CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41363/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Bari il 23 novembre 2023 ha integralmente confermato la decisione, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Foggia il 27 gennaio 2023, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile di concorso nel reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto a fine di cessione hashish, il 16 dicembre 2022, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti, operata la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. L'imputato si affida ad un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge (art. 62-bis cod. pen.) e vizio di motivazione, che sarebbe mancante, in relazione al diniego delle richieste circostanze attenuanti generiche. 3. L'impugnazione è manifestamente infondata. La pronunzia, infatti, è corredata da appropriata motivazione, basata su significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici e rispetto ad essa il ricorso prospetta deduzioni vaghe e non specifiche, che non assolvono alla tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710). La riferita doglianza censura il trattamento punitivo, benchè esso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive che vengono disattese cognita causa (pp. 3-4 della sentenza impugnata), sottolineando la mancanza di elementi positivamente emersi per il riconoscimento delle attenuanti generiche ed inoltre la gravità dei fatti e la sussistenza di precedenti in giudicato tali da far ritenere l'imputato proclive a delinquere e, dunque, non meritevole della invocata riduzione della pena. 4.Essendo, in definitiva, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi ex art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma