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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11869/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990 per aver detenuto all'interno della Casa circondariale di Caltanissetta, all'interno di un armadietto ove custodiva attrezzi di pulizia che era ammesso a svolgere, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish al fine di spaccio.

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguarda all'affermazione della responsabilità; con il secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990; con il terzo, lamenta omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea contestazione della recidiva; con il quarto, di duole per il mancato riconoscimento della continuazione.

Tutte le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Il primo motivo di ricorso investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 1 e 2 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sostanza stupefacente è stata rinvenuta al 'interno dell'armadietto ie...- ove venivano riposti prodotti ed attrezzi per le pulizie, attività lavorativacu II ricorrente svolgeva all'interno della casa circondariale.

L'involucro rinvenuto all'interno dell'armadietto era stato in precedenza visto dagli agenti di polizia penitenziaria all'interno del cestino per i rifiuti che si trovava nel bagno femminile annesso alla sala colloqui per i familiari.

Dalle risultanze processuali è emerso che il ricorrente aveva effettuato in quel giorno un colloquio con la madre e con il cognato; subito dopo tale incontro gli agenti di polizia penitenziaria avevano avvistato all'interno del cestino l'involucro che poi7gera stato posizionato all'interno dell'armadietto.

Anche un altro detenuto, del pari ammesso al lavoro esterno, in quel giorno aveva effettuato un colloquio con i propri familiari, ma tuttavia egli era stato sottoposto a perquisizione con esito negativo.

Gli agenti hanno dichiarato di aver visto l'involucro prima nel cestino dei rifiuti sito nel bagno femminile e poi, subito dopo il passaggio del ricorrente, avevano notato che tale involucro era sparito, ritenendo quindi che la sostanza in oggetto fosse riconducibile al ricorrente.In ordine alla seconda censura, la Corte d'appello ha evidenziato ;te complessive modalità del fatto in relazione ai mezzi alle modalità in cui lo stupefacente era stata introdotto all'interno dell'istituto penitenziario, sintomatiche di una personalità intollerante alle regole.

Peraltro, si osserva che l'involucro conteneva grammi 95,22 di hashish pari a 664 dosi singole medie e grammi 11,51 di cocaina pari a 44 dosi singole medie.

Non risulta neppure che l'imputato sia tossicodipendente.

Elemento che, considerato unitamente alla entità ponderale dello stupefacente porttad escludere che la sostanza fosse detenuta per uso personale e che il fatto possa essere ritenuti di lieve entità.

Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorío sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente nonché all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo, in quanto proporzionata ed adeguata la statuizione del primo giudice in ordine al trattamento sanzionatorio.

Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento della continuazione tra i reati in contestazione e una precedente condanna sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'insussistenza di elementi che possano indurre a ritenere l'unicità del disegno criminoso, in quanto la precedente condotta per la quale è stata riportata condanna risale a due anni prima rispetto quella in contestazion quanto non sussistono elementi che lasciano thelagiargi i supporre che il ricorrente, pur essendo ristretto presso un istituto penitenziario avrebbe posto in essere in costanza di detenzione nuov condotte illecite.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 1° dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; y [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.309/1990 per aver detenuto all'interno della Casa circondariale di Caltanissetta, all'interno di un armadietto ove custodiva attrezzi di pulizia che era ammesso a svolgere, sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish al fine di spaccio. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio della motivazione con riguarda all'affermazione della responsabilità; con il secondo motivo, lamenta il mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma quinto dell'art. 73 d.P.R.309/1990; con il terzo, lamenta omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche ed erronea contestazione della recidiva; con il quarto, di duole per il mancato riconoscimento della continuazione. Tutte le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Il primo motivo di ricorso investe profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 1 e 2 della sentenza gravata, laddove ha affermato che la sostanza stupefacente è stata rinvenuta al 'interno dell'armadietto ie...- ove venivano riposti prodotti ed attrezzi per le pulizie, attività lavorativacu II ricorrente svolgeva all'interno della casa circondariale. L'involucro rinvenuto all'interno dell'armadietto era stato in precedenza visto dagli agenti di polizia penitenziaria all'interno del cestino per i rifiuti che si trovava nel bagno femminile annesso alla sala colloqui per i familiari. Dalle risultanze processuali è emerso che il ricorrente aveva effettuato in quel giorno un colloquio con la madre e con il cognato; subito dopo tale incontro gli agenti di polizia penitenziaria avevano avvistato all'interno del cestino l'involucro che poi7gera stato posizionato all'interno dell'armadietto. Anche un altro detenuto, del pari ammesso al lavoro esterno, in quel giorno aveva effettuato un colloquio con i propri familiari, ma tuttavia egli era stato sottoposto a perquisizione con esito negativo. Gli agenti hanno dichiarato di aver visto l'involucro prima nel cestino dei rifiuti sito nel bagno femminile e poi, subito dopo il passaggio del ricorrente, avevano notato che tale involucro era sparito, ritenendo quindi che la sostanza in oggetto fosse riconducibile al ricorrente.In ordine alla seconda censura, la Corte d'appello ha evidenziato ;te complessive modalità del fatto in relazione ai mezzi alle modalità in cui lo stupefacente era stata introdotto all'interno dell'istituto penitenziario, sintomatiche di una personalità intollerante alle regole. Peraltro, si osserva che l'involucro conteneva grammi 95,22 di hashish pari a 664 dosi singole medie e grammi 11,51 di cocaina pari a 44 dosi singole medie. Non risulta neppure che l'imputato sia tossicodipendente. Elemento che, considerato unitamente alla entità ponderale dello stupefacente porttad escludere che la sostanza fosse detenuta per uso personale e che il fatto possa essere ritenuti di lieve entità. Considerato che anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorío sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento ai precedenti penali di cui è gravato il ricorrente nonché all'assenza di elementi positivi valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo, in quanto proporzionata ed adeguata la statuizione del primo giudice in ordine al trattamento sanzionatorio. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine al riconoscimento della continuazione tra i reati in contestazione e una precedente condanna sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione del giudice d'appello è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento all'insussistenza di elementi che possano indurre a ritenere l'unicità del disegno criminoso, in quanto la precedente condotta per la quale è stata riportata condanna risale a due anni prima rispetto quella in contestazion quanto non sussistono elementi che lasciano thelagiargi i supporre che il ricorrente, pur essendo ristretto presso un istituto penitenziario avrebbe posto in essere in costanza di detenzione nuov condotte illecite. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1° dicembr
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