CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27818/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte territoriale ha osservato - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - che la prova della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all'art.6, comma 3, d.lgs 286/98 era stata dimostrata sulla base di quanto emerso nel corso della istruttoria poiché - pur titolare di permesso di soggiorno - egli non aveva ottemperato senza giustificato motivo all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento identificativo e che il fatto non consentiva l'applicazione dell'art.131-bis cod. pen. dovendosi escludere la particolare tenuità del fatto visto che gli agenti di P.G. avevano dovuto spendere tempo per accertare la regolarità della posizione dell'imputato; Ritenuto, al riguardo, che il ricorrente - pur lamentando violazione di legge e vizio di motivazione - vorrebbe pervenire ad una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito già coerentemente esaminati dalla Corte di appello di Bologna; Considerato, poi, che quanto alla censura relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve ricordarsi che„ in materia di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899); Rilevato, al riguardo, che il motivo di ricorso risulta assolutamente generico poiché non vengono dedotte in modo specifico le ragioni per le quali l'imputato sarebbe stato meritevole delle invocate generiche; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in [OSCURATO:PERSONA] m