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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11785/2026

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CREMANO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 CARLINO;1180 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 378/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 626/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22736/2024Numero di raccolta generale 11785/2026Data pubblicazione 29/04/20261.

Con sentenza n. 5327/2021 il Tribunale di Napoli, nellacontumacia della [OSCURATO:PERSONA], cosìaveva provveduto: - aveva dichiarato il diritto della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione da parte dellaconvenuta [OSCURATO:SOCIETA] onlus della somma pari ad€ 3.110,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dallamaturazione dei crediti al saldo, con conseguente condannadella parte convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di dette somme eaccessori; - aveva condannato la stessa società al pagamentodelle spese di lite liquidate in € 1.400,00, oltre rimborsoforfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, conanticipatario; - aveva rigettato, invece, la domanda dicondanna solidale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ecompensato le spese tra le parti.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla lavoratricecontro la suddetta sentenza di primo grado, ed in parzialeriforma di quest’ultima, che per il resto confermava,condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in solido conla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (che rimaneva contumace),compensando tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.3.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andandoin contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva che ladomanda proposta in primo grado dovesse essere accolta e chela gravata sentenza dovesse essere riformata, affermandosi laresponsabilità solidale del Comune appellato per il pagamentodella somma già riconosciuta in primo grado.Numero registro generale 22736/20244.

Considerava che non poteva accogliersi la richiesta diN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026manleva, formulata in subordine dall’ente, atteso che la stessDaa ta pubblicazione 29/04/2026aveva costituito oggetto di domanda riconvenzionale in primogrado dichiarata assorbita dal Tribunale, ma essa non era statacoltivata, come dovuto, mediante proposizione di appelloincidentale, seppure condizionato.5.

Infine, la Corte riteneva che: “Le spese del presentegrado di giudizio, attesa la complessità e peculiarità dellafattispecie, restano compensate tra le parti”.6.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi esuccessiva memoria.7.

L’intimato Comune resiste con controricorso, mentre laTeseo [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la “violazione di norma didiritto in relazione agli artt. 91 e 336 c.p.c. per mancataliquidazione delle spese di primo grado nei confronti delComune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano”.2.

Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto in relazione agli articoli 91, 112, 132 e 336c.p.c. e articoli 24 e 111 Cost. per omessa pronuncia in ordinealle spese di lite di primo grado nei confronti del Comune di SanGiorgio a Cremano”.3.

Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. per laNumero registro generale 22736/2024compensazione delle spese di lite di secondo grado nei confrontiN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano”.

Data pubblicazione 29/04/20264.

Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto in relazione agli articoli 91, 92 e 132 c.p.c. earticoli 24 e 111 Cost. per motivazione apparente in ordine allacompensazione delle spese di lite di secondo grado nei confrontidel Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano”.5.

Il primo motivo e il secondo motivo, che si esaminanocongiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati.Dalla lettura della sentenza impugnata, e in particolaredall’ultimo periodo della motivazione (“Le spese del presentegrado”) e dal dispositivo (“in parziale riforma dell’impugnatasentenza”) si evince che la corte d’appello ha ritenuto diconfermare la statuizione sulle spese già adottata dal tribunalecon riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e ilcomune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, coerentemente peraltro conla sua decisione di compensare le spese dell’appello.

Nessunaviolazione delle norme citate è pertanto ravvisabile né tantomeno una omessa pronuncia.6.

Sono invece fondati i restanti due motivi, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione.7.

Non ignora il Collegio che in causa analoga a quella checi occupa (promossa nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aCremano e della [OSCURATO:PERSONA]), Cass., sez.lav., ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32679 ha dichiarato inammissibile ilricorso per cassazione (a mezzo di due motivi) di altralavoratrice contro una sentenza della Corte di appello di Napoliche aveva compensato “le spese dei due gradi nei confronti delNumero registro generale 22736/2024Comune”, richiamando “l’esistenza di orientamenti contrastantiN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti”D.a ta pubblicazione 29/04/2026In altro caso analogo Cass., sez. lav., ord. 5.11.2025, n.29287, a fronte di due motivi di ricorso di un lavoratore controaltra sentenza della Corte d’appello di Napoli che avevacompensato per metà le spese del doppio grado di giudizio,“attesa la serialità della causa e le ragioni della decisione”,richiamando Cass. n. 22765/2025 (v. infra), ha accolto il ricorsolimitatamente alla censura concernente la compensazione dellespese e ha dichiarato inammissibili le residue censure, semprecon rinvio.In ulteriore caso analogo Cass., sez. lav., ord. 28.8.2025,n. 24081, a fronte di ricorso per cassazione di tre lavoratori (amezzo di tre motivi) contro una sentenza della Corte d’appellodi Napoli che aveva compensato per metà le spese “inconsiderazione della serialità della questione”, ha accolto ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con rinvio.Infine, in ennesimo caso analogo Cass., sez. lav., ord.6.8.2025, n. 22765, a fronte di tre motivi di ricorso di altralavoratrice contro una sentenza della Corte d’appello che avevacompensato per metà le spese del grado di appello, in ragionedella “serialità della lite”, ha accolto il primo motivo di ricorsocon rinvio.8.

Nel caso ora in esame, come premesso, la Corted’appello ha compensato integralmente le spese del secondogrado, “attesa la complessità e peculiarità della fattispecie”.Osserva, allora, il Collegio che la motivazione passataindenne al vaglio di Cass. n. 32679/2025, e cioè in ragione della“esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza dimerito depositata da entrambe le parti”, da un lato, è riferitaad un preciso dato processuale indotto da entrambe le Npuamretroi ,r egistro generale 22736/2024Numero sezionale 1180/2026dall’altro, non è affatto illogica o incoerente.

Numero di raccolta generale 11785/2026Data pubblicazione 29/04/2026Nella fattispecie in esame, invece, la motivazione in puntodi totale compensazione è all’evidenza apodittica e in definitivaapparente, in assenza di un qualsivoglia riferimento a specifichecircostanze del caso concreto, tanto più necessario ove siconsideri che la stessa Corte d’appello all’inizio della propriamotivazione ha richiamato altra propria sentenza del 2022 nelmedesimo senso circa il merito della controversia.9.

Ciò detto sul piano strettamente motivazionale, ilgiudizio che ci occupa era stato introdotto nel 2019, sicché erasenz’altro applicabile l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nellaversione ultima tuttora vigente, vale a dire, quella oggetto dellasent. n. 77/2018 della Corte costituzionale.Ebbene, la su riportata motivazione senz’altro non fariferimento ad un “caso di assoluta novità della questionetrattata o mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti” e neppure ad “altre analoghe gravi edeccezionali ragioni”, assimilabili a quelle espressamentepreviste.12.

In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione delricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvioalla medesima Corte territoriale che, in differentecomposizione, che dovrà regolare anche le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie irestanti motivi.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CorteNumero registro generale 22736/2024di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAdriano Doronzo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CREMANO, in persona del Sindacopro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]2026 CARLINO;1180 - controricorrente -nonchè contro[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA];- intimata -avverso la sentenza n. 378/2024 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 22/04/2024 R.G.N. 626/2022;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 10/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 22736/2024Numero di raccolta generale 11785/2026Data pubblicazione 29/04/20261. Con sentenza n. 5327/2021 il Tribunale di Napoli, nellacontumacia della [OSCURATO:PERSONA], cosìaveva provveduto: - aveva dichiarato il diritto della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione da parte dellaconvenuta [OSCURATO:SOCIETA] onlus della somma pari ad€ 3.110,37, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali(sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dallamaturazione dei crediti al saldo, con conseguente condannadella parte convenuta [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di dette somme eaccessori; - aveva condannato la stessa società al pagamentodelle spese di lite liquidate in € 1.400,00, oltre rimborsoforfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge, conanticipatario; - aveva rigettato, invece, la domanda dicondanna solidale del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano ecompensato le spese tra le parti.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, in accoglimento dell’appello proposto dalla lavoratricecontro la suddetta sentenza di primo grado, ed in parzialeriforma di quest’ultima, che per il resto confermava,condannava il Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, in solido conla società cooperativa [OSCURATO:PERSONA] (che rimaneva contumace),compensando tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale, andandoin contrario avviso rispetto al primo giudice, riteneva che ladomanda proposta in primo grado dovesse essere accolta e chela gravata sentenza dovesse essere riformata, affermandosi laresponsabilità solidale del Comune appellato per il pagamentodella somma già riconosciuta in primo grado.Numero registro generale 22736/20244. Considerava che non poteva accogliersi la richiesta diN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026manleva, formulata in subordine dall’ente, atteso che la stessDaa ta pubblicazione 29/04/2026aveva costituito oggetto di domanda riconvenzionale in primogrado dichiarata assorbita dal Tribunale, ma essa non era statacoltivata, come dovuto, mediante proposizione di appelloincidentale, seppure condizionato.5. Infine, la Corte riteneva che: “Le spese del presentegrado di giudizio, attesa la complessità e peculiarità dellafattispecie, restano compensate tra le parti”.6. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi esuccessiva memoria.7. L’intimato Comune resiste con controricorso, mentre laTeseo [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., la “violazione di norma didiritto in relazione agli artt. 91 e 336 c.p.c. per mancataliquidazione delle spese di primo grado nei confronti delComune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano”.2. Con il secondo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto in relazione agli articoli 91, 112, 132 e 336c.p.c. e articoli 24 e 111 Cost. per omessa pronuncia in ordinealle spese di lite di primo grado nei confronti del Comune di SanGiorgio a Cremano”.3. Con il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto in relazione agli articoli 91 e 92 c.p.c. per laNumero registro generale 22736/2024compensazione delle spese di lite di secondo grado nei confrontiN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026del Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano”. Data pubblicazione 29/04/20264. Con il quarto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 4), c.p.c., la “violazione e/o falsa applicazione dinorma di diritto in relazione agli articoli 91, 92 e 132 c.p.c. earticoli 24 e 111 Cost. per motivazione apparente in ordine allacompensazione delle spese di lite di secondo grado nei confrontidel Comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano”.5. Il primo motivo e il secondo motivo, che si esaminanocongiuntamente per l’evidente connessione, sono infondati.Dalla lettura della sentenza impugnata, e in particolaredall’ultimo periodo della motivazione (“Le spese del presentegrado”) e dal dispositivo (“in parziale riforma dell’impugnatasentenza”) si evince che la corte d’appello ha ritenuto diconfermare la statuizione sulle spese già adottata dal tribunalecon riferimento al rapporto processuale tra la ricorrente e ilcomune di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, coerentemente peraltro conla sua decisione di compensare le spese dell’appello. Nessunaviolazione delle norme citate è pertanto ravvisabile né tantomeno una omessa pronuncia.6. Sono invece fondati i restanti due motivi, esaminabilicongiuntamente per evidente connessione.7. Non ignora il Collegio che in causa analoga a quella checi occupa (promossa nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] aCremano e della [OSCURATO:PERSONA]), Cass., sez.lav., ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 32679 ha dichiarato inammissibile ilricorso per cassazione (a mezzo di due motivi) di altralavoratrice contro una sentenza della Corte di appello di Napoliche aveva compensato “le spese dei due gradi nei confronti delNumero registro generale 22736/2024Comune”, richiamando “l’esistenza di orientamenti contrastantiN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026nella giurisprudenza di merito depositata da entrambe le parti”D.a ta pubblicazione 29/04/2026In altro caso analogo Cass., sez. lav., ord. 5.11.2025, n.29287, a fronte di due motivi di ricorso di un lavoratore controaltra sentenza della Corte d’appello di Napoli che avevacompensato per metà le spese del doppio grado di giudizio,“attesa la serialità della causa e le ragioni della decisione”,richiamando Cass. n. 22765/2025 (v. infra), ha accolto il ricorsolimitatamente alla censura concernente la compensazione dellespese e ha dichiarato inammissibili le residue censure, semprecon rinvio.In ulteriore caso analogo Cass., sez. lav., ord. 28.8.2025,n. 24081, a fronte di ricorso per cassazione di tre lavoratori (amezzo di tre motivi) contro una sentenza della Corte d’appellodi Napoli che aveva compensato per metà le spese “inconsiderazione della serialità della questione”, ha accolto ilprimo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con rinvio.Infine, in ennesimo caso analogo Cass., sez. lav., ord.6.8.2025, n. 22765, a fronte di tre motivi di ricorso di altralavoratrice contro una sentenza della Corte d’appello che avevacompensato per metà le spese del grado di appello, in ragionedella “serialità della lite”, ha accolto il primo motivo di ricorsocon rinvio.8. Nel caso ora in esame, come premesso, la Corted’appello ha compensato integralmente le spese del secondogrado, “attesa la complessità e peculiarità della fattispecie”.Osserva, allora, il Collegio che la motivazione passataindenne al vaglio di Cass. n. 32679/2025, e cioè in ragione della“esistenza di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza dimerito depositata da entrambe le parti”, da un lato, è riferitaad un preciso dato processuale indotto da entrambe le Npuamretroi ,r egistro generale 22736/2024Numero sezionale 1180/2026dall’altro, non è affatto illogica o incoerente. Numero di raccolta generale 11785/2026Data pubblicazione 29/04/2026Nella fattispecie in esame, invece, la motivazione in puntodi totale compensazione è all’evidenza apodittica e in definitivaapparente, in assenza di un qualsivoglia riferimento a specifichecircostanze del caso concreto, tanto più necessario ove siconsideri che la stessa Corte d’appello all’inizio della propriamotivazione ha richiamato altra propria sentenza del 2022 nelmedesimo senso circa il merito della controversia.9. Ciò detto sul piano strettamente motivazionale, ilgiudizio che ci occupa era stato introdotto nel 2019, sicché erasenz’altro applicabile l’art. 92, comma secondo, c.p.c. nellaversione ultima tuttora vigente, vale a dire, quella oggetto dellasent. n. 77/2018 della Corte costituzionale.Ebbene, la su riportata motivazione senz’altro non fariferimento ad un “caso di assoluta novità della questionetrattata o mutamento della giurisprudenza rispetto allequestioni dirimenti” e neppure ad “altre analoghe gravi edeccezionali ragioni”, assimilabili a quelle espressamentepreviste.12. In definitiva, in accoglimento per quanto di ragione delricorso, la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvioalla medesima Corte territoriale che, in differentecomposizione, che dovrà regolare anche le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte rigetta il primo e il secondo motivo; accoglie irestanti motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CorteNumero registro generale 22736/2024di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda diN umero sezionale 1180/2026Numero di raccolta generale 11785/2026provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Data pubblicazione 29/04/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]La PresidenteAdriano Doronzo