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CassazionedecretoSezione LDecisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 16614/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27282-2018 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 27282/2018 Cron.

Rep.

Ud. 28/04/2023 CC studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale nonchè contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]"; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 125/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2018 R.G.N. 6977/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.27282/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto l’opposizione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” al decreto ingiuntivo ottenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) per contributi previdenziali asseritamente dovuti relativamente alle posizioni previdenziali di otto giornalisti, inquadrati dall’ente creditore quali lavoratori subordinati; la Corte territoriale, riportandosi all’iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado, ha concluso, sulla base delle risultanze istruttorie documentali (contratti individuali, verbale ispettivo) e testimoniali acquisite in giudizio, che nessun vincolo di subordinazione legava taluni degli interessati alla società,né l’INPGI aveva soddisfatto l’onere posto a suo carico di provare la natura subordinata dei rapportidi lavoro; limitatamente a tre giornalisti ha,invece, accolto il gravame dell’INPGI, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto degli accordi conciliativi intervenuti (per uno dei giornalisti nelle more del giudizio d’appello), con i quali la società s’impegnava a rinunciare a proporre gravame avverso la sentenza di primo grado; la cassazione della sentenza è domandata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; la società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ha depositato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale basato su cinque motivi, cui ha resistito l’INPGI con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale: all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: RICORSO PRINCIPALE: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., contesta “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.4 c.p.c. e dell’art. 118, co.1, disp.att.cod.proc.civ., non essendo esplicitati i motivi della decisione”; mancherebbe, secondo il ricorrente, il collegamento logico tra i principi di diritto enunciati in merito alla sussistenza del vicolo di subordinazione, le risultanze istruttorie e le conclusioniraggiunte; il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere omesso di analizzare le concrete modalità dei rapporti e di confrontarle con gli indici rivelatori della subordinazione”; secondo parte ricorrente, la Corte avrebbe omesso di vagliare le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti i quali sarebbero caratterizzati ciascunoda tratti identificativi diversi dall’altro ; il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 1 e all’art. 2 CGLG (d.P.R.153/61), per avere negato tanto il carattere “attenuato” della subordinazione in campo giornalistico, quanto il rilievo a tal fine dell’organico inserimento del giornalista nell’attività redazionale– Violazione dell’art. 115, comma 1, 116 comma 1, del codice di procedura civile”; oltre a non considerare il carattere attenuato del potere direttivo nel lavoro giornalistico subordinato, la Corte d’appello avrebbe dato scarso rilievo all’elemento sintomatico dell’organico inserimento del giornalista nell’attività redazionale, sostenendo erroneamente che lo stesso sarebbe comuneanche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 per avere, il giudice dell’appello, ritenuto opponibile all’INPGI la transazione intervenuta tra il giornalista e l’azienda ai fini della qualificazione del rapporto relativamente alla posizione del giornalista Buscaglia”.

RICORSO INCIDENTALE: col primo motivo, formulato a i sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 2094 c.c.”; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sul contenuto letterale dei verbali di conciliazione sottoscritti tra le parti”; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione della legge n. 388/2000.

I conteggi ed il regime sanzionatorio applicato dall’INPGI, Delibere dell’INPGI.

Corte di Cassazione Consiglio di Stato Accordo FNSI e FIEG”; si duole dell’applicazione del più gravoso regime sanzionatorio da parte dell’INPGI; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., contesta “L’eccezione preliminare di prescrizione quinquennale.

Violazione e falsa applicazione della legge in relazione alla l. 8 agosto 1995 n. 335”; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

Eccezione di compensazione”; la ricorrente incidentale critica l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale non sarebbe ammessa la compensazione t ra quanto dovuto all’INPGI dalla società,e quanto già versato dai collaboratori alla gestione separata, per mancanza di reciprocità dei crediti, requisito indefettibile dell’istituto, il quale presuppone identità soggettiva di creditore e debitore.[OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo è inammissibile; alla sentenza non può addebitarsi ildifetto di motivazione paventato dal ricorrente principale; il provvedimento contiene, infatti,la logica e coerente esplicita zione de l punto di vista del Collegio sì come conseguente dall’accertamento dei fatti di causa; secondo l’arresto Sez.

Un. n.20181 del 2019, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo , è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici d i merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato; nel motivo in esame parte ricorrente vorrebbe sostenere che la sentenza è priva di una reale motivazione, limitandosi a formulare critiche generiche: segnatamente, manca qual si voglia riferimento specifico ai fatti e alle posizioni individuali rispetto ai quali il collegamento tra risultanze istruttorie e decisione si rivelerebbe carente; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; il ricorrente contesta alla Corte d’appello di Roma di aver sussunto la fattispecie esaminata sub specie di lavoro autonomo senza procedere ad un esame compiuto delle modalità si svolgimento della prestazione, ma affidandosi a scarni e frammentari elementi desunti dal materiale probatorio; tuttavia, secondo la Corte territoriale, il corredo probatorio risultante dall’accertamento di merito – insindacabile in sede di legittimità - rappresenta una diversa realtà di fatto; è pur vero che in materia di attività giornalistica, questa Corte ha stabilito che l’attività di qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato in virtù della creatività e del la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (da ultimo, cfr. Cass. n. 24078 del 2021), tuttavia, nel caso in esame, la Corte d’appello, che appare consapevole della giurisprudenza di legittimità sulla cd. subordinazione attenuata in ambito giornalistico, ha escluso, proprio in base al quadro teorico di riferimento, di poter giungere al le conclusioni auspicate dall’INPGI circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro; tale consapevolezza ha orientato dunque il giudice dell’appello a ritenere che gli indici (eventualmente) rivelatori della subordinazione, per come emersi dall’accertamento di fatto, fossero troppo scarni, ed insufficienti a sostenere la sussistenza del vincolo di dipendenza con i giornalisti; tali indicatori, consistenti nella durata dei rapporti, nella frequenza delle prestazioni, nella collocazione dei giornalisti all’interno dell’organizzazione della società, sì come ricavati dall’istruttoria, documentale e testimoniale, non sono stati ritenuti dalla Corte di merito sufficientemente confermativi della sussistenza di un vincolo di subordinazione; in conclusione, dall’assetto dei diritti e obblighi reciproci così come risultante dall’accertamento istruttorio -insindacabile in sede di legittimità - i giudici del merito hanno accertato la genuinità della qualificazione dei rapporti come autonomi pattuita dai contraenti al momento della stipulazionedel contratto; quanto al quarto motivo, esso è privo di pregio, atteso che, secondo il giudice dell’appello, il richiamo, nel corpo della decisione, all’accordo di conciliazione relativo alla posizione del giornalista Buscaglia, ove questi dichiaravala natura autonoma del rapporto,è operato al solo fine di confermare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla scorta non solo (e non tanto) del nomen iurische le parti hanno inteso dare ai rapporti di lavoro, quanto piuttosto de lle concrete modalità di svolgimento degli stessi, insindacabile in sede di legittimità, che, proprio in merito alla posizione del Buscaglia, aveva accolto la difesa della società escludendol’esistenza del vincolo di subordinazione (p.8 sent.). [OSCURATO:PERSONA]: il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; parte ricorrente si limita a chiedere a questa Corte un riesame dei fatti di causa, inibito in sede di legittimità; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) il terzo motivo è infondato; secondo un orientamento di questa Corte, al quale qui s’intende dare continuità, “In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto” (Cass. n. 838 del 2016; Cass. n. 12208 del 2011; Cass. n. 21612 del 2007); il quarto motivo è inammissibile poiché ripropone il tema della prescri zione in modo del tutto generico; la Corte d’appello ha affermato che la perizia contabile autorizzata nel grado ha effettuato i conteggi “…nei limiti della prescrizione”; tale affermazione rimane incontrastata, dacché la ricorrente incidentale non introducein questa sede nessun elemento di comprensione della propria doglianza; il quinto motivo,rivolto a contestare il rigetto dell’eccezione di compensazione da parte della Corte territoriale, è parimenti inammissibile in quanto la ricorrente incidentale non rivolge critiche puntuali alla motivazione della Corte territoriale, ma formula un rilievo del tutto generico al contenuto del provvedimento impugnato, ponendosi, dunque, il motivo di ricorso,ben al di fuori dei parametri di ammissibilità del vizio dimotivazione nel giudizio di cassazione (per tutte, cfr. Sez.

Un.n.8053 del 2014); in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per la recipro ca soccombenza delle parti in causa; in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.

Spese compensate.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 27282-2018 proposto da: I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., quale incorporante di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 27, presso lo [OSCURATO:PERSONA] previdenza R.G.N. 27282/2018 Cron. Rep. Ud. 28/04/2023 CC studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ricorrente incidentale nonchè contro I.N.P.G.I. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANI "[OSCURATO:PERSONA]"; - ricorrente principale - controricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 125/2018 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/03/2018 R.G.N. 6977/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.27282/2018 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d’appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale, ha accolto l’opposizione della società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” al decreto ingiuntivo ottenuto dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” (d’ora in avanti INPGI) per contributi previdenziali asseritamente dovuti relativamente alle posizioni previdenziali di otto giornalisti, inquadrati dall’ente creditore quali lavoratori subordinati; la Corte territoriale, riportandosi all’iter argomentativo seguito dal giudice di primo grado, ha concluso, sulla base delle risultanze istruttorie documentali (contratti individuali, verbale ispettivo) e testimoniali acquisite in giudizio, che nessun vincolo di subordinazione legava taluni degli interessati alla società,né l’INPGI aveva soddisfatto l’onere posto a suo carico di provare la natura subordinata dei rapportidi lavoro; limitatamente a tre giornalisti ha,invece, accolto il gravame dell’INPGI, ritenendo che il giudice di primo grado non avesse tenuto conto degli accordi conciliativi intervenuti (per uno dei giornalisti nelle more del giudizio d’appello), con i quali la società s’impegnava a rinunciare a proporre gravame avverso la sentenza di primo grado; la cassazione della sentenza è domandata dall’[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” sulla base di quattro motivi, illustrati da successiva memoria; la società “[OSCURATO:PERSONA] s.p.a.” ha depositato tempestivo controricorso, nonché ricorso incidentale basato su cinque motivi, cui ha resistito l’INPGI con tempestivo controricorso; entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale: all’Adunanza il Collegio si è riservato il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza (art. 380 bis1, secondo comma cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: RICORSO PRINCIPALE: il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 4 cod. proc. civ., contesta “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, n.4 c.p.c. e dell’art. 118, co.1, disp.att.cod.proc.civ., non essendo esplicitati i motivi della decisione”; mancherebbe, secondo il ricorrente, il collegamento logico tra i principi di diritto enunciati in merito alla sussistenza del vicolo di subordinazione, le risultanze istruttorie e le conclusioniraggiunte; il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., per avere omesso di analizzare le concrete modalità dei rapporti e di confrontarle con gli indici rivelatori della subordinazione”; secondo parte ricorrente, la Corte avrebbe omesso di vagliare le concrete modalità di svolgimento dei singoli rapporti i quali sarebbero caratterizzati ciascunoda tratti identificativi diversi dall’altro ; il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 c.c., in relazione all’art. 1 e all’art. 2 CGLG (d.P.R.153/61), per avere negato tanto il carattere “attenuato” della subordinazione in campo giornalistico, quanto il rilievo a tal fine dell’organico inserimento del giornalista nell’attività redazionale– Violazione dell’art. 115, comma 1, 116 comma 1, del codice di procedura civile”; oltre a non considerare il carattere attenuato del potere direttivo nel lavoro giornalistico subordinato, la Corte d’appello avrebbe dato scarso rilievo all’elemento sintomatico dell’organico inserimento del giornalista nell’attività redazionale, sostenendo erroneamente che lo stesso sarebbe comuneanche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; il quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., denuncia “Violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., dell’art. 12 della legge n. 153 del 1969 per avere, il giudice dell’appello, ritenuto opponibile all’INPGI la transazione intervenuta tra il giornalista e l’azienda ai fini della qualificazione del rapporto relativamente alla posizione del giornalista Buscaglia”. RICORSO INCIDENTALE: col primo motivo, formulato a i sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., deduce “Violazionee falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione all’art. 2094 c.c.”; col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio sul contenuto letterale dei verbali di conciliazione sottoscritti tra le parti”; col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e n.4 cod. proc. civ., contesta “Violazione e falsa applicazione della legge n. 388/2000. I conteggi ed il regime sanzionatorio applicato dall’INPGI, Delibere dell’INPGI. Corte di Cassazione Consiglio di Stato Accordo FNSI e FIEG”; si duole dell’applicazione del più gravoso regime sanzionatorio da parte dell’INPGI; col quarto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., contesta “L’eccezione preliminare di prescrizione quinquennale. Violazione e falsa applicazione della legge in relazione alla l. 8 agosto 1995 n. 335”; col quinto motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ., lamenta “Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. Eccezione di compensazione”; la ricorrente incidentale critica l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale non sarebbe ammessa la compensazione t ra quanto dovuto all’INPGI dalla società,e quanto già versato dai collaboratori alla gestione separata, per mancanza di reciprocità dei crediti, requisito indefettibile dell’istituto, il quale presuppone identità soggettiva di creditore e debitore.[OSCURATO:PERSONA]: il primo motivo è inammissibile; alla sentenza non può addebitarsi ildifetto di motivazione paventato dal ricorrente principale; il provvedimento contiene, infatti,la logica e coerente esplicita zione de l punto di vista del Collegio sì come conseguente dall’accertamento dei fatti di causa; secondo l’arresto Sez. Un. n.20181 del 2019, la Corte di cassazione, allorquando debba accertare se il giudice di merito sia incorso in error in procedendo , è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile ex officio, né potendo la Corte ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall'accertamento, è necessario che la parte ricorrente non solo indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame, ma anche che illustri la corretta soluzione rispetto a quella erronea praticata daigiudici d i merito, in modo da consentire alla Corte investita della questione, secondo la prospettazione alternativa del ricorrente, la verifica della sua esistenza e l'emenda dell'errore denunciato; nel motivo in esame parte ricorrente vorrebbe sostenere che la sentenza è priva di una reale motivazione, limitandosi a formulare critiche generiche: segnatamente, manca qual si voglia riferimento specifico ai fatti e alle posizioni individuali rispetto ai quali il collegamento tra risultanze istruttorie e decisione si rivelerebbe carente; il secondo e il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; il ricorrente contesta alla Corte d’appello di Roma di aver sussunto la fattispecie esaminata sub specie di lavoro autonomo senza procedere ad un esame compiuto delle modalità si svolgimento della prestazione, ma affidandosi a scarni e frammentari elementi desunti dal materiale probatorio; tuttavia, secondo la Corte territoriale, il corredo probatorio risultante dall’accertamento di merito – insindacabile in sede di legittimità - rappresenta una diversa realtà di fatto; è pur vero che in materia di attività giornalistica, questa Corte ha stabilito che l’attività di qualificazione del rapporto di lavoro intercorso tra le parti come autonomo o subordinato deve considerare che, in tale ambito, il carattere della subordinazione risulta attenuato in virtù della creatività e del la particolare autonomia qualificanti la prestazione lavorativa, nonché per la natura prettamente intellettuale dell'attività stessa, con la conseguenza che, ai fini dell'individuazione del vincolo, rileva specificamente l'inserimento continuativo ed organico delle prestazioni nell'organizzazione d'impresa (da ultimo, cfr. Cass. n. 24078 del 2021), tuttavia, nel caso in esame, la Corte d’appello, che appare consapevole della giurisprudenza di legittimità sulla cd. subordinazione attenuata in ambito giornalistico, ha escluso, proprio in base al quadro teorico di riferimento, di poter giungere al le conclusioni auspicate dall’INPGI circa la natura subordinata dei rapporti di lavoro; tale consapevolezza ha orientato dunque il giudice dell’appello a ritenere che gli indici (eventualmente) rivelatori della subordinazione, per come emersi dall’accertamento di fatto, fossero troppo scarni, ed insufficienti a sostenere la sussistenza del vincolo di dipendenza con i giornalisti; tali indicatori, consistenti nella durata dei rapporti, nella frequenza delle prestazioni, nella collocazione dei giornalisti all’interno dell’organizzazione della società, sì come ricavati dall’istruttoria, documentale e testimoniale, non sono stati ritenuti dalla Corte di merito sufficientemente confermativi della sussistenza di un vincolo di subordinazione; in conclusione, dall’assetto dei diritti e obblighi reciproci così come risultante dall’accertamento istruttorio -insindacabile in sede di legittimità - i giudici del merito hanno accertato la genuinità della qualificazione dei rapporti come autonomi pattuita dai contraenti al momento della stipulazionedel contratto; quanto al quarto motivo, esso è privo di pregio, atteso che, secondo il giudice dell’appello, il richiamo, nel corpo della decisione, all’accordo di conciliazione relativo alla posizione del giornalista Buscaglia, ove questi dichiaravala natura autonoma del rapporto,è operato al solo fine di confermare l’accertamento in fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla scorta non solo (e non tanto) del nomen iurische le parti hanno inteso dare ai rapporti di lavoro, quanto piuttosto de lle concrete modalità di svolgimento degli stessi, insindacabile in sede di legittimità, che, proprio in merito alla posizione del Buscaglia, aveva accolto la difesa della società escludendol’esistenza del vincolo di subordinazione (p.8 sent.). [OSCURATO:PERSONA]: il primo e il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente per evidente connessione, sono inammissibili; parte ricorrente si limita a chiedere a questa Corte un riesame dei fatti di causa, inibito in sede di legittimità; va, pertanto, nel caso in esame, data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017) il terzo motivo è infondato; secondo un orientamento di questa Corte, al quale qui s’intende dare continuità, “In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'[OSCURATO:PERSONA] di Previdenza dei [OSCURATO:PERSONA] (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della l. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della l. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria, sicché il nuovo regime sanzionatorio è inapplicabile alle obbligazioni contributive riferite a periodi antecedenti al recepimento della disciplina da parte dell'istituto” (Cass. n. 838 del 2016; Cass. n. 12208 del 2011; Cass. n. 21612 del 2007); il quarto motivo è inammissibile poiché ripropone il tema della prescri zione in modo del tutto generico; la Corte d’appello ha affermato che la perizia contabile autorizzata nel grado ha effettuato i conteggi “…nei limiti della prescrizione”; tale affermazione rimane incontrastata, dacché la ricorrente incidentale non introducein questa sede nessun elemento di comprensione della propria doglianza; il quinto motivo,rivolto a contestare il rigetto dell’eccezione di compensazione da parte della Corte territoriale, è parimenti inammissibile in quanto la ricorrente incidentale non rivolge critiche puntuali alla motivazione della Corte territoriale, ma formula un rilievo del tutto generico al contenuto del provvedimento impugnato, ponendosi, dunque, il motivo di ricorso,ben al di fuori dei parametri di ammissibilità del vizio dimotivazione nel giudizio di cassazione (per tutte, cfr. Sez. Un.n.8053 del 2014); in definitiva, il ricorso principale va dichiarato inammissibile ed il ricorso incidentale va rigettato; le spese del giudizio di legittimità vanno compensate per la recipro ca soccombenza delle parti in causa; in considerazione dell’esito del giudizio, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell’ulteri
Decreto Cassazione n. 16614/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris