CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 10583/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRINDISInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di BRINDISIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, il Giudice di Pace di Brindisi ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di minaccia in danno di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile; - che avverso detta sentenza ha proposto impugnazione, convertita in ricorso per cassazione ex art. 36 d.lgs. n. 274 del 2000, il Procuratore della Repubblica di Brindisi, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che tutti e tre i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della esclusione di responsabilità dell'imputato, sono affidati a doglianze generiche e non consentite nel giudizio di legittimità, giacché dirette, attraverso una diretta esibizione delle fonti di prova, a sollecitarne una rivalutazione e/o alternativa rilettura, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944) ed in presenza, comunque, di un apparato motivazionale (quale quello osteso alle pagine 2 e 3 della sentenza impugnata) che, ancorché stringato, nel suo complesso non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero. Così deciso il 16 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o,.Palla ..,, — MMA 1,LAIJAmi414 IN C