CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33930/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15221/2020R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via le di [OSCURATO:PERSONA] n. 15, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal quale è rappresentato e difeso –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, via Rodi n.32, presso lo studio degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], daiquali è rappresentat a e difes a –controricorrente – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] –intimati – [OSCURATO:PERSONA] (ART. 404, [OSCURATO:PERSONA],COD. PROC. CIV.) r.g. n. 15221/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 1548/2019della [OSCURATO:PERSONA], depositata il giorno 5 marzo2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio delgiorno 11 ottobre 2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., propose innanzi il Tribunale di Tivoli -sezione distaccata di Castelnuovo di Porto, opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. avverso la sentenza n. 130/2007, pronunciata in data 12 giugno 2007 dalla medesima A.G., con la quale era stato accertato l’acquisto a titolo originario per usucapione ventennale di un immobile ad opera di [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio (iscritto al R.G. n. 263 dell’anno 2002) da quest’ultima intentato nei confronti della società cooperativa edilizia Montelungo a r.l. e svolto in contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA], intervenuta in lite nella qualità di assegnataria del cespite a seguito di decreto di trasferimento emesso in procedura di espropriazione forzata promossa innanzi il Tribunale di Roma sin dall’anno 1986 da Intesa SanPaolo (illo tempore [OSCURATO:SOCIETA].) in danno di detta cooperativa. 2. L’opposizione è stata dichiarata inammissibile in ambedue i gradi di merito del giudizio. Per quanto ancora qui d’interesse, la decisione in epigrafe indicata, sulla premessa che legittimati all’opposizione di terzo ordinaria sono unicamente i titolari di diritti autonomi ed incompatibili rispetto al diritto oggetto immediato della sentenza inter alios resa, ha escluso l’esperibilità del rimedio da parte del creditore pignorante l’immobile oggetto della dichiarata usucapione, siccome soggetto titolare, giusta l’art. 2909 cod. civ., di una posizione giuridica dipendente da quella di una delle parti in causa, come tale abilitato a spiegare intervento adesivo dipendente (art. 105, secondo comma, cod. proc. civ.) oppure, ove pregiudicato dalla sentenza emessa a carico del suo debitore, a r.g. n. 15221/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] proporre opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., ricorrendo dolo o collusione tra le parti del giudizio. Ha poi concluso, in adesione al dictum di prime cure, che, in assenza di allegazione del dolo o collusione richiesti dall’art. 404, secondo comma, cod. proc. civ., l’opposizione di terzo ordinaria era inammissibile. 3. Ricorre per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]., articolando un unico motivo di gravame, cui resiste, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA]; alcuna attività processuale hanno svolto in grado di legittimità la società cooperativa edilizia Montelungo a r.l. e [OSCURATO:PERSONA]. 4. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 404 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ.. Sul rilievo che nel giudizio avente ad oggetto l’usucapione di beni immobili il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda di usucapione è litisconsorte necessario (in quanto titolare di un diritto reale - risultante da pubblici registri ed opponibile erga omnes -di cui l’usucapione produce l’estinzione), parte ricorrente, asseritamente creditore assistito da ipoteca (iscritta nel 1979) anteriore alla domanda di usucapione (proposta nel 2002), lamenta la propria ingiusta pretermissione dal giudizio di usucapione, con la conseguente ammissibilità dell’opposizione di terzo ordinaria. «In ogni caso e per scrupolo» rivendica la qualità di litisconsorte necessario nella controversia di usucapione anche nella veste di mero creditore con atto di pignoramento del 1986, in ragione del fatto che l’usucapione travolge anche l’efficacia delle trascrizioni eseguite in epoca anteriore alla domanda di accertamento della proprietà. 2. La duplice censura così articolata è in parte inammissibile ed in parte infondata. r.g. n. 15221/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. È inammissibile laddove parte ricorrente deduce la propria posizione di creditore ipotecario anteriorealla domanda di usucapione. Trattasi, invero, di circostanza nuova, che non consta essere stata articolata nei precedenti gradi di merito, che richiede un (inammissibile in sede di legittimità) accertamento in fatto (sull’esistenza di un’ipoteca gravante sul cespite oggetto della domanda di usucapione nonché sull’anteriorità della iscrizione della relativa formalità) e che immuta la causa petendidella promossa opposizione di terzo, invocando tutela di situazione giuridica soggettiva diversa da quella ab origine addotta. Dalla lettura della gravata sentenza risulta, in maniera piana ed inequivoca, che nei gradi di merito la legittimazione all’opposizione di terzo ordinaria è stata apprezzata (e denegata) con riguardo alla mera qualità di creditore pignorante dell’istituto bancario ed al pregiudizio derivante dall’azione risarcitoria per evizione in suo danno promossa dall’aggiudicataria del bene [OSCURATO:PERSONA]. A fronte di ciò, il ricorrente non ha specificato quando e come abbia introdotto nel thema decidendum del giudizio di merito la propria veste di ipotecario a suffragio della esperibilità del rimedio impugnatorio contemplato dall’art. 404, primo comma, del codice di rito. Orbene, secondo il principio di diritto costantemente affermato da questa Corte, i motivi di ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni già comprese nel thema decidendum del giudizio di appello, non essendo consentita la prospettazione di nuove questioni di diritto oppure di contestazioni che implichino indagini ed accertamenti di fatto non effettuati dal giudice di merito, nemmeno se si tratti di questioni rilevabili d’ufficio. Grava pertanto sul ricorrente, onde evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, l’onere non solo di specificare l’avvenuta deduzione della questione avanti al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, r.g. n. 15221/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (sul tema, tra le tantissime, Cass. 30/01/2020, n. 2193; Cass. 13/08/2018, n. 20712; Cass. 31/07/2018, n. 20313; Cass. 06/06/2018, n. 14477). 2.2. È infondata laddove l’impugnante richiama la propria qualità di creditore pignorante anteriore alla domanda di usucapione. Basti, sul punto, osservare - e proprio sulla scorta degli indirizzi ermeneutici evocati nel ricorso - che l’effetto estintivo p rodotto dall’usucapione (quale modo di acquisto a titolo originario) concerne e travolge i diritti reali insistenti sul bene: e, setale non è, per scolastica nozione, la situazione giuridica del creditore pignorante ( a tanto riducendosi quella legittimamente esaminabile in questa sede per la vista inammissibilità ed irrilevanza della deduzione della circostanza della qualità di creditore ipotecario), a maggior ragione risult erebbe insussistente il presupposto per l’applicazione del precedente invocato dalla ricorrente (Cass. 13 novembre 2019, n. 29325). 3. Il ricorso è rigettato. 4. Il regolamento delle spese del grado segue lasoccombenza. 5. Atteso l’esito del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P. Q. M. Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in r.g. n. 15221/2020 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] euro 5.600 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per