CassazionedecretoSezione 3Decisione del 25 novembre 2025
Cassazione n. 30873/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 4393/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL] che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rapp.te p.t., domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica dei propri difensori avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:EMAIL], che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti Numero registro generale 4393/2025 Numero sezionale 826/2025 Numero di raccolta generale 30873/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 13 [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL] che lo rappresenta e difende -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2122/2024 depositata il 18/07/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la quale ha ritenuto i motivi di ricorso inammissibili ed infondati ed il ricorso incidentale condizionato assorbito, comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato, e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate a favore del controricorrente al ricorso principale mentre nulla sul ricorso incidentale assorbito, come in dispositivo; Numero registro generale 4393/2025 Numero sezionale 826/2025 Numero di raccolta generale 30873/2025 Data pubblicazione 25/11/2025 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 18/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 4393/2025 Numero sezionale 826/2025 Numero di raccolta generale 30873/2025 Data pubblicazione 25/11/2025