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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40101/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa sono manifestamente infondate in relazione alla incensurabile risposta data dalla Corte di merito (v. pg. 9 e sg. della sentenza) che - sulla base delle riprese video e delle captazioni che danno riscontro alla attendibile versione della parte offesa - ha non illogicamente valorizzato il previo accordo tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], suo congiunto, prima di condurre la parte offesa al cospetto di quest'ultimo, appartenente al clan camorristico operante sul territorio di Fuorigrotta, che nell'incontro con il Miano ha fatto valere la propria fama criminale (v. pg. 11 e sg. della sentenza).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7.10.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Ritenuto che le censure in ordine alla ritenuta sussistenza della aggravante mafiosa sono manifestamente infondate in relazione alla incensurabile risposta data dalla Corte di merito (v. pg. 9 e sg. della sentenza) che - sulla base delle riprese video e delle captazioni che danno riscontro alla attendibile versione della parte offesa - ha non illogicamente valorizzato il previo accordo tra la ricorrente e [OSCURATO:PERSONA], suo congiunto, prima di condurre la parte offesa al cospetto di quest'ultimo, appartenente al clan camorristico operante sul territorio di Fuorigrotta, che nell'incontro con il Miano ha fatto valere la propria fama criminale (v. pg. 11 e sg. della sentenza). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7.10.202
Sentenza Cassazione n. 40101/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris