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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 settembre 2024

Cassazione n. 25440/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10572/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 2176/2022, depositato il 14/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:SOCIETA]. , premesso che la incorporata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva concesso in locazione finanziaria l’imbarcazione a motore denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, marca Dominator, modello 860, versione Fly, carena completa di due motori marca Cat, modello C32DITA, a [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto, con il consenso della concedente, il contratto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in via chirografaria, del complessivo credito di € 4.559.589,00, così determinato ex art. 15 delle pattuizioni contrattuali: € 298.802,90 per canoni insoluti; € 13.804,48 per le causali di cui alla fattura n. 165211/11;€ 3.552.156,92, per canoni scaduti in linea capitale; € 294,00 per spese di insoluto ; € 871.717,03 per interessi di mora determinati al tasso convenzionale; detratto l’importo ricavato dall’alienazione del bene e, quindi, € 3.386.775,33, oltre interessi al suddetto tasso sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento pari ad € 1.172.813,67. 2 Il G.D, aderendo alle conclusioni e alle osservazioni del curatore, escluse il credito, per violazione di norme imperative costituite da quelle ex articolo 5 TUB e da tutte le norme di prudenza e sana amministrazione, avendo la banca, in concorso con l'amministratore della società fallita, realizzato una operazione di locazione finanziaria nonostante fosse ben consapevole che sia il Manca che la società cessionaria del contratto, entrambi falliti, non fossero in grado, a causa della precaria situazione economico finanziaria, di far fronte agli oneri di rimborso dei canoni di leasing così rendendosi partecipe, in concorso con l’amministratore della società fallita dei delitti di cui agli artt 216, 217 e 218 l.fall. 3 Sull’impugnazione della Banca, il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione rilevando che l’allora locatrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al momento della cessione del contratto di leasing dall’originario conduttore alla soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l avrebbe dovuto condurre le indagini imposte dalla normativa di settore (art. 5 TUB) circa il merito creditizio della cessionaria con riferimento al periodo immediatamente antecedente, analizzando quindi funditus i bilanci dalla stessa depositati per gli esercizi 2009 e 2010 dai quali si evinceva «che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto all’esercizio 2009, aveva un patrimonio netto negativo, non aveva nessuna dotazione patrimoniale, vantando all’attivo esclusivamente crediti verso clienti per oltre 680.000 euro, e non registrava alcun valore della produzione; quanto all’esercizio 2010, pur presentando un patrimonio netto positivo di circa 6.000 euro, aveva una perdita di esercizio di 9.000 euro non registrava ancora alcun valore della produzione e soprattutto recava un forte squilibrio tra attività correnti (poiché l’attivo circolante ammontava a 682.748 euro) e passività correnti (poiché i debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontavano a 1.644.157 euro), così da avere un margine di disponibilità fortemente negativo: ossia pari a -961.409 euro.» Si trattava di dati, noti o conoscibili da un operatore qualificato come l’allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, a giudizio del Tribunale, evidenziavano «come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse alcuna consistenza economica, né prospettive di reddito e che, di conseguenza, poiché già a fine 2010 non era in grado di adempiere le obbligazioni sino a quel momento contratte, a fortiori non sarebbe riuscita a far fronte alle ulteriori e consistenti obbligazioni che le sarebbero derivate dalla cessione del contratto di leasing, considerato l’ammontare dei canoni pattuiti e di quelli non corrisposti», come puntualmente confermato dall’enorme insoluto accumulato in breve lasso di tempo. 3.1 Soggiungeva il Tribunale che anche i dati relativi all’originario contraente, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, garante dell’operazione, e alle società che a lui facevano riferimento presentavano segnali rivelatori di una condizione di grave crisi finanziaria, se non già di dissesto. 3.2 Veniva dai giudici vicentini altresì ascritto all’intermediatore finanziario di aver violato la normativa nazionale ed europea finalizzata all’emersione tempestiva della crisi onde garantire il corretto e leale svolgimento della competizione economica da considerarsi imperativa in quanto posta a presidio dell’ordine pubblico economico, con conseguente nullità del contratto di leasing avente funzione di finanziamento. 3.3 L’impugnato decreto, infine, non riconosceva al concedente neppure il diritto di ripetizione, conseguente alla nullità del contratto, sussistendo i presupposti della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c, essendo le prestazioni dedotte nel negozio invalido contrarie al buon costume. 4 [OSCURATO:SOCIETA] s.p.aha proposto ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso ed ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono essere così riassunti: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing; si sostiene che oggetto della controversia non era la validità del contratto di leasing, peraltro riconosciuta nel procedimento di accertamento dello stato passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA], ma la cessione del medesimo a decorrere dal maggio 2011 a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1418, 1°comma, c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing per violazione della norma imperativa di cui all’art. 5 T.U.B. in quanto la predetta disposizione disciplina i poteri di vigilanza della Banca d’Italia e giammai regolamenta gli oneri di valutazione del merito creditizio della clientela da parte degli Istituti di Credito: la ricorrente rileva altresì che la declaratoria di nullità è stata erroneamente pronunciata in violazione dell’art. 1418, 1° comma, c.c. non solamente perché nel caso di specie non vi è stata alcuna erogazione di credito (semmai concesso al conduttore originario e giammai a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) ma anche poiché, nella denegata ipotesi di ritenuta concessione di finanziamento in violazione della par condicio, la tutela della massa dei creditori avrebbe potuto e dovuto essere esercitata nelle forme di cui agli artt. 66 e 67 l.fall.; 3) violazione o falsa applicazione degli art. 1418, 1° comma, c.c., 112 c.p.c., 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere Tribunale di Vicenza dichiarato la nullità del contratto di leasing (e non della cessione del contratto di leasing) per violazione di una pletora di ulteriori norme imperative, invocate del tutto genericamente ed inammissibilmente così incorrendo nel vizio di carenza di motivazione della sentenza; 4 violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1418, 1°comma, c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing per violazione di norme imperative di cui agli art. 217 e 218 L.F.: assume la ricorrente che il Tribunale di Vicenza ha omesso di verificare, da un lato, che alcun finanziamento è mai stato erogato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. essendo invero stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] allorquando venne sottoscritto il contratto di leasing e, dall’altro, che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata dichiarata fallita ben nove anni dopo la cessione del contratto de quo con conseguente insussistenza di alcuno stato di decozione; 5)violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 2° comma, c.c., 1343 c.c., 1406 c.c., 2033 e 2035 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing e la cessione del contratto di leasing per illiceità della causa per contrarietà al buon costume con conseguente soluti retentio ed insussistenza del diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA]: assume la ricorrente che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, il contratto di leasing e la sua cessione sono operazioni negoziali del tutto valide e lecite, ribadisce la ricorrente , che non vi è stato alcun finanziamento della società di leasing alla fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l che si era resa cessionaria del contratto di locazione finanziaria; 6) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di ritenere che la cessione del contratto di leasing fosse la concessione di un finanziamento, ed effettuato ad una società in stato di insolvenza che l’avrebbe indebitata in soli sette mesi di € 4.500.000,00: in particolare l’impugnato decreto avrebbe trascurato di esaminare ; a) che non vi era stata alcuna erogazione di credito a [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2011 allorquando detta società divenne cessionaria del contratto di leasing; b) che in tale data [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non versava in stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Vicenza oltre nove anni dopo (in data 10 settembre 2020); c) che successivamente alla cessione del contratto, [OSCURATO:PERSONA] omise il pagamento di sette ratei per circa € 290.000,00 e non per l’importo di € 4.500.000; 7) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di ritenere la insussistenza di consistenza economica e di prospettive di reddito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al momento della cessione del contratto di leasing; 8) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di ritenere la sussistenza dello stato di dissesto e decozione del cedente [OSCURATO:PERSONA] alla data di sottoscrizione del contratto di leasing ed al momento della cessione a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2 Il ricorso va accolto essendo fondati, per quanto di regione, il primo, secondo , quarto quinto e sesto motivo, mentre i restanti motivi restano assorbiti. 2.1 Il convincimento del Tribunale vicentino di denegare il diritto di partecipazione alla ripartizione del ricavato della liquidazione del fallimento azionato dalla banca creditrice, cessionaria del contratto di locazione finanziaria di una imbarcazione, maturato per effetto del mancato versamento dei canoni da parte della società fallita, poggia sulla ritenuta nullità di tale contratto per contrarietà alle norme imperative di legge. 2.2 Il particolare, è censurata la condotta dell’impresa intermediaria [OSCURATO:PERSONA] spa per avere, dapprima concesso il bene in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], e successivamente autorizzato la cessione del contratto dal Manca a [OSCURATO:PERSONA] srl, società già in situazione di crisi, percepibile dal ceto bancario, senza valutare il merito creditizio dell’utilizzatore e della cessionaria del contratto. 2.3 Così operando, sempre secondo il percorso argomentativo del Tribunale vicentino, la locatrice avrebbe violato il principio della «sana e prudente gestione» di cui all’art. 5 TUB e non avrebbe fatto emergere tempestivamente il dissesto, consentendo la prosecuzione dell’attività di una impresa in crisi; condotta questa integrantele fattispecie delittuose di bancarotta previste dagli artt.217 e 218 l.fall. 2.4 Ora la sanzione della nullità di un contratto per abusiva concessione del credito, ossia per mancata osservanza dei principi di sana e prudente gestione e per aver favorito una prosecuzione dell’attività d’impresa i cui risultati sono stati quelli di aggravare il dissesto e di procrastinare la dichiarazione di fallimento, presuppone, nella ricostruzione giurisprudenziale richiamata nel provvedimento (Cass. 16706/2020 e 18610/2021), che, a monte, vi sia un contratto che preveda modalità di erogazione di provvista in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento. 2.5 Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è dato comprendere attraverso quale passaggio logico-giuridico il Tribunale abbia potuto attribuire (e di fatto abbia attribuito) alla cessione del contratto di locazione finanziaria, fattispecie negoziale che astrattamente ha l’obiettivo di attua re una successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale , il valore e il significato di una abusiva operazione diconcessione creditizia in favore del cessionario. 3 In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM La Corte, accoglie primo, secondo quarto, quinto e sesto motivo, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10572/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 29 presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., domiciliato ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -controricorrente- avverso il decreto del Tribunale di Vicenza n. 2176/2022, depositato il 14/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/09/2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:SOCIETA]. , premesso che la incorporata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva concesso in locazione finanziaria l’imbarcazione a motore denominata “[OSCURATO:PERSONA]”, marca Dominator, modello 860, versione Fly, carena completa di due motori marca Cat, modello C32DITA, a [OSCURATO:PERSONA] che aveva ceduto, con il consenso della concedente, il contratto a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., chiese l’ammissione al passivo del [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in via chirografaria, del complessivo credito di € 4.559.589,00, così determinato ex art. 15 delle pattuizioni contrattuali: € 298.802,90 per canoni insoluti; € 13.804,48 per le causali di cui alla fattura n. 165211/11;€ 3.552.156,92, per canoni scaduti in linea capitale; € 294,00 per spese di insoluto ; € 871.717,03 per interessi di mora determinati al tasso convenzionale; detratto l’importo ricavato dall’alienazione del bene e, quindi, € 3.386.775,33, oltre interessi al suddetto tasso sino alla data della sentenza dichiarativa di fallimento pari ad € 1.172.813,67. 2 Il G.D, aderendo alle conclusioni e alle osservazioni del curatore, escluse il credito, per violazione di norme imperative costituite da quelle ex articolo 5 TUB e da tutte le norme di prudenza e sana amministrazione, avendo la banca, in concorso con l'amministratore della società fallita, realizzato una operazione di locazione finanziaria nonostante fosse ben consapevole che sia il Manca che la società cessionaria del contratto, entrambi falliti, non fossero in grado, a causa della precaria situazione economico finanziaria, di far fronte agli oneri di rimborso dei canoni di leasing così rendendosi partecipe, in concorso con l’amministratore della società fallita dei delitti di cui agli artt 216, 217 e 218 l.fall. 3 Sull’impugnazione della Banca, il Tribunale di Vicenza rigettava l’opposizione rilevando che l’allora locatrice, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al momento della cessione del contratto di leasing dall’originario conduttore alla soc. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l avrebbe dovuto condurre le indagini imposte dalla normativa di settore (art. 5 TUB) circa il merito creditizio della cessionaria con riferimento al periodo immediatamente antecedente, analizzando quindi funditus i bilanci dalla stessa depositati per gli esercizi 2009 e 2010 dai quali si evinceva «che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quanto all’esercizio 2009, aveva un patrimonio netto negativo, non aveva nessuna dotazione patrimoniale, vantando all’attivo esclusivamente crediti verso clienti per oltre 680.000 euro, e non registrava alcun valore della produzione; quanto all’esercizio 2010, pur presentando un patrimonio netto positivo di circa 6.000 euro, aveva una perdita di esercizio di 9.000 euro non registrava ancora alcun valore della produzione e soprattutto recava un forte squilibrio tra attività correnti (poiché l’attivo circolante ammontava a 682.748 euro) e passività correnti (poiché i debiti esigibili entro l’esercizio successivo ammontavano a 1.644.157 euro), così da avere un margine di disponibilità fortemente negativo: ossia pari a -961.409 euro.» Si trattava di dati, noti o conoscibili da un operatore qualificato come l’allora [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che, a giudizio del Tribunale, evidenziavano «come [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse alcuna consistenza economica, né prospettive di reddito e che, di conseguenza, poiché già a fine 2010 non era in grado di adempiere le obbligazioni sino a quel momento contratte, a fortiori non sarebbe riuscita a far fronte alle ulteriori e consistenti obbligazioni che le sarebbero derivate dalla cessione del contratto di leasing, considerato l’ammontare dei canoni pattuiti e di quelli non corrisposti», come puntualmente confermato dall’enorme insoluto accumulato in breve lasso di tempo. 3.1 Soggiungeva il Tribunale che anche i dati relativi all’originario contraente, [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l, garante dell’operazione, e alle società che a lui facevano riferimento presentavano segnali rivelatori di una condizione di grave crisi finanziaria, se non già di dissesto. 3.2 Veniva dai giudici vicentini altresì ascritto all’intermediatore finanziario di aver violato la normativa nazionale ed europea finalizzata all’emersione tempestiva della crisi onde garantire il corretto e leale svolgimento della competizione economica da considerarsi imperativa in quanto posta a presidio dell’ordine pubblico economico, con conseguente nullità del contratto di leasing avente funzione di finanziamento. 3.3 L’impugnato decreto, infine, non riconosceva al concedente neppure il diritto di ripetizione, conseguente alla nullità del contratto, sussistendo i presupposti della soluti retentio prevista dall’art. 2035 c.c, essendo le prestazioni dedotte nel negozio invalido contrarie al buon costume. 4 [OSCURATO:SOCIETA] s.p.aha proposto ricorso per Cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria; il Fallimento ha svolto difese con controricorso ed ha depositato memoria ex art 380 bis c.p.c . [OSCURATO:PERSONA] 1 I mezzi di impugnazione possono essere così riassunti: 1) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 112 c.p.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing; si sostiene che oggetto della controversia non era la validità del contratto di leasing, peraltro riconosciuta nel procedimento di accertamento dello stato passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA], ma la cessione del medesimo a decorrere dal maggio 2011 a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; 2) violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1418, 1°comma, c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing per violazione della norma imperativa di cui all’art. 5 T.U.B. in quanto la predetta disposizione disciplina i poteri di vigilanza della Banca d’Italia e giammai regolamenta gli oneri di valutazione del merito creditizio della clientela da parte degli Istituti di Credito: la ricorrente rileva altresì che la declaratoria di nullità è stata erroneamente pronunciata in violazione dell’art. 1418, 1° comma, c.c. non solamente perché nel caso di specie non vi è stata alcuna erogazione di credito (semmai concesso al conduttore originario e giammai a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) ma anche poiché, nella denegata ipotesi di ritenuta concessione di finanziamento in violazione della par condicio, la tutela della massa dei creditori avrebbe potuto e dovuto essere esercitata nelle forme di cui agli artt. 66 e 67 l.fall.; 3) violazione o falsa applicazione degli art. 1418, 1° comma, c.c., 112 c.p.c., 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere Tribunale di Vicenza dichiarato la nullità del contratto di leasing (e non della cessione del contratto di leasing) per violazione di una pletora di ulteriori norme imperative, invocate del tutto genericamente ed inammissibilmente così incorrendo nel vizio di carenza di motivazione della sentenza; 4 violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 1418, 1°comma, c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing per violazione di norme imperative di cui agli art. 217 e 218 L.F.: assume la ricorrente che il Tribunale di Vicenza ha omesso di verificare, da un lato, che alcun finanziamento è mai stato erogato a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. essendo invero stato concesso a [OSCURATO:PERSONA] allorquando venne sottoscritto il contratto di leasing e, dall’altro, che [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. è stata dichiarata fallita ben nove anni dopo la cessione del contratto de quo con conseguente insussistenza di alcuno stato di decozione; 5)violazione o falsa applicazione degli artt. 1418, 2° comma, c.c., 1343 c.c., 1406 c.c., 2033 e 2035 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di dichiarare nullo il contratto di leasing e la cessione del contratto di leasing per illiceità della causa per contrarietà al buon costume con conseguente soluti retentio ed insussistenza del diritto di credito di [OSCURATO:SOCIETA]: assume la ricorrente che, contrariamente a quanto opinato dal Tribunale, il contratto di leasing e la sua cessione sono operazioni negoziali del tutto valide e lecite, ribadisce la ricorrente , che non vi è stato alcun finanziamento della società di leasing alla fallita [OSCURATO:PERSONA] S.r.l che si era resa cessionaria del contratto di locazione finanziaria; 6) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di ritenere che la cessione del contratto di leasing fosse la concessione di un finanziamento, ed effettuato ad una società in stato di insolvenza che l’avrebbe indebitata in soli sette mesi di € 4.500.000,00: in particolare l’impugnato decreto avrebbe trascurato di esaminare ; a) che non vi era stata alcuna erogazione di credito a [OSCURATO:PERSONA] nel maggio 2011 allorquando detta società divenne cessionaria del contratto di leasing; b) che in tale data [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. non versava in stato di insolvenza dichiarato dal Tribunale di Vicenza oltre nove anni dopo (in data 10 settembre 2020); c) che successivamente alla cessione del contratto, [OSCURATO:PERSONA] omise il pagamento di sette ratei per circa € 290.000,00 e non per l’importo di € 4.500.000; 7) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di ritenere la insussistenza di consistenza economica e di prospettive di reddito di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al momento della cessione del contratto di leasing; 8) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c., riferita alla decisione del Tribunale di Vicenza di ritenere la sussistenza dello stato di dissesto e decozione del cedente [OSCURATO:PERSONA] alla data di sottoscrizione del contratto di leasing ed al momento della cessione a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 2 Il ricorso va accolto essendo fondati, per quanto di regione, il primo, secondo , quarto quinto e sesto motivo, mentre i restanti motivi restano assorbiti. 2.1 Il convincimento del Tribunale vicentino di denegare il diritto di partecipazione alla ripartizione del ricavato della liquidazione del fallimento azionato dalla banca creditrice, cessionaria del contratto di locazione finanziaria di una imbarcazione, maturato per effetto del mancato versamento dei canoni da parte della società fallita, poggia sulla ritenuta nullità di tale contratto per contrarietà alle norme imperative di legge. 2.2 Il particolare, è censurata la condotta dell’impresa intermediaria [OSCURATO:PERSONA] spa per avere, dapprima concesso il bene in locazione finanziaria a [OSCURATO:PERSONA], e successivamente autorizzato la cessione del contratto dal Manca a [OSCURATO:PERSONA] srl, società già in situazione di crisi, percepibile dal ceto bancario, senza valutare il merito creditizio dell’utilizzatore e della cessionaria del contratto. 2.3 Così operando, sempre secondo il percorso argomentativo del Tribunale vicentino, la locatrice avrebbe violato il principio della «sana e prudente gestione» di cui all’art. 5 TUB e non avrebbe fatto emergere tempestivamente il dissesto, consentendo la prosecuzione dell’attività di una impresa in crisi; condotta questa integrantele fattispecie delittuose di bancarotta previste dagli artt.217 e 218 l.fall. 2.4 Ora la sanzione della nullità di un contratto per abusiva concessione del credito, ossia per mancata osservanza dei principi di sana e prudente gestione e per aver favorito una prosecuzione dell’attività d’impresa i cui risultati sono stati quelli di aggravare il dissesto e di procrastinare la dichiarazione di fallimento, presuppone, nella ricostruzione giurisprudenziale richiamata nel provvedimento (Cass. 16706/2020 e 18610/2021), che, a monte, vi sia un contratto che preveda modalità di erogazione di provvista in favore di un'impresa già in stato di decozione integrante un vero e proprio finanziamento. 2.5 Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è dato comprendere attraverso quale passaggio logico-giuridico il Tribunale abbia potuto attribuire (e di fatto abbia attribuito) alla cessione del contratto di locazione finanziaria, fattispecie negoziale che astrattamente ha l’obiettivo di attua re una successione a titolo particolare nel rapporto contrattuale , il valore e il significato di una abusiva operazione diconcessione creditizia in favore del cessionario. 3 In accoglimento del ricorso l’impugnato decreto va cassato con rinvio della causa al Tribunale di Vicenza, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. PQM La Corte, accoglie primo, secondo quarto, quinto e sesto motivo, assorbiti tutti gli altri motivi, cassa l’impugnato decreto, in relazione ai motivi accolti, e rinvia la