Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 26251/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 29981/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 153/03/20 depositata in data 17/01/2020, Oggetto: accertamento sintetico – onere della prova -oggetto Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - l a contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento notificatile per IRPEF e accessori per gli anni 2007 e 2008, anni per i quali non risultavapresentata la dichiarazione; - il giudice provinciale di merito accoglieva i ricorsi; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso si duole della falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto risultava dimostrata l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta utilizzati per far fronte alle spese della sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre gli elementi probatori dedotti dalla contribuente (in specifico i bonifici a suo favore eseguiti dal di lei marito sig. [OSCURATO:PERSONA], peraltro assoggettato ad accertamento da parte dell’Ufficio, nei confronti del quale gli atti impositivi notificatigli per i medesimi anni 2008 e 2009 erano stati confermati con sentenze definitive da parte della CTR del Veneto) non erano sufficienti, secondo la ricorrente Agenzia delle Entrate, a vincere la provapresuntiva di cui all’art. 38 ridetto; - il motivo dedotto è inammissibile in quanto censura di merito, avendo la CTR – nel concreto - fatto corretta applicazione alle circostanze di fatto dei principi rilevanti in tema di onere della prova nel caso di accertamento sintetico (Cass.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA].5, Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021); essa infatti ha ritenuto soddisfatto dalla contribuente, che ha ritenuto ne fosse gravata, l’onere di dar prova della irrilevanza reddituale, per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], delle risorse economiche utilizzate per sopportare alcune delle spese contestate; e ciò in quanto tali risorse derivavano dalla “attività lavorative del coniuge della medesima” (pag. 2 quartultimo periodo della sentenza impugnata) mentre quanto al possesso di beni essi “non sono risultati avere la valenza attribuita per oggettiva vetustà oppure, come nel caso dell’immobile, facevano parimenti redditualmente capo al coniuge”; - e come qu esta Corte costantemente ritiene (tra le più recenti, in termini vedasi Cass. Sez.5, Sentenza n. 2631 del 28/01/2022 ) in tema diaccertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se ilcontribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì allaprova concreta della provenienza delle somme impiegate. - pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ; - stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata contribuente non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. dichiara inammissib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 29981/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Veneto n. 153/03/20 depositata in data 17/01/2020, Oggetto: accertamento sintetico – onere della prova -oggetto Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - l a contribuente ricorreva avverso gli avvisi di accertamento notificatile per IRPEF e accessori per gli anni 2007 e 2008, anni per i quali non risultavapresentata la dichiarazione; - il giudice provinciale di merito accoglieva i ricorsi; - l’[OSCURATO:PERSONA] appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l’appello; ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata; Considerato che: - l’unico motivo di ricorso si duole della falsa applicazione dell’art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto illegittimo l’atto impugnato in quanto risultava dimostrata l’esistenza di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta utilizzati per far fronte alle spese della sig. [OSCURATO:PERSONA], mentre gli elementi probatori dedotti dalla contribuente (in specifico i bonifici a suo favore eseguiti dal di lei marito sig. [OSCURATO:PERSONA], peraltro assoggettato ad accertamento da parte dell’Ufficio, nei confronti del quale gli atti impositivi notificatigli per i medesimi anni 2008 e 2009 erano stati confermati con sentenze definitive da parte della CTR del Veneto) non erano sufficienti, secondo la ricorrente Agenzia delle Entrate, a vincere la provapresuntiva di cui all’art. 38 ridetto; - il motivo dedotto è inammissibile in quanto censura di merito, avendo la CTR – nel concreto - fatto corretta applicazione alle circostanze di fatto dei principi rilevanti in tema di onere della prova nel caso di accertamento sintetico (Cass. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA].5, Ordinanza n. 38060 del 02/12/2021); essa infatti ha ritenuto soddisfatto dalla contribuente, che ha ritenuto ne fosse gravata, l’onere di dar prova della irrilevanza reddituale, per la sig.ra [OSCURATO:PERSONA], delle risorse economiche utilizzate per sopportare alcune delle spese contestate; e ciò in quanto tali risorse derivavano dalla “attività lavorative del coniuge della medesima” (pag. 2 quartultimo periodo della sentenza impugnata) mentre quanto al possesso di beni essi “non sono risultati avere la valenza attribuita per oggettiva vetustà oppure, come nel caso dell’immobile, facevano parimenti redditualmente capo al coniuge”; - e come qu esta Corte costantemente ritiene (tra le più recenti, in termini vedasi Cass. Sez.5, Sentenza n. 2631 del 28/01/2022 ) in tema diaccertamento dei redditi con metodo sintetico, gli indici presuntivi di cui all'art. 1 del d.m. 10 settembre 1992, come stabilito dal successivo art. 2, sono superati se ilcontribuente dimostra che per lo specifico bene o servizio "sopporta" solo in parte le spese, dovendosi attribuire valenza, atteso il pregnante significato del verbo "sopportare", non alla situazione formale del pagamento, bensì allaprova concreta della provenienza delle somme impiegate. - pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile ; - stante l’assenza di attività difensiva dell’intimata contribuente non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115; Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] p.q.m. dichiara inammissib
Sentenza Cassazione n. 26251/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris