ENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE;- intimata -avverso la sentenza n. 400/2022 della CORTE D'APPELLO diCATANIA, depositata il 29/04/2022 R.G.N. 128/2020;Num ero registro generale 25272/2022 Numero di raccolta generale 26680/2026Numero sezionale 372u7/2d0i2t6a la relazione della causa svolta nella camera di conDsaigtali op udbebll icazione 12/10/202629/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1.- Il Tribunale di Catania ha rigettato l’opposizione propostada [OSCURATO:PERSONA] avverso una cartella di pagamento notificatail 29 maggio 2014 con la quale gli è stato intimato il pagamento infavore della [OSCURATO:PERSONA] Italiana di previdenza e assistenza geometriliberi professionisti (CIPAG) della somma di € 13.357,46 a titolo disanzioni per dichiarazione dei redditi irregolare anno 2001,mancato versamento dei contributi soggettivo minimo, soggettivointegrativo e di maternità relativamente agli anni 2004, 2005,2006, 2007, 2010 e 2011.2.- La Corte di appello di Catania ha parzialmente accolto ilgravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] dichiarando prescritte lepretese relative agli anni 2001, 2004, 2005, 2006 e 2007,confermando la cartella di pagamento quanto alle pretese relativeagli anni 2010 e 2011.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che lasospensione dei termini di pagamento derivante dagli eventisismici dell’anno 2002 si applichi ai soli datori di lavoro privati.3.- Per la cassazione della sentenza ricorre la CIPAG conun’unica censura.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con l’unico motivo di ricorso la [OSCURATO:PERSONA] afferma la violazionee/o falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 245 del 2002 e dell’art.54 della legge n. 88 del 1989 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.),per non avere la Corte di appello considerato che il termine diNum ero registro generale 25272/2022 Numero di raccolta generale 26680/2026Numero sezionale 3727/2p0r2e6 scrizione, ai sensi dell’art. 4 del d.l. n. 245 del 200D2a,t aè p ruimbbalisctaoz ione 12/10/2026sospeso, a seguito di ulteriori proroghe, fino al 31 dicembre 2008.Inoltre, la Corte di appello non ha considerato che, una voltacessata la sospensione, il debito contributivo di [OSCURATO:PERSONA] stato oggetto di un piano di rateizzazione, poi revocato perinadempimento, come attestato nell’estratto conto del geometraCorsaro, facente prova fino a querela di falso ai sensi dell’art. 54della legge n. 88 del 1989.2.- La censura deve essere disattesa, seppure attraverso unamotivazione differente rispetto a quella riportata nella sentenzaimpugnata.3.- [OSCURATO:PERSONA] ricorrente afferma in primo luogo che i termini diprescrizione, essendo il contribuente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] sismici del 2002, siano rimasti sospesi finoal 31 dicembre 2008 e che successivamente siano stati interrottida un piano di rateizzazione del debito, poi revocato perinadempimento.4.- Sotto il primo profilo si deve evidenziare che secondo Cass.n. 20320/2013 “In materia di sospensione dei termini processuali,il disposto dell'art. 4 del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245,convertito con modificazioni nella legge 27 dicembre 202, n. 286(il cui comma 1, primo periodo così statuisce: "Per i soggetti chealle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territoriindividuati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri inpari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini diprescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali,sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportantiprescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni diemergenza.") deve essere inteso nel senso che i termini inscadenza nel periodo 29 ottobre 2002 - 30 giugno 2003 sonoNum ero registro generale 25272/2022 Numero di raccolta generale 26680/2026Numero sezionale 3727/2s0o26spesi fino al 30 giugno 2003 e riprendono a deDcaotarr peurbeb laiclalaz ione 12/10/2026cessazione del termine di sospensione, mentre viceversa non sitiene conto del periodo di sospensione nel caso in cui la scadenzadel termine si verifichi dopo detto periodo”.5.- Risulta priva di riscontro normativo l’affermazione dellaCassa secondo cui i termini in questione sarebbero rimasti sospesifino al 31 dicembre 2008.Infatti, questa Corte (Cass. n. 11058/2024) ha affermato che“in tema di agevolazioni contributive previste in seguito a calamitànaturali, l'art. 1, comma 1011, della l. n. 296 del 2006, rationetemporis vigente, ha stabilito una nuova modalità di definizioneagevolata del debito contributivo residuo conseguente allasospensione dei versamenti, e successiva loro rateizzazione adecorrere dal mese di giugno 2004, regolate dall'ordinanza delPresidente del Consiglio dei ministri del 10 giugno 2005 n. 3442 edalle sue successive modifiche, ma non ha ulteriormente prorogatodetta sospensione fino al 30 giugno 2007, termine previsto soloper sanare quanti avessero già iniziato ad adempiere ai versamentirateali da giugno 2004 senza avere, tuttavia, completato ipagamenti” (nello stesso senso vedi Cass. n. 16937/2025).6.- Altrettanto infondato è il secondo profilo relativoall’esistenza di un piano di rateizzazione, che avrebbe comportatol’interruzione del decorso della prescrizione, posto che gli attiinterruttivi della prescrizione riconducibili alla previsione dell'art.2943, comma 4, c.c., consistono in atti recettizi, con i quali iltitolare del diritto manifesta al soggetto passivo la sua volontà nonequivoca, intesa alla realizzazione del diritto stesso (Cass. n.25861/2010 e Cass. n. 1159/2018), mentre nella fattispecie nonvi è alcuna prova che i provvedimenti della [OSCURATO:PERSONA] in ordine allarateizzazione del debito siano stati portati a conoscenza delcontribuente, circostanza neppure allegata dalla [OSCURATO:PERSONA] ricorrente.Num ero registro generale 25272/2022 Numero di raccolta generale 26680/2026Numero sezionale 3727/2026 7.- Ne deriva l’irrilevanza, ai fini del decorso della Dparetas cpruibzbiolincaez, ione 12/10/2026di eventuali atti posti in essere dalla CIPAG, fin tanto che gli stessinon siano stati portati a conoscenza del debitore.8.- Conseguentemente, posto che la cartella di pagamento,unico atto interruttivo documentato, è stata notificata il 29 maggio2014, la sentenza della Corte di appello, nella parte in cui hadichiarato prescritti i crediti dal 2001 al 2007, deve essereconfermata, non essendo stati documentati ulteriori attiinterruttivi nel quinquennio precedente alla notifica della cartelladi pagamento e non potendosi affermare in alcun modo che in taleperiodo il decorso della prescrizione sia rimasto sospeso.9.- Il ricorso va, dunque, respinto con condanna della partericorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spesedi lite del presente giudizio di cassazione, da distrarsi in favore delprocuratore che si è dichiarato antistatario.In virtù del rigetto del ricorso, occorre dare atto deipresupposti dell’obbligo della parte ricorrente di versare unulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quelloprevisto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U.,20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente arifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio,che liquida in € 2.000,00 per compensi, in € 200,00 per esborsi,oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agliaccessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore.Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, anorma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovedovuto.Numero registro generale 25272/2022 Numero di raccolta generale 26680/2026Num ero sezionale 3727/2026 Data pubblicazione 12/10/2026Roma, deciso all’adunanza camerale del 29 settembre 2026La Presidente