CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 29580/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CS) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutte rappresentate ed assistite dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso l'ordinanza n. 342/2021 in data 14/10/2021 del Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; preso atto che le ricorrenti sono state ammesse alla richiesta trattazione orale; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; udita la discussione del difensore delle ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14-15/10/2021, il Tribunale di Catanzaro respingeva le richieste di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 30/08/2021, eseguito in data 18/09/2021 nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA], attinto dalla misura cautelare della custodia in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo 1), per aver partecipato all'associazione di stampo mafioso, denominata "clan Forastefano", operante in Cassano allo Ionio e nella zona della Sibaritide, con il ruolo di promotore, organizzatore ed attuale reggente del sodalizio, nonché per una seri di reati fine descritti ai capi 6, 6 bis, 8, 13, 14, 15, 16 e 35, con riferimento agli artt. 56, 110, 629, commi 1 e 2 in relazione all'art. 628, comma 3, n. 1 e 3, 110, 513 bis, 416 bis. 1 cod. pen., 110, 610, 416 bis. 1 cod. pen., 110, 112 n. 1 e 512 bis cod. pen. 1.1. Il predetto sequestro ha ad oggetto tre fabbricati ad uso abitativo non censiti in catasto, rinvenuti all'interno del terreno agricolo sito in Cassano allo Ionio (CS) [OSCURATO:PERSONA], intestato a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1931, nonno dell'indagato, già sottoposto a sequestro, e segnatamente: a) un immobile a tre piani di circa 400 mq. occupato dal nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA]; b) un immobile a tre piani (di cui il primo piano occupato da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], il secondo piano da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1931 e dalla moglie [OSCURATO:PERSONA], il terzo piano da [OSCURATO:PERSONA]); c) un immobile occupato dall'indagato, [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 1.2. Gli accertamenti svolti avevano consentito di accertare che il terreno in parola su cui insistono i menzionati manufatti e dove l'intero nucleo familiare di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1964e ha fissato la propria residenza anagrafica è in realtà tuttora intestato non già a [OSCURATO:PERSONA] (di Domenico e [OSCURATO:PERSONA]) cl. 1987, bensì al nonno paterno [OSCURATO:PERSONA] (di Antonio e [OSCURATO:PERSONA]) cl. 1931 e che, in passato, l'indagato è stato condannato per le contravvenzioni edilizie poste in essere nella costruzione dell'immobile, ciò a dimostrazione - si scrive nel provvedimento impugnato - della riferibilità del bene all'indagato e dell'effettiva disponibilità dello stesso da parte di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987. 2. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di terze interessate, sono stati proposti distinti - ma di identico contenuto - ricorsi per cassazione, con le quali le ricorrenti lamentano, con formale motivo unico, violazione di legge e mancanza assoluta di motivazione in relazione agli artt. 125, comma 3, 321, 324 e 420 bis cod. proc. pen. Evidenziano le ricorrenti come il provvedimento impugnato ha ritenuto che gli immobili attinti da sequestro preventivo fossero da riferirsi a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987 e che gli stessi costituissero un accumulo di beni non giustificati da sostanze economiche prodotte in modo lecito. Attraverso la lettura del prodotto atto notarile in data 15/02/1990 (rep. 99932, racc. 24652), si evince che il terreno su cui insistono gli immobili sequestrati risulta essere stato acquistato da [OSCURATO:PERSONA] cl. 1931 dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e che i beni oggetto del provvedimento ablatorio sono stati costruiti prima del 1967, appartengono all'anziano nonno dell'indagato e che non possono, pertanto, in alcun modo essere riferiti a [OSCURATO:PERSONA] cl. 1987. Da qui la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti inammissibili per aspecificità e manifesta infondatezza. 2. Va ricordato preliminarmente che in tema di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è consentito solo per violazione di legge e che le censure che si possono muovere alla motivazione del provvedimento impugnato devono quindi essere limitate alla denuncia della mancanza assoluta o comunque della mera apparenza della stessa tale da concretare la nullità di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv 226710). Ciò premesso, va evidenziato come, in relazione al sequestro in esame, ciò che rileva non è la proprietà del bene, bensì la disponibilità dello stesso, essendosi già chiarito da parte di questa Suprema Corte che, "con tale locuzione, la legge ha inteso indubbiamente designare la relazione effettiva dell'indagato col bene, connotata dall'esercizio di poteri di fatto, corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali egli può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene stesso. La disponibilità coincide, cioè, con la signoria di fatto sulla res, indipendentemente e al di fuori delle categorie delineate dal diritto privato: e se ad una di tale categorie vuoi farsi proprio riferimento, il richiamo più appropriato risulta essere quello riferito al possesso nella definizione che ne da l'art. 1140 cod. civ." (Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231390). La "disponibilità" non corrisponde alla nozione civilistica di "proprietà", bensì a quella del "possesso": essa, infatti, ricomprende tutte quelle situazioni nelle quali i beni stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Costagliola, Rv. 252378), e si estrinseca in una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Ucci, Rv. 255950). Di conseguenza, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (si vedano al riguardo, Sez. 6, n. 16974, del 13/08/2008, Pulignano, non massimata sul punto; Sez. 6, n. 34704 del 19/07/2016, Paolini, non mass.; Sez. 6, n. 21966 del 12/05/2016, Gaetani, non mass.; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Tessarolo, Rv. 268070; Sez. 3, n. 15139 del 20/02/2019, Organo, non massimata; Sez. 3, n. 36347 del 11/07/2019, Pica, Rv. 276700). 3. Come è noto, la legittimazione astratta alla proposizione del riesame reale è attribuita dall'art. 322 cod. proc. pen. all'imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate ed a quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Però, oltre alla legittimazione, deve sussistere anche l'interesse all'impugnazione, previsto dalle norme di carattere generale del libro IX sulle impugnazioni e nel Titolo I sulle «disposizioni generali»: interesse all'impugnazione che si pone come requisito generale per tutte le impugnazioni, comprese quelle cautelari (cfr., in tal senso, fra le tante, Sez. 3, n. 9947 del 20/01/2016, Piances, Rv. 266713). Invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale (Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Ruan, Rv. 271231; Sez. 3, n. 30008 del 08/04/2016, Conte, Rv. 267336), l'interesse concreto ed attuale alla proposizione del riesame reale, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale e va individuato in quello alla restituzione della cosa come effetto del dissequestro (cfr., Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Solinas, Rv. 276545; v. anche, Sez. 6, n. 16535 del 26/01/2017, Habour, Rv. 269875, che ha affermato che è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione: in motivazione, la Suprema Corte ha precisato che, poiché tale mezzo di impugnazione è volto a rimuovere il vincolo reale e ad ottenere la restituzione della cosa sequestrata, deve escludersi la sussistenza dell'interesse ad impugnare allorché tale strumento sia attivato al mero fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di un provvedimento che non ha ancora inciso in alcun modo nella sfera patrimoniale del ricorrente; nello stesso senso, v. Sez. 5, n. 22231 del 17/03/2017, Paltrinieri, Rv. 270132, che ha anche affermato che non è configurabile un interesse ad impugnare identificabile con quello volto ad ottenere una pronunzia favorevole in ordine all'insussistenza del fumus commissi delicti, giacchè questa non determinerebbe alcun effetto giuridico vincolante nel giudizio di merito, stante l'autonomia del giudizio cautelare). Deve, pertanto, affermarsi che la sussistenza dell'interesse ad impugnare non può presumersi dalla legittimazione ad impugnare. È, pertanto, onere di chi impugna dedurre la sussistenza dell'interesse ad impugnare, ai sensi degli artt. 568, comma 4 e 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.: nei procedimenti reali, infatti, la sussistenza dell'interesse è strettamente collegata alla richiesta di restituzione del bene, sicché è onere di chi impugna indicare, a pena di inammissibilità, oltre all'avvenuta esecuzione del sequestro, le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la sua relazione con la cosa sottoposta a sequestro, relazione che consentirebbe la restituzione del bene a chi impugna. 4. Ne consegue che, in applicazione di quanto sin qui esposto, si dovrà affermare che le terze interessate non potevano avanzare in sede di merito, e né possono riproporre in sede di legittimità, profili di critica relativi alla sussistenza della concreta configurabilità del reato e al pericolo cautelare a sostegno delle ragioni del soggetto nei cui confronti è stato eseguito il sequestro. L'ambito del loro legittimo intervento, restava, invece, confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione della inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato qualificabili sostanzialmente in termini di concorso nel reato: ambito, nella fattispecie, rimasto totalmente inesplorato. 5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. per., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, a carico di ciascuna, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagament