CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45530/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Luigi ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Bari, in , parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, con la quale il predetto era stato condannato per un tentativo di furto aggravato in concorso, ha escluso l'aggravante della destrezza, riformulando favorevolmente il giudizio di comparazione tra le circostanze, riducendo conseguentemente la pena. 2. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze riproduttive di censure rassegnate al giudice dell'appello che hanno ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici. La difesa ha, in sostanza, riproposto censure vagliate e disattese dai giudici di appello, contestandone in maniera del tutto apodittica la correttezza, senza prendere in considerazione, per confutarle, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi d'appello non sono stati accolti (cfr. sez. 6, n. 23014 del 29/4/2021, Rv. 281521; sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849) e senza tener conto dei principi più volte enunciati da questa Corte di legittimità in tema di aggravante dell'esposizione a pubblica fede, da escludersi solo in presenza di condizioni, da valutarsi in concreto, di sorveglianza e controllo continuativi, costanti e specificamente efficaci ad impedire la sottrazione della res, ostacolandone la facilità di raggiungimento (cfr. sez. 5, n. 6351 del 8/1/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280493; n. 6416 del 14/1172014, dep. 2015, Garofalo, Rv. 262663; sez. 5, n. 17 del 21/1172019, dep. 2020, Bevilacqua isabella, Rv. 278383, con riferimento a prodotti dotati di placca anti taccheggio). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 17 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]