza di essi avrebbe omesso di chiedere il bonus per le vetture esportate. 160 Sarebbe infine necessario distinguere chiaramente fra un invito circa il prezzo di rivendita finale da parte dei concessionari e, come nella specie, una disposizione che fissa il prezzo di acquisto da parte dei concessionari presso il costruttore. Sarebbe essenzialmente per tale ragione che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto nella specie concludere per l’esistenza di un accordo sui prezzi sulla base dei molteplici atti di acquisto dei concessionari. 161 L’asserita mancanza d’interesse all’accordo da parte dei concessionari non impedisce di constatarne l’esistenza. Infatti, non basterebbe ricordare l’interesse di ogni concessionario ad aumentare le sue vendite a breve termine (mediante esportazioni), se fosse evidente che opporsi alla politica del costruttore rischia di comportare conseguenze nefaste per i concessionari in termini di prezzo, di approvvigionamento, o addirittura di continuazione del rapporto contrattuale. Inoltre la possibilità per la PNE di rilevare facilmente ogni vendita all’esportazione avrebbe incentivato i concessionari ad aderire al sistema. 162 Il fatto che i sistemi di controllo della PNE abbiano potuto perseguire finalità diverse dalla rilevazione delle vendite all’esportazione non impedirebbe di ritenere che essi abbiano potuto svolgere altresì tale funzione di rilevazione. Le ricorrenti, che deplorerebbero l’assenza di una banca dati delle immatricolazioni a livello comunitario, non indicherebbero assolutamente di aver fatto alcunché al loro livello per poter colmare tale lacuna al fine di assicurare il pagamento del bonus alle vendite all’esportazione. 163 Per quanto riguarda il ruolo della VPDN, esso sarebbe stato quello di una «cassa di risonanza» delle discussioni sul sistema di remunerazione. Solo ad abundantiam la decisione impugnata si baserebbe sugli interventi di tale associazione. Le circolari, o quantomeno gli ordinativi attribuiti nel quadro del sistema di remunerazione, sarebbero sufficienti per rilevare l’esistenza di un accordo. Stando così le cose, la [OSCURATO:PERSONA] potrebbe tener conto, per confermare l’esistenza dell’assenso dei concessionari, del fatto che un’associazione che rappresenta i loro interessi ha preso parte all’elaborazione e alla modifica del sistema di remunerazione. Se i concessionari erano contrari a tale sistema, ciò avrebbe dovuto trovare eco nelle delibere della VPDN. 164 Per quanto riguarda l’asserita divergenza d’interpretazione delle circolari da parte dei concessionari, basta rilevare che la maggior parte di essi, compresi i più importanti in termini di esportazioni, avrebbe fornito risposte che confermano la posizione della [OSCURATO:PERSONA]. 165 Per quanto concerne pressioni esercitate su taluni concessionari, esse non avrebbero fatto che completare un accordo più generale, esso stesso restrittivo delle esportazioni e al quale avrebbe aderito tacitamente la quasi totalità dei concessionari. L’esistenza di controlli e di pressioni, come pure la reazione di taluni concessionari, verrebbe a confermare la credibilità di un siffatto assenso al sistema di remunerazione. Sia dal punto di vista della PNE come pure di quello dei concessionari sarebbe stato inteso che l’inosservanza delle istruzioni della PNE costituiva un caso di inosservanza del contratto di distribuzione. 166 L’argomento secondo cui le pressioni sarebbero state seguite da picchi di esportazioni non sarebbe concludente. Sarebbe normale che le pressioni si accentuino nei periodi in cui vengono constatati aumenti di esportazioni parallele. Il fatto che vi siano pur tuttavia esportazioni non consentirebbe di concludere per l’assenza di un accordo. Sarebbe stata fatta menzione delle pressioni in quanto elementi di fatto che dimostrano un accordo preesistente. La diminuzione delle esportazioni a partire dal 1997 e, successivamente, il loro crollo a partire dal 1999, starebbe per contro a dimostrare l’efficacia dell’accordo. 167 Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] non constaterebbe né l’esistenza di un accordo generale tra concessionari e costruttore su un contingentamento della fornitura per servire il solo fabbisogno del mercato interno, né la conclusione di un’intesa circa l’esclusione dei concessionari che esportano di più. Per contro, la decisione impugnata starebbe a dimostrare che il potere del costruttore in materia di approvvigionamento gli consentiva di creare incentivi affinché i concessionari si piegassero alla sua politica restrittiva e generale e rinunciassero all’esportazione. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la politica di drastica riduzione della rete di distribuzione non poteva inoltre non suscitare timori presso i concessionari soprattutto per quelli oggetto di minacce da parte dei rappresentanti della PNE sul territorio a causa delle loro esportazioni. Giudizio del Tribunale 168 Secondo la costante giurisprudenza, perché vi sia accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, è sufficiente che le imprese di cui trattasi abbiano espresso la loro volontà comune di comportarsi sul mercato in un modo determinato (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1711, punto 256; , causa T-41/96, Bayer/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3383, punto 67, e , causa T-208/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-5141, punto 30; v., in questo senso, sentenze della Corte , causa 41/69, ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 661, punto 112, e , cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3125, punto 86). 169 Per quanto riguarda la manifestazione formale di tale comune volontà, è sufficiente che una pattuizione sia espressione della volontà delle parti di comportarsi sul mercato in conformità alla stessa (sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 68, e 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 31; v., in questo senso, sentenze ACF Chemiefarma/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 112; van Landewyck e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 86). 170 Ne consegue che, nell’interpretazione giurisprudenziale, la nozione di accordo, di cui all’art. 81, n. 1, CE, è incentrata sull’esistenza, tra almeno due parti, di una comune volontà, il cui modo di manifestarsi non è rilevante purché sia fedele espressione della volontà delle parti stesse (sentenza della Corte 13 luglio 2006, causa C-74/04 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6585, punto 37; sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 69, e , [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 32). 171 Secondo la giurisprudenza, inoltre, allorché una decisione del produttore si sostanzia in un comportamento unilaterale dell’impresa, tale decisione esula dal divieto di cui all’art. 81, n. 1, CE (sentenza Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 66; 21 ottobre 2003, causa T-368/00, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4491, punti 58 e 79, e , Vokswagen/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 33; v., in tal senso, sentenze della Corte , causa 107/82, AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 38; , cause riunite 25/84 e 26/84, Ford-Werke e Ford of Europe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2725, punto 21; sentenza del Tribunale , causa T-43/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-441, punto 56) . 172 Tuttavia, in talune circostanze, misure adottate o imposte in modo apparentemente unilaterale dal fabbricante nel quadro delle relazioni commerciali continuative che egli intrattiene con i suoi distributori sono state considerate costitutive di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE (sentenze della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78, 36/78-82/78, BMW Belgio e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2435, punti 28-30; AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 38; Ford/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 21; , causa C-277/87, Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-45, punti 7-12, e , causa C-70/93, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3439, punti 16 e 17; sentenza Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 70) . 173 Si desume da tale giurisprudenza che occorre distinguere le ipotesi in cui un’impresa ha adottato una misura effettivamente unilaterale, e quindi senza la partecipazione espressa o tacita di un’altra impresa, da quelle in cui il carattere unilaterale è solo apparente. Se le prime non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, le seconde vanno considerate come sintomatiche di un accordo tra imprese e possono perciò rientrare nell’ambito di applicazione del detto articolo. È il caso, in particolare, delle pratiche e delle misure restrittive della concorrenza che, adottate in apparenza in modo unilaterale dal produttore nell’ambito delle sue relazioni contrattuali con i propri rivenditori, sono tuttavia accettate, almeno tacitamente, da questi ultimi (sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 71, e 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 35). 174 Orbene, da questa giurisprudenza si desume anche che la [OSCURATO:PERSONA] non può ritenere che un comportamento apparentemente unilaterale del produttore, adottato nell’ambito delle relazioni contrattuali intrattenute con i suoi rivenditori, possa in realtà essere fonte di un accordo tra imprese ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, se non si dimostra che le altre parti hanno assentito, espressamente o tacitamente, al comportamento adottato dal produttore (sentenze Bayer/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 72, e 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, punto 36; v., in questo senso, sentenza BMW Belgio e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 172 supra, punti 28-30; AEG-Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 38; Ford/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 21; Sandoz prodotti farmaceutici/[OSCURATO:PERSONA], punto 172 supra, punti 7-12). 175 Si deve infine ricordare che spetta alla [OSCURATO:PERSONA] raccogliere elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti per fondare la ferma convinzione che l’asserita infrazione abbia avuto luogo (sentenza CRAM e Rheinzink/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 20, e sentenza del Tribunale 21 gennaio 1999, cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-93 , punto 47). 176 Si deve nella specie rilevare che, contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, per constatare l’esistenza di un accordo nella specie, la [OSCURATO:PERSONA], a differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza 3 dicembre 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 168 supra, non ha applicato un ragionamento consistente nel limitarsi a fondare l’assenso dei concessionari sulla loro mera appartenenza alla rete di distribuzione. 177 Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver espressamente ricordato nella decisione impugnata la necessità di un assenso, quantomeno tacito, dei concessionari alle iniziative controverse (v. in particolare punto 90, in fine, punto 91, seconda frase, in fine, della decisione impugnata), ha ricercato le prove di un siffatto assenso (punti 94-101 della decisione impugnata). 178 Per quanto riguarda innanzitutto il sistema di remunerazione, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 95 della decisione impugnata, ha dedotto tale assenso dal fatto che i concessionari avevano continuato a effettuare ordinativi di veicoli nell’ambito del sistema quale istituito dal 1997 dalle ricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, quali indizi di tale accordo, l’esistenza di un sistema di controllo a posteriori e la possibilità di sanzioni (punto 96 della decisione impugnata). Essa ha altresì rilevato il ruolo svolto dalla VPDN, quantomeno come «cassa di risonanza» e organo di informazione dei concessionari indicando che «l’informazione dettagliata che [la] VPDN diffondeva presso i suoi membri ha avuto l’effetto di rendere trasparente presso di essi la posizione della PNE circa l’applicazione [del] sistema di remunerazione» (punto 98 della decisione impugnata). 179 [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che esisteva un accordo tra le ricorrenti e i concessionari dal 1997. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], la circostanza che la AP abbia specificato, nelle circolari a partire dall’anno 2000, che l’assenza di espressa contestazione di queste valeva adesione era solo la manifestazione esplicita di un’offerta di accordo che aveva già dato luogo ad un effettivo incontro di volontà a partire dal 1997 (punto 99 della decisione impugnata). 180 Il Tribunale considera che questa conclusione della [OSCURATO:PERSONA], relativa all’esistenza di un accordo circa il sistema di remunerazione, non venga rimessa in discussione dagli argomenti delle ricorrenti. 181 Infatti, per quanto riguarda l’argomento secondo il quale le circolari successive al 1997 sarebbero state redatte in termini neutri, il che impedirebbe di qualificarle illegittime, con la conseguenza che il solo comportamento idoneo a costituire oggetto di un accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE sarebbe una asserita prassi unilaterale della PNE di non pagare il bonus, non può essere accolto. 182 È già stato infatti constatato, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento, che le circolari successive al 1997 non erano redatte in termini neutri, ma in termini che hanno mantenuto la restrizione della concorrenza istituita nel 1997. La restrizione della concorrenza deriva quindi senz’altro dal sistema di remunerazione stesso, come concepito dalle ricorrenti ed esposto in tali circolari, e non da una prassi con la quale la PNE si sarebbe discostata da legittime stipulazioni contrattuali. L’argomento delle ricorrenti, fondato sul carattere asseritamente legittimo delle circolari, va pertanto respinto. 183 Tenuto conto del fatto che la restrizione della concorrenza derivava dal sistema di remunerazione stesso e del fatto che tale sistema determinava, in definitiva, il prezzo di acquisto da parte dei concessionari dei veicoli alla [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente dedotto l’assenso dei concessionari a tale sistema dalla circostanza che essi avevano continuato a effettuare ordinativi di veicoli nel quadro e alle condizioni finanziarie di tale sistema. 184 I concessionari non avrebbero infatti continuato ad acquistare, senza contestazione da parte loro, veicoli alle condizioni fissate nel sistema di remunerazione se non fossero stati d’accordo con le relative condizioni e, in particolare, con il fatto che soltanto le vendite a livello nazionale venivano prese in considerazione ai fini della concessione del bonus. 185 La circostanza che l’esclusione del bonus per le esportazioni fosse di per sé sfavorevole agli interessi finanziari dei concessionari nulla toglie alla realtà della continuazione degli ordinativi da parte dei concessionari. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], l’esistenza di un accordo non può escludersi per il motivo che questo sembra andare contro taluni interessi di una parte dal momento che esiste, come nella specie, la prova dell’assenso di tale parte. 186 Per quanto riguarda, poi, le diverse iniziative qualificate nella decisione impugnata come pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che tali iniziative, adottate dalle ricorrenti presso i concessionari e intese a conservare il carattere eccezionale delle esportazioni, avevano ricevuto un’adesione di principio da parte di tutti i membri della rete, fatti salvi interventi specifici con i quali il costruttore aveva potuto mantenere la disciplina così stabilita (punto 100, in fine, della decisione impugnata). 187 Le ricorrenti negano che le pressioni abbiano potuto dar luogo ad un accordo. Tali pressioni sarebbero atti per natura unilaterali e l’applicazione di sanzioni rafforzerebbe tale carattere unilaterale, dal momento che essa dimostrerebbe una opposizione dei concessionari alle misure loro imposte. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe fornito la prova di un assenso dei concessionari all’asserita politica delle ricorrenti di limitazione delle esportazioni. 188 Al punto 100 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] menziona tre manifestazioni concrete di accettazione tacita, da parte dei concessionari, delle iniziative delle ricorrenti intese a limitare le esportazioni. 189 Questi tre casi riguardano rispettivamente il concessionario (riservato) , il concessionario (riservato) (v. punto 100, rispettivamente, quinta e ottava frase della decisione impugnata), e i concessionari che si sono espressi, nel corso di un’assemblea generale della VPDN a favore del divieto di esportazioni (punto 100, decima frase, della decisione impugnata). 190 Per quanto riguarda in primo luogo il concessionario (riservato), è vero che le iniziative delle ricorrenti hanno avuto l’effetto di indurre tale concessionario a modificare i suoi rapporti commerciali con i suoi clienti. 191 Dal fascicolo risulta infatti che, con lettera 16 luglio 1997, la PNE, rispondendo a un ordinativo del concessionario (riservato) che faceva a sua volta seguito ad un ordinativo del mandatario francese SEP al detto concessionario per, in particolare, quattro autoveicoli 306 break, informava tale concessionario che i «306 break [sarebbero] forniti unicamente con una domanda di prima immatricolazione», dovendosi tale immatricolazione intendersi, secondo quanto riconosciuto dall’AP stessa, come una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA]. A tale lettera del , la PNE aveva unito un elenco che precisava ai concessionari i termini di consegna, senza tuttavia fornire alcun termine per i 306 break ordinati dalla SEP. 192 A seguito di tale nota della PNE del 16 luglio 1997, il concessionario (riservato) , lungi dall’opporvisi, con lettera ha puramente e semplicemente ripercosso sul mandatario francese SEP le restrizioni promananti dalla PNE, ritrasmettendogli anche la detta nota che esigeva una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA] nonché l’elenco allegato, e operando, per di più, un rinvio a tale nota della parte dell’elenco relativo ai 306 break. 193 La circostanza dedotta dalle ricorrenti che tutti i veicoli ordinati per la SEP dal concessionario (riservato) sarebbero stati infine consegnati non è tale da rimettere in discussione il fatto che tale concessionario si è limitato a ripercuotere su tale mandatario le restrizioni di fornitura indicategli dalla PNE. 194 Si deve a questo proposito rilevare che, di fronte alla comunicazione da parte di (riservato) alla SEP degli effettivi motivi anticoncorrenziali alla base delle restrizioni di forniture, la AP, per tentare di ristabilire la situazione, poteva solo «[convenire] con la [PNE] che non vi erano altre soluzioni al di fuori, evidentemente, di fare annunciare [un termine di consegna dal concessionario] senza indugi […], in modo da correggere rapidamente l’inconveniente involontariamente prodotto» (lettera interna della PNE del 18 luglio 1997, quarto comma). 195 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il concessionario (riservato) , la [OSCURATO:PERSONA] afferma che «nel 1997 tale concessionario è stato obbligato a rifiutare forniture di veicoli a consumatori finali all’estero» (punto 100, ottava frase, della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] fa altresì rinvio al punto 78 della decisione impugnata (terza e quarta frase) dove fa presente che tale concessionario è stato indotto, a seguito di pressioni della PNE ad «annullare o a non accettare ordinativi (…) di veicoli nuovi» provenienti dalla SEP, e quindi a «diminuire le sue esportazioni in maniera particolarmente drastica nel 1998 per porvi termine nel 1999». 196 Le ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione tale esempio. Esse si limitano a sostenere che tale concessionario avrebbe cionondimeno esportato 30 veicoli nel 1997, il che, come in sostanza rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non contraddice tuttavia né la constatazione che tale concessionario ha scelto, piuttosto che opporsi alle pressioni delle ricorrenti, di rifiutare vendite per tale anno, né l’effettività del calo delle esportazioni di (riservato) a partire dal 1998 e dalla fine di tale attività nel 1999. 197 Per quanto riguarda, in terzo luogo, la domanda formulata nell’ambito della VPDN, la [OSCURATO:PERSONA] ha correttamente rilevato, al punto 100, decima frase, della decisione impugnata, che i concessionari avevano convenuto e proposto, in seno alla VPDN, di inviare una circolare nella quale veniva richiesto di non effettuare più esportazioni. Si tratta più esattamente della proposta fatta in occasione dell’assemblea generale della VPDN dell’11 novembre 1997«di inviare una lettera ai membri dell’associazione dei concessionari nella quale viene indicato di non implicarsi nella riesportazione». 198 Certamente tale proposta dei concessionari non è stata, a quanto pare, infine attuata, poiché il presidente della VPDN aveva fatto notare, nel corso di tale assemblea generale, che «ciò non è possibile con l’attuale normativa europea». Ciò non toglie però che la formulazione, nel corso di detta assemblea, di tale proposta era tale da tradurre un’adesione di principio dei concessionari alla politica di restrizione delle esportazioni perseguite dalla PNE. 199 Per quanto riguarda il fatto che tale proposta prevedeva che i concessionari sarebbero stati invitati a controfirmare tale lettera per manifestare il loro accordo, non può da ciò dedursi, come le ricorrenti tentano di sostenere, che non sia ravvisabile un assenso tacito alla politica di restrizione delle esportazioni. Come sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], la giurisprudenza comunitaria menzionata supra ai punti 168-174 prevede in effetti la possibilità di un assenso tacito ad una proposta di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. 200 Più in generale, per quanto riguarda il ruolo svolto dalla VPDN, si deve rilevare, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti non rimettono seriamente in discussione la constatazione fatta in sostanza al punto 100, seconda frase, della decisione impugnata, secondo la quale la PNE ha utilizzato la VPDN per far passare il messaggio secondo cui i concessionari dovevano limitare le esportazioni. Orbene, e come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che la VPDN abbia in tal modo incoraggiato i concessionari a limitare le loro esportazioni senza che siano state sollevate obiezioni o prese di distanza dei concessionari è tale da manifestare l’assenso dei concessionari alla politica restrittiva perseguita dalla PNE. 201 Al di là di tali tre manifestazioni concrete di assenso dei concessionari alle iniziative delle ricorrenti intese se non a porre termine quantomeno a limitare le esportazioni, la [OSCURATO:PERSONA], sempre al punto 100 della decisione impugnata (sesta frase) cita, oltre al concessionario (riservato), i concessionari (riservato) e (riservato) e a tale proposito rinvia al punto 78 della decisione impugnata. 202 Per quanto riguarda (riservato) , dal punto 78, sesta frase, della decisione impugnata e dalla risposta di tale concessionario alla richiesta di informazioni del 17 novembre 2004, alla quale fa rinvio la nota a piè di pagina n. 139 relativa a tale punto, risulta che tale concessionario, «a causa della forte pressione che la [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato su di lui, ha cessato di esportare veicoli della marca [OSCURATO:PERSONA] a partire dal secondo trimestre del 1997». Tale concessionario ha pertanto preferito porre termine alla sua attività di esportazione piuttosto che opporsi alle iniziative delle ricorrenti. Si deve ricordare, per quanto riguarda tale concessionario, che l’affermazione di malafede fatta nei suoi riguardi dalle ricorrenti non è stata accolta. 203 Per quanto riguarda (riservato) , le ricorrenti, a proposito dell’acquiescenza di tale concessionario alle pressioni, sostengono che la lettera di (riservato) del 19 novembre 2001 alla [OSCURATO:PERSONA], menzionata al punto 78 della decisione impugnata, starebbe a dimostrare che tale concessionario prendeva da solo le sue decisioni. Così facendo, le ricorrenti sostengono che non sarebbe stata dimostrata, per quanto riguarda tale concessionario, l’acquiescenza alle pressioni della [OSCURATO:PERSONA]. 204 Tuttavia, come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la risposta di (riservato) va presa con riserva, trattandosi di un concessionario posto sulla difensiva per esportazioni che sembrano essergli state indispensabili per controllare i suoi costi. Infatti, in tale lettera del 19 novembre 2001, tale concessionario pare contemporaneamente cercare di difendere i suoi interessi immediati sostenendo che le vendite all’esportazione sono per lui necessarie, quantomeno in una prospettiva a breve termine, e rassicurare la [OSCURATO:PERSONA] quanto al fatto che tale situazione è in deroga alla sua politica passata e non rientra nella sua strategia a lungo termine. La lettera di (riservato) non consente pertanto di concludere per un’effettiva indipendenza di tale concessionario rispetto alle pressioni delle ricorrenti, ma rivela piuttosto, al di là di una giustificazione delle esportazioni a breve termine, un assenso di principio, a lungo termine, sulla limitazione, o addirittura la scomparsa delle esportazioni parallele. 205 Tale conclusione è pienamente suffragata dalla formulazione della nota interna della PNE del 2 novembre 2001, che precede solo di qualche giorno tale lettera di (riservato) e dove (riservato) , AMD della PNE informa la PNE della reazione di « (riservato) », un’azienda dipendente dal medesimo concessionario, ma situata a (riservato) ([OSCURATO:PERSONA]) e non a (riservato) ([OSCURATO:PERSONA]). Da tale nota interna della PNE risulta infatti che il responsabile incontrato dall’AMD sul sito di (riservato) «non è assolutamente fiero delle sue attività di esportazione [ma] non vede tuttavia altre possibilità visti gli enormi problemi a (riservato) (in particolare finanziari)». L’AMD aggiunge in questa nota che tale responsabile ha precisato che «faceva ciò tuttavia solo per un breve periodo e [sperava] di poter chiudere rapidamente tali attività l’anno seguente», che «si rendeva conto della gravità delle sue azioni» perché «sfavoriva i propri clienti e in generale la [OSCURATO:PERSONA]», ma che, «tuttavia, ancora una volta, non [aveva], a suo dire, altra scelta in questo momento per produrre a breve termine denaro». 206 Dalle considerazioni contenute nei punti 186-205 supra risulta che le ricorrenti non sono in grado di confutare le prove concrete di acquiescenza dei concessionari alle pressioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata. 207 Per quanto riguarda infine l’argomento relativo al fatto che l’importanza delle esportazioni smentirebbe la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale le pressioni sarebbero state accettate dai concessionari, si deve in primo luogo rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, non ha constatato l’esistenza di un accordo vertente sulla soppressione pura e semplice delle esportazioni, ma l’esistenza di un accordo vertente su una limitazione delle esportazioni (punti 100 e 136 della decisione impugnata). In secondo luogo, è pacifico che le esportazioni sono diminuite dopo il 1997 mentre, nello stesso tempo, fatto salvo il caso particolare del 1998 che è corrisposto ad un calo sensibile ma transitorio della domanda interna di vetture [OSCURATO:PERSONA] (v. nota a piè di pagina n. 28 relativa al punto 17 della decisione impugnata), le vendite totali nei [OSCURATO:PERSONA] sono regolarmente aumentate. 208 Da ciò consegue che il fatto che le esportazioni sono perdurate, ma in misura minore, a seguito delle differenti iniziative delle ricorrenti non è tale da rimettere in discussione l’effettività, dimostrata da un insieme di indizi precisi e concordanti, dell’assenso dei concessionari alla politica delle ricorrenti. 209 In conclusione, dal momento che le ricorrenti non sono in grado di rimettere in discussione la validità delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] sia per quanto riguarda l’assenso dei concessionari al sistema di remunerazione che per quanto riguarda la loro acquiescenza alle pressioni, il presente motivo va respinto. 3. Sul terzo motivo, che deduce errore di valutazione della durata dell’infrazione e contraddittorietà della motivazione Argomenti delle parti 210 Le ricorrenti sostengono che, poiché il riferimento ad una immatricolazione nei [OSCURATO:PERSONA] è stato soppresso dalle circolari dopo il 1997, l’infrazione deve vedere ridotta la sua durata al solo anno 1997. 211 Inoltre, non vi sarebbero sufficienti elementi che dimostrano l’esistenza di pressioni tra il 1998 e il 2000. [OSCURATO:PERSONA] evocherebbe essenzialmente documenti relativi al 1997 e al 2001, privi del resto di pertinenza e comunque relativi a fatti distanti tra loro quattro anni, che non consentono quindi di caratterizzare la continuità dell’infrazione. I documenti relativi al 1998 e al 1999 non inficerebbero tale posizione, poiché non rivelerebbero l’esistenza di pressioni. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe pertanto incorsa in errore nel considerare che le pressioni erano durate dal 1997 al 2001. Avrebbe quantomeno dovuto escludere l’esistenza di pressioni durante gli anni dal 1998 al 2000. 212 Per quanto riguarda la contraddittorietà della motivazione, le ricorrenti sostengono che è contraddittorio indicare che l’infrazione è durata nell’insieme delle sue parti dal gennaio 1997 a settembre 2003, pur ammettendo che le pressioni sono cessate nel novembre 2001. 213 Per quanto riguarda l’asserita contraddittorietà della motivazione, la [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto implicitamente affermato dalle ricorrenti, sostiene di non aver mai affermato nella decisione impugnata che la possibilità di constatare un’infrazione dipendesse dalla possibilità di constatare simultaneamente, ad una determinata data, l’esistenza di un sistema di remunerazione discriminatorio nei confronti delle esportazioni e di pressioni sui concessionari. 214 In primo luogo, la constatazione figurante al punto 175 della decisione impugnata, secondo cui l’infrazione, nell’insieme delle sue parti, sarebbe stata commessa dall’inizio del mese di gennaio 1997 fino alla fine di settembre 2003, starebbe a significare che l’infrazione, nell’una o nell’altra delle sue parti, sarebbe stata commessa per tutta la durata di tale periodo. 215 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma di non sostenere che l’infrazione sia costituita solo dalla somma di due misure restrittive (la politica di remunerazione e le pressioni). Sebbene, a fini di chiarezza, abbia distinto tali due aspetti infrazionali, ciò non significa che l’assenza di pressioni durante un certo periodo implichi l’inesistenza dell’infrazione per tale periodo. Al contrario, l’infrazione sarebbe costituita dall’esistenza stessa del sistema di remunerazione. Le pressioni altro non avrebbero fatto che accompagnare e sostenere tale sistema. 216 Per quanto riguarda l’argomento relativo alla durata dell’infrazione, che deduce la scomparsa di talune menzioni nelle circolari successive al 1997, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe già dimostrato che il sistema di remunerazione istituito dalle ricorrenti costituiva un’infrazione per oggetto e per effetto, che si estende pertanto dal gennaio 1997 al settembre 2003. 217 Quanto all’asserita assenza di elementi che dimostrino pressioni tra il 1998 e 2000, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che la dimostrazione del carattere infrazionale del sistema di remunerazione dal gennaio 1997 al settembre 2003 è sufficiente per constatare l’esistenza di un’infrazione per tutto questo periodo. L’esistenza e la prova di pressioni non sarebbero indispensabili ai fini di tale constatazione, ma costituirebbero soltanto un elemento aggiuntivo di un’infrazione già costituita. 218 Comunque, tali pressioni sarebbero state ad ogni modo dimostrate, e questo sulla base di elementi di prova che si riferiscono a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo. Giudizio del Tribunale 219 Secondo la costante giurisprudenza, da un lato, alla parte o all’autorità che asserisce l’esistenza di un’infrazione alle regole sulla concorrenza spetta l’onere di dimostrarla, dando piena prova dei fatti che integrano l’infrazione, e, dall’altro, all’impresa che invoca il beneficio della difesa contro la constatazione dell’infrazione incombe l’onere di provare che le condizioni per l’applicazione di detta difesa sono soddisfatte, di modo che detta autorità dovrà ricorrere ad altri elementi di prova (sentenza del Tribunale 16 novembre 2006, causa T-120/04, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-4441, punto 50; v., in tal senso, sentenze della Corte , causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-8417, punto 58, e , cause riunite C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P e C-219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-123, punto 78). 220 Peraltro, la durata dell’infrazione, il cui onere della prova incombe in via principale alla [OSCURATO:PERSONA], è un elemento costitutivo della nozione d’infrazione ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE. A questo proposito la giurisprudenza esige che, in mancanza di elementi di prova tali da dimostrare direttamente la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] si fondi quantomeno su elementi di prova riferentisi a fatti sufficientemente ravvicinati nel tempo, in modo tale che si possa ragionevolmente ammettere che l’infrazione sia durata ininterrottamente tra due date precise (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 79, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 219 supra, punto 51). 221 Per quanto riguarda il sistema di remunerazione, le ricorrenti si limitano, nell’ambito del presente motivo, a reiterare la loro contestazione dell’oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione, che già è stata respinta nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento. Non rimettono in discussione il fatto che tale sistema è stato in vigore per il periodo indicato dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, cioè dal gennaio 1997 al settembre 2003 inclusi (punto 151, primo trattino, e art. 1 della decisione impugnata). 222 Per quanto riguarda iniziative qualificate dalla [OSCURATO:PERSONA] come pressioni, le ricorrenti si limitano, in sostanza, a reiterare le loro contestazioni circa l’effettiva esistenza di tali iniziative. In particolare sostengono che taluni documenti relativi agli anni 1998 e 1999, cioè un resoconto della riunione della VPDN dell’8 giugno 1998 (citato nella nota a piè di pagina n. 144 relativa al punto 81 della decisione impugnata), un verbale di riunione della PNE e della VPDN del (citato nella nota a piè di pagina n. 152 relativa al punto 85 della decisione impugnata) e un rapporto di visita dell’AMD presso il concessionario (riservato) (citato nella nota a piè di pagina n. 132 relativa al punto 77 della decisione impugnata) non tradurrebbero l’esistenza di pressioni, con la conseguenza che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe al massimo potuto concludere per l’esistenza di pressioni nel 1997 e nel 2001, e non per l’esistenza di una infrazione continuata dal 1997 al 2001. 223 Tuttavia, è giocoforza constatare che le contestazioni delle ricorrenti, relative alla pertinenza e al carattere probatorio di tali documenti sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si è basata nella decisione impugnata, sono già state esaminate e respinte nel corso dell’esame del secondo motivo di annullamento (v. punti 128, 132 e 138 supra). 224 Da ciò consegue che gli argomenti delle ricorrenti non rimettono in discussione la constatazione della [OSCURATO:PERSONA] al punto 151, secondo trattino, della decisione impugnata secondo cui esse hanno esercitato pressioni sui concessionari a partire dal 1997 fino al novembre 2001. 225 Le ricorrenti sostengono inoltre che è contraddittorio affermare che l’infrazione è durata, nel complesso, dal gennaio 1997 al settembre 2003 ammettendo allo stesso tempo che le pressioni si sono fermate nel novembre 2001. 226 Tale argomento va respinto. Infatti, nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che esistessero comportamenti integranti infrazione la cui combinazione, in qualsiasi momento del periodo 1997-2003, fosse necessaria per constatare l’infrazione durante tutto questo periodo. 227 Essa si è piuttosto fondata, da un lato, sull’esistenza di un sistema di remunerazione sufficiente per integrare, di per sé, l’esistenza dell’infrazione e, dall’altro, sull’esistenza di pressioni che hanno accompagnato, integrandole, le misure che si servivano della remunerazione dei concessionari per restringere le esportazioni parallele (punti 151 e 177 della decisione impugnata). 228 Non è quindi contraddittorio affermare, come fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 175 della decisione impugnata, che l’infrazione «nel complesso delle sue parti» ovverosia quantomeno in una di esse, è stata commessa dal gennaio 1997 al settembre 2003. La circostanza che le pressioni non siano state poste in essere durante l’intero periodo di infrazione è stata presa in considerazione nell’ambito della valutazione della gravità dell’infrazione (punto 172, penultima frase, della decisione impugnata). 229 Da quanto sopra considerato consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore di valutazione sulla durata dell’infrazione né ha inficiato la decisione impugnata per contraddittorietà della motivazione. Il presente motivo va pertanto respinto. 4. Sul quarto motivo, che deduce l’erronea valutazione degli effetti dell’asserito accordo anticoncorrenziale Argomenti delle parti 230 Le ricorrenti, in limine, ricordano che il mercato automobilistico europeo è falsato da disparità fiscali nazionali, le quali hanno indotto i costruttori a modulare le loro tariffe per compensare gli oneri fiscali gravanti sui consumatori di taluni paesi. Tale differenziazione tariffaria comporta flussi di importazioni parallele. Agendo contro i costruttori e non contro i sistemi fiscali, la [OSCURATO:PERSONA] si assumerebbe il rischio di incentivare tali costruttori ad aumentare le loro tariffe nei paesi con elevata pressione fiscale a danno dei consumatori locali. 231 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe, per quanto riguarda gli effetti delle pratiche allegate, seguito un approccio economico, ma un approccio formale. Astenendosi da un’analisi economica, essa avrebbe concluso che l’infrazione rimproverata ha ristretto in modo considerevole la libertà dei consumatori di fruire del mercato unico. Orbene, gli effetti delle misure di cui trattasi non sarebbero considerevoli, bensì insignificanti, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], in termini esagerati, nella decisione impugnata. 232 Le esportazioni sarebbero vendite passive e accessorie rispetto all’attività principale del concessionario, che sarebbe quella di vendere attivamente sul suo territorio. [OSCURATO:PERSONA] non potrebbe rimproverare alla VPDN di accordare una preferenza alla vendita nei [OSCURATO:PERSONA] rispetto alle esportazioni. 233 Del resto, le esportazioni rappresenterebbero vendite complementari redditizie, indipendentemente dal bonus. Il margine unitario medio all’esportazione sarebbe analogo a quello realizzato sulle vendite locali grazie ai minori costi affrontati nella vendita all’esportazione. A torto la [OSCURATO:PERSONA] presumerebbe che solo con investimenti sul suo territorio il concessionario acquisti una notorietà e una dimensione sufficiente per attirare clienti non residenti. Inoltre i mandatari, all’origine della parte sostanziale delle esportazioni, lavorerebbero per lo più con gli stessi concessionari e sarebbero poco sensibili a tali investimenti. 234 Il nesso tra l’attribuzione del bonus e la possibilità di aumentare gli sconti e, quindi, le vendite sarebbe certo teoricamente possibile, ma non avrebbe nulla di automatico e non sarebbe dimostrato. L’importo del bonus resterebbe basso rispetto al prezzo di una vettura e sarebbe pertanto poco probabile che tale differenza marginale possa influire sul flusso delle esportazioni. Del resto le ricorrenti avrebbero dimostrato che il livello degli sconti all’esportazione è equivalente a quello degli sconti nelle vendite locali. Tutto lascerebbe supporre che l’eventuale differenziale di prezzo sarebbe comunque assorbito dal mandatario. Ad ogni modo, nulla consentirebbe di ritenere, come ha fatto la [OSCURATO:PERSONA], che si tratti di un effetto «considerevole». 235 [OSCURATO:PERSONA] considererebbe a torto che la diminuzione delle esportazioni sia imputabile alle caratteristiche del sistema di remunerazione. L’evoluzione delle esportazioni sarebbe, in realtà, essenzialmente dovuta ad altre cause, cioè l’evoluzione dell’attrattiva dei veicoli [OSCURATO:PERSONA] nonché le variazioni dei differenziali di prezzo nel corso del tempo. Il crollo delle esportazioni dopo il 1997 non avrebbe pertanto nulla di anormale. Sono i volumi considerevoli di esportazione nel 1997 e nel 1998 ad essere atipici, perché connessi con l’effetto combinato tra, da un lato, l’arrivo sul mercato di modelli [OSCURATO:PERSONA] molto ricercati e, dall’altro, l’importanza all’epoca dei differenziali di prezzo. L’importo del bonus non sarebbe stato tale da diminuire l’interesse delle vendite all’esportazione considerata l’esiguità di tale importo rispetto ai differenziali di prezzo di origine fiscale. 236 Per quanto riguarda la nota interna della PNE del 14 ottobre 2002, menzionata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 134 della decisione impugnata, la PNE si sarebbe limitata a valutarvi le conseguenze di bilancio dell’eventuale istituzione di un procedimento di pagamento automatico del bonus. Tale nota non dimostrerebbe pertanto l’esistenza di un effetto importante del sistema di remunerazione sulle esportazioni. 237 [OSCURATO:PERSONA] valuterebbe infine in modo errato le risposte dei concessionari alle sue richieste del 17 novembre 2004. Tre concessionari che hanno effettuato pressoché il 72% del totale delle esportazioni di tutti i concessionari interpellati avrebbero fornito risposte che suffragano che il bonus rivestiva importanza secondaria per le esportazioni. L’indagine della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe del resto avuto ad oggetto solo una piccola parte dei concessionari. 238 [OSCURATO:PERSONA], secondo la quale le pressioni hanno avuto effetti negativi diretti sulle esportazioni, non spiegherebbe perché, dal momento che le pressioni risalirebbero presuntamente al 1997 e al 1998, proprio durante tali due anni le esportazioni sarebbero le più rilevanti, per crollare solo nel 1999. Due concessionari avrebbero aumentato considerevolmente le loro esportazioni a seguito delle asserite pressioni. 239 [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe pertanto assolutamente dimostrato che il sistema di remunerazione o le pressioni avrebbero avuto effetti sulle esportazioni o, quantomeno, che siffatti effetti sarebbero stati considerevoli. 240 Si sbaglierebbe laddove afferma che il bonus è stato pagato l’anno successivo a quello della vendita, poiché sarebbe, in realtà, pagato il trimestre successivo a quello della vendita. 241 In generale, la [OSCURATO:PERSONA] non confuterebbe seriamente la dimostrazione delle ricorrenti secondo la quale l’asserita influenza del bonus sulle esportazioni poteva essere solo insignificante. 242 [OSCURATO:PERSONA] ricorda innanzitutto che la dimostrazione degli effetti di un accordo anticoncorrenziale per oggetto non viene richiesta ai fini della constatazione dell’esistenza di tale accordo. Quand’anche fosse vero che gli effetti dell’accordo anticoncorrenziale constatato nella specie non sono dimostrati, non ne verrebbe inficiata la constatazione dell’infrazione. Stando così le cose, esisterebbero prove degli effetti del sistema di remunerazione e delle pressioni sulle esportazioni anche se sarebbe difficile quantificare esattamente tali effetti. 243 Le differenze fiscali tra Stati membri sarebbero prive di pertinenza, perché sarebbe il sistema del bonus e non la differenza dei prezzi al netto d’imposta ad essere in questione. L’istituzione di un sistema di bonus che remunera, senza distinzione, parimenti le esportazioni non rischierebbe quindi di essere un incentivo per i costruttori ad aumentare le tariffe nei paesi a forte pressione fiscale. 244 La nota interna della PNE datata 14 ottobre 2002 quantificherebbe l’effetto di un eventuale versamento del bonus all’esportazione, nel 2003, pari a (riservato) vendite all’esportazione supplementari. A torto le ricorrenti, per limitare il valore probatorio di tale nota, presumerebbero che essa verteva sull’istituzione del bonus automatico e tenterebbero di limitarne la portata ad una semplice proiezione lineare che doveva ancora essere corretta. Tale nota avrebbe chiaramente previsto l’introduzione del bonus per le vetture esportate e non solo l’istituzione dell’automaticità del bonus. Essa dimostrerebbe in modo probante che non solo il bonus non era pagato sulle esportazioni ma altresì, e soprattutto, che le ricorrenti prevedevano un effetto significativo di tale cambiamento di politica sulle esportazioni. 245 Le ricorrenti si sforzerebbero di minimizzare gli effetti dell’infrazione e accuserebbero la [OSCURATO:PERSONA] di esagerarli, ma, allo stesso tempo, non perverrebbero a negare ogni effetto e ammetterebbero effetti «qualificati, al massimo, come molto limitati». 246 Le loro affermazioni, secondo cui le esportazioni sarebbero redditizie indipendentemente dal bonus e non sarebbero legate agli investimenti dei concessionari, non sarebbero dimostrate. Non remunerando le esportazioni, il sistema del bonus diminuirebbe obiettivamente l’interesse di tali esportazioni rispetto alle vendite locali. Sarebbe innegabile che, per riuscire a vendere all’esportazione, il concessionario dovrebbe effettuare investimenti in termini di personale, marketing e logistica. Anche se una parte di tali investimenti sarebbe parimenti pertinente per le vendite locali, ciò non inciderebbe sulla circostanza che il costo fisso legato all’esportazione non è nullo. È solo questo ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha voluto esprimere al punto 115 della decisione impugnata, e non affermare una teoria su un nesso diretto e lineare tra vendite nazionali e vendite all’esportazione. 247 L’argomento secondo cui il bonus sarebbe troppo esiguo per influire sulle esportazioni non sarebbe convincente. Se il bonus è efficace sul piano nazionale, sarebbe poco verosimile che non abbia alcun impatto a livello delle esportazioni. Non sarebbe credibile sostenere che il bonus sia privo di effetti sull’importo degli sconti concessi né supporre che la concessione di un eventuale bonus sia stata assorbita dai mandatari. 248 Gli argomenti delle ricorrenti circa le cause del crollo delle esportazioni a partire dai [OSCURATO:PERSONA] sarebbero fondati su un’errata lettura della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe sostenuto che il mancato pagamento del bonus fosse il fattore determinante dell’evoluzione delle esportazioni né che l’effetto sia stato immediato, ma avrebbe sostenuto che ha svolto un ruolo. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che lo sfasamento nel pagamento del bonus non è di un anno, ma di un trimestre, pur affermando che ciò non esclude un certo sfasamento nel tempo degli effetti restrittivi del sistema di remunerazione, tenuto conto dell’intervallo inerente alla presa di coscienza da parte dei concessionari delle implicazioni di tale sistema in termini di strategia commerciale. 249 Ad ogni modo, le ricorrenti non potrebbero negare la forte caduta delle esportazioni, caduta in merito alla quale la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ritenuto, sulla base di numerosi indizi (testimonianze di concessionari e documenti interni delle ricorrenti), che il sistema di remunerazione e le pressioni ne sarebbero una delle cause, senza esserne necessariamente la causa unica. 250 Per quanto riguarda l’importanza dei cicli di commercializzazione dei nuovi modelli e gli effetti di tali cicli sulle esportazioni, essi non apparirebbero molto pertinenti per le esportazioni, perché si succederebbero nei [OSCURATO:PERSONA] come all’estero e l’argomento delle ricorrenti su tale punto sarebbe comunque molto selettivo. Per quanto riguarda il differenziale di prezzo, il fatto che a partire dal 1997 e dal 1998 sia ribassato non lo priverebbe del suo carattere estremamente significativo dopo il 1999, al punto da incentivare taluni consumatori a voler acquistare nei [OSCURATO:PERSONA]. 251 Per quanto riguarda l’indagine svolta presso taluni concessionari dei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’argomento delle ricorrenti secondo cui i concessionari più importanti avrebbero considerato che il bonus aveva un’importanza secondaria implica che una parte dei concessionari gli riconosceva, al contrario, un’importanza determinante. Tale indagine avrebbe dimostrato che la totalità dei concessionari era consapevole di non aver diritto al pagamento automatico del bonus, che la maggior parte aveva compreso che non aveva diritto al bonus e che la maggior parte di quei concessionari che hanno tentato di ottenerlo ha fallito. Infine la [OSCURATO:PERSONA], la quale non poteva materialmente interrogare tutti i concessionari, avrebbe avuto il diritto di limitare la sua inchiesta a un campione rappresentativo di essi, nella specie sedici concessionari identificati come attivi nell’esportazione e che rappresentano circa il 40% delle esportazioni nel periodo di riferimento. 252 Per quanto riguarda gli effetti delle pressioni, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che tali pressioni sono state senz’altro poste in atto nel corso di un periodo che non era limitato al 1997 e che il fatto che il forte calo delle esportazioni abbia avuto luogo nel 1999 non rimette in discussione la circostanza che tali pressioni abbiano prodotto un certo effetto. Esempi diversi da quelli selettivamente rilevati dalle ricorrenti starebbero a dimostrare l’efficacia delle pressioni. Ad ogni modo, per quanto riguarda un’infrazione per oggetto, la prova dell’efficacia concreta delle pressioni non sarebbe necessaria ai fini della constatazione dell’infrazione. 253 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la questione del bonus, per essere correttamente intesa, deve essere considerata non già, come suggerito dalle ricorrenti, in un’ottica di incentivazione delle esportazioni, bensì di scoraggiamento delle stesse, nell’ambito della quale ottica gli effetti obiettivi del non pagamento del bonus apparirebbero con chiarezza. 254 Poiché i margini dei concessionari di automobili sono bassi, non può sostenersi che il mancato pagamento del bonus all’esportazione non produrrebbe effetti sulle esportazioni o avrebbe soltanto un effetto insignificante. 255 Contrariamente a quanto suggerito dalle ricorrenti, clienti stranieri e clienti locali dovrebbero, nell’ambito del mercato unico, essere trattati su un piede di parità di fronte al concessionario. Il fatto che la motivazione del cliente straniero ad acquistare nei [OSCURATO:PERSONA] possa essere il differenziale di prezzo dovrebbe essere del tutto estraneo alle preoccupazioni delle ricorrenti, salvo riconoscere che esse mirano proprio a compartimentare i mercati. 256 Malgrado ciò sia negato dalle ricorrenti, il sistema del bonus influirebbe chiaramente sulle decisioni commerciali dei concessionari sfavorendo le esportazioni. Le ricorrenti si collocherebbero nell’ottica dell’acquirente straniero, per sostenere che l’assenza di bonus sarebbe indifferente per quest’ultimo. Orbene, oltre al fatto che tale posizione è errata e non dimostrata, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ci si debba collocare nell’ottica del concessionario per rilevare che, rimanendo eguali le altre condizioni, il concessionario è privato di bonus sulle esportazioni ed è pertanto, in una maniera o in un’altra, incentivato dal sistema di remunerazione a privilegiare le vendite locali. Giudizio del Tribunale 257 Secondo la costante giurisprudenza, ai fini dell’applicazione dell’art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo qualora risulti che questo abbia per oggetto di restringere, ostacolare o falsare il gioco della concorrenza (v. sentenze della [OSCURATO:PERSONA] voor de Groothandel op [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, punto 136, e 25 gennaio 2007, causa C-407/04 P, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-829, punto 84 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì sentenze del Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 104, e , causa T-322/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3137, punto 201 e la giurisprudenza ivi citata) . 258 Da ciò consegue che, dal momento che giustamente la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, nella decisione impugnata, per l’esistenza di un accordo anticoncorrenziale per oggetto (v. punti 113, 140 e 141 supra), il presente motivo, nella misura in cui sia inteso a contestare l’esistenza di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, è privo di pertinenza e va respinto. 259 Tuttavia, nella misura in cui questo motivo contiene una contestazione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della gravità dell’infrazione, si deve esaminare tale contestazione nell’ambito dell’analisi del quinto motivo di annullamento, relativo al calcolo dell’ammontare dell’ammenda. 5. Sul quinto motivo, che deduce la violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti ed inteso ad una riduzione dell’importo dell’ammenda Argomenti delle parti 260 Le ricorrenti sostengono che l’infrazione non può essere considerata «molto grave», nel senso della formulazione degli orientamenti (punto 29 supra), dal momento che il sistema di remunerazione non avrebbe avuto ad oggetto la compartimentazione dei mercati. 261 Esso avrebbe avuto unicamente ad oggetto l’efficacia del sistema di distribuzione e lo sviluppo della quota di mercato della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, in esso non sarebbe contenuto alcun divieto formale di esportare, a differenza di altri casi relativi al settore automobilistico. Al contrario, la PNE avrebbe diffuso circolari ai propri concessionari circa il procedimento da seguire in caso di vendita a mandatari e non avrebbe sanzionato i concessionari che effettuavano esportazioni. Anche supponendo che si consideri che il sistema di remunerazione abbia ridotto gli incentivi all’esportazione, si dovrebbe aggiungere che limitare le esportazioni non equivarrebbe a compartimentare i mercati. Non tener conto di tale differenza sarebbe in contrasto con gli orientamenti. L’infrazione rimproverata alle ricorrenti potrebbe, al massimo, essere qualificata «poco grave» o «grave». Del resto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe largamente esagerato gli effetti dell’asserita infrazione. 262 La distinzione tra compartimentazione dei mercati e riduzione delle esportazioni non è artificiosa, contrariamente a quanto sosterrebbe la [OSCURATO:PERSONA]. Nella causa che ha dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, l’infrazione avrebbe contemplato direttamente il divieto delle esportazioni, rivelando così una chiara volontà di compartimentare il mercato, il che non ricorrerebbe nel caso di specie. 263 Le ricorrenti criticano il fatto che, dopo aver lungamente analizzato gli effetti dell’infrazione per qualificarli come considerevoli, la [OSCURATO:PERSONA] affemi che una siffatta qualificazione è stata inutile o ininfluente sulla qualificazione dell’infrazione come molto grave e sulla fissazione dell’ammenda. Pertanto, l’importo dell’ammenda dovrebbe essere rivisto, poiché taluni degli elementi di base utilizzati ai fini del calcolo difetterebbero, in quanto le ricorrenti avrebbero dimostrato l’assenza di effetti del sistema di remunerazione sulle esportazioni. 264 Per quanto riguarda la durata dell’infrazione, questa sarebbe stata esagerata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Gli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] non dimostrerebbero un’infrazione nel periodo dal 1998 al settembre 2003 per quanto riguarda il sistema di remunerazione, da un lato, e tra il 1998 e 2000 per quanto riguarda pressioni, dall’altro. In subordine, quand’anche si dovesse ammettere una durata di sei anni e mezzo dell’infrazione per il sistema di remunerazione e di quattro anni e mezzo per le pressioni, la maggiorazione applicata dalla [OSCURATO:PERSONA] non può essere uniforme sulla totalità del periodo, tenuto conto della variazione dell’intensità dell’infrazione durante tale periodo. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto tener conto di tale variazione d’intensità nell’ambito della sua valutazione circa la durata dell’infrazione. 265 Il Tribunale dovrebbe di conseguenza ridurre l’importo dell’ammenda. 266 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver applicato correttamente gli orientamenti. A suo avviso, da questi ultimi non emergerebbero elementi che impediscano di qualificare le restrizioni verticali come «molto gravi». 267 Il sistema di remunerazione avrebbe avuto per oggetto e per effetto di restringere le esportazioni. L’asserzione secondo cui esso avrebbe avuto egualmente ad oggetto l’efficacia della rete di distribuzione nei [OSCURATO:PERSONA] e la penetrazione in tale mercato non potrebbe rimettere in discussione la constatazione iniziale né pertanto attenuare la gravità dell’infrazione constatata. 268 L’argomento secondo cui le pratiche di cui trattasi non avrebbero contenuto divieti formali di esportazione dovrebbe essere disatteso. Infatti, tale fatto nulla toglierebbe alla constatazione che il sistema di cui trattasi aveva per oggetto una restrizione delle esportazioni, e, quindi, la compartimentazione dei mercati e che poteva pertanto essere qualificato infrazione molto grave. Sarebbe artificioso distinguere la limitazione delle vendite ad acquirenti non residenti nei [OSCURATO:PERSONA] dalla compartimentazione dei mercati. Il fatto che si tratti solo di una limitazione non sarebbe di ostacolo alla qualifica di infrazione molto grave. 269 Per quanto riguarda gli effetti dell’infrazione, la cui prova non sarebbe del resto necessaria ai fini della constatazione di quest’ultima, sarebbe dimostrato che sono stati importanti. Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe constatato il carattere molto grave, per sua natura, dell’infrazione. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe tra l’altro constatato l’intenzione soggettiva delle ricorrenti di restringere il commercio tra Stati membri già quando, fin dal 1988, avrebbe precisato il suo punto di vista circa le politiche consistenti nell’escludere le vendite di vetture nuove a consumatori finali non residenti. 270 [OSCURATO:PERSONA] rileva che la sua precedente prassi decisionale non serve da quadro giuridico per le ammende in materia di concorrenza e che dispone di potere discrezionale di valutazione per stabilire, con riferimento alle circostanze del caso di specie, se l’infrazione di cui trattasi sia molto grave. 271 Essa aggiunge che, dal momento che, secondo gli orientamenti, deve prendere in considerazione, ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione, il suo impatto concreto solo quando esso sia misurabile, il che sarebbe difficile nella specie, non era tenuta a dimostrare con esattezza l’impatto dell’intesa sul mercato e a quantificarla, ma poteva limitarsi a stime di probabilità di un siffatto effetto. Le ricorrenti pertanto invocano senza fondamento l’assenza o il carattere limitato degli effetti dell’accordo. 272 Per quanto riguarda la valutazione circa la durata dell’infrazione, la [OSCURATO:PERSONA] ripete di aver accertato l’esistenza dell’infrazione per tutta la durata considerata. Per quanto riguarda l’argomento relativo al fatto che la maggiorazione dell’ammenda avrebbe dovuto variare a seconda dell’intensità dell’infrazione nel corso del tempo, la [OSCURATO:PERSONA] rileva che l’intensità si riferisce non alla durata, ma alla gravità dell’infrazione. Essa avrebbe proprio preso in considerazione la variazione di intensità dell’infrazione nel valutarne la gravità. Giudizio del Tribunale 273 Si deve in limine ricordare che, secondo la costante giurisprudenza, in occasione della fissazione dell’ammontare di ciascuna ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di un potere discrezionale (sentenze del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1165, punto 59, e , causa T-352/94, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1989, punto 268, confermata a seguito di impugnazione con sentenza della Corte , causa C-283/98 P, Mo och Domsjö/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9855, punto 47) . La sua valutazione deve tuttavia essere effettuata nel rispetto del diritto comunitario, il quale include non solo le disposizioni del Trattato, ma anche i principi generali del diritto (sentenza della Corte , causa C-50/00 P, Unión de [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-6677, punto 38) . 274 Conformemente alla costante giurisprudenza, la gravità dell’infrazione è determinata tenendo conto di numerosi elementi, quali le circostanze proprie del caso di specie, il contesto in cui questo si inserisce e l’efficacia dissuasiva delle ammende (sentenze della Corte 28 giugno 2005, cause riunite C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P-C-208/02 P e C-213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-5425, punto 241, e , causa C-328/05 P, SGL Carbon/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-3921, punto 43) . 275 Si deve altresì rilevare che la valutazione del carattere proporzionato dell’ammenda inflitta riguardo alla gravità e alla durata dell’infrazione, criteri già contemplati dall’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, e ora dall’art. 23, n. 3, del regolamento n. 1/2003, rientra nel controllo giurisdizionale esteso anche al merito, attribuito al Tribunale ai sensi dell’art. 31 del medesimo regolamento (v., in questo senso, sentenza del Tribunale 4 luglio 2006, causa T-304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1887, punto 69) . 276 Nella specie, dalla decisione impugnata risulta che la [OSCURATO:PERSONA], anche se in tale decisione non ha fatto esplicitamente menzione degli orientamenti, ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente sulla base del metodo generale che si è imposta in tali orientamenti, i quali, al punto 1, primo comma, dispongono che per il calcolo delle ammende «l’importo di base è determinato in funzione della gravità e dalla durata dell’infrazione, che sono i soli criteri indicati all’articolo 15, paragrafo 2 del regolamento n. 17». Sulla contestazione della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda 277 Gli orientamenti, al punto 1A, precisano che, «[p]er valutare la gravità dell’infrazione, occorre prenderne in considerazione la natura, l’impatto concreto sul mercato, quando sia misurabile, e l’estensione del mercato geografico rilevante». Le infrazioni sono quindi classificate in tre categorie, alle quali sono associati importi di sanzioni prevedibili, cioè le infrazioni poco gravi (da 1000 a 1 milione di euro), le infrazioni gravi (da 1 milione a 20 milioni di euro) e le infrazioni molto gravi (oltre 20 milioni di euro). — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo alla natura propria dell’infrazione 278 Le ricorrenti si oppongono alla qualifica di infrazione «molto grave» ai sensi del punto 1A degli orientamenti, per il motivo che lo scopo da esse perseguito sarebbe stato esclusivamente di incrementare le vendite della [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] e che, comunque, una semplice limitazione delle esportazioni non potrebbe costituire una compartimentazione dei mercati. Le ricorrenti sostengono altresì che nella specie, e a differenza della causa che ha dato luogo alle sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 44 supra, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, non si sarebbero verificate restrizioni di concorrenza intese a vietare direttamente le esportazioni né si sarebbe, quindi, chiaramente manifestata una volontàdi compartimentare il mercato. 279 Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui i loro comportamenti sarebbero stati diretti unicamente a fini di concorrenza, si deve ricordare, nella misura in cui esso reitera la contestazione circa l’esistenza di un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE, che è stato respinto nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento. Infatti, giustamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il sistema di remunerazione e le diverse iniziative delle ricorrenti costituivano misure anticoncorrenziali per oggetto (v. punti 113, 140 e 141 supra). 280 Se si dovesse intendere tale argomento nel senso che le ricorrenti avrebbero, comunque sia, operato in buona fede, va rilevato che sia dalla decisione impugnata (v. in particolare punti 58, 73-84, 145, 170 e 171), sia dall’esame del presente ricorso (v. in particolare punti 54-68 e da 116-140 supra) risulta che esse, lungi dall’ignorare la portata anticoncorrenziale delle loro iniziative, hanno in realtà operato con piena cognizione di causa. 281 L’argomento secondo cui si realizzerebbe una compartimentazione dei mercati solo nel caso di un accordo contenente un divieto formale di esportare deve essere respinto. Infatti, la circostanza, come nella specie, che si sia cercato, senza tuttavia spingersi fino ad esprimere un divieto formale di esportazione, di opporsi quanto più possibile alle esportazioni parallele, tramite un sistema di remunerazione e pressioni, costituisce un’iniziativa intesa alla compartimentazione del mercato interno tanto grave e censurabile circa la sua natura quanto un divieto puro e semplice di esportare. Una siffatta opposizione, al pari di un divieto (v., in questo senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra, punto 191), costituisce un’infrazione palese del diritto della concorrenza. Essa si pone in contrasto con gli obiettivi basilari della [OSCURATO:PERSONA] europea e in particolare con la realizzazione del mercato unico. 282 Pertanto la tesi delle ricorrenti secondo cui l’infrazione commessa nella specie non potrebbe essere qualificata molto grave per la sua natura, ai sensi degli orientamenti, in quanto non avrebbe contenuto un divieto formale di esportazione, è errata e va pertanto respinta. 283 Si deve aggiungere che se il sistema attuato nella specie non ha implicato un divieto puro e semplice delle esportazioni, ciò non è affatto dovuto a considerazioni a fini concorrenziali da parte delle ricorrenti, bensì a considerazioni legate alla preoccupazione di evitare di istituire un sistema che, essendo troppo esplicitamente anticoncorrenziale, sarebbe stato altresì più agevolmente individuabile. Così come constatato (v. punti 51-68 e 113 supra), le ricorrenti, dopo aver istituito nel 1997 un sistema di remunerazione il cui carattere anticoncorrenziale era evidente, a partire dal 1998, pur evitando ogni formulazione troppo manifestamente anticoncorrenziale, hanno provveduto a mantenere il sistema restrittivo della concorrenza istituito nel 1997, accompagnandolo con diverse iniziative intese, in sostanza, ad assicurare che le esportazioni conservassero un carattere eccezionale. 284 A questo proposito si deve considerare che l’infrazione, per quanto riguarda la sua natura, presenta un carattere di gravità specialmente marcato, tenuto conto delle modalità particolarmente dissimulatrici che hanno presieduto alla perpetuazione del sistema di remunerazione fino al 2003, e questo in un contesto in cui, come menzionato dalla [OSCURATO:PERSONA] (punto 171, seconda frase, della decisione impugnata) e come già rilevato dal Tribunale nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 171 supra (punto 192), la prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] e la costante giurisprudenza in materia di importazioni parallele, in particolare nel settore automobilistico, costituivano avvertimenti chiari circa l’illegalità di un siffatto sistema. 285 Si deve altresì rilevare, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], che le ricorrenti sono membri di un grande gruppo industriale che occupa una posizione importante sul mercato di pertinenza (v., a questo proposito, punto 167 della decisione impugnata) e dispongono di servizi giuridici che sono perfettamente in grado di misurare — come del resto hanno fatto — la natura anticoncorrenziale dei comportamenti controversi (v., a questo proposito, punto 170 della decisione impugnata). 286 Da quanto precede consegue che la [OSCURATO:PERSONA], nell’esercizio del suo potere discrezionale, non è incorsa in errore giudicando molto grave la natura dell’infrazione. — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato 287 Le ricorrenti contestano il modo in cui, nella decisione impugnata, è stato preso in considerazione l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. Esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] ha esagerato gli effetti dell’infrazione quando li ha qualificati come considerevoli. In realtà l’infrazione non avrebbe avuto effetti o al massimo avrebbe avuto effetti insignificanti. 288 [OSCURATO:PERSONA], contestando tale critica, ritiene comunque che il carattere molto grave dell’infrazione sia stato sufficientemente accertato nella decisione impugnata sulla base della natura dell’infrazione e che, pur avendo fatto menzione di un impatto nel motivare la valutazione della gravità dell’infrazione, non si è comunque fondata espressamente sugli effetti dell’infrazione per classificarla come «molto grave». 289 Per quanto riguarda quest’ultimo argomento della [OSCURATO:PERSONA], la formulazione stessa della decisione impugnata ne richiede il rigetto. 290 Infatti, checché ne dica la [OSCURATO:PERSONA] nella fase del ricorso, nella decisione impugnata essa non ha qualificato l’infrazione come molto grave soltanto per la sua natura. Al punto 166 della decisione impugnata ha constatato che, con i suoi comportamenti, l’impresa aveva ostacolato la realizzazione dell’obiettivo del mercato unico quale fissato dal trattato Trattato e che «la natura dell’infrazione dev’essere qualificata come molto grave per questa semplice ragione». Così facendo, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato in questa fase non già l’infrazione stessa, ma la sua propria natura, come molto grave, poiché la natura dell’infrazione costituisce il primo criterio fissato negli orientamenti ai fini della valutazione della gravità dell’infrazione e ricordato supra al punto 277. 291 Solo a conclusione di un siffatto esame, dopo aver preso in considerazione anche altri argomenti, tra cui considerazioni relative agli effetti dell’infrazione, qualificati dalla [OSCURATO:PERSONA] come «considerevoli» (v., in particolare, punto 166, terza frase, e punto 168, seconda frase, della decisione impugnata), la [OSCURATO:PERSONA], al punto 172 della decisione impugnata, ha espresso l’opinione che «in considerazione di quanto precede, l’infrazione dell’articolo 81 [CE] commessa dalle ricorrenti dev’essere qualificata molto grave». 292 Si deve pertanto esaminare se la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ha proceduto a constatazioni tali da consentirle di affermare nella sua valutazione della gravità dell’infrazione l’esistenza di effetti considerevoli. 293 Al punto 131 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato una diminuzione delle esportazioni dopo il 1997, quindi un crollo del 50% dopo il 1999. Rispondendo all’argomento dell’AP secondo cui tale crollo sarebbe stato provocato non già dal sistema di remunerazione, ma da una diminuzione dei differenziali di prezzo, diminuzione che avrebbe ridotto l’interesse per gli acquirenti stranieri ad acquistare la loro vettura nei [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato che i differenziali di prezzo erano restati rimasti significativi durante il periodo considerato (punto 132 della decisione impugnata). 294 Ha altresì rilevato che, comunque, la restrizione del diritto al bonus per quanto riguarda le vendite all’esportazione aveva tolto ai concessionari olandesi una parte della loro flessibilità, a prescindere da eventuali variazioni dei differenziali di prezzo (punto 133, in fine, della decisione impugnata). 295 Al punto 134 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato che «in generale è difficile quantificare con esattezza l’effetto di tali misure, se non addirittura impossibile stabilire il numero di esportazioni che esse hanno effettivamente impedito», ha aggiunto che «tuttavia, nel caso di specie, gli elementi di fatto raccolti nel corso dell’inchiesta consentono di dimostrare l’esistenza di un effetto significativo del sistema di remunerazione di cui trattasi sull’evoluzione dei flussi delle esportazioni parallele provenienti dai [OSCURATO:PERSONA]». 296 [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha invocato una nota interna della PNE redatta da (riservato) «[OSCURATO:PERSONA]» (responsabile dell’assistenza ai concessionari) della PNE e allegata alla decisione impugnata, dalla quale risulterebbe sarebbe risultato che se il pagamento del bonus all’esportazione fosse stato istituito per il 2003, questo esso avrebbe comportato un aumento molto significativo del volume delle esportazioni (punto 134, primo trattino, della decisione impugnata). 297 Si deve in primo luogo esaminare la constatazione della [OSCURATO:PERSONA], ricordata supra al punto 293, circa una diminuzione delle esportazioni dopo il 1997, quindi di un crollo del 50% dopo il 1999. 298 Le ricorrenti sostengono, in sostanza, nell’ambito del loro quarto motivo di annullamento (v. punto 235 supra) che sono i consistenti volumi di esportazione del 1997 e del 1998 ad essere atipici. Infatti tali volumi sarebbero il risultato della combinazione, in primo luogo, dell’arrivo sul mercato di modelli [OSCURATO:PERSONA] molto ricercati e, in secondo luogo, dell’entità dei differenziali di prezzo all’epoca, differenziali il cui abbassamento nel corso degli anni successivi sarebbe stato la causa essenziale del crollo delle esportazioni. 299 Per quanto riguarda la prima di tali affermazioni, secondo cui le esportazioni nel 1997 e nel 1998 sarebbero state insolitamente elevate grazie a una forte attrattiva di nuovi modelli presso gli acquirenti (il che secondo le ricorrenti impedirebbe di trarre conclusioni utili circa la diminuzione delle esportazioni negli anni successivi), il Tribunale considera, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], che dal momento che l’introduzione di nuovi modelli interviene sia nei [OSCURATO:PERSONA] come all’estero, l’effetto dell’attrattiva di tali nuovi modelli sul volume delle vendite è, in linea di principio, lo stesso nei [OSCURATO:PERSONA] e negli altri Stati membri. Quindi, se è vero che tale attrattiva è idonea ad aumentare il volume delle vendite del costruttore, sia a livello nazionale che all’esportazione, — nella misura in cui il differenziale di prezzo di catalogo e le prospettive di sconto le rendano interessanti — essa non implica di per sé un aumento della quota delle esportazioni parallele rispetto alle vendite nazionali. Comunque, le ricorrenti non apportano alcun elemento che implica nella specie una conclusione contraria. 300 Per quanto riguarda la circostanza che un nuovo modello potrebbe essere più attraente per consumatori di altri paesi che per consumatori olandesi, è giocoforza constatare che neppure essa sembra tale da implicare un aumento, per i concessionari olandesi, della quota delle esportazioni parallele rispetto alle vendite nazionali. Infatti, la circostanza, asserita dalle ricorrenti che le motorizzazioni diesel farebbero scarsa presa sui consumatori olandesi, ma molta sui consumatori francesi, se può invero comportare la conseguenza che la maggior parte delle eventuali esportazioni parallele verso la Francia concernerà motorizzazioni diesel, non sembra tuttavia tale da indurre un aumento delle esportazioni parallele olandesi rispetto alle vendite nazionali olandesi. Infatti nulla consente a priori di ritenere, e le ricorrenti non fanno comunque valere elementi probatori in tal senso, che l’asserita preferenza del consumatore francese per le motorizzazioni diesel dovrebbe in particolare incentivarlo a evitare di acquistare il suo autoveicolo presso un concessionario francese. Il ricorso da parte di tale consumatore a un acquisto all’estero dipenderà in definitiva dal vantaggio finanziario che egli potrà trarre da un siffatta operazione. 301 Per quanto riguarda la seconda affermazione delle ricorrenti, secondo la quale il calo dei differenziali di prezzo — e non l’esclusione del bonus per le esportazioni — sarebbe la causa principale del calo delle esportazioni dopo il 1997, si deve ricordare che la [OSCURATO:PERSONA] non ha sostenuto nella decisione impugnata che l’esclusione del bonus era l’unica causa della diminuzione delle esportazioni. Essa si è limitata a considerare che era difficile attribuire tale diminuzione delle esportazioni a partire dal 1997 a un semplice calo dei differenziali di prezzo (punto 132, in fine, della decisione impugnata). 302 Tuttavia, risulta che la [OSCURATO:PERSONA], allorché al punto 131, prima frase, della decisione impugnata ha rilevato, a titolo di prima considerazione di merito circa gli effetti del sistema di remunerazione, una «diminuzione delle esportazioni a partire dal 1997, quindi un crollo di circa il 50% dopo il 1999», non ha nel prosieguo del suo ragionamento e, in particolare, al punto 132 della decisione impugnata, preso sufficientemente in considerazione l’obiezione dell’AP che deduce che tale evoluzione delle esportazioni sarebbe stata causata essenzialmente dalla variazione dei differenziali di prezzo. 303 Quindi, pur menzionando tale obiezione al punto 131 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 132, si è limitata a considerare che «i differenziali di prezzo con i [OSCURATO:PERSONA] sarebbero restati significativi durante il periodo considerato rispetto ai mercati più cari», volendo così dire in sostanza che, a prescindere dall’evoluzione di tale differenziale di prezzo, l’incentivo dei consumatori stranieri ad acquistare la loro vettura nei [OSCURATO:PERSONA] sarebbe persistito per tutto il periodo considerato. 304 Per quanto quest’ultima considerazione circa la persistenza dell’interesse dei consumatori per le esportazioni parallele per tutto il periodo considerato sia esatta, ciò non togli però che il rilievo attribuito dalla [OSCURATO:PERSONA], all’inizio del suo esame degli effetti del sistema di remunerazione sulla concorrenza, al calo importante delle esportazioni nel periodo considerato, senza peraltro concedere, nel prosieguo del ragionamento, attenzione sufficiente al ruolo che in questo ribasso ha svolto l’evoluzione dei differenziali di prezzo, ha portato ad una rappresentazione dei fatti che in pratica sminuisce il ruolo svolto da tale evoluzione nel calo delle esportazioni. 305 Si deve pertanto considerare che il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia concesso, nei suoi enunciati contenuti nei punti 131 e 132 della decisione impugnata relativi alla diminuzione delle esportazioni, un’attenzione sufficiente al ruolo che l’evoluzione dei differenziali di prezzo ha svolto nel calo delle esportazioni riflette, da parte di tale istituzione, una certa sottovalutazione di tale ruolo. 306 In secondo luogo, per quanto riguarda la constatazione ricordata supra al punto 294, la [OSCURATO:PERSONA], collocandosi questa volta non più nell’ottica dell’acquirente, ma in quella del concessionario, ha dichiarato, al punto 133 della decisione impugnata, che «la restrizione del diritto al bonus per quanto riguarda le esportazioni ha tolto ai concessionari olandesi una parte della loro flessibilità, indipendentemente da eventuali variazioni dei differenziali di prezzo». 307 Le ricorrenti contestano tale enunciato sostenendo che le vendite all’esportazione erano vendite redditizie anche indipendentemente dal bonus, che l’importo del bonus era trascurabile rispetto al prezzo di vendita delle vetture e rispetto al differenziale di prezzo e che esso non avrebbe pertanto potuto svolgere alcun ruolo (v., nell’ambito del quarto motivo di annullamento, punti 233 e 234 supra). 308 Per quanto riguarda gli argomenti che deducono la natura asseritamente trascurabile del bonus rispetto al prezzo di vendita del veicolo o al differenziale di prezzo, si deve constatare che tali argomenti confondono il punto di vista dell’acquirente con quello del concessionario. Se è vero che, dal punto di vista dell’acquirente, il bonus in termini di valore assoluto rappresentava solo una piccola parte del prezzo di vendita del veicolo, cioè del differenziale di prezzo, ciò non toglie che, dal punto di vista del concessionario, l’importo di tale bonus non può essere considerato trascurabile, perché costituiva un elemento significativo del margine realizzato dal concessionario in occasione della vendita del veicolo e la sua mancanza nel caso delle vendite all’esportazione svolgeva pertanto un ruolo non trascurabile nei confronti di tali vendite (v., a questo proposito, punto 116 della decisione impugnata). 309 Inoltre, è giocoforza constatare che le obiezioni delle ricorrenti, tutte intese in sostanza a presentare il bonus come un elemento finanziario privo di impatto effettivo sul concessionario, sono in diretta contraddizione con la loro affermazione secondo cui il sistema del bonus era essenzialmente inteso a incrementare le vendite di veicoli [OSCURATO:PERSONA] nei [OSCURATO:PERSONA] (v. a questo proposito, per un analogo ragionamento, le conclusioni dell’avvocato generale Tizzano, relative alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 55 supra, paragrafo 76). Come giustamente rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 112 della decisione impugnata, se, «come precisato dalla [OSCURATO:PERSONA], tale sistema di remunerazione dei concessionari aveva lo scopo di incentivare i concessionari olandesi a fare i loro migliori sforzi per sviluppare le vendite nel territorio che era stato loro concesso», ciò implicava che tale sistema di remunerazione, e quindi l’importo del bonus, «era egualmente sufficiente affinché il suo diniego dissuadesse talune vendite all’esportazione». 310 Per quanto riguarda l’argomento dedotto nel quarto motivo di annullamento (v. punto 237 supra) secondo cui tre concessionari che hanno effettuato più del 72% delle esportazioni dei concessionari interpellati avrebbero fornito risposte che confermavano che il bonus era di importanza secondaria per le esportazioni, è giocoforza constatare che tale affermazione non è assolutamente suffragata, né da riferimenti a concessionari particolari né da riferimenti a quantità di esportazioni e che già per questa ragione va pertanto disattesa. 311 Ad ogni modo, ammesso che tale affermazione contempli implicitamente i concessionari (riservato) , (riservato) e (riservato) , oggetto di un’analoga affermazione della AP rammentata supra al punto 91, è stato constatato, per quanto riguarda (riservato) , che tale concessionario, che ha dichiarato di aver esportato (riservato) veicoli durante il periodo d’inchiesta, non ha manifestato una mancanza d’interesse per il bonus, ma soltanto di aver inteso che il bonus non si applicava alle esportazioni (v. punto 95 supra). Pertanto, l’affermazione delle ricorrenti, ammesso che concernesse effettivamente i tre concessionari menzionati al punto precedente, potrebbe, al massimo, riguardare due di essi, i quali rappresentano con le loro (riservato) esportazioni cumulate (v. le risposte alla richiesta d’informazione del 17 novembre 2004), e assumendo come base di calcolo l’affermazione stessa delle ricorrenti circa la percentuale di (riservato) %, solo (riservato) % delle esportazioni dei concessionari interpellati. 312 Per quanto riguarda la considerazione avanzata nell’ambito del quarto motivo di annullamento (v. punto 237 supra) secondo cui la rihiesta di informazione del 17 novembre 2004 sarebbe stata rivolta soltanto ad una piccola parte dei concessionari, niente sta ad indicare, e le ricorrenti non deducono elementi probatori in tal senso, che il gruppo di concessionari destinatari della richiesta di informazioni, composto da imprese che secondo la [OSCURATO:PERSONA] hanno realizzato il 40% delle esportazioni durante il periodo di inchiesta, non avrebbe costituito un campione rappresentativo, in particolare, ai fini dell’esame dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. 313 Dalle considerazioni che precedono consegue che gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui il bonus sarebbe stato troppo esiguo per influire sul livello delle esportazioni, debbono essere disattesi. 314 In terzo luogo, si devono esaminare gli enunciati (v. punti 295 e 296 supra) con i quali la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver ricordato la difficoltà di quantificare con esattezza l’effetto di misure quali quelle del sistema di remunerazione (punto 134 della decisione impugnata), ha cionondimeno menzionato elementi di merito idonei a dimostrare l’esistenza di un effetto significativo di tale sistema sulle esportazioni ed ha, in particolare, citato una nota interna della PNE del 14 ottobre 2002 redatta da (riservato) (punto 134, primo trattino, della decisione impugnata). 315 Le ricorrenti, nell’ambito del loro quarto motivo di annullamento (v. punto 236 supra), contestano che questa nota abbia avuto il senso che la [OSCURATO:PERSONA] le attribuisce. Infatti, lungi dal prevedere una modifica di fondo del sistema di remunerazione, nel senso che tale sistema prevedeva da quel momento in poi il pagamento del bonus anche per le esportazioni, tale nota avrebbe introdotto una modifica puramente procedurale di un sistema che già prevedeva tale pagamento, modifica consistente nel sostituire un pagamento su previa presentazione dei documenti giustificativi di immatricolazione all’estero con un pagamento automatico con verifica a posteriori dei detti documenti. 316 È giocoforza constatare che la premessa di tale contestazione delle ricorrenti, secondo la quale il sistema di remunerazione avrebbe già previsto il pagamento del bonus per l’esportazione, è errata. A tale proposito è stato constatato, nell’ambito dell’esame del secondo motivo di annullamento, che tale sistema, quale descritto nelle circolari ai concessionari, non prevedeva pagamenti del bonus per le esportazioni e tanto meno procedure a tale riguardo (v. punto 62 supra). 317 In realtà, la nota interna del 14 ottobre 2002, nella quale (riservato) consigliava «data la regolamentazione in corso di cambiamento (…), di far rientrare tutte le autovetture (comprese le immatricolazioni che finiscono per avvenire in altri paesi dell’UE) nel calcolo per un premio l’anno prossimo», può comprendersi solo come una proposta interna alla PNE intesa, in definitiva, a porre termine all’esclusione delle esportazioni dal beneficio del bonus, esclusione fino ad allora perpetuata dalle ricorrenti secondo le modalità descritte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata ed esaminate supra ai punti 60-65. 318 Si pone tuttavia la questione se tale nota, al di là della sua portata, consentiva alla [OSCURATO:PERSONA] di considerare, come da lei fatto al punto 134, primo trattino, della decisione impugnata, che, secondo la PNE stessa, l’impatto dell’istituzione del bonus per le vendite all’esportazione per l’anno 2003 avrebbe rappresentato (riservato) vendite in più. 319 Per pervenire a tale cifra la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato la differenza tra la previsione, menzionata in tale nota, di aumento delle vendite all’esportazione previsto nel piano industriale e commerciale (PIC) del 2003, a sistema di remunerazione immutato [ (riservato) vendite], e la previsione di aumento delle vendite all’esportazione previsto da (riservato) nell’ipotesi di cambiamento del sistema di remunerazione [ (riservato) vendite]. 320 Le ricorrenti affermano che la [OSCURATO:PERSONA] incorre in errore e a tale riguardo deducono due obiezioni. Da un lato le (riservato) vendite previste da (riservato) sarebbero solo una proiezione lineare, da lui operata, dell’aumento costante dei volumi di esportazione a partire dal 2000. Dall’altro, le (riservato) vendite del PIC 2003, menzionate nella nota del 14 ottobre 2002, sarebbero state una quantificazione in cifre solo provvisoria, basata sulle esportazioni del 2001 e che esclude i veicoli in magazzino già presenti presso i concessionari. Il PIC 2003, che non sarebbe stato definitivamente fissato all’epoca della redazione di tale nota, avrebbe infine previsto un volume di esportazioni allo stesso tempo più consistente [ (riservato) veicoli] e più vicino alla realtà, poiché (riservato) veicoli sarebbero stati esportati nel 2003. 321 Per quanto riguarda la prima obiezione, relativa al fatto che la cifra di (riservato) vendite sarebbe una semplice proiezione lineare, operata dal redattore della nota, del costante aumento dei volumi di esportazione a partire dal 2000, è giocoforza constatare che essa riposa, implicitamente, ma necessariamente, sulla errata tesi (v. punti 314-317 supra) secondo cui la modifica proposta da tale redattore sarebbe stata una modifica puramente procedurale di un sistema di remunerazione che avrebbe istituito fin dall’origine il pagamento del bonus sulle esportazioni. 322 Del resto, e ad abundantiam, si deve rilevare, alla stregua della [OSCURATO:PERSONA], da un lato, che tale obiezione discende da una semplice affermazione da parte delle ricorrenti, poiché la produzione da parte di queste ultime di una tabella che propone una siffatta proiezione non significa assolutamente che (riservato), nella sua nota, abbia proceduto nello stesso modo e, dall’altro, che se tale fosse stato l’iter seguito da (riservato) , allora il fatto che le previsioni provvisorie [ (riservato) vendite] e definitive [ (riservato) vendite] del PIC 2003 siano state ampiamente fissate al di sotto di tale asserita proiezione apparirebbe incomprensibile. 323 Per quanto riguarda la seconda obiezione, secondo la quale le (riservato) vendite del PIC 2003, menzionate nella nota del 14 ottobre 2002, sarebbero state una cifra provvisoria successivamente rivista al rialzo e che si dovrebbe piuttosto prendere in considerazione una cifra di (riservato) vendite, nulla toglie al fatto che l’autore di tale nota prevedeva, in sostanza, sulla base di un PIC 2003 valutato a (riservato) vendite all’esportazione, un aumento di esportazioni di (riservato) veicoli in caso di istituzione del bonus per le esportazioni. Il fatto che il PIC 2003 sia stato rivisto al rialzo non vuole assolutamente dire che la previsione di (riservato) relativa all’impatto dell’istituzione del bonus per le esportazioni [ (riservato) veicoli] dovrebbe necessariamente essere rivista al ribasso. 324 Dalle considerazioni che precedono consegue che le ricorrenti non dimostrano che la [OSCURATO:PERSONA] sia incorsa in errore quando si è basata sulla nota interna della PNE del 14 ottobre 2002 per dedurne che l’istituzione del sistema del bonus per le vendite all’esportazione avrebbe comportato, per il 2003, un aumento molto significativo del volume delle esportazioni dirette verso altri Stati membri. 325 Infine, per quanto riguarda iniziative qualificate genericamente dalla [OSCURATO:PERSONA] come pressioni, dalle constatazioni della [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata (v., in particolare, punti 126-128, 135 e 166) e non seriamente rimesse in discussione nel presente ricorso risulta che tali pressioni hanno avuto un effetto significativo sul comportamento dei concessionari in materia di esportazione. 326 A questo proposito, per quanto riguarda in particolare l’argomento dedotto dalle ricorrenti nell’ambito del quarto motivo di annullamento (v. punto 238 supra), secondo cui due concessionari, cioè (riservato) e (riservato) , avrebbero aumentato «considerevolmente» le loro esportazioni a seguito di pressioni, esso deve essere quantomeno relativizzato. Infatti, dalla nota di (riservato) del 2 novembre 2001 risulta che secondo (riservato) l’aumento delle esportazioni risiedeva, in realtà, in un’operazione di esportazione unica. Inoltre, da tale nota risulta che per questi due concessionari l’esportazione era una soluzione a breve termine necessaria per far fronte ai loro obblighi finanziari immediati (v., per quanto riguarda (riservato), punti 204 e 205 supra). Dai documenti versati agli atti risulta infine che le esportazioni di questi due concessionari sono effettivamente di nuovo notevolmente calate nel 2003. 327 In conclusione, da quanto sopra considerato da parte della [OSCURATO:PERSONA] in merito all’esame dell’impatto concreto dell’infrazione sul mercato, risulta che essa non è incorsa in errore di valutazione allorché, collocandosi nell’ottica dei concessionari, ha considerato, in sostanza, che l’esclusione del bonus sulle esportazioni aveva avuto un impatto molto significativo sulla capacità dei concessionari di vendere all’esportazione (punto 169 della decisone impugnata), impatto di cui la nota del 14 ottobre 2002 forniva una misura per il 2003, e che le pressioni avevano contribuito a restringere le vendite transfrontaliere di veicoli (punto 135 della decisione impugnata). 328 Tuttavia da tali considerazioni (v. punti 302-305 supra) risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA], ai punti 131 e 132 della decisione impugnata, ha proceduto ad una presentazione e ad un’analisi dei fatti che si risolvono nel sottovalutare il ruolo svolto dall’evoluzione dei differenziali di prezzo nel calo delle esportazioni, con la conseguenza che ha sopravvalutato a questo proposito l’impatto concreto dell’infrazione sul mercato. 329 Tenuto conto delle considerazioni che precedono circa la valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della gravità dell’infrazione, il Tribunale, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, ritiene che, pur confermando la qualifica di infrazione molto grave stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, tale decisione vada modificata, per i motivi esposti ai punti 302-305 e 328 supra, e che l’importo dell’ammenda di cui al punto 173 della decisione impugnata vada ridotto del 10% a titolo della gravità dell’infrazione. Sulla contestazione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda 330 Gli orientamenti, al loro punto 1 B, precisano che la durata dell’infrazione dovrebbe essere presa in considerazione in modo da distinguere le infrazioni di breve durata (in generale per periodi inferiori ad un anno), senza maggiorazione d’ammenda, le infrazioni di media durata (in generale per periodi da 1 a 5 anni), con maggiorazione d’ammenda che può ammontare fino al 50% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione, e le infrazioni di lunga durata (in generale per periodi superiori a 5 anni), con maggiorazione di ammenda applicabile per ciascun anno che può essere pari al 10% dell’ammenda applicabile in funzione della gravità dell’infrazione. 331 Per quanto riguarda la contestazione da parte delle ricorrenti della valutazione ad opera della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione, è già stato constatato, nell’ambito dell’esame del terzo motivo di annullamento (v. punto 228 supra), che la [OSCURATO:PERSONA] non è incorsa in errore nel ritenere che l’infrazione nell’insieme delle sue parti è stata commessa [dalle ricorrenti] dall’inizio (…) di gennaio 1997 fino a fine settembre 2003, cioè per sei anni e nove mesi (punto 175 della decisione impugnata). 332 Le ricorrenti sostengono tuttavia che la maggiorazione uniforme applicata per tutta la durata di tale periodo non troverebbe giustificazione, considerato il fatto che l’infrazione sarebbe variata di intensità nel corso del tempo. Tale variazione di intensità avrebbe dovuto essere presa in considerazione nell’ambito della valutazione della durata dell’infrazione. 333 Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, l’aumento dell’importo dell’ammenda a titolo della durata viene effettuato applicando una determinata percentuale all’importo di partenza stabilito in base alla gravità complessiva dell’infrazione, la quale, pertanto, già riflette le diverse intensità dell’infrazione. Difatti non è logico tener conto di una variazione nell’intensità dell’infrazione durante il periodo considerato, al momento di aumentare il suddetto importo a causa della durata dell’infrazione (sentenza del Tribunale 8 luglio 2008, causa T-53/03, BPB/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-1333, punto 364) . 334 Da ciò consegue che non può rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA], dopo aver tenuto conto, nell’ambito della valutazione della gravità, della variazione d’intensità dell’infrazione nel corso del tempo (punto 172, terza frase, della decisione impugnata) e aver constatato che l’infrazione era stata commessa durante un periodo di sei anni e nove mesi (punto 175 della decisione impugnata), di aver applicato la maggiorazione a titolo della durata prevista dagli orientamenti per le infrazioni di oltre cinque anni. 335 Vanno pertanto disattese le contestazioni delle ricorrenti relative alla valutazione, nella decisione impugnata, della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda. 336 Tenuto conto dell’insieme delle considerazioni di cui sopra, in particolare del punto 329 supra, l’importo finale dell’ammenda inflitta alle ricorrenti viene fissato in EUR 44,55 milioni. Per il resto il ricorso è respinto. Sulle spese 337 A norma dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. 338 Poiché nella parte essenziale il ricorso è stato respinto, il Tribunale opera una giusta valutazione delle circostanze della causa decidendo che le ricorrenti sopporteranno nove decimi delle loro spese e nove decimi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] e che la [OSCURATO:PERSONA] sopporterà un decimo delle sue spese e un decimo delle spese delle ricorrenti. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) L’importo dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:PERSONA] SA e alla [OSCURATO:PERSONA] NV dall’art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 ottobre 2005, C (2005) 3683 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’articolo 81 (CE) ([OSCURATO:PERSONA]2/36.623/36.820/37.275 — SEP e altri/[OSCURATO:PERSONA] SA), è fissato in EUR 44,55 milioni. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) L’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannate a sostenere nove decimi delle loro spese nonché nove decimi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee. 4) [OSCURATO:PERSONA] è condannata a sopportare un decimo delle proprie spese nonché un decimo delle spese esposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ciucă Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 luglio 2009. [OSCURATO:PERSONA] e conclusioni delle parti In diritto 1. Sul secondo motivo, che deduce l’assenza di oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione e delle pressioni Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale Oggetto anticoncorrenziale del sistema di remunerazione Oggetto anticoncorrenziale delle pressioni 2. Sul primo motivo, che deduce l’assenza di accordo ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale 3. Sul terzo motivo, che deduce errore di valutazione della durata dell’infrazione e contraddittorietà della motivazione Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale 4. Sul quarto motivo, che deduce l’erronea valutazione degli effetti dell’asserito accordo anticoncorrenziale Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale 5. Sul quinto motivo, che deduce la violazione dell’art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 e degli orientamenti ed inteso ad una riduzione dell’importo dell’ammenda Argomenti delle parti Giudizio del Tribunale Sulla contestazione della valutazione della [OSCURATO:PERSONA] in merito alla gravità dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo alla natura propria dell’infrazione — Sul criterio di valutazione della gravità dell’infrazione relativo all’impatto concreto dell’infrazione sul mercato Sulla contestazione della valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della durata dell’infrazione ai fini del calcolo dell’ammenda Sulle spese ( *1 ) Lingua processuale: il francese. ( 1 ) Dati riservati occultati.
Sentenza Corte di giustizia UE/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris