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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 luglio 2022

Cassazione n. 37776/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello cl_ Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorso afferente alla omessa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva, è manifestamente infondato perché la scelta del giudice di appello è congruamente motivata valorizzando i1 diniego di prevalenza, rispetto alla ritenuta equivalenza, con riferimento alla obiettiva gravità della condotta e negativo giudizio sulla personalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]- snte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 3 maggio 2021 emessa dalla Corte di appello cl_ Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nei ricorso afferente alla omessa concessione delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla recidiva, è manifestamente infondato perché la scelta del giudice di appello è congruamente motivata valorizzando i1 diniego di prevalenza, rispetto alla ritenuta equivalenza, con riferimento alla obiettiva gravità della condotta e negativo giudizio sulla personalità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1 luglio 2022 Il Consigliere ensore [OSCURATO:PERSONA]- snte
Sentenza Cassazione n. 37776/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris