CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 05260/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7634/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3772/09/19 depositata il 02/10/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 3772/09/19 del 02/10/2019 la Commissione tributaria regionale della Lombardia (di seguito CTR), pur respingendo l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza n. 472/01/17 della Commissione tributaria provinciale di Varese (di seguito CTP), revocava la confisca disposta dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) a seguito della introduzione in Italia di un quadro acquistato negli USA in parziale evasione dell’IVA all’importazione. 1.1.La CTR motivava il rigetto dell’appello del contribuente e la revoca della confisca evidenziando che: a) la fattispecie in esame era soggetta ad IVA all’importazione, sicché correttamente era stato contestato il reato di contrabbando e disposta confisca del quadro; b) l’evasione dell’IVA all’importazione, peraltro, era irragionevolmente punita con sanzioni maggiori di quelle previste per l’IVA interna, con conseguente violazione del principio unionale di proporzionalità; c) ne conseguiva la revoca della confisca. 2.Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di ricorso. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. 4.Con ordinanza interlocutoria n. 10382 del 17/04/2024 la causa veniva rinviata a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite sulle questioni oggetto del presente contenzioso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l’unico motivo di ricorso ADM deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 292 e 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (Testo unico delle leggi doganali - TULD), nonché dell’art. 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, evidenziando che, diversamente da quanto ritenuto dalla CTR, in caso di contrabbando di merce proveniente da fuori del territorio unionale, con il conseguente mancato assolvimento dell’IVA all’importazione, la confisca è una misura obbligatoria. 2.Il motivo di ricorso non deve essere esaminato in quanto, in data 16/01/2026, è stata depositata da parte di ADM rinuncia al ricorso con accettazione della controparte e richiesta congiunta di compensazione delle spese. 2.1.Va, dunque, dichiarata l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio e compensate tra le parti le sp