CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 15488/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19794/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in Roma, al viale Liegi n. 32, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] da cui è rapp.to e difeso come da mandato a margine del controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza n. 742/29/15 della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, depositata in data 21/4/2015, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 aprile 2022 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] d'Oriano; [OSCURATO:PERSONA]: 1. con sentenza n. 742/29/15, depositata in data 21 aprile 2015, non notificata, la [OSCURATO:PERSONA] della Toscana rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 217/20/11 della [OSCURATO:PERSONA] di Firenze, con condanna al pagamento delle spese di lite; 2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento in tema di IVA ed Irap, relativo agli anni 2003 e 2004, fondato sulla contestazione di una serie di operazioni soggettivamente inesistenti; 3. la CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ritenendo insufficiente la documentazione probatoria offerta dall'Ufficio; la CTR aveva confermato tale motivazione; 4. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC in data 28 luglio 2015, affidato a quattro motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con nota del 3 giugno 2019, la contribuente depositava la documentazione attestante la presentazione della domanda di definizione agevolata di cui al d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data, ed entrato in vigore in data 24.10.2018, nonché l'avvenuto pagamento di quanto dovuto a tali fini; 2. in data 20 agosto 2019 l'Agenzia delle Entrate depositava istanza con cui chiedeva l'estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l'istanza e la documentazione presentata dalla parte attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per gli atti impositivi oggetto del presente contenzioso; l'Agenzia ha confermato l'avvenuta definizione della lite; 2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; 3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.; 4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura. 5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. ([OSCURATO:PERSONA]. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018). P.Q.M. La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto, il 13 ap e 2022. [OSCURATO:PERSONA]