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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:734
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61999J0029 - IT Avis juridique important | 61999J0029 Sentenza della Corte del 10 dicembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee contro Consiglio dell'Unione europea. - Accordi internazionali - [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare - Decisione di adesione - Compatibilità con il Trattato CEEA - Competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. 30-39 del Trattato CEEA. - [OSCURATO:PERSONA]29/99. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11221 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-29/99, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig.

T.F.

Cusack e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg.

S. Marquardt, F. Anton e A.P.

Feeney, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare,

LA CORTE,

composta dai sigg.

G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.-P.

Puissochet, R. Schintgen e C.W.A.

Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O.

Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], P. Jann e

V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), dai sigg.

S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: F.G.

Jacobs cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 giugno 2001, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del Trattato CEEA, l'annullamento parziale della decisione, non pubblicata, del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare (in prosieguo: la «decisione impugnata»). 2 Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del terzo comma della dichiarazione (in prosieguo: la «dichiarazione») resa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare e che fa parte della decisione impugnata, in quanto, limitando la portata di tale comma, il Consiglio cercherebbe di far apparire che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nei settori contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] è limitata agli artt. 15 e 16, n. 2, di quest'ultima e non si estende ai settori contemplati dagli artt. 1-5, 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare 3 [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è stata adottata il 17 giugno 1994 nell'ambito di una conferenza diplomatica indetta dall'agenzia internazionale dell'energia atomica (in prosieguo: l'«Agenzia») e aperta alla firma il 20 settembre 1994.

Essa è entrata in vigore il 24 ottobre 1996.

Il 15 aprile 2002, 53 [OSCURATO:PERSONA], tra cui tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA], l'avevano ratificata. 4 In forza dell'art. 1, gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: «i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da tali impianti; iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire». 5 L'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] definisce i termini «impianto nucleare», «organismo di regolamentazione» e «autorizzazione».

Ai sensi dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima si applica alla sicurezza degli impianti nucleari. 6 L'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] dispone che ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere i suoi obblighi ai sensi della [OSCURATO:PERSONA].

L'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] impone a ciascuna parte contraente di presentare per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di esame previste all'art. 20 della [OSCURATO:PERSONA], un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella [OSCURATO:PERSONA]. 7 L'art. 7, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che ciascuna parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari.

A norma dell'art. 7, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], tale quadro deve prevedere: i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili, ii) un sistema di autorizzazioni per gli impianti nucleari, iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione di tali impianti, nonché iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni. 8 A norma dell'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA], le parti contraenti devono intraprendere le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate: «i) Valutazioni (...) della sicurezza prima della costruzione e l'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita (...). ii) Verifiche (...) intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio». 9 L'art. 15 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Protezione radiologica», è formulato come segue: «Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale». 10 A termini dell'art. 16 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Pianificazione di emergenza»: «1.

Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni al sito, che siano periodicamente oggetto di esercitazione e comprendano le attività da porre in essere in caso di emergenza.

Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani devono essere elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza determinato dall'organismo di regolamentazione.

2. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza.

3. Le parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo». 11 Gli artt. 17-19 della [OSCURATO:PERSONA] contengono obblighi specifici quanto alla sicurezza degli impianti. 12 Ai sensi dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Localizzazione», ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a: «i) valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista; ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sulle persone, sulla società e sull'ambiente; iii) riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii), in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza; iv) consultare le parti contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza». 13 A norma dell'art. 18 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Progettazione e costruzione», le parti contraenti intraprendono le azioni appropriate affinché la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare prevedano diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materie radioattive, le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi e la progettazione consenta un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controllabile. 14 In forza dell'art. 19 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Esercizio», le parti contraenti curano che: «i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento (...); ii) i limiti e le condizioni operative (...) siano definiti e riesaminati, laddove necessario (...); iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate; iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi operativi previsti e ad incidenti;

v) sia disponibile (...) il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza; vi) i malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati (...); vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa (...); viii) la produzione di scorie radioattive (...) sia mantenuta al minimo (...)». 15 A termini dell'art. 30, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA]: «i) La presente [OSCURATO:PERSONA] è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da [OSCURATO:PERSONA] sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie oggetto della presente [OSCURATO:PERSONA]. ii) Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni esercitano per proprio conto i diritti ed assumono i compiti che questa [OSCURATO:PERSONA] attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti. iii) Nel divenire parte della presente [OSCURATO:PERSONA], tali organizzazioni comunicano al depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, quali articoli della presente [OSCURATO:PERSONA] sono applicabili nei loro confronti e qual è la portata della loro competenza nel settore disciplinato da detti articoli. iv) Le organizzazioni di questo tipo non hanno altri diritti di voto che quelli spettanti ai loro [OSCURATO:PERSONA] membri».

Contesto normativo comunitario 16 I firmatari del Trattato CEEA erano, secondo il preambolo di questo, «solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni». 17 Ai sensi dell'art. 2 del Trattato CEEA: «Per l'assolvimento dei suoi compiti, la [OSCURATO:PERSONA] deve, alle condizioni previste dal presente trattato: (...)

b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, (...)

e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, (...)

h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare». 18 Il titolo II del Trattato CEEA, intestato «Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare», comprende un capo 3, dal titolo «Protezione sanitaria», che è composto dagli artt. 30-39. 19 L'art. 30 del Trattato CEEA dispone quanto segue: «Sono istituite nella [OSCURATO:PERSONA] norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Per norme fondamentali s'intendono:

a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza,

b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili,

c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori». 20 L'art. 31 del Trattato CEEA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle suddette norme fondamentali. 21 A norma dell'art. 32, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro, tali norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la stessa procedura. 22 Sul fondamento degli artt. 31 e 32 del Trattato CEEA, il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1).

Tale direttiva stabilisce in particolare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione nonché a curare la protezione radiologica della popolazione in circostanze normali. 23 A termini dell'art. 33, commi dal primo al terzo, del Trattato CEEA: «Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale. [OSCURATO:PERSONA] formula tutte la raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri.

A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura». 24 L'art. 34 del Trattato CEEA dispone: «Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della [OSCURATO:PERSONA].

Il parere conforme della [OSCURATO:PERSONA] è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 25 L'art. 35, primo comma, del Trattato CEEA prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere «agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività nell'atmosfera, delle acque del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali».

A norma del secondo comma di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia. 26 L'art. 36 del Trattato CEEA obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a comunicare regolarmente alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni relative ai controlli di cui all'art. 35 di tale Trattato. 27 Ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEEA: «Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'art. 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi». 28 L'art. 38, commi primo e secondo, del Trattato CEEA prevede: «[OSCURATO:PERSONA] invia agli [OSCURATO:PERSONA] membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo.

In caso di urgenza, la [OSCURATO:PERSONA] emana una direttiva in cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la [OSCURATO:PERSONA] stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari». 29 L'art. 39 del Trattato CEEA incarica la [OSCURATO:PERSONA] di creare nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria. 30 Il titolo II del Trattato CEEA contiene il capo 7, dal titolo «Controllo di sicurezza», che conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] talune competenze relative all'obiettivo di cui all'art. 2, lett. e), di tale Trattato. 31 L'art. 101, commi primo e secondo, del Trattato CEEA dispone: «Nell'ambito della sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo.

Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata».

Adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] 32 Il 15 settembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio una proposta di decisione riguardante l'approvazione dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].

Il testo di tale proposta conteneva una dichiarazione da effettuare ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA], a termini della quale la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da una parte, che gli artt. 1-5, 7 e 14-35 della [OSCURATO:PERSONA] sono di sua pertinenza e, dall'altra, che la [OSCURATO:PERSONA] stessa possiede competenze nei settori contemplati dagli artt. 1-5, 7 e 14-19 della [OSCURATO:PERSONA]. 33 Il 7 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione impugnata.

A termini dell'articolo unico di tale decisione: «1.

E' approvata l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare.

2. Il testo della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica, previsto dall'articolo 30, paragrafo 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, è allegato alla presente decisione». 34 La dichiarazione allegata è così redatta: «Attualmente, i seguenti [OSCURATO:PERSONA] sono membri della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica: il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, l'[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che si applicano nei suoi confronti gli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA].

Si applicano, inoltre, nei suoi confronti gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 14, capoverso ii) e gli articoli da 20 a 35, solo per quanto riguarda i settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo

2. [OSCURATO:PERSONA] ha una competenza ripartita con i summenzionati [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, in forza delle disposizioni del trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica contenute nell'articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato "Protezione sanitaria"». 35 Con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 novembre 1999, 1999/819/Euratom, riguardante l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica (Euratom) alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318, pag. 20), l'adesione alla [OSCURATO:PERSONA] è stata approvata per conto della [OSCURATO:PERSONA].

Il testo della dichiarazione, così come riportato al paragrafo precedente, è allegato a tale decisione.

L'atto di adesione è stato depositato presso il direttore generale dell'Agenzia, depositario della [OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2000.

Ai sensi dell'art. 31, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima è entrata in vigore per la [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2000.

Sulla ricevibilità 36 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1999, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura.

Con decisione 8 febbraio 2000, la Corte ha rinviato l'esame di tale eccezione al merito. 37 Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile per i seguenti motivi: - esso sarebbe privo di oggetto; - esso sarebbe diretto avverso una disposizione inscindibile dalla decisione impugnata, e la [OSCURATO:PERSONA] non chiederebbe l'annullamento integrale della detta decisione; - la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe in realtà di ottenere un parere sulla portata delle competenze della [OSCURATO:PERSONA].

Sul primo motivo di irricevibilità, relativo ad una mancanza di oggetto Argomenti del Consiglio 38 Il Consiglio fa valere che l'annullamento del terzo comma della dichiarazione allegata alla decisione impugnata farebbe venir meno da questa i due soli elementi utili trasmessi al depositario della [OSCURATO:PERSONA], e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] ha una competenza ripartita con gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che tale competenza deriva dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA. 39 Il Consiglio aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta alcuno di questi due elementi.

Essa non sosterrebbe che la [OSCURATO:PERSONA] disponga, nei settori considerati, di una competenza esclusiva, ma essa asserirebbe semplicemente che la [OSCURATO:PERSONA] possiede, in settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA], altre competenze che non formano oggetto della dichiarazione.

Essa non contesterebbe nemmeno che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] per aderire alla [OSCURATO:PERSONA] sia basata sugli articoli pertinenti del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA.

Poiché questi due elementi sarebbero i soli che risultano nel comma della dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento, il Consiglio sostiene che il presente ricorso è privo di oggetto.

Giudizio della Corte 40 La dichiarazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento parziale, forma parte integrante della decisione impugnata, che, in quanto atto produttivo di effetti giuridici, può essere annullato dalla Corte. 41 Il ricorso in esame dev'essere inteso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui quest'ultima omette di sancire che la [OSCURATO:PERSONA] è competente in settori diversi da quelli menzionati nella dichiarazione.

E' giocoforza constatare che un ricorso che mira ad un annullamento del genere non è privo di oggetto. 42 Il primo motivo di irricevibilità deve quindi essere respinto.

Sul secondo motivo di irricevibilità, relativo all'inscindibilità della decisione impugnata Argomenti del Consiglio 43 Il Consiglio assume che la dichiarazione non può essere disgiunta dalla decisione impugnata e che una domanda di annullamento diretta nei confronti della sola dichiarazione è di conseguenza irricevibile.

Il Consiglio non avrebbe approvato tale decisione senza una dichiarazione completa sulla competenza.

Per esso, la dichiarazione sarebbe stata una condicio sine qua non dell'adozione della decisione impugnata.

Sarebbe pertanto impossibile mantenere in vigore la detta decisione annullando nel contempo, integralmente o parzialmente, la dichiarazione.

Ora, la Corte non potrebbe annullare la decisione stessa in quanto ciò non le è stato domandato, ed essa non potrebbe annullare soltanto una parte di un atto giuridico inscindibile. 44 Il Consiglio fa altresì valere che la [OSCURATO:PERSONA] chiede unicamente l'annullamento del terzo comma della dichiarazione mentre questo forma un tutt'uno con il comma che lo precede.

Tale terzo comma deriverebbe direttamente e necessariamente dal secondo: la [OSCURATO:PERSONA] dichiarerebbe all'inizio che gli artt. 15 e 16, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] si applicano nei suoi confronti, poi essa proseguirebbe dichiarando che essa ha una competenza nei settori regolati da tali disposizioni.

Ove la Corte dovesse ritenere che tali settori di competenza della [OSCURATO:PERSONA] non siano completamente menzionati nella dichiarazione e che tale insufficienza costituisca una violazione del Trattato CEEA, essa dovrebbe annullare o il secondo comma della dichiarazione, nei limiti in cui esso non enuncia tutte le competenze della [OSCURATO:PERSONA], o il secondo e il terzo comma della dichiarazione, il che non è domandato dalla [OSCURATO:PERSONA] e non potrebbe pertanto essere deciso se non ultra petita.

Sarebbe in realtà il secondo comma della dichiarazione a costituire il punto centrale di questa e la sua sola disposizione utile.

Esisterebbe un nesso inscindibile tra l'indicazione degli articoli della [OSCURATO:PERSONA] applicabili e il problema della portata della competenza della [OSCURATO:PERSONA] quanto a tali articoli.

Inoltre, il terzo comma della dichiarazione non riguarderebbe il problema della competenza in quanto tale, bensì quello dell'estensione della competenza, giacché la [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe indicato che essa non godeva di una competenza esclusiva nei settori considerati.

Giudizio della Corte 45 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'annullamento parziale di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto della decisione (v., in tal senso, sentenze 23 ottobre 1974, causa 17/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1063, punto 21, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, France e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-1375, punto 256).

Ciò si verifica nella fattispecie. 46 Gli elementi la cui omissione vizierebbe di illegittimità la dichiarazione non sono, per definizione, contenuti in quest'ultima e sono perciò separabili dalle disposizioni che vi figurano.

L'annullamento del terzo comma della dichiarazione nei limiti in cui non si sono menzionati taluni articoli della [OSCURATO:PERSONA] non inciderebbe per nulla sulla portata giuridica delle disposizioni sulle quali il Consiglio si è già pronunciato.

Un annullamento del genere non modificherebbe quindi la sostanza della decisione impugnata.

Pertanto, tali elementi possono considerarsi separabili dal resto della decisione impugnata. 47 Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la dichiarazione faccia parte integrante della decisione impugnata non impedisce l'annullamento di tale dichiarazione in quanto essa ometta di menzionare competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 48 Per quanto riguarda il rapporto tra il secondo e il terzo comma della dichiarazione, occorre constatare che essi corrispondono al secondo e al terzo tipo di dati da dichiarare ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA]. 49 Con i termini «articoli (...) applicabili» la suddetta disposizione si riferisce a tutti gli articoli che si impongono giuridicamente ad una parte contraente, ivi compresi gli articoli che non creano né diritti né obblighi e nei confronti dei quali non si pone quindi la questione della competenza dell'organizzazione regionale.

Per contro, esigendo da queste ultime organizzazioni l'indicazione della «portata della loro competenza», l'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere che esse comunichino al depositario e quindi alle altre parti della [OSCURATO:PERSONA], da un canto, i settori disciplinati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei quali esse sono competenti per assumere gli obblighi ed esercitare i diritti che ne derivano e, dall'altro, la portata delle suddette competenze. 50 Ove dall'analisi del ricorso in esame dovesse risultare che il Consiglio ha omesso di menzionare nel terzo comma della dichiarazione taluni articoli che non sono considerati nemmeno nel secondo comma, ciò implicherebbe che anche tale secondo comma è incompleto.

Tuttavia, il rapporto tra i due commi non è tale da impedire che si eserciti un controllo di legittimità su uno dei due indipendentemente da quello esercitato sull'altro. 51 Di conseguenza, il secondo motivo d'irricevibilità dev'essere respinto.

Sul terzo motivo di irricevibilità, relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di ottenere un parere Argomenti del Consiglio 52 Il Consiglio sostiene che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non chiede un vero e proprio annullamento di una parte della dichiarazione, bensì cerca di ottenere un parere della Corte sulla portata della competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'adesione di quest'ultima alla [OSCURATO:PERSONA].

Esso fa valere, in proposito, che il Trattato CEEA non prevede, contrariamente all'art. 228, n. 6, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 6, CE), la possibilità di domandare alla Corte un parere circa la compatibilità con il Trattato di un accordo internazionale previsto, vale a dire sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] a concludere un accordo del genere.

Giudizio della Corte 53 Non vi sono elementi da cui risulti che la [OSCURATO:PERSONA] persegua col presente ricorso uno scopo diverso dall'annullamento parziale della decisione impugnata. 54 Inoltre, il fatto che il Trattato CEEA non preveda che la Corte possa pronunciarsi mediante parere sulla compatibilità con tale Trattato degli accordi internazionali la cui conclusione è prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] non esclude che alla Corte possa essere proposta una domanda di controllo della legittimità di un atto recante approvazione di una decisione di adesione ad una convenzione internazionale nell'ambito di un ricorso di annullamento ex art. 146 del Trattato CEEA (v., in tal senso, per quanto riguarda il rapporto tra il ricorso di annullamento e il procedimento di parere nell'ambito del Trattato CE, parere 2/00 del 6 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-9713, punto 12). 55 Il terzo motivo di irricevibilità non può quindi essere accolto. 56 Da quanto precede risulta che l'eccezione di irricevibilità dev'essere respinta.

Sul merito Argomenti delle parti 57 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il terzo comma della dichiarazione viola il diritto comunitario in quanto non considera l'insieme delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che tale disposizione dev'essere quindi annullata ai sensi dell'art. 146 del Trattato CEEA. 58 A sostegno della sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l'art. 1, secondo comma, del Trattato CEEA stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita degli [OSCURATO:PERSONA] membri e allo sviluppo degli scambi con altri paesi.

L'art. 2, lett. b), del Trattato CEEA obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché a vigilare sulla loro applicazione. 59 L'art. 30 del Trattato CEEA prevedrebbe l'istituzione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

L'art. 31 di tale Trattato prevedrebbe il meccanismo consultivo e legislativo di elaborazione delle dette norme, poi di adozione di tali norme con atto legislativo del Consiglio.

Tali disposizioni del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA non riguarderebbero direttamente la scelta dei siti, il rilascio delle autorizzazioni, la messa in servizio o l'esercizio di impianti nucleari in quanto tali, bensì verterebbero sulla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Questa distinzione si baserebbe sulla verità tecnica secondo cui tutto ciò che è nucleare è radioattivo, ma le radiazioni non sono tutte di origine nucleare. 60 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'esistenza della direttiva 96/29 e degli atti normativi adottati in base a tale direttiva prova che le competenze conferite in materia dal Trattato CEEA sono effettivamente esercitate. 61 [OSCURATO:PERSONA] conclude che talune competenze e taluni poteri sono quindi conferiti alla [OSCURATO:PERSONA], che deve poterli esercitare.

Essa ritiene che il suo punto di vista trovi conferma nell'art. 32 del Trattato CEEA, ai sensi del quale le norme fondamentali possono essere rivedute o completate a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro. 62 Essa sostiene altresì che, oltre agli artt. 30-32 del Trattato CEEA, gli artt. 33 e 35-38 di quest'ultimo conferiscono competenze alla [OSCURATO:PERSONA]. 63 Essa ammette che le disposizioni del Trattato CEEA non conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a disciplinare la creazione e il funzionamento di impianti nucleari.

Tuttavia, il rischio derivante dall'esercizio di siffatti impianti rientrerebbe nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 64 Da parte sua, il Consiglio sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega come l'asserita circostanza che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta entro limiti troppo restrittivi costituisca una violazione del Trattato CEEA o possa inficiare le norme comuni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] non fa nemmeno valere che una siffatta limitazione delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] rechi pregiudizio agli interessi di questa. 65 Il Consiglio sostiene che l'insieme delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA] è ben considerato nella dichiarazione e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha «esaurito» le sue competenze nell'ambito dell'adesione a tale [OSCURATO:PERSONA].

Il Consiglio fa valere che nessun articolo del Trattato CEEA attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a disciplinare la creazione e il funzionamento di impianti nucleari.

Tale competenza sarebbe stata conservata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di competenze solo in materia di protezione della popolazione e tutti gli articoli della [OSCURATO:PERSONA] che riguardano tale protezione sarebbero considerati nella dichiarazione. 66 In risposta all'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha già legiferato in materia di sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio fa valere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] non può dedursi da una disposizione della direttiva 96/29 in quanto, in forza del suo art. 2 relativo al campo di applicazione, tale direttiva si applica nel suo insieme a «pratiche» e non a «impianti».

Sull'obbligo, in diritto comunitario, di comunicare al depositario della [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione di competenze completa 67 L'approvazione, da parte del Consiglio, dell'adesione ad una convenzione internazionale, in conformità all'art. 101, secondo comma, del Trattato CEEA, ha l'effetto giuridico di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a concludere tale convenzione all'interno dell'ambito stabilito dalla decisione del Consiglio. 68 Quando approva l'adesione ad una convenzione internazionale senza alcuna riserva, il Consiglio è tenuto a rispettare le condizioni previste da questa convenzione per una tale adesione giacché una decisione di adesione non conforme alle dette condizioni violerebbe gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] fin dalla sua entrata in vigore. 69 Inoltre, dal dovere di leale cooperazione tra le istituzioni (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1995, causa C-65/93, Parlamento/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-643, punto 23) deriva che la decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione ad una convenzione internazionale deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di conformarsi al diritto internazionale. 70 Nel caso di specie, l'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere interpretato, nell'interesse delle altre parti contraenti, nel senso che la dichiarazione di competenze prevista da tale disposizione deve essere completa. 71 Da quanto precede risulta che il Consiglio era tenuto, in forza del diritto comunitario, ad allegare alla sua decisione di approvazione dell'adesione alla [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione di competenze completa.

Considerazioni generali sulle competenze della [OSCURATO:PERSONA] in materia di sicurezza nucleare 72 Le parti in causa convengono che la [OSCURATO:PERSONA] possiede competenze, ripartite con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, per intraprendere: - ai sensi dell'art. 15 della [OSCURATO:PERSONA], le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuto al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazioni superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale, e, - ai sensi dell'art. 16, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza. 73 La controversia verte sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponga di altre competenze nei settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 74 In proposito occorre constatare che il Trattato CEEA non contiene un titolo relativo agli impianti di produzione di energia nucleare e che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione delle disposizioni del titolo II, capo 3, del detto Trattato. 75 Tale interpretazione dev'essere effettuata alla luce dell'obiettivo, sancito nel preambolo del Trattato CEEA, che consiste nell'«instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» (v., a proposito delle disposizioni del capitolo VII del Trattato CEEA, deliberazione 14 novembre 1978, 1/78, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2151, punto 21). 76 Essa deve pure prendere in considerazione il fatto che il titolo II, capo 3, del Trattato CEEA attua l'art. 2, lett. b), di tale Trattato, che incarica la [OSCURATO:PERSONA] di «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e [di] vigilare sulla loro applicazione».

Da una parte, risulta che tale protezione non può essere conseguita senza un controllo delle sorgenti di radiazioni nocive.

D'altra parte, le attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della protezione sanitaria devono rispettare le competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri definite, in particolare, dal titolo II, capo 3, dello stesso Trattato CEEA. 77 In questa prospettiva il Consiglio ha adottato la risoluzione 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU C 185, pag. 1).

Il quarto `considerando' di tale risoluzione stabilisce che «i problemi tecnologici relativi alla sicurezza nucleare richiedono, in particolare a motivo delle loro implicazioni per la salute e l'ambiente, un'azione appropriata sul piano comunitario, che tenga conto delle prerogative e delle responsabilità assunte dalle autorità nazionali». 78 Occorre rilevare che, al fine di dar loro un effetto utile, la Corte ha interpretato più volte in senso lato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 3, del Trattato CEEA. 79 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 22 settembre 1988, causa 187/87, Saarland e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5013, punto 11), pronunciata in una causa in cui la controversia nella causa principale verteva sulla centrale nucleare di Cattenom (Francia), la Corte ha affermato che le disposizioni del capo del Trattato CEEA intitolato «La protezione sanitaria» formano un complesso coerente che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare.

Tenuto conto dello scopo dell'art. 37 del Trattato CEEA, che è quello di prevenire una possibile contaminazione radioattiva, la Corte ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto in materia dalla [OSCURATO:PERSONA], l'unica che disponga di una visione globale degli sviluppi delle attività del settore nucleare nell'intero territorio della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Saarland e a., cit., punti 12 e 13).

Essa ha respinto sul fondamento di questa considerazione l'argomento secondo cui i dati generali di un progetto di smaltimento di residui radioattivi potrebbero essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che detto smaltimento sia stato autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato (sentenza Saarland e a., cit., punto 20). 80 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag.

I-4529, punto 14), che verteva sul regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371, pag. 11), la Corte non ha accolto l'interpretazione restrittiva degli artt. 30 e segg. del Trattato CEEA proposta dal Parlamento.

Essa ha dichiarato che i detti articoli miravano a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, «a prescindere da quale sia la sorgente». 81 La direttiva 96/29 si inserisce nella stessa prospettiva.

Come viene affermato nel suo sesto `considerando', essa tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di protezione radiologica, evoluzione che è descritta in dettaglio dall'avvocato generale nei paragrafi 123-132 delle sue conclusioni. 82 Tenuto conto dei punti 74-81 della presente sentenza, per delimitare le competenze della [OSCURATO:PERSONA] non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. 83 Alla luce di tali considerazioni si deve stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] disponga di competenze in settori regolati da articoli della [OSCURATO:PERSONA] diversi dagli artt. 15 e 16, n. 2.

Sulle competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori regolati dagli articoli controversi della [OSCURATO:PERSONA]. 1 («Obiettivi»), 2 («Definizioni») e 3 («Campo di applicazione») della [OSCURATO:PERSONA] 84 Come giustamente sostiene il Consiglio, gli artt. 1-3 della [OSCURATO:PERSONA] non creano né diritti né obblighi, di modo che nei loro confronti non si pone la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 85 Il Consiglio poteva quindi legittimamente non menzionare tali articoli nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 4 («Misure di attuazione») e 5 («Presentazione dei rapporti») della [OSCURATO:PERSONA] 86 E' chiaro che l'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere interpretato nel senso che la dichiarazione di competenza da esso imposta deve vertere sugli obblighi specifici, vale a dire solo su quelli nei confronti dei quali gli artt. 4 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono obblighi di applicazione e di presentazione di rapporti su tale applicazione. 87 Pertanto, non era necessario menzionare gli artt. 4 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA].

Art. 7 («Quadro legislativo e regolatorio») della [OSCURATO:PERSONA] 88 L'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] fa parte del capitolo 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Legislazione e regolamentazione».

Esso prescrive l'istituzione di un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. 89 Anche se il Trattato CEEA non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad autorizzare la costruzione o l'esercizio di impianti nucleari, essa dispone, in forza degli artt. 30-32 del Trattato CEEA, di una competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria, un sistema di autorizzazione che deve essere applicato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Infatti, un atto legislativo del genere costituisce un provvedimento che integra le norme fondamentali considerate all'art. 30 del Trattato CEEA. 90 Per quanto riguarda l'argomento del Consiglio secondo il quale l'art. 7, n. 2, sub i), della [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso si riferisce a prescrizioni e regolamenti «nazionali», e riguarderebbe quindi solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri, è sufficiente constatare che, ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub ii), della [OSCURATO:PERSONA], le organizzazioni regionali devono, nelle materie di loro competenza, assumere le responsabilità che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri. 91 L'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA].

Art. 14 («Valutazione e verifica della sicurezza») della [OSCURATO:PERSONA] 92 Nel settore regolato dall'art. 14, sub ii), della [OSCURATO:PERSONA], la competenza della [OSCURATO:PERSONA] è fondata sull'art. 35 del Trattato CEEA. 93 Quanto al settore regolato dall'art. 14, sub i), della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CEEA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate.

A tal fine essi possono, ad esempio, prescrivere valutazioni della sicurezza come quelle previste da tale disposizione della [OSCURATO:PERSONA]. 94 A termini dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CEEA, la [OSCURATO:PERSONA] è competente a formulare «tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri». [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del detto articolo, terzo comma. 95 Ora, è previsto, all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], che gli obblighi che quest'ultima impone alle parti contraenti possono essere applicati non soltanto attraverso misure legislative e regolatorie, ma anche attraverso misure amministrative ed altre disposizioni.

L'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] può quindi richiedere l'adozione di provvedimenti non vincolanti per i loro destinatari, come raccomandazioni.

Di conseguenza, la competenza, devoluta alla [OSCURATO:PERSONA], a formulare raccomandazioni agli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore regolato dall'art. 14, sub i), della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere presa in considerazione e quest'ultima disposizione avrebbe dovuto essere menzionata nella dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. 96 Pertanto, senza che sia necessario verificare se la [OSCURATO:PERSONA] disponga ancora di altre competenze nel settore regolato dall'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che tale disposizione avrebbe dovuto essere menzionata nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA].

Art. 16 («Pianificazione di emergenza»), nn. 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] 97 Per quanto riguarda l'art. 16, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che gli artt. 30-32 del Trattato CEEA conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad emanare norme fondamentali in materia di misure di emergenza, il che implica il potere di esigere dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che stabiliscano piani che prevedano siffatte misure per gli impianti nucleari. 98 Per quanto riguarda l'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non può validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] non è interessata da tale disposizione in quanto essa è una parte contraente che dispone effettivamente di impianti nucleari nel territorio dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. 99 Infatti, l'interpretazione dell'art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto della possibilità che un'organizzazione regionale di cui all'art. 30, n. 4, sub i), della [OSCURATO:PERSONA] sia composta di [OSCURATO:PERSONA] membri di cui taluni dispongano di impianti nucleari nel loro territorio e altri no.

Lo scopo dell'art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere compromesso qualora una siffatta organizzazione non assumesse le sue responsabilità derivanti dall'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri che non hanno impianti nucleari nel loro territorio.

Pertanto, nel caso descritto nella prima frase di questo punto, non soltanto l'art. 16, n. 1, ma anche l'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] si applicano all'organizzazione regionale interessata. 100 Dato che taluni [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] non dispongono di impianti nucleari nel loro territorio e che, come precisato al punto 97 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare, nei loro confronti, norme fondamentali in materia di misure di emergenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza nel settore di cui all'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA]. 101 L'art. 16, nn. 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pertanto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA].

Art. 17 («Localizzazione») della [OSCURATO:PERSONA] 102 La localizzazione di un impianto nucleare, di cui tratta l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], comprende necessariamente la presa in considerazione di fattori relativi alla radioprotezione, come le caratteristiche demografiche del sito.

E' chiaro che tali fattori sono considerati all'art. 17, sub ii), della [OSCURATO:PERSONA]. 103 Ora, ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEEA, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una competenza riguardo a «qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma», se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro.

Questa constatazione è sufficiente per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha competenze nel settore regolato dall'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA]. 104 Tale articolo della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pertanto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 18 («Progettazione e costruzione») e 19 («Esercizio») della [OSCURATO:PERSONA] 105 Le azioni prescritte dagli artt. 18 e 19 della [OSCURATO:PERSONA] in materia di progettazione, di costruzione e di esercizio di impianti nucleari possono costituire oggetto delle disposizioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono per garantire, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CEEA, l'osservanza delle norme fondamentali.

Ora, la [OSCURATO:PERSONA] è competente a formulare raccomandazioni intese all'armonizzazione di tali disposizioni, come risulta dall'art. 33, secondo comma, del Trattato CEEA, interpretato alla luce delle considerazioni esposte nei punti 74-83 della presente sentenza. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a contribuire all'elaborazione di tali raccomandazioni mediante le comunicazioni di cui all'art. 33, terzo comma, del Trattato CEEA. 106 Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte al punto 95 della presente sentenza, gli artt. 18 e 19 della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere menzionati nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. 107 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il terzo comma della dichiarazione deve essere annullato nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 della [OSCURATO:PERSONA].

Decisione relativa alle spese Sulle spese 108 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sono risultati parzialmente soccombenti, occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce: 1) Il terzo comma della dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare e allegata alla decisione del Consiglio 7 dicembre 1998 che approva l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare è annullato nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 di tale [OSCURATO:PERSONA]. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61999J0029 - IT Avis juridique important | 61999J0029 Sentenza della Corte del 10 dicembre 2002. - [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee contro Consiglio dell'Unione europea. - Accordi internazionali - [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare - Decisione di adesione - Compatibilità con il Trattato CEEA - Competenza esterna della [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. 30-39 del Trattato CEEA. - [OSCURATO:PERSONA]29/99. raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-11221 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-29/99, [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dal sig. T.F. Cusack e dalla sig.ra L. Ström, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai sigg. S. Marquardt, F. Anton e A.P. Feeney, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuto, avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, LA CORTE, composta dai sigg. G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, J.-P. Puissochet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. [OSCURATO:PERSONA], P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: F.G. Jacobs cancelliere: sig.ra D. Louterman-Hubeau, capodivisione vista la relazione d'udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 5 giugno 2001, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 dicembre 2001, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 5 febbraio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del Trattato CEEA, l'annullamento parziale della decisione, non pubblicata, del Consiglio 7 dicembre 1998, che approva l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare (in prosieguo: la «decisione impugnata»). 2 Più precisamente, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del terzo comma della dichiarazione (in prosieguo: la «dichiarazione») resa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare e che fa parte della decisione impugnata, in quanto, limitando la portata di tale comma, il Consiglio cercherebbe di far apparire che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] nei settori contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] è limitata agli artt. 15 e 16, n. 2, di quest'ultima e non si estende ai settori contemplati dagli artt. 1-5, 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare 3 [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è stata adottata il 17 giugno 1994 nell'ambito di una conferenza diplomatica indetta dall'agenzia internazionale dell'energia atomica (in prosieguo: l'«Agenzia») e aperta alla firma il 20 settembre 1994. Essa è entrata in vigore il 24 ottobre 1996. Il 15 aprile 2002, 53 [OSCURATO:PERSONA], tra cui tutti gli [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA], l'avevano ratificata. 4 In forza dell'art. 1, gli obiettivi della [OSCURATO:PERSONA] sono i seguenti: «i) conseguire e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare nel mondo intero grazie al miglioramento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, includendo, ove appropriato, la cooperazione tecnica in materia di sicurezza; ii) istituire e mantenere, negli impianti nucleari, difese efficaci contro i potenziali rischi radiologici, in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente dagli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti emesse da tali impianti; iii) prevenire gli incidenti aventi conseguenze radiologiche e mitigarne le conseguenze qualora tali incidenti dovessero avvenire». 5 L'art. 2 della [OSCURATO:PERSONA] definisce i termini «impianto nucleare», «organismo di regolamentazione» e «autorizzazione». Ai sensi dell'art. 3 della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima si applica alla sicurezza degli impianti nucleari. 6 L'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA] dispone che ciascuna parte contraente adotta, nell'ambito del proprio diritto interno, le misure legislative, regolatorie ed amministrative e le altre azioni necessarie per adempiere i suoi obblighi ai sensi della [OSCURATO:PERSONA]. L'art. 5 della [OSCURATO:PERSONA] impone a ciascuna parte contraente di presentare per riesame, prima di ciascuna delle riunioni di esame previste all'art. 20 della [OSCURATO:PERSONA], un rapporto sui provvedimenti adottati per soddisfare ciascuno degli obblighi enunciati nella [OSCURATO:PERSONA]. 7 L'art. 7, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA] stabilisce che ciascuna parte contraente istituisce e mantiene in vigore un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. A norma dell'art. 7, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], tale quadro deve prevedere: i) l'istituzione di prescrizioni e di norme di sicurezza nazionali applicabili, ii) un sistema di autorizzazioni per gli impianti nucleari, iii) un sistema regolatorio di ispezioni e di valutazione di tali impianti, nonché iv) la vigilanza sul rispetto della normativa applicabile e dei limiti delle autorizzazioni. 8 A norma dell'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA], le parti contraenti devono intraprendere le azioni appropriate per assicurare che vengano effettuate: «i) Valutazioni (...) della sicurezza prima della costruzione e l'avviamento di un impianto nucleare e per tutta la durata della sua vita (...). ii) Verifiche (...) intese a controllare che lo stato fisico e l'esercizio di un impianto nucleare continuino ad essere conformi alla sua progettazione, ai requisiti di sicurezza nazionali applicabili ed ai limiti ed alle condizioni di esercizio». 9 L'art. 15 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Protezione radiologica», è formulato come segue: «Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuta al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazione superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale». 10 A termini dell'art. 16 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Pianificazione di emergenza»: «1. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che, per gli impianti nucleari, ci siano piani d'emergenza interni ed esterni al sito, che siano periodicamente oggetto di esercitazione e comprendano le attività da porre in essere in caso di emergenza. Per ogni nuovo impianto nucleare, tali piani devono essere elaborati e provati prima che l'impianto inizi a funzionare al di sopra di un basso livello di potenza determinato dall'organismo di regolamentazione. 2. Ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza. 3. Le parti contraenti che non hanno impianti nucleari sul loro territorio, per quanto soggette alla probabilità di essere coinvolte in un'emergenza radiologica in un impianto nucleare limitrofo, intraprenderanno le azioni appropriate per l'elaborazione e le esercitazioni di piani di emergenza per il loro territorio, comprendenti le attività da mettere in atto in caso di emergenza di questo tipo». 11 Gli artt. 17-19 della [OSCURATO:PERSONA] contengono obblighi specifici quanto alla sicurezza degli impianti. 12 Ai sensi dell'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Localizzazione», ciascuna parte contraente intraprende le azioni appropriate per assicurare che vengano stabilite ed attuate procedure idonee a: «i) valutare tutti i fattori rilevanti inerenti al sito che possono incidere sulla sicurezza di un impianto nucleare per tutta la durata della sua vita prevista; ii) valutare il probabile impatto che un impianto nucleare previsto potrebbe avere dal punto di vista della sicurezza sulle persone, sulla società e sull'ambiente; iii) riesaminare, secondo le necessità, tutti i fattori pertinenti di cui ai capoversi i) e ii), in modo da garantire che l'impianto nucleare rimanga accettabile dal punto di vista della sicurezza; iv) consultare le parti contraenti nelle vicinanze di un impianto nucleare previsto, nella misura in cui potrebbero essere coinvolte da tale impianto, e fornire loro, su richiesta, le informazioni necessarie per poter valutare ed effettuare proprie stime dell'eventuale impatto, dello stesso impianto, sul loro territorio, dal punto di vista della sicurezza». 13 A norma dell'art. 18 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Progettazione e costruzione», le parti contraenti intraprendono le azioni appropriate affinché la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare prevedano diversi livelli e metodi di protezione affidabili (difesa in profondità) contro il rilascio di materie radioattive, le tecnologie utilizzate per la progettazione e la costruzione di un impianto nucleare siano provate dall'esperienza o qualificate da prove o da analisi e la progettazione consenta un esercizio affidabile, stabile ed agevolmente controllabile. 14 In forza dell'art. 19 della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Esercizio», le parti contraenti curano che: «i) l'autorizzazione iniziale all'esercizio di un impianto nucleare si basi su un'analisi di sicurezza appropriata e su un programma di avviamento (...); ii) i limiti e le condizioni operative (...) siano definiti e riesaminati, laddove necessario (...); iii) l'esercizio, la manutenzione, l'ispezione e le prove di un impianto nucleare siano condotte secondo procedure approvate; iv) siano stabilite procedure per far fronte ad eventi operativi previsti e ad incidenti; v) sia disponibile (...) il supporto tecnico ed ingegneristico necessario in tutti i settori rilevanti per la sicurezza; vi) i malfunzionamenti significativi per la sicurezza siano notificati (...); vii) siano predisposti programmi di raccolta e di analisi dell'esperienza operativa (...); viii) la produzione di scorie radioattive (...) sia mantenuta al minimo (...)». 15 A termini dell'art. 30, n. 4, della [OSCURATO:PERSONA]: «i) La presente [OSCURATO:PERSONA] è aperta alla firma o all'adesione di organizzazioni regionali aventi carattere d'integrazione o altro, a condizione che ciascuna di tali organizzazioni sia costituita da [OSCURATO:PERSONA] sovrani ed abbia competenza in merito alla negoziazione, conclusione ed applicazione di accordi internazionali nelle materie oggetto della presente [OSCURATO:PERSONA]. ii) Nelle materie di loro competenza, tali organizzazioni esercitano per proprio conto i diritti ed assumono i compiti che questa [OSCURATO:PERSONA] attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] parti contraenti. iii) Nel divenire parte della presente [OSCURATO:PERSONA], tali organizzazioni comunicano al depositario di cui all'articolo 34 una dichiarazione nella quale sono indicati quali sono i loro [OSCURATO:PERSONA] membri, quali articoli della presente [OSCURATO:PERSONA] sono applicabili nei loro confronti e qual è la portata della loro competenza nel settore disciplinato da detti articoli. iv) Le organizzazioni di questo tipo non hanno altri diritti di voto che quelli spettanti ai loro [OSCURATO:PERSONA] membri». Contesto normativo comunitario 16 I firmatari del Trattato CEEA erano, secondo il preambolo di questo, «solleciti d'instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni». 17 Ai sensi dell'art. 2 del Trattato CEEA: «Per l'assolvimento dei suoi compiti, la [OSCURATO:PERSONA] deve, alle condizioni previste dal presente trattato: (...) b) stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e vigilare sulla loro applicazione, (...) e) garantire, mediante adeguati controlli, che le materie nucleari non vengano distolte dalle finalità cui sono destinate, (...) h) stabilire con gli altri paesi e con le organizzazioni internazionali tutti i collegamenti idonei a promuovere il progresso nell'utilizzazione pacifica dell'energia nucleare». 18 Il titolo II del Trattato CEEA, intestato «Disposizioni intese a favorire il progresso nel campo dell'energia nucleare», comprende un capo 3, dal titolo «Protezione sanitaria», che è composto dagli artt. 30-39. 19 L'art. 30 del Trattato CEEA dispone quanto segue: «Sono istituite nella [OSCURATO:PERSONA] norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Per norme fondamentali s'intendono: a) le dosi massime ammissibili con un sufficiente margine di sicurezza, b) le esposizioni e contaminazioni massime ammissibili, c) i principi fondamentali di sorveglianza sanitaria dei lavoratori». 20 L'art. 31 del Trattato CEEA definisce la procedura di elaborazione e di adozione delle suddette norme fondamentali. 21 A norma dell'art. 32, a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro, tali norme fondamentali possono essere rivedute o completate secondo la stessa procedura. 22 Sul fondamento degli artt. 31 e 32 del Trattato CEEA, il Consiglio ha adottato la direttiva del Consiglio 13 maggio 1996, 96/29/Euratom, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti (GU L 159, pag. 1). Tale direttiva stabilisce in particolare che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad assoggettare determinate pratiche implicanti un rischio da radiazioni ionizzanti ad un sistema di dichiarazione e di previa autorizzazione nonché a curare la protezione radiologica della popolazione in circostanze normali. 23 A termini dell'art. 33, commi dal primo al terzo, del Trattato CEEA: «Ciascuno Stato membro stabilisce le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate e adotta le misure necessarie per quanto riguarda l'insegnamento, l'educazione e la formazione professionale. [OSCURATO:PERSONA] formula tutte la raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri. A tal fine, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare alla [OSCURATO:PERSONA] sia le disposizioni applicabili al momento dell'entrata in vigore del presente Trattato, sia gli ulteriori progetti di disposizioni di ugual natura». 24 L'art. 34 del Trattato CEEA dispone: «Ciascuno Stato membro, nei territori del quale devono effettuarsi degli esperimenti particolarmente pericolosi, è tenuto ad adottare disposizioni supplementari di protezione sanitaria, dopo aver preventivamente domandato in merito il parere della [OSCURATO:PERSONA]. Il parere conforme della [OSCURATO:PERSONA] è obbligatorio quando gli effetti di tali esperimenti siano suscettibili di ripercuotersi sui territori degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri». 25 L'art. 35, primo comma, del Trattato CEEA prescrive agli [OSCURATO:PERSONA] membri di provvedere «agli impianti necessari per effettuare il controllo permanente del grado di radioattività nell'atmosfera, delle acque del suolo, come anche al controllo sull'osservanza delle norme fondamentali». A norma del secondo comma di tale articolo, la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di accedere agli impianti di controllo e può verificarne il funzionamento e l'efficacia. 26 L'art. 36 del Trattato CEEA obbliga gli [OSCURATO:PERSONA] membri a comunicare regolarmente alla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni relative ai controlli di cui all'art. 35 di tale Trattato. 27 Ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEEA: «Ciascuno Stato membro è tenuto a fornire alla [OSCURATO:PERSONA] i dati generali di qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma, per consentire di determinare se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del gruppo di esperti previsto dall'art. 31, esprime il suo parere entro un termine di sei mesi». 28 L'art. 38, commi primo e secondo, del Trattato CEEA prevede: «[OSCURATO:PERSONA] invia agli [OSCURATO:PERSONA] membri tutte le raccomandazioni concernenti il grado di radioattività dell'atmosfera, delle acque e del suolo. In caso di urgenza, la [OSCURATO:PERSONA] emana una direttiva in cui intima allo Stato membro in causa di adottare, nel termine che la [OSCURATO:PERSONA] stessa provvede a fissare, tutte le misure necessarie ad evitare un'infrazione alle norme fondamentali e a garantire il rispetto delle disposizioni regolamentari». 29 L'art. 39 del Trattato CEEA incarica la [OSCURATO:PERSONA] di creare nell'ambito del Centro comune di ricerche nucleari una sezione di studio e documentazione per i problemi di protezione sanitaria. 30 Il titolo II del Trattato CEEA contiene il capo 7, dal titolo «Controllo di sicurezza», che conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] talune competenze relative all'obiettivo di cui all'art. 2, lett. e), di tale Trattato. 31 L'art. 101, commi primo e secondo, del Trattato CEEA dispone: «Nell'ambito della sua competenza, la [OSCURATO:PERSONA] può impegnarsi mediante la conclusione di accordi o convenzioni con uno Stato terzo, una organizzazione internazionale o un cittadino di uno Stato terzo. Tali accordi o convenzioni sono negoziati dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo le direttive del Consiglio e sono conclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] con l'approvazione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata». Adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] 32 Il 15 settembre 1994 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al Consiglio una proposta di decisione riguardante l'approvazione dell'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA]. Il testo di tale proposta conteneva una dichiarazione da effettuare ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA], a termini della quale la [OSCURATO:PERSONA] osserva, da una parte, che gli artt. 1-5, 7 e 14-35 della [OSCURATO:PERSONA] sono di sua pertinenza e, dall'altra, che la [OSCURATO:PERSONA] stessa possiede competenze nei settori contemplati dagli artt. 1-5, 7 e 14-19 della [OSCURATO:PERSONA]. 33 Il 7 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato la decisione impugnata. A termini dell'articolo unico di tale decisione: «1. E' approvata l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare. 2. Il testo della dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica, previsto dall'articolo 30, paragrafo 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, è allegato alla presente decisione». 34 La dichiarazione allegata è così redatta: «Attualmente, i seguenti [OSCURATO:PERSONA] sono membri della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica: il [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, la Repubblica francese, l'[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord. [OSCURATO:PERSONA] dichiara che si applicano nei suoi confronti gli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA]. Si applicano, inoltre, nei suoi confronti gli articoli da 1 a 5, l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 14, capoverso ii) e gli articoli da 20 a 35, solo per quanto riguarda i settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2. [OSCURATO:PERSONA] ha una competenza ripartita con i summenzionati [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori regolati dagli articoli 15 e 16, paragrafo 2, della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare, in forza delle disposizioni del trattato che istituisce la [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica contenute nell'articolo 2, lettera b), e nei pertinenti articoli del titolo II, capo 3, intitolato "Protezione sanitaria"». 35 Con la decisione della [OSCURATO:PERSONA] 16 novembre 1999, 1999/819/Euratom, riguardante l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica (Euratom) alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare del 1994 (GU L 318, pag. 20), l'adesione alla [OSCURATO:PERSONA] è stata approvata per conto della [OSCURATO:PERSONA]. Il testo della dichiarazione, così come riportato al paragrafo precedente, è allegato a tale decisione. L'atto di adesione è stato depositato presso il direttore generale dell'Agenzia, depositario della [OSCURATO:PERSONA], il 31 gennaio 2000. Ai sensi dell'art. 31, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], quest'ultima è entrata in vigore per la [OSCURATO:PERSONA] il 30 aprile 2000. Sulla ricevibilità 36 Con atto separato, depositato nella cancelleria della Corte il 9 aprile 1999, il Consiglio ha sollevato un'eccezione di irricevibilità ai sensi dell'art. 91, n. 1, del regolamento di procedura. Con decisione 8 febbraio 2000, la Corte ha rinviato l'esame di tale eccezione al merito. 37 Il Consiglio sostiene che il ricorso è irricevibile per i seguenti motivi: - esso sarebbe privo di oggetto; - esso sarebbe diretto avverso una disposizione inscindibile dalla decisione impugnata, e la [OSCURATO:PERSONA] non chiederebbe l'annullamento integrale della detta decisione; - la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe in realtà di ottenere un parere sulla portata delle competenze della [OSCURATO:PERSONA]. Sul primo motivo di irricevibilità, relativo ad una mancanza di oggetto Argomenti del Consiglio 38 Il Consiglio fa valere che l'annullamento del terzo comma della dichiarazione allegata alla decisione impugnata farebbe venir meno da questa i due soli elementi utili trasmessi al depositario della [OSCURATO:PERSONA], e cioè che la [OSCURATO:PERSONA] ha una competenza ripartita con gli [OSCURATO:PERSONA] membri e che tale competenza deriva dalle pertinenti disposizioni del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA. 39 Il Consiglio aggiunge che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta alcuno di questi due elementi. Essa non sosterrebbe che la [OSCURATO:PERSONA] disponga, nei settori considerati, di una competenza esclusiva, ma essa asserirebbe semplicemente che la [OSCURATO:PERSONA] possiede, in settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA], altre competenze che non formano oggetto della dichiarazione. Essa non contesterebbe nemmeno che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] per aderire alla [OSCURATO:PERSONA] sia basata sugli articoli pertinenti del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA. Poiché questi due elementi sarebbero i soli che risultano nel comma della dichiarazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento, il Consiglio sostiene che il presente ricorso è privo di oggetto. Giudizio della Corte 40 La dichiarazione, di cui la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento parziale, forma parte integrante della decisione impugnata, che, in quanto atto produttivo di effetti giuridici, può essere annullato dalla Corte. 41 Il ricorso in esame dev'essere inteso nel senso che la [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento della decisione impugnata nei limiti in cui quest'ultima omette di sancire che la [OSCURATO:PERSONA] è competente in settori diversi da quelli menzionati nella dichiarazione. E' giocoforza constatare che un ricorso che mira ad un annullamento del genere non è privo di oggetto. 42 Il primo motivo di irricevibilità deve quindi essere respinto. Sul secondo motivo di irricevibilità, relativo all'inscindibilità della decisione impugnata Argomenti del Consiglio 43 Il Consiglio assume che la dichiarazione non può essere disgiunta dalla decisione impugnata e che una domanda di annullamento diretta nei confronti della sola dichiarazione è di conseguenza irricevibile. Il Consiglio non avrebbe approvato tale decisione senza una dichiarazione completa sulla competenza. Per esso, la dichiarazione sarebbe stata una condicio sine qua non dell'adozione della decisione impugnata. Sarebbe pertanto impossibile mantenere in vigore la detta decisione annullando nel contempo, integralmente o parzialmente, la dichiarazione. Ora, la Corte non potrebbe annullare la decisione stessa in quanto ciò non le è stato domandato, ed essa non potrebbe annullare soltanto una parte di un atto giuridico inscindibile. 44 Il Consiglio fa altresì valere che la [OSCURATO:PERSONA] chiede unicamente l'annullamento del terzo comma della dichiarazione mentre questo forma un tutt'uno con il comma che lo precede. Tale terzo comma deriverebbe direttamente e necessariamente dal secondo: la [OSCURATO:PERSONA] dichiarerebbe all'inizio che gli artt. 15 e 16, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA] si applicano nei suoi confronti, poi essa proseguirebbe dichiarando che essa ha una competenza nei settori regolati da tali disposizioni. Ove la Corte dovesse ritenere che tali settori di competenza della [OSCURATO:PERSONA] non siano completamente menzionati nella dichiarazione e che tale insufficienza costituisca una violazione del Trattato CEEA, essa dovrebbe annullare o il secondo comma della dichiarazione, nei limiti in cui esso non enuncia tutte le competenze della [OSCURATO:PERSONA], o il secondo e il terzo comma della dichiarazione, il che non è domandato dalla [OSCURATO:PERSONA] e non potrebbe pertanto essere deciso se non ultra petita. Sarebbe in realtà il secondo comma della dichiarazione a costituire il punto centrale di questa e la sua sola disposizione utile. Esisterebbe un nesso inscindibile tra l'indicazione degli articoli della [OSCURATO:PERSONA] applicabili e il problema della portata della competenza della [OSCURATO:PERSONA] quanto a tali articoli. Inoltre, il terzo comma della dichiarazione non riguarderebbe il problema della competenza in quanto tale, bensì quello dell'estensione della competenza, giacché la [OSCURATO:PERSONA] vi avrebbe indicato che essa non godeva di una competenza esclusiva nei settori considerati. Giudizio della Corte 45 Dalla giurisprudenza della Corte emerge che l'annullamento parziale di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui è chiesto l'annullamento siano separabili dal resto della decisione (v., in tal senso, sentenze 23 ottobre 1974, causa 17/74, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1063, punto 21, e 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, France e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-1375, punto 256). Ciò si verifica nella fattispecie. 46 Gli elementi la cui omissione vizierebbe di illegittimità la dichiarazione non sono, per definizione, contenuti in quest'ultima e sono perciò separabili dalle disposizioni che vi figurano. L'annullamento del terzo comma della dichiarazione nei limiti in cui non si sono menzionati taluni articoli della [OSCURATO:PERSONA] non inciderebbe per nulla sulla portata giuridica delle disposizioni sulle quali il Consiglio si è già pronunciato. Un annullamento del genere non modificherebbe quindi la sostanza della decisione impugnata. Pertanto, tali elementi possono considerarsi separabili dal resto della decisione impugnata. 47 Alla luce di quanto sopra, la circostanza che la dichiarazione faccia parte integrante della decisione impugnata non impedisce l'annullamento di tale dichiarazione in quanto essa ometta di menzionare competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 48 Per quanto riguarda il rapporto tra il secondo e il terzo comma della dichiarazione, occorre constatare che essi corrispondono al secondo e al terzo tipo di dati da dichiarare ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA]. 49 Con i termini «articoli (...) applicabili» la suddetta disposizione si riferisce a tutti gli articoli che si impongono giuridicamente ad una parte contraente, ivi compresi gli articoli che non creano né diritti né obblighi e nei confronti dei quali non si pone quindi la questione della competenza dell'organizzazione regionale. Per contro, esigendo da queste ultime organizzazioni l'indicazione della «portata della loro competenza», l'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] mira ad ottenere che esse comunichino al depositario e quindi alle altre parti della [OSCURATO:PERSONA], da un canto, i settori disciplinati dalla [OSCURATO:PERSONA] nei quali esse sono competenti per assumere gli obblighi ed esercitare i diritti che ne derivano e, dall'altro, la portata delle suddette competenze. 50 Ove dall'analisi del ricorso in esame dovesse risultare che il Consiglio ha omesso di menzionare nel terzo comma della dichiarazione taluni articoli che non sono considerati nemmeno nel secondo comma, ciò implicherebbe che anche tale secondo comma è incompleto. Tuttavia, il rapporto tra i due commi non è tale da impedire che si eserciti un controllo di legittimità su uno dei due indipendentemente da quello esercitato sull'altro. 51 Di conseguenza, il secondo motivo d'irricevibilità dev'essere respinto. Sul terzo motivo di irricevibilità, relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] tenterebbe di ottenere un parere Argomenti del Consiglio 52 Il Consiglio sostiene che, in realtà, la [OSCURATO:PERSONA] non chiede un vero e proprio annullamento di una parte della dichiarazione, bensì cerca di ottenere un parere della Corte sulla portata della competenza della [OSCURATO:PERSONA] nel contesto dell'adesione di quest'ultima alla [OSCURATO:PERSONA]. Esso fa valere, in proposito, che il Trattato CEEA non prevede, contrariamente all'art. 228, n. 6, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 300, n. 6, CE), la possibilità di domandare alla Corte un parere circa la compatibilità con il Trattato di un accordo internazionale previsto, vale a dire sulla competenza della [OSCURATO:PERSONA] a concludere un accordo del genere. Giudizio della Corte 53 Non vi sono elementi da cui risulti che la [OSCURATO:PERSONA] persegua col presente ricorso uno scopo diverso dall'annullamento parziale della decisione impugnata. 54 Inoltre, il fatto che il Trattato CEEA non preveda che la Corte possa pronunciarsi mediante parere sulla compatibilità con tale Trattato degli accordi internazionali la cui conclusione è prevista dalla [OSCURATO:PERSONA] non esclude che alla Corte possa essere proposta una domanda di controllo della legittimità di un atto recante approvazione di una decisione di adesione ad una convenzione internazionale nell'ambito di un ricorso di annullamento ex art. 146 del Trattato CEEA (v., in tal senso, per quanto riguarda il rapporto tra il ricorso di annullamento e il procedimento di parere nell'ambito del Trattato CE, parere 2/00 del 6 dicembre 2001, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9713, punto 12). 55 Il terzo motivo di irricevibilità non può quindi essere accolto. 56 Da quanto precede risulta che l'eccezione di irricevibilità dev'essere respinta. Sul merito Argomenti delle parti 57 [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il terzo comma della dichiarazione viola il diritto comunitario in quanto non considera l'insieme delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori contemplati dalla [OSCURATO:PERSONA] e che tale disposizione dev'essere quindi annullata ai sensi dell'art. 146 del Trattato CEEA. 58 A sostegno della sua tesi, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda che l'art. 1, secondo comma, del Trattato CEEA stabilisce che la [OSCURATO:PERSONA] ha il compito di contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita degli [OSCURATO:PERSONA] membri e allo sviluppo degli scambi con altri paesi. L'art. 2, lett. b), del Trattato CEEA obbligherebbe la [OSCURATO:PERSONA] a stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché a vigilare sulla loro applicazione. 59 L'art. 30 del Trattato CEEA prevedrebbe l'istituzione di norme fondamentali relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori. L'art. 31 di tale Trattato prevedrebbe il meccanismo consultivo e legislativo di elaborazione delle dette norme, poi di adozione di tali norme con atto legislativo del Consiglio. Tali disposizioni del titolo II, capo 3, del Trattato CEEA non riguarderebbero direttamente la scelta dei siti, il rilascio delle autorizzazioni, la messa in servizio o l'esercizio di impianti nucleari in quanto tali, bensì verterebbero sulla protezione della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. Questa distinzione si baserebbe sulla verità tecnica secondo cui tutto ciò che è nucleare è radioattivo, ma le radiazioni non sono tutte di origine nucleare. 60 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l'esistenza della direttiva 96/29 e degli atti normativi adottati in base a tale direttiva prova che le competenze conferite in materia dal Trattato CEEA sono effettivamente esercitate. 61 [OSCURATO:PERSONA] conclude che talune competenze e taluni poteri sono quindi conferiti alla [OSCURATO:PERSONA], che deve poterli esercitare. Essa ritiene che il suo punto di vista trovi conferma nell'art. 32 del Trattato CEEA, ai sensi del quale le norme fondamentali possono essere rivedute o completate a richiesta della [OSCURATO:PERSONA] o di uno Stato membro. 62 Essa sostiene altresì che, oltre agli artt. 30-32 del Trattato CEEA, gli artt. 33 e 35-38 di quest'ultimo conferiscono competenze alla [OSCURATO:PERSONA]. 63 Essa ammette che le disposizioni del Trattato CEEA non conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a disciplinare la creazione e il funzionamento di impianti nucleari. Tuttavia, il rischio derivante dall'esercizio di siffatti impianti rientrerebbe nella competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 64 Da parte sua, il Consiglio sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non spiega come l'asserita circostanza che l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA] sia avvenuta entro limiti troppo restrittivi costituisca una violazione del Trattato CEEA o possa inficiare le norme comuni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] non fa nemmeno valere che una siffatta limitazione delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] rechi pregiudizio agli interessi di questa. 65 Il Consiglio sostiene che l'insieme delle competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA] è ben considerato nella dichiarazione e che, di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha «esaurito» le sue competenze nell'ambito dell'adesione a tale [OSCURATO:PERSONA]. Il Consiglio fa valere che nessun articolo del Trattato CEEA attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza a disciplinare la creazione e il funzionamento di impianti nucleari. Tale competenza sarebbe stata conservata dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. [OSCURATO:PERSONA] disporrebbe di competenze solo in materia di protezione della popolazione e tutti gli articoli della [OSCURATO:PERSONA] che riguardano tale protezione sarebbero considerati nella dichiarazione. 66 In risposta all'argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo il quale la [OSCURATO:PERSONA] ha già legiferato in materia di sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio fa valere che la competenza della [OSCURATO:PERSONA] non può dedursi da una disposizione della direttiva 96/29 in quanto, in forza del suo art. 2 relativo al campo di applicazione, tale direttiva si applica nel suo insieme a «pratiche» e non a «impianti». Sull'obbligo, in diritto comunitario, di comunicare al depositario della [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione di competenze completa 67 L'approvazione, da parte del Consiglio, dell'adesione ad una convenzione internazionale, in conformità all'art. 101, secondo comma, del Trattato CEEA, ha l'effetto giuridico di autorizzare la [OSCURATO:PERSONA] a concludere tale convenzione all'interno dell'ambito stabilito dalla decisione del Consiglio. 68 Quando approva l'adesione ad una convenzione internazionale senza alcuna riserva, il Consiglio è tenuto a rispettare le condizioni previste da questa convenzione per una tale adesione giacché una decisione di adesione non conforme alle dette condizioni violerebbe gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] fin dalla sua entrata in vigore. 69 Inoltre, dal dovere di leale cooperazione tra le istituzioni (v., in particolare, sentenza 30 marzo 1995, causa C-65/93, Parlamento/Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-643, punto 23) deriva che la decisione del Consiglio recante approvazione dell'adesione ad una convenzione internazionale deve consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di conformarsi al diritto internazionale. 70 Nel caso di specie, l'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere interpretato, nell'interesse delle altre parti contraenti, nel senso che la dichiarazione di competenze prevista da tale disposizione deve essere completa. 71 Da quanto precede risulta che il Consiglio era tenuto, in forza del diritto comunitario, ad allegare alla sua decisione di approvazione dell'adesione alla [OSCURATO:PERSONA] una dichiarazione di competenze completa. Considerazioni generali sulle competenze della [OSCURATO:PERSONA] in materia di sicurezza nucleare 72 Le parti in causa convengono che la [OSCURATO:PERSONA] possiede competenze, ripartite con gli [OSCURATO:PERSONA] membri, per intraprendere: - ai sensi dell'art. 15 della [OSCURATO:PERSONA], le azioni appropriate affinché, in normali condizioni di funzionamento, l'esposizione dei lavoratori e della popolazione alle radiazioni ionizzanti causata da un impianto nucleare sia mantenuto al livello più basso, ragionevolmente ottenibile, e che nessun individuo venga esposto a dosi di radiazioni superiori ai limiti stabiliti a livello nazionale, e, - ai sensi dell'art. 16, n. 2, della [OSCURATO:PERSONA], le azioni appropriate per assicurare che la sua popolazione e le autorità competenti degli [OSCURATO:PERSONA] limitrofi all'impianto nucleare, per quanto soggetti alla probabilità di essere coinvolti in un'emergenza radiologica, ricevano informazioni appropriate per i piani e le azioni di emergenza. 73 La controversia verte sulla questione se la [OSCURATO:PERSONA] disponga di altre competenze nei settori regolati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 74 In proposito occorre constatare che il Trattato CEEA non contiene un titolo relativo agli impianti di produzione di energia nucleare e che la soluzione della controversia dipende dall'interpretazione delle disposizioni del titolo II, capo 3, del detto Trattato. 75 Tale interpretazione dev'essere effettuata alla luce dell'obiettivo, sancito nel preambolo del Trattato CEEA, che consiste nell'«instaurare condizioni di sicurezza che allontanino i pericoli per la vita e la salute delle popolazioni» (v., a proposito delle disposizioni del capitolo VII del Trattato CEEA, deliberazione 14 novembre 1978, 1/78, [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2151, punto 21). 76 Essa deve pure prendere in considerazione il fatto che il titolo II, capo 3, del Trattato CEEA attua l'art. 2, lett. b), di tale Trattato, che incarica la [OSCURATO:PERSONA] di «stabilire norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori e [di] vigilare sulla loro applicazione». Da una parte, risulta che tale protezione non può essere conseguita senza un controllo delle sorgenti di radiazioni nocive. D'altra parte, le attività della [OSCURATO:PERSONA] nel settore della protezione sanitaria devono rispettare le competenze degli [OSCURATO:PERSONA] membri definite, in particolare, dal titolo II, capo 3, dello stesso Trattato CEEA. 77 In questa prospettiva il Consiglio ha adottato la risoluzione 22 luglio 1975, sui problemi tecnologici di sicurezza nucleare (GU C 185, pag. 1). Il quarto `considerando' di tale risoluzione stabilisce che «i problemi tecnologici relativi alla sicurezza nucleare richiedono, in particolare a motivo delle loro implicazioni per la salute e l'ambiente, un'azione appropriata sul piano comunitario, che tenga conto delle prerogative e delle responsabilità assunte dalle autorità nazionali». 78 Occorre rilevare che, al fine di dar loro un effetto utile, la Corte ha interpretato più volte in senso lato le disposizioni contenute nel titolo II, capo 3, del Trattato CEEA. 79 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 22 settembre 1988, causa 187/87, Saarland e a. ([OSCURATO:PERSONA]. pag. 5013, punto 11), pronunciata in una causa in cui la controversia nella causa principale verteva sulla centrale nucleare di Cattenom (Francia), la Corte ha affermato che le disposizioni del capo del Trattato CEEA intitolato «La protezione sanitaria» formano un complesso coerente che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] competenze piuttosto estese per la protezione della popolazione e dell'ambiente contro i rischi di contaminazione nucleare. Tenuto conto dello scopo dell'art. 37 del Trattato CEEA, che è quello di prevenire una possibile contaminazione radioattiva, la Corte ha sottolineato l'importanza del ruolo svolto in materia dalla [OSCURATO:PERSONA], l'unica che disponga di una visione globale degli sviluppi delle attività del settore nucleare nell'intero territorio della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza Saarland e a., cit., punti 12 e 13). Essa ha respinto sul fondamento di questa considerazione l'argomento secondo cui i dati generali di un progetto di smaltimento di residui radioattivi potrebbero essere comunicati alla [OSCURATO:PERSONA] solo dopo che detto smaltimento sia stato autorizzato dalle autorità competenti dello Stato membro interessato (sentenza Saarland e a., cit., punto 20). 80 [OSCURATO:PERSONA] sentenza 4 ottobre 1991, causa C-70/88, Parlamento/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4529, punto 14), che verteva sul regolamento (Euratom) del Consiglio 22 dicembre 1987, n. 3954, che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali in caso di livelli anormali di radioattività a seguito di un incidente nucleare o in qualsiasi altro caso di emergenza radioattiva (GU L 371, pag. 11), la Corte non ha accolto l'interpretazione restrittiva degli artt. 30 e segg. del Trattato CEEA proposta dal Parlamento. Essa ha dichiarato che i detti articoli miravano a garantire una protezione sanitaria coerente ed efficace della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, «a prescindere da quale sia la sorgente». 81 La direttiva 96/29 si inserisce nella stessa prospettiva. Come viene affermato nel suo sesto `considerando', essa tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia di protezione radiologica, evoluzione che è descritta in dettaglio dall'avvocato generale nei paragrafi 123-132 delle sue conclusioni. 82 Tenuto conto dei punti 74-81 della presente sentenza, per delimitare le competenze della [OSCURATO:PERSONA] non occorre operare una distinzione artificiosa tra la protezione sanitaria della popolazione e la sicurezza delle sorgenti di radiazioni ionizzanti. 83 Alla luce di tali considerazioni si deve stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] disponga di competenze in settori regolati da articoli della [OSCURATO:PERSONA] diversi dagli artt. 15 e 16, n. 2. Sulle competenze della [OSCURATO:PERSONA] nei settori regolati dagli articoli controversi della [OSCURATO:PERSONA]. 1 («Obiettivi»), 2 («Definizioni») e 3 («Campo di applicazione») della [OSCURATO:PERSONA] 84 Come giustamente sostiene il Consiglio, gli artt. 1-3 della [OSCURATO:PERSONA] non creano né diritti né obblighi, di modo che nei loro confronti non si pone la questione della competenza della [OSCURATO:PERSONA]. 85 Il Consiglio poteva quindi legittimamente non menzionare tali articoli nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 4 («Misure di attuazione») e 5 («Presentazione dei rapporti») della [OSCURATO:PERSONA] 86 E' chiaro che l'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] dev'essere interpretato nel senso che la dichiarazione di competenza da esso imposta deve vertere sugli obblighi specifici, vale a dire solo su quelli nei confronti dei quali gli artt. 4 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] stabiliscono obblighi di applicazione e di presentazione di rapporti su tale applicazione. 87 Pertanto, non era necessario menzionare gli artt. 4 e 5 della [OSCURATO:PERSONA] nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. Art. 7 («Quadro legislativo e regolatorio») della [OSCURATO:PERSONA] 88 L'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] fa parte del capitolo 2, lett. b), della [OSCURATO:PERSONA], dal titolo «Legislazione e regolamentazione». Esso prescrive l'istituzione di un quadro legislativo e regolatorio per disciplinare la sicurezza degli impianti nucleari. 89 Anche se il Trattato CEEA non conferisce alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad autorizzare la costruzione o l'esercizio di impianti nucleari, essa dispone, in forza degli artt. 30-32 del Trattato CEEA, di una competenza normativa al fine di istituire, per la protezione sanitaria, un sistema di autorizzazione che deve essere applicato dagli [OSCURATO:PERSONA] membri. Infatti, un atto legislativo del genere costituisce un provvedimento che integra le norme fondamentali considerate all'art. 30 del Trattato CEEA. 90 Per quanto riguarda l'argomento del Consiglio secondo il quale l'art. 7, n. 2, sub i), della [OSCURATO:PERSONA] non si applicherebbe alla [OSCURATO:PERSONA], in quanto esso si riferisce a prescrizioni e regolamenti «nazionali», e riguarderebbe quindi solo gli [OSCURATO:PERSONA] membri, è sufficiente constatare che, ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub ii), della [OSCURATO:PERSONA], le organizzazioni regionali devono, nelle materie di loro competenza, assumere le responsabilità che la [OSCURATO:PERSONA] attribuisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri. 91 L'art. 7 della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe quindi dovuto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. Art. 14 («Valutazione e verifica della sicurezza») della [OSCURATO:PERSONA] 92 Nel settore regolato dall'art. 14, sub ii), della [OSCURATO:PERSONA], la competenza della [OSCURATO:PERSONA] è fondata sull'art. 35 del Trattato CEEA. 93 Quanto al settore regolato dall'art. 14, sub i), della [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CEEA, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a stabilire le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative atte a garantire l'osservanza delle norme fondamentali fissate. A tal fine essi possono, ad esempio, prescrivere valutazioni della sicurezza come quelle previste da tale disposizione della [OSCURATO:PERSONA]. 94 A termini dell'art. 33, secondo comma, del Trattato CEEA, la [OSCURATO:PERSONA] è competente a formulare «tutte le raccomandazioni intese ad assicurare l'armonizzazione delle disposizioni applicabili in materia negli [OSCURATO:PERSONA] membri». [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a comunicare tali disposizioni alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi del detto articolo, terzo comma. 95 Ora, è previsto, all'art. 4 della [OSCURATO:PERSONA], che gli obblighi che quest'ultima impone alle parti contraenti possono essere applicati non soltanto attraverso misure legislative e regolatorie, ma anche attraverso misure amministrative ed altre disposizioni. L'applicazione della [OSCURATO:PERSONA] può quindi richiedere l'adozione di provvedimenti non vincolanti per i loro destinatari, come raccomandazioni. Di conseguenza, la competenza, devoluta alla [OSCURATO:PERSONA], a formulare raccomandazioni agli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore regolato dall'art. 14, sub i), della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essere presa in considerazione e quest'ultima disposizione avrebbe dovuto essere menzionata nella dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. 96 Pertanto, senza che sia necessario verificare se la [OSCURATO:PERSONA] disponga ancora di altre competenze nel settore regolato dall'art. 14 della [OSCURATO:PERSONA], si deve concludere che tale disposizione avrebbe dovuto essere menzionata nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. Art. 16 («Pianificazione di emergenza»), nn. 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] 97 Per quanto riguarda l'art. 16, n. 1, della [OSCURATO:PERSONA], occorre constatare che gli artt. 30-32 del Trattato CEEA conferiscono alla [OSCURATO:PERSONA] la competenza ad emanare norme fondamentali in materia di misure di emergenza, il che implica il potere di esigere dagli [OSCURATO:PERSONA] membri che stabiliscano piani che prevedano siffatte misure per gli impianti nucleari. 98 Per quanto riguarda l'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non può validamente sostenere che la [OSCURATO:PERSONA] non è interessata da tale disposizione in quanto essa è una parte contraente che dispone effettivamente di impianti nucleari nel territorio dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri. 99 Infatti, l'interpretazione dell'art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] deve tener conto della possibilità che un'organizzazione regionale di cui all'art. 30, n. 4, sub i), della [OSCURATO:PERSONA] sia composta di [OSCURATO:PERSONA] membri di cui taluni dispongano di impianti nucleari nel loro territorio e altri no. Lo scopo dell'art. 16 della [OSCURATO:PERSONA] potrebbe essere compromesso qualora una siffatta organizzazione non assumesse le sue responsabilità derivanti dall'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri che non hanno impianti nucleari nel loro territorio. Pertanto, nel caso descritto nella prima frase di questo punto, non soltanto l'art. 16, n. 1, ma anche l'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA] si applicano all'organizzazione regionale interessata. 100 Dato che taluni [OSCURATO:PERSONA] membri della [OSCURATO:PERSONA] non dispongono di impianti nucleari nel loro territorio e che, come precisato al punto 97 della presente sentenza, la [OSCURATO:PERSONA] può emanare, nei loro confronti, norme fondamentali in materia di misure di emergenza, la [OSCURATO:PERSONA] ha competenza nel settore di cui all'art. 16, n. 3, della [OSCURATO:PERSONA]. 101 L'art. 16, nn. 1 e 3, della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pertanto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. Art. 17 («Localizzazione») della [OSCURATO:PERSONA] 102 La localizzazione di un impianto nucleare, di cui tratta l'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA], comprende necessariamente la presa in considerazione di fattori relativi alla radioprotezione, come le caratteristiche demografiche del sito. E' chiaro che tali fattori sono considerati all'art. 17, sub ii), della [OSCURATO:PERSONA]. 103 Ora, ai sensi dell'art. 37 del Trattato CEEA, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di una competenza riguardo a «qualsiasi progetto relativo allo smaltimento di residui radioattivi, sotto qualsiasi forma», se la realizzazione di tale progetto sia suscettibile di provocare una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dello spazio aereo di un altro Stato membro. Questa constatazione è sufficiente per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha competenze nel settore regolato dall'art. 17 della [OSCURATO:PERSONA]. 104 Tale articolo della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto pertanto essere menzionato nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. 18 («Progettazione e costruzione») e 19 («Esercizio») della [OSCURATO:PERSONA] 105 Le azioni prescritte dagli artt. 18 e 19 della [OSCURATO:PERSONA] in materia di progettazione, di costruzione e di esercizio di impianti nucleari possono costituire oggetto delle disposizioni che gli [OSCURATO:PERSONA] membri stabiliscono per garantire, ai sensi dell'art. 33, primo comma, del Trattato CEEA, l'osservanza delle norme fondamentali. Ora, la [OSCURATO:PERSONA] è competente a formulare raccomandazioni intese all'armonizzazione di tali disposizioni, come risulta dall'art. 33, secondo comma, del Trattato CEEA, interpretato alla luce delle considerazioni esposte nei punti 74-83 della presente sentenza. [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a contribuire all'elaborazione di tali raccomandazioni mediante le comunicazioni di cui all'art. 33, terzo comma, del Trattato CEEA. 106 Di conseguenza, per le stesse ragioni esposte al punto 95 della presente sentenza, gli artt. 18 e 19 della [OSCURATO:PERSONA] avrebbero dovuto essere menzionati nel comma della dichiarazione che enuncia le competenze della [OSCURATO:PERSONA]. 107 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che il terzo comma della dichiarazione deve essere annullato nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 della [OSCURATO:PERSONA]. Decisione relativa alle spese Sulle spese 108 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio sono risultati parzialmente soccombenti, occorre decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE dichiara e statuisce: 1) Il terzo comma della dichiarazione resa dalla [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica ai sensi dell'art. 30, n. 4, sub iii), della [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare e allegata alla decisione del Consiglio 7 dicembre 1998 che approva l'adesione della [OSCURATO:PERSONA] europea dell'energia atomica alla [OSCURATO:PERSONA] sulla sicurezza nucleare è annullato nei limiti in cui non vi sono menzionati gli artt. 7, 14, 16, nn. 1 e 3, nonché 17-19 di tale [OSCURATO:PERSONA]. 2) Per il resto, il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee e il Consiglio dell'Unione europea sopportano le proprie spese.