CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 21204/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte di appello di Palermo;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinviodella sentenza impugnata;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 25/09/2025 la Corte di appello di Palermo, decidendosull’appello dell’imputato, ha confermato la sentenza del 20/10/2022 con laquale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva condannato Francesco DavideCiancimino alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all’art. 337 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo un unico motivo con il quale sidenuncia vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta diproscioglimento ex art. 131-bis cod. proc. pen. Il difensore evidenzia che iGiudici di appello hanno escluso l'applicabilità della citata causa di non punibilitàapplicando la disposizione di cui al comma 3 n. 2 dell'art. 131-bis cod. pen.,secondo la quale l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando siprocede per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale commesso (come nel casoin esame) nei confronti di un agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle suefunzioni; disposizione quest'ultima che è stata tuttavia dichiaratacostituzionalmente illegittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 172 del2025.3. Il 08/05/2026 la difesa del ricorrente ha depositato conclusioni scritte conle quali ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.La Corte territoriale ha motivato il rigetto del motivo di appello relativoall’applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen.limitandosi a rilevare che l'applicazione di tale esimente era espressamenteesclusa per il reato per cui si procede (art. 337 cod. pen.) dall'art. 131-bis, terzocomma, n. 2 cod. pen. Tuttavia dopo l'emissione della pronuncia della Corte diappello, con sentenza n. 172 del 20/10/2025 (depositata il 27/11/2025), laCorte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis,terzo comma, del codice penale, nella parte in cui stabilisce che l’offesa non puòessere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagliartt. 336 e 337 dello stesso codice se il fatto è commesso nei confronti di unufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di poliziagiudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni. La motivazione della sentenzaimpugnata si fonda dunque esclusivamente su una disposizione, che essendostata dichiarata costituzionalmente illegittima, non può più trovare applicazione(ex tunc) nel nostro ordinamento.Si impone dunque l'annullamento della sentenza limitatamente allaapplicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio alla Corte di appello di Palermoper una nuova motivazione sul punto alla luce della pronuncia della Cortecostituzionale sopra richiamata. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione relativaall'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul puntoad altra sezione della Corte di appello di Palermo.Così è deciso, 15/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente