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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 13724/2022

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il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01).

8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro- poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio.

Inoltre, benché l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non- dimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esi- sto dell'appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell'atto im- positivo reso nei confronti della società.

9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo.

Infatti il n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan- do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita».

Per le s.a.s. l'art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l'art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando ri- mangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel 4 termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno.

Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e, pertanto, il contrad- dittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci, non essendo sufficiente la presenza del solo [OSCURATO:PERSONA].

10. Con il primo motivo di ricorso RGN 28588/13 - in relazione al- l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione per relatio- nem alla sentenza di primo grado che meramente si limita all'indica- zione della fonte di riferimento, senza svolgere la necessaria attività di acquisizione della conoscenza e sua descrizione ai fini della decisio- ne, con conseguente nullità della sentenza impugnata.

Con il secondo motivo di ricorso RGN 28588/1.3 - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR preso posizione sul motivo di appello con il quale l'Agenzia censurava la sentenza di primo grado per insufficiente moti- vazione sul valore della documentazione prodotta in giudizio dai con- tribuenti e utilizzata per il riconoscimento di costi in deduzione.

Con il terzo motivo del ricorso RGN 28588/13 - in rapporto all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rap- presentato dall'esistenza di maggiori costi non dichiarati da parte del- la società, nonché dall'indicazione in dichiarazione di costi non docu- mentati.

Con la quarta censura del ricorso RGN 28588/1.3 - agli effetti dell'al- l'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ., 39 comma 1 lett. d) e 41 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 5-bis e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, 109 comma 4 lett. b) del d.P.R. n.917 del 1986 per error in iudicando commesso dal giudice d'appello.

11. Con il secondo motivo del ricorso RGN 28605/13 - in relazione al- l'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la viola- zione dell'art.295 cod. proc. civ. per non aver la CTR sospeso il ricor- so proposto dal socio in attesa della decisione del giudizio nei con- fronti della società.

Con il terzo motivo del ricorso RGN 28605/13 - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione apparente.

Il quarto motivo del ricorso RGN 28605/13 - in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - lamenta comunque l'omessa moti- vazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, motivo articolato in subordine al precedente.

Il quinto motivo del ricorso RGN 28605/13 formulato dall'Agenzia - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - prospetta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, con riferimento all'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla società.

12. Tutti i motivi summenzionati restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso RGN 28605/13 che determina la nullità del giudizio sin dal primo grado.

Le sentenze impugnate devono così essere cassata con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizio- ne, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte: riunisce al ricorso RGN 28588/13 il ricorso RGN 28605/13; accoglie il primo motivo del ricorso RGN 28605/13, assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi e, dichiarata la nullità dei giudizi, cassa le sen- tenze impugnate, con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composi- zione, per ulteriore esame in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie proces- suali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.» (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 29843 del 13/12/2017, Rv. 646522 - 01). 8. Il giudice d'appello ha mancato di riunire le cause avanti a lui pro- poste, originate dal medesimo sostanziale accertamento relativo allo stesso periodo di imposta nei confronti della società di persone e del socio. Inoltre, benché l'istruzione e la decisione separata delle cause abbiano generato sentenze adottate contemporaneamente da parte del medesimo organo giudiziario nella medesima composizione, non- dimeno le sentenze non sono sorrette da un'identica ratio decidendi, dal momento che la sentenza resa nei confronti del socio motiva l'esi- sto dell'appello ritenendo esistente la presunta definitivà dell'atto im- positivo reso nei confronti della società. 9. Inoltre, su di un piano soggettivo, il litisconsorzio necessario non è integro e ciò decisivo. Infatti il n. 4 dell'art. 2272 cod. civ. dettato in materia di società semplici, prevede che la società si scioglie «quan- do viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita». Per le s.a.s. l'art. 2323 cod. civ., dopo avere richiamato l'art. 2308 cod. civ., precisa espressamente che la società si scioglie quando ri- mangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari, se nel 4 termine di sei mesi non sia stato sostituito il socio che è venuto meno. Dunque la s.a.s. non può avere un unico socio e, pertanto, il contrad- dittorio andava integrato sin dal primo grado nei confronti di tutti i soci, non essendo sufficiente la presenza del solo [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con il primo motivo di ricorso RGN 28588/13 - in relazione al- l'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. -, l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione per relatio- nem alla sentenza di primo grado che meramente si limita all'indica- zione della fonte di riferimento, senza svolgere la necessaria attività di acquisizione della conoscenza e sua descrizione ai fini della decisio- ne, con conseguente nullità della sentenza impugnata. Con il secondo motivo di ricorso RGN 28588/1.3 - ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. -, l'Agenzia ricorrente deduce l'omessa motivazione in relazione a fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la CTR preso posizione sul motivo di appello con il quale l'Agenzia censurava la sentenza di primo grado per insufficiente moti- vazione sul valore della documentazione prodotta in giudizio dai con- tribuenti e utilizzata per il riconoscimento di costi in deduzione. Con il terzo motivo del ricorso RGN 28588/13 - in rapporto all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si censura l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, rap- presentato dall'esistenza di maggiori costi non dichiarati da parte del- la società, nonché dall'indicazione in dichiarazione di costi non docu- mentati. Con la quarta censura del ricorso RGN 28588/1.3 - agli effetti dell'al- l'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2710, 2719 cod. civ., 39 comma 1 lett. d) e 41 bis del d.P.R. n.600 del 1973, 5-bis e 25 del d.lgs. n.446 del 1997, 109 comma 4 lett. b) del d.P.R. n.917 del 1986 per error in iudicando commesso dal giudice d'appello. 11. Con il secondo motivo del ricorso RGN 28605/13 - in relazione al- l'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia deduce la viola- zione dell'art.295 cod. proc. civ. per non aver la CTR sospeso il ricor- so proposto dal socio in attesa della decisione del giudizio nei con- fronti della società. Con il terzo motivo del ricorso RGN 28605/13 - in rapporto all'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - la ricorrente prospetta la violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 36 comma 2 n.4 e 61 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver la CTR adottato una motivazione apparente. Il quarto motivo del ricorso RGN 28605/13 - in relazione all'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - lamenta comunque l'omessa moti- vazione in relazione ad un fatto controverso e decisivo del giudizio, motivo articolato in subordine al precedente. Il quinto motivo del ricorso RGN 28605/13 formulato dall'Agenzia - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - prospetta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio oggetto di di- scussione tra le parti, con riferimento all'esistenza di maggiori ricavi non dichiarati dalla società. 12. Tutti i motivi summenzionati restano assorbiti dall'accoglimento del primo motivo del ricorso RGN 28605/13 che determina la nullità del giudizio sin dal primo grado. Le sentenze impugnate devono così essere cassata con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composizio- ne, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: riunisce al ricorso RGN 28588/13 il ricorso RGN 28605/13; accoglie il primo motivo del ricorso RGN 28605/13, assorbiti i restanti motivi dei due ricorsi e, dichiarata la nullità dei giudizi, cassa le sen- tenze impugnate, con rinvio alla CTP di Vicenza, in diversa composi- zione, per ulteriore esame in
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