CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18468/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];• [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari, che ha parzialmente riformato — quanto alla pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto in abitazione; ritenuto che il ricorso sia generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata ma si limita ad eccepire, senza ulteriori specificazioni, che "le prove acquisite non consentano l'emissione di una sentenza di condanna"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e conda P.Q.M