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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 06791/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorson. 21803/2024 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] i , in virtù di procur a special e unite al ricorso; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato; -controricorrente – -avverso il decreto n. 77 /20 2 4 emessa d a l la C orte d ’Appello d ell’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notif icat o ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].p.a. invocava l’indennizzo per equa riparazione concernente l’irragionevole durata di una procedura concorsuale ancora pendente, avuto Equa riparazione – Eccessiva durata procedura fallimentare – Irrisorietà pretesa riguardo al periodo di otto anni, sette mesi e 14 giorni (arrotondato a nove anni) intercorso tra il momento dell’esecutività dello stato passivo delle domande tardive (13.6.2014), nell’ambito del quale il suo credito era stato ammesso a titolo chirografario per l’importo di euro 3.786,32, e la data del 21.1.2023, come tale eccedente di tre anni la ragionevole durata, stimata in sei anni per le procedure concorsuali.

2. Il giudice all’uopo designato rigettava il ricorso, rilevando che il credito insinuato al passivo fallimentare era di modesto importo, che per un imprenditore commerciale era pressoché indifferente la durata della procedura concorsuale, potendo portare in perdita il proprio credito per l’intero al momento della dichiarazione di fallimento, e che già al momento dell’apertura della procedura era praticamente impossibile la soddisfazione del credito della ricorrente.

3. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, affermando che, alla luce della mole dei crediti ammessi al passivo per oltre 179 milioni di euro, sarebbero rimasti insoddisfatti persino i creditori privilegiati, che il danno costituito dal mancato incasso delle somme dovute era ascrivibile all’incapienza del fallimento (e non alla lungaggine della procedura), che l’irrisorietà della pretesa va valutata anche in relazione alle condizioni personali del creditore ed il credito doveva essere considerato di modesta entità quando ammontava ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese.

4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito fondato la decisione di rigetto sulla consapevolezza della mancata soddisfazione finale nell’ambito della procedura fallimentare, trattandosi di credito chirografario.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale onerato la società della prova contraria alla presunzione di irrisorietà del credito ammesso al passivo, ritenendo sussistente la irrisorietà della pretesa.

3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 c.p.c., in relazione agli artt. 2, comma 2- sexies, lett. g), l. n. 89/2001, 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., nonché della nullità del decreto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d’appello indicato la soglia che farebbe diventare “irrisorio” il valore della pretesa di cui al procedimento fallimentare presupposto.

4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati.

Deve premettersi, in diritto, che l’art. 2-bis l. 89/2001, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 777, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, «valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte».

Questa Corte, ancor prima della introduzione della presunzione della lett. g) del comma 2 sexies dell’art. 2, aveva chiarito che «irrisoria» è la pretesa che in sé, per la sua natura «bagatellare» costituisca un abusivo esercizio del diritto.

In particolare, già nella sentenza n. 633 del 2014, era stato rilevato che con la l. n. 89 del 2001 il legislatore ha inteso creare un meccanismo interno tale da garantire al ricorrente una tutela analoga e non poziore rispetto a quella assicurata dall'istanza internazionale (v. relazione seconda commissione permanente del Senato 3813-A del 16.2.1999; nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. sentenza n. 14286/2006: il giudice nazionale, pertanto, in coerenza con il principio sancito dal comma 1 dell’art. 117 Cost., ha il dovere d'interpretare la norma interna in senso «convenzionalmente conforme» ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea sulla base della Convenzione e dei suoi Protocolli).

Ciò posto, il paragrafo 3) dell'art. 35 della Convenzione, relativo alle condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo, come modificato dall'art. 12 del Protocollo addizionale n. 14, adottato il 13.5.2004, ratificato e reso esecutivo con l. n. 280 del 2005 ed entrato in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevede che la Corte dichiari irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'art. 34 qualora «a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo» o «b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale».

La Corte europea, pronunciandosi sulla nozione di «pregiudizio significativo» (sentenza del 6 marzo 2012 - n. 23563/07 - [OSCURATO:PERSONA] c.

Italia), ha proprio affermato che, in applicazione del principio de minimis non curat praetor, la nuova condizione di ricevibilità rinvia all'idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità che giustifichi un esame da parte di una giurisdizione internazionale, tenuto conto sia della percezione soggettiva del ricorrente che della posta in gioco oggettiva della controversia.

In tal senso, nella successiva sentenza 18 ottobre 2011 (n. 13175/03, Giusti c.

Italia) la stessa seconda sezione della Corte EDU, preso atto della individuazione ancora soltanto parziale dei criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto «la soglia minima», ha indicato quali indici significativi per la valutazione della gravità la natura del diritto presumibilmente violato, l'incidenza della violazione dedotta nell'esercizio di quel diritto e/o le eventuali conseguenze sulla situazione personale del ricorrente, senza prescindere dall’«entità del processo» e dal «suo esito».

In particolare, in riferimento alla fattispecie in esame, in cui l’irrisorietà deve essere valutata rispetto ad una pretesa di natura strettamente economica (il recupero di un credito), è utile considerare che sono stati dichiarati irricevibili per irrisorietà ricorsi in cui il pregiudizio economico subito dal ricorrente in ragione del mancato rispetto delle clausole contrattuali era di 90 euro (dec. 1° giugno 2010, n. 36659/04, [OSCURATO:PERSONA] c.

Romania), in cui lo Stato non aveva versato al ricorrente la somma che gli era stata accordata dai giudici interni e che ammontava a meno di 1 euro (dec. 1° luglio 2010, n. 25551/05 Korolev c.

Russia), in cui la mancanza di indicizzazione al tasso di inflazione di una somma dovuta dallo Stato durante il periodo di ritardo del suo pagamento era di ammontare pari a circa 25 euro (dec. 22 febbraio 2011, n. 30934/05, Graftoniuc c.

Romania), in cui oggetto del giudizio era il rimborso del costo di un integratore alimentare, pari a euro 7,99 (dec. 19 gennaio 2010, n°22051/07, Bock c.

Germania, nella quale la Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente -un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti -, per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione).

Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco.

Il fattore della “posta in gioco” viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti.

Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).

Così delineata, l’esiguità della posta in gioco è stata, poi, sempre e comunque contemperata dalla Corte EDU con la valutazione delle condizioni personali della parte e del controllo dei rischi sostanziali e processuali connessi, ma nel senso che è stata esclusa l’«irrisorietà» quando la situazione soggettiva del ricorrente indicasse per lui una rilevanza diversa anche della pretesa risultante prima facie priva - in generale e oggettivamente - di un reale e concreto interesse.

Ad esempio, in dec. 21 giugno 2011 (n. 24360/04, Giuran c.

Romania), la Corte ha escluso l’irricevibilità perché, sebbene il procedimento interno oggetto della denuncia fosse un giudizio penale per furto di beni mobili del valore di soli euro 350, il ricorrente era in pensione e, all’epoca dell’accertamento del furto, l’ammontare di una pensione media in Romania era di circa euro 50 e, in ogni caso, oltre all'interesse pecuniario agli oggetti, doveva tenersi in conto il valore sentimentale ad essi attribuito e il diritto al rispetto deipropri beni e della propria casa (punti da 21 a 25).

Recependo i principi di questa giurisprudenza, allora, questa Corte ha stabilito, ad esempio, che l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto -inferiore ai cinquecento euro -non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale o retributiva (nella specie, rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola, Sez. 6 -2, n. 11936 del 09/06/2015 o trattamento di fine rapporto, Sez. 2, n. 11667 del 14/05/2018).

Questo riferimento alle “condizioni personali della parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c.

Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c.

France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo.

Lo stesso legislatore del 2015, inserendo la presunzione di cui alla lett. g) dell’art. 2 comma 2 sexies, ha inteso, pertanto, soltanto velocizzare la decisione dei ricorsi di natura bagatellare o con una posta in gioco non rilevante, nel senso di invertire «il percorso rivelatore» del danno (cfr. Cass.11228/2019 cit.); certamente, tuttavia, non ha inteso introdurre l’ulteriore criterio di verifica del carattere non abusivo della pretesa come indicato dal Ministero, cioè una diretta proporzionalità tra il valore di una domanda –in sé non bagatellare -e la situazione economico-finanziaria del ricorrente.

In termini semplificanti, la locuzione «valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte» deve intendersi, allora, quale ulteriore criterio di controllo della effettiva «irrisorietà» della pretesa che sia stata già riscontrata oggettivamente, per i suesposti limiti di importo, come individuati nella giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU (in ultimo, non massimate, Sez. 2, n. 25838 del 2024, Sez. 2, n. 25908 del 2024, Sez. 2, n. 25766 del 2024).

Ebbene, la decisione della Corte d’appello si è discostata da questi principi, laddove ha valorizzato in termini negativi la circostanza che l’entità del credito ammesso al passivo fosse inferiore ad euro 5.000 (senza, peraltro, neppure valutare se la odierna ricorrente sia o meno un’impresa di rilevanti dimensioni) ed ha affermato in modo apodittico che il solo superamento dei limiti alla ragionevole durata dei processi non sarebbe sufficiente ad autorizzare la liquidazione delle somme reclamate senza un esame approfondito delle “condizioni personali” (e dunque patrimoniali, in caso di persone giuridiche) delle parti.

In quest’ottica, va ribadito il principio (già affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22396 del 04/08/2025) secondo cui «La presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della citata legge, di insussistenza dell'irragionevole durata del processo per irrisorietà della pretesa o del valore della causa, nella parte in cui impone la valutazione del predetto elemento anche "in relazione alle condizioni personali della parte", va interpretata nel senso che queste ultime rappresentano un ulteriore criterio di controllo dell'effettiva irrisorietà della pretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suo valore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità tra valore della domanda –in sé non bagatellare -e la situazione economico-finanziaria del ricorrente».

Inoltre, la sola consapevolezza delle difficoltà di concreta realizzazione del proprio credito, peraltro da valutarsi ex ante al momento dell’ammissione del credito al passivo fallimentare, non può di per sé giustificare l’elisione del pregiudizio.

E’ vero, infine, che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio in caso di credito irrisorio, che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20423 del 24/06/2022).

Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, si tratta di risolvere il problema a monte se si sia o meno in presenza di un credito irrisorio.

È chiaro cioè che, solo se si fa valere un credito oggettivamente di tal fatta, è il richiedente l’indennizzo che deve provare che, in rapporto alle proprie condizioni personali (nel caso di una persona giuridica, a quelle socio-economiche), abbia ciò nonostante diritto al detto indennizzo.

In quest’ottica, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024 ha affermato che, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, ed uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte.

Per l’effetto, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato le condizioni di operatività della suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico-finanziaria della società richiedente l'indennizzo, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all'elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite.

5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila.

P.Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorson. 21803/2024 propost o da: [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] i , in virtù di procur a special e unite al ricorso; -ricorrente - contro Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato; -controricorrente – -avverso il decreto n. 77 /20 2 4 emessa d a l la C orte d ’Appello d ell’Aquila in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]e non notif icat o ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].p.a. invocava l’indennizzo per equa riparazione concernente l’irragionevole durata di una procedura concorsuale ancora pendente, avuto Equa riparazione – Eccessiva durata procedura fallimentare – Irrisorietà pretesa riguardo al periodo di otto anni, sette mesi e 14 giorni (arrotondato a nove anni) intercorso tra il momento dell’esecutività dello stato passivo delle domande tardive (13.6.2014), nell’ambito del quale il suo credito era stato ammesso a titolo chirografario per l’importo di euro 3.786,32, e la data del 21.1.2023, come tale eccedente di tre anni la ragionevole durata, stimata in sei anni per le procedure concorsuali. 2. Il giudice all’uopo designato rigettava il ricorso, rilevando che il credito insinuato al passivo fallimentare era di modesto importo, che per un imprenditore commerciale era pressoché indifferente la durata della procedura concorsuale, potendo portare in perdita il proprio credito per l’intero al momento della dichiarazione di fallimento, e che già al momento dell’apertura della procedura era praticamente impossibile la soddisfazione del credito della ricorrente. 3. [OSCURATO:SOCIETA]., la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame, affermando che, alla luce della mole dei crediti ammessi al passivo per oltre 179 milioni di euro, sarebbero rimasti insoddisfatti persino i creditori privilegiati, che il danno costituito dal mancato incasso delle somme dovute era ascrivibile all’incapienza del fallimento (e non alla lungaggine della procedura), che l’irrisorietà della pretesa va valutata anche in relazione alle condizioni personali del creditore ed il credito doveva essere considerato di modesta entità quando ammontava ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e non superiore a 2.500 euro per le altre imprese. 4. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di tre motivi, illustrati con memoria. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte di merito fondato la decisione di rigetto sulla consapevolezza della mancata soddisfazione finale nell’ambito della procedura fallimentare, trattandosi di credito chirografario. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte territoriale onerato la società della prova contraria alla presunzione di irrisorietà del credito ammesso al passivo, ritenendo sussistente la irrisorietà della pretesa. 3. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 135 c.p.c., in relazione agli artt. 2, comma 2- sexies, lett. g), l. n. 89/2001, 6, par. 1, della CEDU, 1 del primo protocollo addizionale e 111 e 117 Cost., nonché della nullità del decreto, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., per non aver la corte d’appello indicato la soglia che farebbe diventare “irrisorio” il valore della pretesa di cui al procedimento fallimentare presupposto. 4. I tre motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Deve premettersi, in diritto, che l’art. 2-bis l. 89/2001, nella formulazione introdotta dall’art. 1, comma 777, lettera d), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che si presuma insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, «valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte». Questa Corte, ancor prima della introduzione della presunzione della lett. g) del comma 2 sexies dell’art. 2, aveva chiarito che «irrisoria» è la pretesa che in sé, per la sua natura «bagatellare» costituisca un abusivo esercizio del diritto. In particolare, già nella sentenza n. 633 del 2014, era stato rilevato che con la l. n. 89 del 2001 il legislatore ha inteso creare un meccanismo interno tale da garantire al ricorrente una tutela analoga e non poziore rispetto a quella assicurata dall'istanza internazionale (v. relazione seconda commissione permanente del Senato 3813-A del 16.2.1999; nella giurisprudenza di questa Corte, cfr. sentenza n. 14286/2006: il giudice nazionale, pertanto, in coerenza con il principio sancito dal comma 1 dell’art. 117 Cost., ha il dovere d'interpretare la norma interna in senso «convenzionalmente conforme» ai principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte europea sulla base della Convenzione e dei suoi Protocolli). Ciò posto, il paragrafo 3) dell'art. 35 della Convenzione, relativo alle condizioni di ricevibilità del ricorso alla Corte di Strasburgo, come modificato dall'art. 12 del Protocollo addizionale n. 14, adottato il 13.5.2004, ratificato e reso esecutivo con l. n. 280 del 2005 ed entrato in vigore l'[OSCURATO:DATA_NASCITA], prevede che la Corte dichiari irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell'art. 34 qualora «a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo» o «b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell'uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l'esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale». La Corte europea, pronunciandosi sulla nozione di «pregiudizio significativo» (sentenza del 6 marzo 2012 - n. 23563/07 - [OSCURATO:PERSONA] c. Italia), ha proprio affermato che, in applicazione del principio de minimis non curat praetor, la nuova condizione di ricevibilità rinvia all'idea che la violazione di un diritto, qualunque sia la sua realtà da un punto di vista strettamente giuridico, deve raggiungere una soglia minima di gravità che giustifichi un esame da parte di una giurisdizione internazionale, tenuto conto sia della percezione soggettiva del ricorrente che della posta in gioco oggettiva della controversia. In tal senso, nella successiva sentenza 18 ottobre 2011 (n. 13175/03, Giusti c. Italia) la stessa seconda sezione della Corte EDU, preso atto della individuazione ancora soltanto parziale dei criteri che permettono di verificare se la violazione del diritto abbia raggiunto «la soglia minima», ha indicato quali indici significativi per la valutazione della gravità la natura del diritto presumibilmente violato, l'incidenza della violazione dedotta nell'esercizio di quel diritto e/o le eventuali conseguenze sulla situazione personale del ricorrente, senza prescindere dall’«entità del processo» e dal «suo esito». In particolare, in riferimento alla fattispecie in esame, in cui l’irrisorietà deve essere valutata rispetto ad una pretesa di natura strettamente economica (il recupero di un credito), è utile considerare che sono stati dichiarati irricevibili per irrisorietà ricorsi in cui il pregiudizio economico subito dal ricorrente in ragione del mancato rispetto delle clausole contrattuali era di 90 euro (dec. 1° giugno 2010, n. 36659/04, [OSCURATO:PERSONA] c. Romania), in cui lo Stato non aveva versato al ricorrente la somma che gli era stata accordata dai giudici interni e che ammontava a meno di 1 euro (dec. 1° luglio 2010, n. 25551/05 Korolev c. Russia), in cui la mancanza di indicizzazione al tasso di inflazione di una somma dovuta dallo Stato durante il periodo di ritardo del suo pagamento era di ammontare pari a circa 25 euro (dec. 22 febbraio 2011, n. 30934/05, Graftoniuc c. Romania), in cui oggetto del giudizio era il rimborso del costo di un integratore alimentare, pari a euro 7,99 (dec. 19 gennaio 2010, n°22051/07, Bock c. Germania, nella quale la Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente -un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti -, per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione). Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco. Il fattore della “posta in gioco” viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti. Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020). Così delineata, l’esiguità della posta in gioco è stata, poi, sempre e comunque contemperata dalla Corte EDU con la valutazione delle condizioni personali della parte e del controllo dei rischi sostanziali e processuali connessi, ma nel senso che è stata esclusa l’«irrisorietà» quando la situazione soggettiva del ricorrente indicasse per lui una rilevanza diversa anche della pretesa risultante prima facie priva - in generale e oggettivamente - di un reale e concreto interesse. Ad esempio, in dec. 21 giugno 2011 (n. 24360/04, Giuran c. Romania), la Corte ha escluso l’irricevibilità perché, sebbene il procedimento interno oggetto della denuncia fosse un giudizio penale per furto di beni mobili del valore di soli euro 350, il ricorrente era in pensione e, all’epoca dell’accertamento del furto, l’ammontare di una pensione media in Romania era di circa euro 50 e, in ogni caso, oltre all'interesse pecuniario agli oggetti, doveva tenersi in conto il valore sentimentale ad essi attribuito e il diritto al rispetto deipropri beni e della propria casa (punti da 21 a 25). Recependo i principi di questa giurisprudenza, allora, questa Corte ha stabilito, ad esempio, che l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto -inferiore ai cinquecento euro -non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale o retributiva (nella specie, rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola, Sez. 6 -2, n. 11936 del 09/06/2015 o trattamento di fine rapporto, Sez. 2, n. 11667 del 14/05/2018). Questo riferimento alle “condizioni personali della parte” assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell'ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, Comingersoll SA c. Portugal; 8 giugno 2004, [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.l. c. France), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo. Lo stesso legislatore del 2015, inserendo la presunzione di cui alla lett. g) dell’art. 2 comma 2 sexies, ha inteso, pertanto, soltanto velocizzare la decisione dei ricorsi di natura bagatellare o con una posta in gioco non rilevante, nel senso di invertire «il percorso rivelatore» del danno (cfr. Cass.11228/2019 cit.); certamente, tuttavia, non ha inteso introdurre l’ulteriore criterio di verifica del carattere non abusivo della pretesa come indicato dal Ministero, cioè una diretta proporzionalità tra il valore di una domanda –in sé non bagatellare -e la situazione economico-finanziaria del ricorrente. In termini semplificanti, la locuzione «valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte» deve intendersi, allora, quale ulteriore criterio di controllo della effettiva «irrisorietà» della pretesa che sia stata già riscontrata oggettivamente, per i suesposti limiti di importo, come individuati nella giurisprudenza di questa Corte in riferimento alla giurisprudenza della Corte EDU (in ultimo, non massimate, Sez. 2, n. 25838 del 2024, Sez. 2, n. 25908 del 2024, Sez. 2, n. 25766 del 2024). Ebbene, la decisione della Corte d’appello si è discostata da questi principi, laddove ha valorizzato in termini negativi la circostanza che l’entità del credito ammesso al passivo fosse inferiore ad euro 5.000 (senza, peraltro, neppure valutare se la odierna ricorrente sia o meno un’impresa di rilevanti dimensioni) ed ha affermato in modo apodittico che il solo superamento dei limiti alla ragionevole durata dei processi non sarebbe sufficiente ad autorizzare la liquidazione delle somme reclamate senza un esame approfondito delle “condizioni personali” (e dunque patrimoniali, in caso di persone giuridiche) delle parti. In quest’ottica, va ribadito il principio (già affermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 22396 del 04/08/2025) secondo cui «La presunzione di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. g) della citata legge, di insussistenza dell'irragionevole durata del processo per irrisorietà della pretesa o del valore della causa, nella parte in cui impone la valutazione del predetto elemento anche "in relazione alle condizioni personali della parte", va interpretata nel senso che queste ultime rappresentano un ulteriore criterio di controllo dell'effettiva irrisorietà della pretesa, che sia stata già riscontrata oggettivamente in relazione al suo valore, senza tuttavia che debba sussistere una diretta proporzionalità tra valore della domanda –in sé non bagatellare -e la situazione economico-finanziaria del ricorrente». Inoltre, la sola consapevolezza delle difficoltà di concreta realizzazione del proprio credito, peraltro da valutarsi ex ante al momento dell’ammissione del credito al passivo fallimentare, non può di per sé giustificare l’elisione del pregiudizio. E’ vero, infine, che l'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contiene una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio in caso di credito irrisorio, che, incidendo innovativamente sul riparto dell'onere della prova, impone alla parte di fornire la prova contraria attraverso una presunzione semplice avversa, che trae dal fatto noto della durata non ragionevole del processo, il fatto ignoto, opposto a quello presunto, del danno non patrimoniale da indennizzare (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20423 del 24/06/2022). Ma è altrettanto vero che, nel caso di specie, si tratta di risolvere il problema a monte se si sia o meno in presenza di un credito irrisorio. È chiaro cioè che, solo se si fa valere un credito oggettivamente di tal fatta, è il richiedente l’indennizzo che deve provare che, in rapporto alle proprie condizioni personali (nel caso di una persona giuridica, a quelle socio-economiche), abbia ciò nonostante diritto al detto indennizzo. In quest’ottica, Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 3970 del 13/02/2024 ha affermato che, ai fini della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, l'irrisorietà della pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, ed uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte. Per l’effetto, ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato le condizioni di operatività della suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico-finanziaria della società richiedente l'indennizzo, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all'elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene oggetto della lite. 5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, in accoglimento del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila. P.Q.
Decreto Cassazione n. 06791/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris