CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 02608/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17996/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -resistente- avverso la SENTENZA di C.T.R. del Lazio n. 4089/2020 depositata il 17/12/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio, che, in accoglimento dell’appello della Agenzia delle Entrate, ha rigettato il ricorso originariamente proposto dal contribuente avverso l’estratto di ruolo inerente a quattro cartelle di pagamento, per l’importo complessivo di euro 60.822,77, dovuto a titolo di IRPEF non corrisposta negli anni imposta 2008, 2009, 2010 e 2013. La C.T.R., dato atto dell’eccezione formulata dal contribuente in ordine alla tardività dell’appello interposto dalla Agenzia delle Entrate ed al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ha ritenuto non provata la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, in quanto, nonostante la pronuncia impugnata desse genericamente conto della rituale proposizione del ricorso, il contribuente aveva prodotto in appello unicamente l’avviso di ricevimento della notifica, senza provarne il contenuto. Ritenuta l’ammissibilità dell’appello ha accolto il motivo di gravame formulato dall’Agenzia delle Entrate, relativo alla prova della notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente tardività dell’impugnazione delle medesime. L’Agenzia delle Entrate, con memoria del 20 settembre 2021 si costituisce al solo fine della partecipazione all’udienza di discussione. Con istanza in data 16 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate riscossione ha chiesto fissarsi udienza di discussione, a seguito del diniego di definizione agevolata della controversia ex art. 5 l. 130 del 2022. La parte ricorrente ha depositato memoria in data 14 novembre 2024 di costituzione di nuovo difensore, corredata della relativa procura alle liti, nonché memoria in data 30 novembre 2024, con cui ribadiscele conclusioni assunte. [OSCURATO:PERSONA] formula quattro motivi di impugnazione. Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e degli artt. 58 e 38, comma 3 d.lgs. 546/1992. Assume che la sentenza impugnata erra laddove ritiene l’ammissibilità dell’appello, avendo il ricorrente prodotto in grado di appello la sentenza di prime cure, corredata dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la ricevuta di accettazione della raccomandata relativa all’atto introduttivo del giudizio, datata 2 dicembre 2017, e la relativa cartolina di ritorno, sottoscritta in data 11 dicembre 2017 dall’Agenzia delle Entrate. A fronte di ciò la C.T.R. avrebbe dovuto pronunciare l’improcedibilità dell’appello, per tardività. Con il secondo motivo fa valere, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n.5 c.p.c. la violazione degli artt. 324 e 327 c.p.c. e degli artt. 58 e 38, comma 3 d.lgs 546/1992. Ribadisce di avere prodotto in grado di appello la ricevuta di spedizione della raccomandata e l’avviso di ricevimento, sicché incomprensibile appare la decisione laddove afferma che ‘il contribuente ha prodotto nel giudizio di appello solo l’avviso di ricevimento relativo alla notifica asseritamente operata senza poter verificare, tuttavia, il contenuto della notifica’. Assume che la C.T.R. non ha visionato la documentazione allegata dalla parte appellata. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., lamenta l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti. Sottolinea che la C.T.R., ancorché il gravame fosse tardivo, ha ritenuto ammissibile la produzione (anch’essa tardiva) della notificazione dei due preavvisi di fermo amministrativo (n. 097880201400062929000 e n. 09780201500029788000) e della raccomandata relativa alla notifica della cartella esattoriale n. 09721302991047000. Rileva che dal semplice esame delle produzioni il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare la nullità delle notifiche essendo le medesime state consegnate al portiere dello stabile, persona diversa dal destinatario, in assenza anche dell’avviso previsto dall’art. 60, comma 1 lettera b) bis del d.P.R. 600/1973. La Corte costituzionale, con sentenza 258/2012, in tema di notifica della cartella esattoriale, ha infatti equiparato la c.d. irreperibilità relativa alla disposizione di cui all’art. 140 c.p.c., sicché per il perfezionamento della notifica era necessario l’invio di una seconda raccomandata che informasse il destinatario dell’avvenuta consegna degli atti a soggetto diverso. Osserva, inoltre, che la notificazione dell’intimazione di pagamento è invalida in quanto la relata non risulta compilata. Erra, infine il giudice, laddove sostiene che il contribuente non abbia formulato alcuna deduzione in ordine alla documentazione prodotta, come invece risulta dagli atti di causa. Con il quarto motivo, ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., si duole della violazione dell’art. 15 d.lgs 546/1992, per avere la C.T.R, condannato il contribuente alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, nonostante l’Agenzia delle Entrate avesse richiesto solo la rifusione delle spese di lite del secondo grado Con memoria ex art. 380 bis c.p.c. parte ricorrente assume che erano a disposizione del giudice di seconde cure, ai fini della valutazione della ritualità del ricorso introduttivo del giudizio: la ricevuta di deposito del ricorso ex art. 372 c.p.c., da cui appare che al ricorso è collegata una notifica, nonché la ricevuta di spedizione della raccomandata e l’avviso di ricevimento datato 11 dicembre 2017. Rileva, altresì, che il fascicolo di parte del primo grado di giudizio era stato ritualmente ritirato dalla parte, a seguito dell’attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della C.T.P. e che ciononostante i documenti ivi contenuti erano stati versati in atti in seconda cura, sicché destituita di fondamento è la decisione della C.T.R. nella parte in cui afferma l’impossibilità di verificare la rituale instaurazione del contraddittorio. Consideratoche: appare indispensabile l’acquisizione dei fascicol i d’ufficio d ei gradi di merito al fine di decidere , in particolare, il primo e il secondo motivo di ricorso. P.Q.M. Rinvia la cau