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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 febbraio 2021

Cassazione n. 47045/2021

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa il 23/02/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al titolo esecutivo che doveva scontare, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e tentata violenza aggravata, la cui scadenza veniva individuata nella data del 25/02/2023.

Veniva, inoltre, dichiarata inammissibile l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che non rileva ai presenti fini processuali.

Nel respingere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava il vissuto criminale problematico del condannato e l'assenza di prospettive di reinserimento sociale idonee a legittimare la formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti.

2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale - contro cui si appuntavano le censure difensive oggetto di vaglio -, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità del ricorrente e del processo rieducativo che aveva intrapreso positivamente dopo l'esecuzione della pena.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato.

2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale ultimo si controverte in questa sede, faceva riferimento all'elevata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso, richiamando le pendenze giudiziarie dell'istante e il disvalore dei comportamenti criminosi per i quali era stato condannato.

In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01).

Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto.

Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale, che costituisce l'obiettivo della misura alternativa di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993- 01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01).

In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Roma - oltre che all'elevato disvalore delle condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] scontava la pena - al comportamento inadeguato del condannato rispetto al trattamento penitenziario che lo riguardava, a proposito del quale, a pagina 1 dell'ordinanza impugnata, si evidenziava che il detenuto «ha riferito una versione del tutto diversa da quella che emerge dalla sentenza, ha poca consapevolezza dei reati, tende a sminuirne la portata, non palesa progettualità futura avendo dimostrato di cambiare lavoro e luogo di domicilio per motivi futili [...]».

Questi elementi di giudizio negativo assumevano un valore sintomatico ancora maggiore alla luce del fatto che non era stata indicata alcuna prospettiva lavorativa idonea a favorire il reinserimento sociale di [OSCURATO:PERSONA], rendendo ulteriormente inadeguato il percorso di rivisitazione critica compiuto dal condannato, che non consentiva di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti.

Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento.

3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di sorveglianza di Roma; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Letta le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 23/02/2021 il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale presentata da [OSCURATO:PERSONA], in relazione al titolo esecutivo che doveva scontare, per i reati di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e tentata violenza aggravata, la cui scadenza veniva individuata nella data del 25/02/2023. Veniva, inoltre, dichiarata inammissibile l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che non rileva ai presenti fini processuali. Nel respingere la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale richiesto da [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Roma richiamava il vissuto criminale problematico del condannato e l'assenza di prospettive di reinserimento sociale idonee a legittimare la formulazione di un giudizio prognostico favorevole nei suoi confronti. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del beneficio penitenziario dell'affidamento in prova al servizio sociale - contro cui si appuntavano le censure difensive oggetto di vaglio -, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Roma con un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto della personalità del ricorrente e del processo rieducativo che aveva intrapreso positivamente dopo l'esecuzione della pena. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Osserva il Collegio che il Tribunale di sorveglianza di Roma, per giustificare il diniego dei benefici penitenziari della detenzione domiciliare e dell'affidamento in prova al servizio sociale, del quale ultimo si controverte in questa sede, faceva riferimento all'elevata pericolosità di [OSCURATO:PERSONA], rispetto alla quale formulava un giudizio complessivo sul percorso rieducativo intrapreso, richiamando le pendenze giudiziarie dell'istante e il disvalore dei comportamenti criminosi per i quali era stato condannato. In questa cornice, il Tribunale di sorveglianza di Roma valutava correttamente gli elementi informativi di cui disponeva, fondando il giudizio prognostico negativo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una valutazione complessiva della sua personalità, che appare rispettosa della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, pur non «potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva» (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602- 01). Né potrebbe essere diversamente, atteso che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico parimenti consolidato il principio secondo cui, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, non si può prescindere dal vaglio delle condotte del condannato, antecedenti e susseguenti alla commissione dei reati in espiazione, in funzione della valutazione prognostica del beneficio penitenziario richiesto. Tale vaglio deve essere effettuato tenendo conto del processo di revisione critica seguito dall'istante, indispensabile per la formulazione di un giudizio positivo sul suo reinserimento sociale, che costituisce l'obiettivo della misura alternativa di cui all'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Sez. 1, n. 10586 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Catalano, Rv. 274993- 01; Sez. 1, n. 33287 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pantaleo, Rv. 257001-01; Sez. 1, n. 18388 del 20/02/2008, Cesarini, Rv. 240306-01). In questo contesto, appaiono pertinenti i riferimenti effettuati dal Tribunale di sorveglianza di Roma - oltre che all'elevato disvalore delle condotte illecite per le quali [OSCURATO:PERSONA] scontava la pena - al comportamento inadeguato del condannato rispetto al trattamento penitenziario che lo riguardava, a proposito del quale, a pagina 1 dell'ordinanza impugnata, si evidenziava che il detenuto «ha riferito una versione del tutto diversa da quella che emerge dalla sentenza, ha poca consapevolezza dei reati, tende a sminuirne la portata, non palesa progettualità futura avendo dimostrato di cambiare lavoro e luogo di domicilio per motivi futili [...]». Questi elementi di giudizio negativo assumevano un valore sintomatico ancora maggiore alla luce del fatto che non era stata indicata alcuna prospettiva lavorativa idonea a favorire il reinserimento sociale di [OSCURATO:PERSONA], rendendo ulteriormente inadeguato il percorso di rivisitazione critica compiuto dal condannato, che non consentiva di formulare un giudizio prognostico positivo nei suoi confronti. Tenuto conto di questi, univoci, indicatori soggettivi e delle informazioni negative acquisite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di sorveglianza di Roma evidenziava l'inidoneità dell'affidamento in prova al servizio sociale ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il respingimento. 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc