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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20706/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 24 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 a mesi uno e giorni quindici di arresto, confermando nel resto la sentenza impugnata; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., si lamenta la mancata acquisizione al fascicolo delle conclusioni scritte della difesa ritualmente depositate; che in realtà il ricorrente nel prospettare l'asserita mancata acquisizione delle proprie conclusioni al fascicolo non deduce alcuna specifica omissione nelle valutazioni delle sue ragioni da parte della Corte di appello e non evidenzia quali profili e quali contenuti del proprio atto difensivo siano stati trascurati dal giudice di merito; che, a fronte di ciò, determinante diventa quindi la circostanza che nella sentenza si fa riferimento alle conclusioni delle parti, riportandole in premessa e anche in motivazione («all'odierna udienza, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte...», pag. 3), e che i due motivi illustrati nell'atto di appello e richiamati nelle conclusioni sono stati compiutamente esaminati e approfonditi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 24 gennaio 2025, con la quale la Corte di appello di Palermo ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159/2011 a mesi uno e giorni quindici di arresto, confermando nel resto la sentenza impugnata; Ritenuto che, con unico articolato motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen., si lamenta la mancata acquisizione al fascicolo delle conclusioni scritte della difesa ritualmente depositate; che in realtà il ricorrente nel prospettare l'asserita mancata acquisizione delle proprie conclusioni al fascicolo non deduce alcuna specifica omissione nelle valutazioni delle sue ragioni da parte della Corte di appello e non evidenzia quali profili e quali contenuti del proprio atto difensivo siano stati trascurati dal giudice di merito; che, a fronte di ciò, determinante diventa quindi la circostanza che nella sentenza si fa riferimento alle conclusioni delle parti, riportandole in premessa e anche in motivazione («all'odierna udienza, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte...», pag. 3), e che i due motivi illustrati nell'atto di appello e richiamati nelle conclusioni sono stati compiutamente esaminati e approfonditi; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20706/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris