CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 21890/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Potenza il 16/06/1969; avverso il decreto del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 24/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al magist. ratò di sorveglianza di Cosenza.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe il magistrato di sorveglianza di Cosenza dichiarava inammissibile per manifesta infondatezza, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il reclamo ex art. 35-ter Ord. pen. presentato in data 1° agosto 2025 da [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione di pena definitiva di cui al provvedimento di cumulo n. 2025/67 SIEP emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Salerno. In particolare, il magistrato di sorveglianza osservava che il detenuto non aveva avanzato tempestiva richiesta con riferimento al periodo di detenzione maturato dal 26 ottobre 2012 al 6 aprile 2017; con riferimento, invece, all'attuale carcerazione il magistrato di sorveglianza osservava che la carcerazione presso il carcere di Melfi risultava inferiore a quindici giorni e che, pertanto, essa non poteva essere presa in considerazione. 2. Avverso tale decreto [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] A. Pitasi, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione e falsa applicazione dell'art.35-ter Ord. pen. e dei principi giurisprudenziali in materia di cumulo di pene; al riguardo osserva che, a seguito della emissione del provvedimento di cumulo nei suoi confronti, la domanda di indennizzo relativa al periodo di presofferto sopra indicato era pienamente ammissibile. 2.2. Con il secondo motivo il detenuto deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 666 del codice di rito e 35-ter Ord. pen. per avere erroneamente applicato la procedura 'de plano' pur in presenza di una richiesta non manifestamente infondata. 2.3. Con il terzo motivo [OSCURATO:PERSONA] si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., del vizio di motivazione del decreto impugnato nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta con riferimento alla carcerazione presofferta, nonostante l'avvenuta emissione del provvedimento di unificazione di pene concorrenti. 23. Il procedimento, originariamente incardinato presso la VII" Sezione della Corte, è stato poi assegnato a questa Sezione con ordinanza del 12 marzo 2026. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha depositato requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'annullamento del decreto impugnato con trasmissione degli atti al magistrato di sorveglianza di Cosenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente per la loro connessione, è infondato e, pertanto, deve essere respinto stante la correttezza del decreto impugnato stante la manifesta infondatezza della originaria domanda. 2. Invero, il reclamo in oggetto è stato presentato dall'odierno ricorrente dopo il suo rientro in carcere dalla libertà nel 2025; inoltre, il condannato aveva ottenuto un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti che comprende anche la precedente condanna cui si riferisce la domanda indennitaria, benché la relativa pena sia stata interamente espiata e senza che detto reato sia stato unito in continuazione con le altre violazioni di legge comprese nel citato provvedimento di unificazione di pene concorrenti. 2.1. Al riguardo deve ricordarsi il condivisibile principio secondo cui ai fini dell'esecuzione di pene concorrenti, vanno inserite nel cumulo, non solo tutte le pene che non risultino ancora espiate alla data di commissione dell'ultimo reato, ma anche quelle già espiate che comunque possano avere un riflesso sul criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. o sul cumulo materiale, anche in vista della maturazione dei requisiti temporali per l'ammissione ad eventuali benefici penitenziari. (Fattispecie relativa a richiesta del condannato di inserire nel cumulo la condanna relativa a reato commesso prima dell'inizio dell'esecuzione delle pene concorrenti ed espiata precedentemente alla commissione dell'ultimo dei reati del cumulo, motivata dal condannato con l'interesse a fruire di un periodo di liberazione anticipata speciale). (Sez. 1, n. 26601 del 07/05/2024, Stranieri, Rv. 286604 - 01). 32.2. Inoltre, ai fini della concessione della liberazione anticipata, è valutabile il periodo di pena interamente espiata per altra condanna, relativo a reato unificato per la continuazione "in executivis" a quello oggetto di istanza di applicazione del beneficio, e non computato in occasione di precedente riconoscimento della misura premiale, in quanto, per effetto del cumulo giuridico, la pena complessiva viene a costituire un "unicum" non ancora interamente eseguito, all'interno del quale riprendono vigore, ai fini del "favor rei", anche le pene già espiate che vi siano state incluse. (Sez. 1, n. 12430 del 20/07/2016, dep. 2017, Corso, Rv. 269509 - 01). 3. Ciò posto, si pone il problema se l'emissione del provvedimento di cumulo da parte del pubblico ministero che comprenda anche una pena interamente espiata rimetta in termini il detenuto nella richiesta di risarcimento del danno ex art. 35 - ter Ord. pen.; la risposta deve essere negativa poiché il terzo comma del citato art. 35-ter, prevede che la domanda venga presentata al Tribunale civile, al fine di ottenere il risarcimento monetario, per coloro "che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere", che è la situazione in cui si trova l'odierno ricorrente. 3.1. A quanto sopra deve aggiungersi che in materia di rimedi risarcitori conseguenti la violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, quando si succedano più periodi di detenzione - intervallati da periodi di libertà - relativi al medesimo titolo esecutivo, il termine semestrale entro cui l'azione deve essere proposta, previsto dall'art. 35-ter, comma 3, legge 26 luglio 1975, n. 354, decorre dal completamento dell'espiazione, poiché la continuità giuridica dell'esecuzione prevale sulla discontinuità cronologica. (Sez. 1, n. 2642 del 07/11/2024, dep. 2025, Pirozzi, Rv. 287469 - 01). 3.2. Non va poi dimenticato che in materia di rimedi risarcitori conseguenti la violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, sussiste la competenza del magistrato di sorveglianza - e non del giudice civile - a provvedere sull'istanza prevista dall'art. 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, presentata dal detenuto per il quale, nelle more del procedimento di reclamo per la detrazione della pena, a seguito alla proposizione di ricorso per cassazione, sia cessata l'esecuzione, dovendo ritenersi l'istanza risarcitoria implicitamente 4compresa in quella specifica di riduzione della pena e riferita ai medesimi periodi pregressi di carcerazione. (Sez. 5, n. 1995 del 04/11/2020, dep. 2021, Burgio, Rv. 280327 - 01). 3.3. Orbene, nel caso di specie la precedente detenzione sofferta dall'odierno ricorrente risulta conclusa per la intera espiazione della pena ed il relativo reato non è stato posto in continuazione con gli altri compresi nel provvedimento di cumulo attualmente in esecuzione, di talché deve escludersi che la precedente detenzione, ormai terminata , derivi dal medesimo titolo esecutivo in corso, poiché il provvedimento di cumulo non può retroattivamente cambiare il titolo esecutivo in forza del quale il soggetto è stato incarcerato e ha interamente espiato la la pena qualora non vig stato - come avvenuto nel caso di specie - un riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 671 del codice di rito. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito. P P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 5