CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026
Cassazione n. 17347/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
’avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]Errico;- ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocaturagenerale dello Stato che la rappresenta e difende;– controricorrente–avverso la sentenza n. 35/2018 della Commissione tributaria regionaledell’Abruzzo, sez. st. di Pescara, depositata il 19/01/2018, nonnotificata;Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8maggio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Pescara accoglieva ilricorso di Quattroduedue BV, società olandese, contro il diniegoespresso di rimborso della ritenuta del 27 per cento operata inapplicazione dell’art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, ritenendoche la società fosse in possesso di tutti i requisiti per l’esenzione dalleritenute come previsto dell’art. 27-bis d.P.R. n. 600 del 1973 recettivodella [OSCURATO:PERSONA], sui dividendi corrisposti dalla partecipataIntek s.p.a.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’Abruzzo accoglieval’appello erariale. In particolare evidenziava che il capitale sociale dellaricorrente era detenuto da [OSCURATO:SOCIETA]., società italiana con socio unicoManes Vincenzo, dalla [OSCURATO:PERSONA] s.a. con sede in Lussemburgo esocio unico [OSCURATO:PERSONA], e dalla [OSCURATO:PERSONA] sarl, con sedein Lussemburgo; tra le società vi era un patto parasociale cheescludeva il controllo della società; [OSCURATO:PERSONA] era anchepresidente ed amministratore delegato della Intek; la QuattroduedueHolding era costituita da soggetti italiani attraverso la costituzione disocietà interposte per convogliare flussi di reddito verso stati con bassatassazione; la sede olandese era una domiciliazione. Pertanto,premesso che anche la norma attuativa della Direttiva conteneva unaclausola anti abuso, riteneva che la parte non avesse provato di esserela beneficiaria effettiva dei dividendi e che le connessioni tra i soci dellesocietà che la partecipavano dimostrassero che essa era un soggettofittizio costituito al solo scopo di convogliare flussi di reddito verso Staticon bassa tassazione e quindi una struttura di puro artificio; inoltre,evidenziava che la società non aveva provato che i dividendi erano statitassati in Olanda.Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/20263. Contro tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a seimotivi.L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.Il ricorso è stato fissato ex art. 380-bis.1 c.p.c. per l’adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], per la quale la ricorrente ha depositatomemoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato come n. II, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazionedell’art. 27-bis, comma 1, lett. c del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art.2, lett. c, della Direttiva 435/90/CEE, cd. [OSCURATO:PERSONA] figlia, peravere la sentenza ritenuto non sufficiente la ricorrenza dei requisitiprevisti dalla suddetta normativa per poter beneficiare dell’esenzionedella ritenuta ivi disciplinata e dimostrati dalla specifica certificazionedi cui al comma 2 dell’art. 27-bis citato.Con il secondo motivo del ricorso, rubricato come n. III, propostoin relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce laviolazione dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e della Direttiva435/90/CEE, cd. [OSCURATO:PERSONA] figlia, per avere la sentenza ritenutoche la ricorrente non rivestisse la qualifica di beneficiario effettivo bensìdi società conduit, sia perché la direttiva non prevede la clausola delbeneficiario effettivo sia perché la natura di società conduit dovrebbeessere provata facendo ricorso ai parametri previsti dalla stessa Cortedi giustizia e cioè lo svolgimento di attività effettiva (nel caso di speciela società era una classica holding con più soci) e la disponibilità deldividendo in capo alla società (e nel caso di specie non vi era alcunflusso in uscita).La società deduce inoltre che la sentenza omette di individuare chifosse il beneficiario effettivo ma, qualora lo si individuasse nelle societàcontrollanti la Quattroduedue, queste avevano sede in Italia e inNumero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026Lussemburgo, per cui neanche poteva trovare applicazione il quintocomma dell’art. 27-bis citato, che prevede un controllo antiabuso solonel caso in cui la società residente risulti controllata da soggetti extraCon il terzo motivo del ricorso, rubricato come n. IV, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si deduce la nullitàdella sentenza per motivazione apparente in merito alle ragioni per cuiQuattroduedue ha fissato la propria residenza in Olanda pur dandorilievo alla possibilità che ciò fosse legittimamente avvenuto per ragionicivilistiche e per le migliori condizioni bancarie.Con il quarto motivo del ricorso, rubricato come n. V, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., si deduce laviolazione dell’art. 27-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 2697c.c. in tema di mancata dimostrazione che i dividendi erano stati tassatiin Olanda e la nullità della sentenza in parte qua per motivazioneapparente, in violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992.Con il quinto motivo del ricorso, rubricato come n. VI, proposto inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si deduce la violazionedell’art. 116 c.c. in relazione all’art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992 edell’art. 2697 c.c. per avere acriticamente recepito le contestazionidell’ufficio e non avere ritenuto l’efficacia probatoria privilegiata delledichiarazioni rese dell’autorità olandese in merito alla sussistenza deirequisiti per poter beneficiare dell’esenzione da ritenuta.Con il sesto motivo del ricorso, rubricato come n. VII, proposto aisensi dell’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c., si deduce la violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 e dell’art.27 d.P.R. n. 600 del 1973, per inapplicabilità della norma richiamata alcaso di specie, in ragione della sua successiva introduzionenell’ordinamento.Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026All’esito dei quali motivi la ricorrente ha chiesto eventualmentesollevarsi questione pregiudiziale davanti alla Corte di giustiziadell’Unione Europea ex art. 267 TFUE in merito alla interpretazionedelle disposizioni richiamate.2. Il primo, secondo, terzo, quinto e sesto motivo vanno esaminaticongiuntamente per la stretta correlazione delle questioni da essi postee sono fondati nei termini che seguono.2.1. In tema di ritenute sui dividendi in uscita dall’Italia, ilriconoscimento di benefici nell’ambito delle distribuzioni infragruppoopera, in ambito eurounitario, per effetto della menzionata direttivamadre-figlia, implementata a livello domestico dagli artt. 27 e 27-bisdel d.P.R. n. 600/1973. Questa Corte (Cass. n. 21281/2023) haevidenziato che tale direttiva, agendo sulla variabile fiscale, è volta adassicurare concreta applicazione al principio di libertà di stabilimentoespresso dall’art. 49 TFUE; più in particolare (Cass. n. 13845/2021),essa mira ad istituire un regime fiscale comune che assicuri laneutralità delle distribuzioni di utili operate fra società collegate, entroi confini del territorio dell’Unione.L’art. 27–bis del d.P.R. n. 600 del 1973 è norma interna attuativadella direttiva madre-figlia e regola le condizioni del diritto al rimborsodelle ritenute sui dividendi distribuiti dalla società figlia alla societàmadre.Essa, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall’art. 26,comma 2, lettera b), della l. n. 122 del 2016, prevedeva, al comma 5,una disposizione anti abuso per cui «Le disposizioni di cui al presentearticolo si applicano alle società' di cui al comma 1 che risultanocontrollate direttamente o indirettamente da uno o più soggetti nonresidenti in Stati della Comunità europea a condizione chedimostrino di non detenere la partecipazione allo scopo esclusivoo principale di beneficiare del regime in esame».Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026Successivamente, il testo della disposizione è stato cambiato, e peri dividendi corrisposti dal 1° gennaio 2016, esso stabilisce che «ladirettiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015», la qualeha modificato l’art. 1, paragrafo 2, della direttiva del Consiglio n.2011/96/UE, «è attuata dall’ordinamento nazionale mediantel'applicazione dell’art. 10–bis della legge 27 luglio 2000, n. 212».Ne consegue che detta disposizione, costituente clausola generalein materia di abuso del diritto o elusione fiscale, vale oggi come univocoriferimento normativo per legittimare il disconoscimento dell’esenzionedalla ritenuta su dividendi distribuiti da società figlie a società madriresidenti nell’Unione Europea.Il nuovo testo non è applicabile alla fattispecie in esame, rationetemporis.Ciò premesso, il concetto di beneficiario effettivo è ben notonell’ordinamento unionale. In realtà, la clausola specifica ècontemplata nella sola Direttiva 2003/49/CE, in materia di interessi eroyalties (c.d. IRD) e non anche nella Direttiva 90/435/CEE, poitrasfusa nella Direttiva 2011/96/UE, in materia di dividendi (c.d.madre-figlia o PSD) e ciò a connesso alla diversità di tali componentidi reddito e alla ratio di tale ultima direttiva che è quella di eliminarela doppia imposizione economica.Nonostante la mancanza di uno specifico richiamo al requisito inparola, per effetto della modifica apportata dalla Direttiva 2104/86/UEdell’8 luglio 2014 nella PSD è stata inserita una clausola generaleantiabuso mirata a scongiurare ogni pratica abusiva,Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 16173/2023,Cass. n. 23628/2024), la normativa interna di recepimento delladisciplina unionale va però letta alla luce dei chiarimenti forniti dallaCorte di Giustizia di Lussemburgo con le cd. sentenze danesi, inparticolare con quella del 26 febbraio 2019, resa in cause riunite C-Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026116/16 e C-117/16, che specificamente attiene alla materia delladistribuzione dei dividendi e alla [OSCURATO:PERSONA], sentenzerichiamate anche dalla società ricorrente in memoria.In quest’ultima la Corte di Giustizia ha utilizzato in modo esplicitoil concetto del beneficiario effettivo ma all’interno della più ampiafattispecie dell’abuso del diritto; ha precisato, infatti, che – anche inmancanza di disposizioni antiabuso di diritto nazionale o convenzionale– non può impedirsi alle autorità e ai giudici nazionali di negare ibenefici di una direttiva in caso di frodi o abusi in quanto il principio deldivieto delle pratiche abusive è generale del diritto dell'Unione e trovaapplicazione indipendentemente dalla questione se i diritti ed i vantaggioggetto dell'abuso trovino il loro fondamento nei trattati, in unregolamento o in una direttiva.La Corte ha aggiunto che le autorità e i giudici nazionali sono tenutia negare il beneficio dei diritti previsti dalla direttiva 90/435 qualorasiano invocati fraudolentemente o abusivamente.Ha concluso, pertanto nel senso che, a fronte di pratichefraudolente o abusive, le autorità ed i giudici nazionali devono negareal contribuente il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte sugliutili distribuiti da una controllata alla propria società madre, di cuiall’articolo 5 della direttiva medesima, anche in assenza di disposizionidel diritto nazionale o convenzionali che ne prevedano il diniego.La Corte ha precisato che la prova di una pratica abusiva richiede,da una parte, un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che,nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativadell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia statoconseguito e, dall’altra, un elemento soggettivo consistente nellavolontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unioneper mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per ilsuo ottenimento.Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026La Corte di giustizia si è poi anche fatta carico di indicare una seriedi indizi dai quali presumere la sussistenza di un abuso.Ha affermato che può essere considerata costruzione artificiosaquella posta in essere per motivi privi di sostanza economica ecaratterizzati da una struttura puramente formale volta alconseguimento di un vantaggio fiscale e che ciò si verifica, inparticolare, quando, grazie ad un’entità interposta, viene evitato ilversamento di imposte sui dividendi.Ha precisato che costituisce indizio dell’esistenza di una talecostruzione il fatto che i dividendi vengano ritrasferiti, integralmente oquasi, ed entro un lasso di tempo molto breve, ad entità non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] o non rispondenti ai requisiti d’applicazionedella Direttiva.Ha aggiunto che non rispondono ai requisiti d’applicazione dellaDirettiva entità con residenza fiscale situata al di fuori dell’Unione; che,parimenti, la natura artificiosa può risultare dalla circostanza che ilgruppo societario sia strutturato in modo tale che la società percettricedei dividendi debba ritrasferirli ad una terza società, non rispondenteai requisiti d’applicazione della Direttiva, con la conseguenza che essarealizza unicamente un utile imponibile insignificante, agendo dasocietà interposta al fine di consentire il flusso finanziario dalla societàdebitrice verso l’entità effettiva beneficiaria delle somme versate; chela circostanza che una società agisca come società interposta puòessere accertata quando l’unica attività della medesima sia costituitadal percepimento dei dividendi e dal loro successivo trasferimento albeneficiario effettivo o ad altre società interposte.Secondo la Corte di Giustizia l’assenza di un’effettiva attivitàeconomica dev’essere dedotta da un’analisi complessiva relativa allagestione della società, al suo bilancio d’esercizio, alla struttura dei suoiNumero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026costi ed ai costi realmente sostenuti, al personale impiegato nonché ailocali ad alle attrezzature di cui dispone.Ancora, secondo la Corte, possono costituire indizio di unacostruzione artificiosa la sussistenza di contratti tra le societàinteressate generatori di flussi finanziari infragruppo; le modalità difinanziamento delle operazioni; la valutazione dei fondi propri dellesocietà intermediarie; l’assenza, nelle società interposte, del potere didisporre economicamente dei dividendi percepiti. A tal riguardo, sonoidonei a costituire indizi di tal genere, non solo obblighi contrattuali olegali, per la società madre percettrice dei dividendi, di ritrasferirli aterzi, ma anche il fatto che la società medesima, pur in assenza di unobbligo contrattuale o legale di tal genere, non disponga del diritto diutilizzare detti dividendi e di goderne.La Corte ha infine precisato che «spetta in linea di principio allesocietà richiedenti il beneficio dell’esenzione dalla ritenuta alla fonte suidividendi di cui all’articolo 5 della direttiva 90/435 dimostrare disoddisfare le condizioni oggettive previste dalla direttiva stessa. Infatti,nulla impedisce alle amministrazioni finanziarie interessate di esigeredal contribuente le prove che esse reputino necessarie per la correttadeterminazione delle imposte e delle tasse di cui trattasi e, se del caso,di negare l’esenzione richiesta qualora tali prove non vengano fornite…Per contro, nel caso in cui l’amministrazione finanziaria dello Statomembro d’origine intendesse, per un motivo attinente all’esistenza diuna pratica abusiva, negare l’esenzione prevista all’articolo 5 delladirettiva 90/435 ad una società che abbia versato dividendi ad unasocietà stabilita in un altro Stato membro, spetterà alla medesimadimostrare la sussistenza di elementi costitutivi di una pratica di talgenere, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti, in particolare delfatto che la società destinataria dei dividendi versati non ne sia labeneficiaria effettiva».Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026Concludendo, si è affermato (Cass. n. 16173/2023) che nellagiurisprudenza unionale, laddove si controverta in merito alla legittimafruizione dei benefici della Direttiva madre-figlia, una volta affermatoche il divieto di abuso del diritto è un principio generale immanente,non è necessario importare dalle convenzioni o dalla DirettivaInteressi-Royalties la clausola del beneficiario effettivo in funzioneantielusiva. Pertanto, la circostanza che il soggetto che reclama ibenefici ivi previsti non ne sia il ”beneficiario effettivo“ è un elementoda valutarsi per la ricostruzione della fattispecie in termini di praticaelusiva, quale segnale di una struttura posta in essere in manieraformale ed artificiosa per usufruire indebitamente dei benefici riservatialle società con sede nell’Unione.Appare utile rammentare anche che questa Corte, in altro macontiguo ambito, percezione di interessi e royalties, ha chiarito chel’indagine volta ad accertare la qualità di beneficiario effettivo si articolain tre test, autonomi e disgiunti, i quali, a seconda della fattispecieconcreta, prendono in considerazione dei «parametri spia» o «indicisegnaletici» e sono stati denominati dalla dottrina, fattasi carico dirazionalizzare i princìpi cardine enunciati dalla richiamatagiurisprudenza comunitaria e di legittimità e dalle Corti anglosassoni emitteleuropee in noti «leading cases»: (1)«substantive businessactivity test», che verifica se la società percipiente svolga un’attivitàeconomica effettiva o sia una costruzione di puro artificio;(2)«dominion test», che rappresenta il centro dell’indagine e valuta sela società percipiente possa disporre liberamente delle somme ricevutea titolo di dividendi o sia tenuta a rimetterle a un soggetto terzo;(3)«business purpose test», che esamina le ragioni dell’interposizionedella società nel flusso reddituale transfrontaliero, onde appurare seessa abbia una funzione di finanziamento o sia una mera «conduitcompany» o «sociètè relais» (cfr. Cass. n. 16173/2023 e Cass. n.Numero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/202623628/2024, nonché, con riferimento all’esenzione degli interessi edegli altri flussi reddituali dall’imposta ex art. 26–quater del d.P.R. n.600 del 1973, Cass. n. 6005/2023, Cass. n. 6050/2023; vedasi pureCass. n. 26923/2024 in tema di «royalties»).Infine, occorre evidenziare come questa Corte (Cass. n.21281/2023 riprendendo anche principi espressi da Cass. n.27112/2016) abbia evidenziato che la Corte UE ha escluso che integrigli estremi di una costruzione artificiosa il solo fatto che la società“madre” sia dedita esclusivamente alla gestione di beni economici,come le partecipazioni in altre società (cfr. CGUE, 20 dicembre 2017,cause riunite C-504/16 e C613/16, [OSCURATO:PERSONA] AG, punto 73),poiché anche tale attività è significativa di un effettivo insediamento.2.2. Alla luce di tali principi, i motivi primo, secondo, terzo, quintoe sesto vanno accolti nei termini che seguono.La CTR, pur dovendo esaminare, alla luce delle contestazionierariali, il tema di una possibile pratica abusiva o fraudolenta, neitermini però sopra indicati, e all’interno di esso, del tema delbeneficiario effettivo, ha reso una motivazione la cui ratio invero non èsempre pienamente comprensibile, evidenziando una serie dicollegamenti societari e in taluni passaggi adombrando unaesterovestizione, ma non pare aver esaminato la fattispecie alla lucedei superiori criteri e in particolare verificato (la presenza dicontestazioni erariali circa) lo svolgimento o meno di attività reale daparte della società ricorrente (che ha peraltro allegato l’autonomiagestoria degli amministratori e assunto di essere una holding dipartecipazioni), e tanto meno (la presenza di contestazioni erarialicirca) la disponibilità reale dei dividendi in capo ad essa (che findall’inizio del giudizio ha allegato l’assenza di alcun flusso in uscita deimedesimi, invocando a prova i bilanci depositati, e l’assenza di alcunobbligo di ritrasferimento), tanto più che né la CTR né l’ufficio hannoNumero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026indicato un diverso beneficiario effettivo e che i soci della societàindicati nella sentenza non appaiono avere sede al di fuori dell’UE.Né appare chiaro il passaggio della motivazione ove vienecontraddittoriamente affermata la rilevanza, nel quadro dellacostruzione artificiosa, della fissazione da parte di Quattroduedue dellaresidenza in Olanda, pur dando rilievo alla possibilità che ciò fosselegittimamente avvenuto per ragioni civilistiche e per le miglioricondizioni bancarie.3. Anche il quarto motivo è fondato.L’affermazione secondo cui la parte non avesse provato ilpagamento delle imposte sui dividendi in Olanda non appare correttaalla stregua della giurisprudenza di questa Corte, formatasi econsolidatasi più di recente, che, dando seguito anche ai principi postidalla giurisprudenza sovranazionale (cfr. Corte di Giustizia UE sez., 7,19 dicembre 2019, in causa C-389/18), ha affermato che, in punto diesenzione o rimborso da ritenute da dividendi di società di capitalisecondo la disciplina comunitaria della c.d. [OSCURATO:PERSONA] – Figlia e diquella interna che l’ha recepita, quanto alla interpretazione delrequisito concernente l’assoggettamento a tassazione riguardo alleimposte sui redditi della società [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], senza fruizione di regimi di opzione o di esoneroche non siano territorialmente o temporalmente limitati, esso nonimplica che le imposte siano state effettivamente pagate o che vi siaun effettivo esborso a titolo di imposta (cfr. Cass. n. 27646/2023; Cass.n. 19787/2023; Cass. n. 14624/2023; Cass. n. 13845/2021 e le coeveCass. nn. 13846 e 13847), come invece ha ritenuto sul puntonecessario la sentenza impugnata.Del resto, tali conclusioni di questa Corte appaiono in linea con ilprincipio generale e la ratio della direttiva secondo cui solo laNumero registro generale 21940/2018Numero sezionale 3910/2026Numero di raccolta generale 17347/2026Data pubblicazione 01/06/2026produzione del reddito e non anche la sua distribuzione sia soggetta aimposizione.4. I motivi di ricorso vanno quindi accolti, nei termini indicati inmotivazione. L’accoglimento alla luce dei principi esposti assorbe lerichieste di rinvio pregiudiziale alla CGUE, del resto formulate insubordine e non reiterate in memoria alla luce delle intervenutedecisioni di quest’ultima. La sentenza va cassata con rinvio alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversacomposizione, cui si demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità. P.Q.Maccoglie il ricorso, nei termini indicati in motivazione; cassa la sentenzaimpugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere sulle spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, in data 8 maggio 2026.Il PresidenteGian [OSCURATO:PERSONA]