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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 maggio 2017

Cassazione n. 29730/2026

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esto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze irrevocabili di condanna:a) sentenza della Corte di appello di Roma dell’8 maggio 2024 per ilreato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso a Roma il 15 aprile 2023;b) sentenza della Corte di appello di Roma del 21 ottobre 2024 per ireati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., commessi a Roma il 3 marzo2023;c) sentenza della Corte di appello di Bari del 10 settembre 2024per il reato di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen., commesso aCapurso l’11 luglio 2023.2.

Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui haeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Ha censurato la decisione del Tribunale di Bari, dolendosi dell’omessoriscontro dell’invocata continuazione a dispetto della contiguità temporale tra ireati, due dei quali localizzatisi sul territorio romano, ed eccependo assenza dimotivazione in ordine allo stato di tossicodipendenza, in cui andava ricercato lostimolo a delinquere, avendo il condannato necessità di procurarsi denaro perl’acquisto della sostanza stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente il consolidatoprincipio enunciato da questa Corte, secondo cui «il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01).L’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dellamedesimezza del disegno criminoso grava sul condannato, il quale invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, non essendo sufficiente ilmero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di unprogetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vitaispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea,Rv. 275222 - 01).In ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, il Giudice dell’esecuzioneha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in presenza di condotteche, seppur omogenee, si sono dispiegate a distanza di mesi e in contestiterritoriali diversi, in difetto di puntuali allegazioni a cura della parte richiedenteo di precisi elementi enucleabili dalle sentenze, indicativi di una progettazionecriminosa unitaria.Ha rimarcato che dalla lettura delle sentenze si evince come le diverse frodifossero maturate sfruttando le contingenze del momento, caratterizzatedall’estemporanea individuazione da parte dei complici di vittime vulnerabili, e haconcluso che la ripetizione di reati predatori costituisse manifestazione diabitualità a delinquere, in linea con la storia giudiziaria del condannato, gravatoda precedenti per rapina, ricettazione, danneggiamento, furto, violazione dellasorveglianza speciale, evasione, resistenza a pubblico ufficiale.Alle predette conclusioni il giudice dell’esecuzione è pervenuto, pur tenendopresente la prospettata necessità per il condannato di procurarsi denaro perl ’acquisto di sostanze stupefacenti in ragione del la condizione ditossicodipendenza, della quale dà atto in parte motiva, allorquando passa inrassegna gli elementi addotti dall’instante a sostegno della richiesta ex art. 671cod. proc. pen.Secondo principi consolidati, lo stato di tossicodipendenza deve essere presoin esame, per apprezzare l’unicità del disegno criminoso, esclusivamente conriguardo a reati che siano ad esso collegati, sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01; Sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01)Il ricorrente indica genericamente la tossicodipendenza quale stimolo allaperpetrazione dei diversi reati ma, come già evidenziato dal giudice di merito,non individua specifiche emergenze rivelatrici di una programmazione criminosache superi la scelta di vita improntata al crimine.3.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Bari, in funzione di giudicedell’esecuzione, ha rigettato l’istanza di [OSCURATO:PERSONA] rivolta alriconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle seguentisentenze irrevocabili di condanna:a) sentenza della Corte di appello di Roma dell’8 maggio 2024 per ilreato di cui all’art. 640 cod. pen., commesso a Roma il 15 aprile 2023;b) sentenza della Corte di appello di Roma del 21 ottobre 2024 per ireati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., commessi a Roma il 3 marzo2023;c) sentenza della Corte di appello di Bari del 10 settembre 2024per il reato di cui all’art. 640, secondo comma, cod. pen., commesso aCapurso l’11 luglio 2023.2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso percassazione, per il tramite del difensore, articolando un unico motivo, con cui haeccepito violazione di legge e vizio di motivazione.Ha censurato la decisione del Tribunale di Bari, dolendosi dell’omessoriscontro dell’invocata continuazione a dispetto della contiguità temporale tra ireati, due dei quali localizzatisi sul territorio romano, ed eccependo assenza dimotivazione in ordine allo stato di tossicodipendenza, in cui andava ricercato lostimolo a delinquere, avendo il condannato necessità di procurarsi denaro perl’acquisto della sostanza stupefacente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Il giudice dell'esecuzione ha applicato correttamente il consolidatoprincipio enunciato da questa Corte, secondo cui «il riconoscimento dellacontinuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nelprocesso di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concretiindicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguitàspazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissionedel primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di talunodegli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto dideterminazione estemporanea» (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.270074 - 01).L’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno dellamedesimezza del disegno criminoso grava sul condannato, il quale invochil’applicazione della disciplina del reato continuato, non essendo sufficiente ilmero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all’identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di unprogetto criminoso unitario, quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vitaispirate alla sistematica e contingente consumazione di illeciti (sez. 1, n. 35806del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 - 01; Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010,L’accertamento del requisito della unicità del disegno criminoso costituisceuna questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, il cuiapprezzamento è sindacabile in sede di legittimità solo ove non sia sorretto daadeguata motivazione (Sez. 1, n. 12936 del 3/12/2018, dep. 2019, D’Andrea,Rv. 275222 - 01).In ossequio ai richiamati principi giurisprudenziali, il Giudice dell’esecuzioneha ritenuto indimostrata l’unicità del disegno criminoso in presenza di condotteche, seppur omogenee, si sono dispiegate a distanza di mesi e in contestiterritoriali diversi, in difetto di puntuali allegazioni a cura della parte richiedenteo di precisi elementi enucleabili dalle sentenze, indicativi di una progettazionecriminosa unitaria.Ha rimarcato che dalla lettura delle sentenze si evince come le diverse frodifossero maturate sfruttando le contingenze del momento, caratterizzatedall’estemporanea individuazione da parte dei complici di vittime vulnerabili, e haconcluso che la ripetizione di reati predatori costituisse manifestazione diabitualità a delinquere, in linea con la storia giudiziaria del condannato, gravatoda precedenti per rapina, ricettazione, danneggiamento, furto, violazione dellasorveglianza speciale, evasione, resistenza a pubblico ufficiale.Alle predette conclusioni il giudice dell’esecuzione è pervenuto, pur tenendopresente la prospettata necessità per il condannato di procurarsi denaro perl ’acquisto di sostanze stupefacenti in ragione del la condizione ditossicodipendenza, della quale dà atto in parte motiva, allorquando passa inrassegna gli elementi addotti dall’instante a sostegno della richiesta ex art. 671cod. proc. pen.Secondo principi consolidati, lo stato di tossicodipendenza deve essere presoin esame, per apprezzare l’unicità del disegno criminoso, esclusivamente conriguardo a reati che siano ad esso collegati, sempre che ricorrano anche le altrecondizioni individuate dalla giurisprudenza per la sussistenza della continuazione(Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella, Rv. 261490 – 01; Sez. 2, n. 22493del 21/03/2019, Avanzini, Rv. 275420 – 01)Il ricorrente indica genericamente la tossicodipendenza quale stimolo allaperpetrazione dei diversi reati ma, come già evidenziato dal giudice di merito,non individua specifiche emergenze rivelatrici di una programmazione criminosache superi la scelta di vita improntata al crimine.3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essererigettato; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 26/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.