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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 16583/2022

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Re p.

ORDINANZA Ud. 08/02/2022 sul ricorso 19779-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2022 presso [OSCURATO:PERSONA] DI464 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/06/2016 R.G.N. 130/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

PROC. nr. 19779/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 21 giugno 2016 la Corte d'Appello di Cagliari riformava la sentenza del Tribunale di ORISTANO e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il COMUNE) fino all'aprile 2008, condannava il COMUNE a risarcirgli il danno derivato dalla mancata sottoposizione a valutazione negli anni dal 2005 alla cessazione del rapporto di lavoro, nella misura del 70% della retribuzione di risultato non percepita (C 23.579). 2.La Corte territoriale esponeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato il piano esecutivo di gestione- PEG per gli anni 2005 e 2006 (benchè la sua adozione fosse facoltativa nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 169, ultimo comma, D.L.gs. nr. 267/2000); tanto risultava dalle delibere di Giunta nr. 20/2005, del luglio 2005 e nr. 204/2006, del luglio 2006, di approvazione dei PEG, con relative schede di individuazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti dei settori.

Il PEG era stato certamente adottato anche per l'anno 2007, essendo state prodotte le delibere di Giunta del 10 ottobre 2007 (nr. 209) e 14 novembre 2007 (nr. 14), che avevano ad oggetto variazioni al PEG.

3. Costituiva, dunque, inadempimento dell'ente non avere sottoposto il dirigente a valutazione annuale ai fini della maturazione e liquidazione della retribuzione di risultato negli anni 2005-2008, fonte di responsabilità risa rcitoria .

4. Alcuni elementi presuntivi dimostravano che il QUAI aveva una elevata probabilità di ottenere una valutazione pienamente positiva.

In particolare, era incontestato che fino all'anno 2004 egli aveva percepito la retribuzione di risultato; inoltre, gran parte degli obiettivi erano di carattere istituzionale ovvero collegati alla attività ordinaria dell'ente, da svolgere, tuttavia, con efficienza ed efficacia.

Il COMUNE non aveva contestato la diligenza del QUAI, limitandosi a dedurre che negli anni 2006 e 2007 vi erano stati rilievi della Corte dei Conti per il mancato rispetto del patto di stabilità.

Tuttavia, dalle deliberazioni della sezione controllo nr. 129/2008 e nr. 52/2009, in atti del COMUNE, risultava che la parziale violazione del patto di stabilità era dipesa 1 [OSCURATO:PERSONA]. nr. 19779/2016 RG dalla mancata riduzione delle spese, fatto imputabile a decisioni politiche e non alla ragioneria del COMUNE nonché da spese straordinarie per sentenze in antiche cause di esproprio, circostanza parimenti non attribuibile al dirigente.

Era parimenti rilevante il fatto che gli impiegati del settore finanziario, diretto dal dirigente, avevano ricevuto nel periodo di causa il salario di produttività; anch' esso era subordinato al raggiungimento dei sub- obiettivi assegnati dal dirigente sicchè il suo riconoscimento rafforzava notevolmente la probabilità che anche quest'ultimo sarebbe stato valutato positivamente.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di censura, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.

6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il COMUNE ha dedotto «violazione dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.— violazione dell'art. 2697 cod.civ.— decisione fondata su elementi di fatto insussistenti desunti sulla base di prova inesistente- errata interpretazione dell'art. 2697 cod.civ. che onera il ricorrente di provare il fondamento della domanda» (così in ricorso).

2. Si censura la statuizione di accertamento della esistenza del [OSCURATO:PERSONA] di Gestione— PEG e del [OSCURATO:PERSONA] degli Obiettivi- PDO per gli anni dal 2005 al 2008. 3.Si assume che il giudice dell'appello per gli anni 2005 e 2006 avrebbe confuso il [OSCURATO:PERSONA] di Gestione con il [OSCURATO:PERSONA] degli Obiettivi, di cui lo stesso dirigente non aveva mai allegato la approvazione; si aggiunge che solo per l'anno 2005 era stato prodotto il PEG e la relativa delibera di approvazione laddove: per il 2006 era stata prodotta la sola delibera di approvazione; per il 2007 ed il 2008 mancava la stessa delibera di approvazione. 4.11 motivo è nel complesso inammissibile. 5.La censura afferisce all'esame ed alla valutazione dei documenti prodotti in causa, all'esito della quale il giudice del merito ha accertato la PROC. nr. 19779/2016 RG approvazione del Piano esecutivo di gestione-PEG, al cui interno era contenuta anche la fissazione degli obiettivi dei dirigenti di settore (pagina 3 della sentenza impugnata, in fine; pagina 4, in principio). 6.La ricostruzione storica compiuta nella sentenza impugnata può essere censurata in sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione; sotto questo profilo, tuttavia, manca in ricorso la deduzione specifica di un fatto storico, degli atti da cui esso risultava esistente, della sua allegazione nel contraddittorio delle parti, delle ragioni della decisività del preteso fatto non esaminato.

7. Inoltre, la critica muove da un assunto che non trova riscontro nella sentenza impugnata; il giudice dell'appello non ha affetto accertato la avvenuta approvazione del [OSCURATO:PERSONA] degli Obiettivi né lo ha confuso con il PEG ma ha affermato essere stato approvato il solo [OSCURATO:PERSONA] di Gestione, che tuttavia conteneva gli obiettivi assegnati ai dirigenti.

8. Si deduce, da ultimo, un vizio di violazione dell'articolo 2697 cod.civ. che non è conferente ai contenuti della censura.

La regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi il criterio di giudizio basato sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova.

Nell'ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto invece documentalmente provati i fatti rilevanti al decidere. 9.Con il secondo mezzo si deduce— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.prc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell' articolo 24 D.Lgs. nr. 165/2001 in relazione agli articoli 14,26,28 e 29 CCNL 23.12.1999 per l'area della dirigenza del comparto [OSCURATO:PERSONA].

10. Si contesta la sentenza per avere ritenuto che la contrattazione collettiva attribuisca al dipendente il diritto soggettivo a percepire la retribuzione di risultato in assenza dei relativi presupposti, qualificando come inadempimento l'omesso espletamento delle procedure amministrative. 11.11 motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.PROC. nr. 19779/2016 RG 12.11 Giudice dell'appello non ha affermato, diversamente da quanto ha dedotto dalla parte ricorrente, che il diritto soggettivo del dipendente a percepire la retribuzione di risultato matura anche in mancanza della assegnazione degli obiettivi e della verifica positiva in ordine alla loro realizzazione. 13.E' stata invece accolta la domanda risarcitoria per perdita di chances, sul presupposto che il diritto del dirigente sia, piuttosto, quello a ricevere gli obiettivi ed ad essere valutato; sotto questo profilo è stato ravvisato l'inadempimento del COMUNE.

Tale statuizione è peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, pronunciandosi in casi analoghi, ha già affermato che la illegittimità del procedimento di assegnazione degli obiettivi al dirigente e/o di valutazione ai fini del pagamento della retribuzione di risultato è fonte di responsabilità risarcitoria della amministrazione- datrice di lavoro, in relazione al danno da perdita di chances ( Cassazione civile sez. lav., 12/04/2017, nr.9392 e giurisprudenza ivi citata). 14.Con la terza censura è dedotta la «violazione dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.— violazione dell'art. 2697 cod.civ.— errata valutazione dell'art. 2697 cod.civ. che onera il ricorrente di provare il fondamento della domanda» (così in ricorso) in relazione al giudizio di quantificazione del danno. 15.Si espone che il QUAI non aveva dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado le attività svolte e gli obiettivi cui avrebbe dato attuazione e si assume la inconcludenza degli elementi di fatto posti a base del ragionamento presuntivo svolto nella sentenza impugnata.

16. Si deduce, in particolare, che né il riconoscimento della retribuzione di risultato nel periodo antecedente quello di causa né il carattere «istituzionale» degli obiettivi avrebbero significato ai fini del giudizio probabilistico sull'esito della valutazione del dirigente, ove ipoteticamente compiuta.

17. Si aggiunge che la diligenza del QUAI era stata contestata in ragione dei rilievi svolti dalla Corte dei Conti in relazione agli anni 2006 e 2007, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, che vedevano coinvolto il settore finanziario, cui il controricorrente era preposto.

PROC. nr. 19779/2016 RG 18.11 motivo è inammissibile.

19. Esso attiene alla valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sulla probabilità del QUAI di conseguire una valutazione positiva, anche in ragione del fatto che i dipendenti da lui diretti erano stati nel periodo di causa positivamente valutati ed avevano ricevuto la retribuzione di produttività; rispetto a tale valutazione di merito non è conferente la denuncia di violazione di norme di diritto né quella che, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui all'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., sollecita nella sostanza questa Corte a compiere una diversa valutazione degli elementi istruttori in relazione ad un fatto esaminato.

20. Il ricorso deve essere complessivamente dichiarato inammissibile.

21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass.

SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Re p. ORDINANZA Ud. 08/02/2022 sul ricorso 19779-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 2022 presso [OSCURATO:PERSONA] DI464 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 207/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 21/06/2016 R.G.N. 130/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 19779/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 21 giugno 2016 la Corte d'Appello di Cagliari riformava la sentenza del Tribunale di ORISTANO e, per l'effetto, in parziale accoglimento della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], dirigente del [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il COMUNE) fino all'aprile 2008, condannava il COMUNE a risarcirgli il danno derivato dalla mancata sottoposizione a valutazione negli anni dal 2005 alla cessazione del rapporto di lavoro, nella misura del 70% della retribuzione di risultato non percepita (C 23.579). 2.La Corte territoriale esponeva che il [OSCURATO:PERSONA] aveva adottato il piano esecutivo di gestione- PEG per gli anni 2005 e 2006 (benchè la sua adozione fosse facoltativa nei Comuni con meno di 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 169, ultimo comma, D.L.gs. nr. 267/2000); tanto risultava dalle delibere di Giunta nr. 20/2005, del luglio 2005 e nr. 204/2006, del luglio 2006, di approvazione dei PEG, con relative schede di individuazione degli obiettivi da assegnare ai dirigenti dei settori. Il PEG era stato certamente adottato anche per l'anno 2007, essendo state prodotte le delibere di Giunta del 10 ottobre 2007 (nr. 209) e 14 novembre 2007 (nr. 14), che avevano ad oggetto variazioni al PEG. 3. Costituiva, dunque, inadempimento dell'ente non avere sottoposto il dirigente a valutazione annuale ai fini della maturazione e liquidazione della retribuzione di risultato negli anni 2005-2008, fonte di responsabilità risa rcitoria . 4. Alcuni elementi presuntivi dimostravano che il QUAI aveva una elevata probabilità di ottenere una valutazione pienamente positiva. In particolare, era incontestato che fino all'anno 2004 egli aveva percepito la retribuzione di risultato; inoltre, gran parte degli obiettivi erano di carattere istituzionale ovvero collegati alla attività ordinaria dell'ente, da svolgere, tuttavia, con efficienza ed efficacia. Il COMUNE non aveva contestato la diligenza del QUAI, limitandosi a dedurre che negli anni 2006 e 2007 vi erano stati rilievi della Corte dei Conti per il mancato rispetto del patto di stabilità. Tuttavia, dalle deliberazioni della sezione controllo nr. 129/2008 e nr. 52/2009, in atti del COMUNE, risultava che la parziale violazione del patto di stabilità era dipesa 1 [OSCURATO:PERSONA]. nr. 19779/2016 RG dalla mancata riduzione delle spese, fatto imputabile a decisioni politiche e non alla ragioneria del COMUNE nonché da spese straordinarie per sentenze in antiche cause di esproprio, circostanza parimenti non attribuibile al dirigente. Era parimenti rilevante il fatto che gli impiegati del settore finanziario, diretto dal dirigente, avevano ricevuto nel periodo di causa il salario di produttività; anch' esso era subordinato al raggiungimento dei sub- obiettivi assegnati dal dirigente sicchè il suo riconoscimento rafforzava notevolmente la probabilità che anche quest'ultimo sarebbe stato valutato positivamente. 5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi di censura, cui ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. 6. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso il COMUNE ha dedotto «violazione dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.— violazione dell'art. 2697 cod.civ.— decisione fondata su elementi di fatto insussistenti desunti sulla base di prova inesistente- errata interpretazione dell'art. 2697 cod.civ. che onera il ricorrente di provare il fondamento della domanda» (così in ricorso). 2. Si censura la statuizione di accertamento della esistenza del [OSCURATO:PERSONA] di Gestione— PEG e del [OSCURATO:PERSONA] degli Obiettivi- PDO per gli anni dal 2005 al 2008. 3.Si assume che il giudice dell'appello per gli anni 2005 e 2006 avrebbe confuso il [OSCURATO:PERSONA] di Gestione con il [OSCURATO:PERSONA] degli Obiettivi, di cui lo stesso dirigente non aveva mai allegato la approvazione; si aggiunge che solo per l'anno 2005 era stato prodotto il PEG e la relativa delibera di approvazione laddove: per il 2006 era stata prodotta la sola delibera di approvazione; per il 2007 ed il 2008 mancava la stessa delibera di approvazione. 4.11 motivo è nel complesso inammissibile. 5.La censura afferisce all'esame ed alla valutazione dei documenti prodotti in causa, all'esito della quale il giudice del merito ha accertato la PROC. nr. 19779/2016 RG approvazione del Piano esecutivo di gestione-PEG, al cui interno era contenuta anche la fissazione degli obiettivi dei dirigenti di settore (pagina 3 della sentenza impugnata, in fine; pagina 4, in principio). 6.La ricostruzione storica compiuta nella sentenza impugnata può essere censurata in sede di legittimità unicamente con la deduzione di un vizio di motivazione; sotto questo profilo, tuttavia, manca in ricorso la deduzione specifica di un fatto storico, degli atti da cui esso risultava esistente, della sua allegazione nel contraddittorio delle parti, delle ragioni della decisività del preteso fatto non esaminato. 7. Inoltre, la critica muove da un assunto che non trova riscontro nella sentenza impugnata; il giudice dell'appello non ha affetto accertato la avvenuta approvazione del [OSCURATO:PERSONA] degli Obiettivi né lo ha confuso con il PEG ma ha affermato essere stato approvato il solo [OSCURATO:PERSONA] di Gestione, che tuttavia conteneva gli obiettivi assegnati ai dirigenti. 8. Si deduce, da ultimo, un vizio di violazione dell'articolo 2697 cod.civ. che non è conferente ai contenuti della censura. La regola processuale viene in rilievo nelle sole fattispecie in cui il giudice del merito, in assenza della prova del fatto controverso, applichi il criterio di giudizio basato sull'onere della prova, individuando come soccombente la parte onerata della prova; è in tale eventualità che il soccombente può dolersi della non corretta ripartizione del carico della prova. Nell'ipotesi di causa la Corte territoriale ha ritenuto invece documentalmente provati i fatti rilevanti al decidere. 9.Con il secondo mezzo si deduce— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 cod.prc.civ.— la violazione e falsa applicazione dell' articolo 24 D.Lgs. nr. 165/2001 in relazione agli articoli 14,26,28 e 29 CCNL 23.12.1999 per l'area della dirigenza del comparto [OSCURATO:PERSONA]. 10. Si contesta la sentenza per avere ritenuto che la contrattazione collettiva attribuisca al dipendente il diritto soggettivo a percepire la retribuzione di risultato in assenza dei relativi presupposti, qualificando come inadempimento l'omesso espletamento delle procedure amministrative. 11.11 motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata.PROC. nr. 19779/2016 RG 12.11 Giudice dell'appello non ha affermato, diversamente da quanto ha dedotto dalla parte ricorrente, che il diritto soggettivo del dipendente a percepire la retribuzione di risultato matura anche in mancanza della assegnazione degli obiettivi e della verifica positiva in ordine alla loro realizzazione. 13.E' stata invece accolta la domanda risarcitoria per perdita di chances, sul presupposto che il diritto del dirigente sia, piuttosto, quello a ricevere gli obiettivi ed ad essere valutato; sotto questo profilo è stato ravvisato l'inadempimento del COMUNE. Tale statuizione è peraltro conforme alla giurisprudenza di questa Corte che, pronunciandosi in casi analoghi, ha già affermato che la illegittimità del procedimento di assegnazione degli obiettivi al dirigente e/o di valutazione ai fini del pagamento della retribuzione di risultato è fonte di responsabilità risarcitoria della amministrazione- datrice di lavoro, in relazione al danno da perdita di chances ( Cassazione civile sez. lav., 12/04/2017, nr.9392 e giurisprudenza ivi citata). 14.Con la terza censura è dedotta la «violazione dell'art. 360 nr.5 cod.proc.civ.— violazione dell'art. 2697 cod.civ.— errata valutazione dell'art. 2697 cod.civ. che onera il ricorrente di provare il fondamento della domanda» (così in ricorso) in relazione al giudizio di quantificazione del danno. 15.Si espone che il QUAI non aveva dedotto nel ricorso introduttivo di primo grado le attività svolte e gli obiettivi cui avrebbe dato attuazione e si assume la inconcludenza degli elementi di fatto posti a base del ragionamento presuntivo svolto nella sentenza impugnata. 16. Si deduce, in particolare, che né il riconoscimento della retribuzione di risultato nel periodo antecedente quello di causa né il carattere «istituzionale» degli obiettivi avrebbero significato ai fini del giudizio probabilistico sull'esito della valutazione del dirigente, ove ipoteticamente compiuta. 17. Si aggiunge che la diligenza del QUAI era stata contestata in ragione dei rilievi svolti dalla Corte dei Conti in relazione agli anni 2006 e 2007, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno, che vedevano coinvolto il settore finanziario, cui il controricorrente era preposto. PROC. nr. 19779/2016 RG 18.11 motivo è inammissibile. 19. Esso attiene alla valutazione di merito compiuta dalla Corte territoriale sulla probabilità del QUAI di conseguire una valutazione positiva, anche in ragione del fatto che i dipendenti da lui diretti erano stati nel periodo di causa positivamente valutati ed avevano ricevuto la retribuzione di produttività; rispetto a tale valutazione di merito non è conferente la denuncia di violazione di norme di diritto né quella che, sotto l'apparente deduzione del vizio di cui all'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ., sollecita nella sostanza questa Corte a compiere una diversa valutazione degli elementi istruttori in relazione ad un fatto esaminato. 20. Il ricorso deve essere complessivamente dichiarato inammissibile. 21. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 22. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello s
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