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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02204/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-10-2020 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n.

U7 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gemi -al( dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Tar,nto il 12 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione, in qua ito ritenu:o colpevole del reato di cui all'art. 10-ter del d.

Igs. n. 74 del 2000, a lu c:orUstato per aver omesso di versare, in qualità di rappresentante legale della socel:à "S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta SUCCESSiV9, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2012, pari i eurc 376.566; in Taranto il 27 dicembre 2013.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Santone, tranite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.

Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 45 cod. 01n. in relazione agli art. 10-ter del d.

Igs. n. 74 del 2000 e 5301 commi1 e 2i:od. proc. pen., osservando che i giudici di merito erano pervenuti all'affermazor e della penale responsabilità dell'imputato escludendo erroneamente la sussistenza della causa di giustificazione derivante dall'inesigibilità di una condotta Iternativa lecita a fronte della crisi di liquidità attraversata dall'impresa; in tal :;ens3, sarebbero stati ignorati dalla Corte territoriale i plurimi elementi di prova forniti dalla difesa volti a dimostrare l'assenza di alternative idonee per frortegc i:ire gli oneri fiscali facenti capo alla società di cui il ricorrente era legale rapp -ese-r:ante.

In particolare, nella sentenza impugnata non si è tenuto conto che i serv zio di trasporto svolto dalla società in appalto per conto di [OSCURATO:PERSONA] costituie un servizio di pubblica utilità, che va sempre assicurato anche se risulta in perdita.

Alla "S.

Mart's" non era dunque contrattualmente consentito inte -rorr pere o sospendere il servizio affidato in appalto, a pena non solo di dover?. pac :ve le sanzioni previste dal contratto, ma anche di subire la revoca dell'ap)altc e la cancellazione dall'albo dei fornitori della committente, con la conseguenza di uscire definitivamente dal settore dei trasporti postali in cui la società operi: va.

Dunque, l'imputato è stato costretto a proseguire comunque la sua adivi':à per non uscire dal mercato, pur rendendosi conto che nel 2012 e nel 2013 i CD Aratti di appalto conclusi con [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 erano svolti in perdita a causa sia del rilevante aumento del costo del carburante, sia dei continui investiner :i che la committente richiedeva in costanza di contratto per dare corso alle variazioni richieste, come la modifica dei mezzi, cui la "S.

Mart's" si era invano oppos':a, sia ancora della riduzione dei servizi di trasporto relativi alla conispor :lenza cartacea, conseguente all'affermazione della corrispondenza in forma :elern:itica.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato di E vere anche conferito l'immobile ricevuto in eredità dal padre in favore della soc e:à proprio nel 2013, allegando inoltre la copia del pignoramento presso terzi del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], procedura che, pur avendo un :alore formale pari a circa 17.000 euro, di fatto aveva congelato per m asi i erediti vantati dalla "S.

Mart's "nei confronti della società committente.

Con il secondo motivo, strettamente correlato con il precedente, la difesa censura nuovamente la violazione dell'art. 45 cod. pen., ribadendo cne la scet:a dell'imputato di continuare ad assicurare il servizio di trasporto postale, z: veme carattere di servizio di pubblica utilità, è stata obbligata e inevitabile per le circostanze prima evidenziate, non potendo addebitarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] )rofili di dolo e neanche di colpa, non essendo da lui prevedibili né il rilevante aunento dei costi del carburante e del personale, né il dilagante avvento delle mail e delle pec come forme di comunicazione alternative a quelle tradizionali.

Piaraltro, una volta rientrati i prezzi del carburante e stabilizzatosi il mercato post .:le, il ricorrente ha provveduto a rateizzare l'Iva dovuta per il 2012, il che EN -ebbe dovuto indurre i giudici di merito a escludere l'elemento soggettivo del reate.

Con il terzo motivo, infine, la difesa eccepisce la violazione ce principio del ne bis in idem, rilevando che l'imputato, quale amministratore del a "5.

Mart's", aveva provveduto a rateizzare il debito con l'Erario oltre sanz.

Dni e interessi, trovandosi tuttavia nell'impossibilità di provare l'integrale pagariento della somma, non ricoprendo più nel frattempo la carica di amministratDre, il che gli ha impedito di produrre in giudizio la prova delle rateizzazioni del c e Dit3 Tuttavia, dalla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Throna, era emerso che la società aveva chiesto di rateizzare il debito Iva 2012 e che il pagamento delle rate era avvenuto in modo regolare, per cui l'imputzt:) non poteva rispondere del reato contestato, stante l'estinzione del debito erariale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Premesso che i primi due motivi possono essere trattati ir unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi ehe la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta .

Occorre rilevare, in via preliminare, che la ricostruzione dei fatti di causa, a meno nella loro dimensione oggettiva, non è contestata, essendo pacificc che la "S.

Mart's, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], società Ji cui [OSCURATO:PERSONA] all'epoca era legale rappresentante, ha omesso di niersare, entro il termine previsto del 27 dicembre 2013, l'iva dovuta ir bas , alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010, per l'ammontare di 376.363 euro.Il tema controverso riguarda piuttosto l'asserita scusabilità della co:idotl:a omissiva che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da circoretanze indipendenti dalla volontà dell'imputato, il quale si sarebbe attivato per pone rimedio alla crisi di liquidità, con una serie di iniziativ~irate pur se inf -utti.ose.

La questione è stata già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, che, sviluppando ulteriormente le considerazioni già espresse dal Tribunale, si à posta in sintonia con la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. :0266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep.

Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo ai 'irrr:uta:c può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, ilLale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad ass:Ilvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure ic pnee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia star..c altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo pos:o in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, diret«:e a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi il 14.idità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esserii huscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili.

Alla luce di tale premessa, devono escludersi le lacune argomentative dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di una condizi n:ne di inesigibilità dell'obbligazione tributaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], al quale erar:) ben note le condizioni contrattuali dell'appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], pc:enclo essere facilmente prevista anche la variazione dei prezzi di consumo, a ,,encic l'imputato perseguito in definitiva una strategia aziendale che, Jer cuan':c apprezzabile nella misura in cui non ha sacrificato posti di lavoro, tuttavia non presenta le caratteristiche del comportamento penalmente scriminant.a.

In quest'ottica, al di là del tenore delle previsioni negoziali e delle vé. riabili connesse all'esercizio dell'attività di impresa, come la ridui iene della corrispondenza privata in favore di quella telematica o l'aumento del ccs:o del carburante, deve ritenersi che la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di portare avanti i in pegni contrattuali assunti con [OSCURATO:PERSONA] per non rischiare l'uscita dal mercax , della sua società costituisce espressione di una scelta consapevole e autononui, tale da impedire, nell'ottica del presente giudizio, di ritenere giustificato il rné. nca:c versamento dell'Iva all'Erario, che la società avrebbe potuto assicurare att .7.,versc una differente gestione dei rapporti con la società committente, tanto più ave si consideri che non risulta quest'ultima abbia intrapreso nei confronti della "S.

Mart's" iniziative limitative della libertà di disporre del suo patrimonio azieicale.Quanto agli sforzi economici dell'imputato per sopperire alla crisi di lic Jidiù dell'impresa, la sentenza impugnata ha sottolineato, al di là delle c ichiarazioni dibattimentali del ricorrente, l'assenza di prove circa il compimento di coridotze concrete, su cui anche il ricorso (che presenta limiti di autosuf1icien2.3 nel richiamo a fonti probatorie non allegate) non contiene adeguate specilcazic In definitiva, a fronte di un apparato motivazionale privo di inconciruenze argomentative e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in cues':a materia, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive non apparendo illegittima l'esclusione della causa di giustificazione dedotta dal ricorrente rispetto al mancato versamento dell'iva in favore dell'Erario.

2. Da ultimo, occorre evidenziare, in risposta al terzo motivc cli ic:ors3, che alcuna violazione del ne bis in idem appare ravvisabile nel caso di s3eci2.

In primo luogo, non può sottacersi che era nella facoltà del ricorrente, inche dopo la cessazione della carica di legale rappresentante della 'S.

Wirt's", acquisire presso l'Agenzia delle Entrate copia del piano di rateizza;:ion€ da lui proposto, tanto è vero che alcun diniego in tal senso risulta gli sia stai:o opr Dsto.

Ma al di là di questo aspetto, che invero già varrebbe a ritenere non prcvata la deduzione difensiva, occorre evidenziare che, ove pure fosse dimost -ato l'intero pagamento del debito tributario, ciò comunque non avrebbe effetti pre:lusivi rispetto alla configurabilità del delitto di omesso versamento dell'Iva.

Deve infatti premettersi al riguardo che l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2C0C), come modificato ad opera dell'art. 11 della legge n. 158 del 2015, recita: "i rea:i di cui agli art. 10 -bis, 10 -ter e 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non sono piinibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, itebil:i tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati :!stinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previst3 dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso".

Dunque, ciò che prima, in base al medesimo art. 13, costituiva una circotanza attenuante è stato elevato a causa di non punibilità del reato, causa ci non punibilità che, per sua natura, noh incide sulla struttura del reato né sulla illicei*:à della condotta e rende del tutto ininfluente, sul piano penale, la dis3rnina della qualificazione quale accordo novativo dell'accordo intervenuto tra cetitore e amministrazione finanziaria per l'estinzione del debito tributario.

È stato in tal senso affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 48375 del 13/07;2013, Rv. 274701), con orientamento cui si ritiene di dare continuità, che la ca isa di non punibilità dei reati di cui agli art. 10 -bis, 10 -ter e 10 -quater, conia 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell'integrale pagarrento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattillerrco di primo grado, e non scaturisce dal mero accordo intervenuto tra clebilore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimcdLlazione della sua scadenza, da ciò conseguendo che l'effetto novativo dell'cboligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circycritto all'ambito tributario e non produce effetti anche sul piano penale.

Non vi è spazio dunque per l'accoglimento della doglianza difensiva, posto cie, al di là della lacuna probatoria prima evidenziata, risulta pacifico nel caso di ::pecie che il pagamento integrale del debito tributario, se pure vi è stato, nn però intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per r:ui alcuna valenza in sede penale può assumere la rateizzazione del debito con il Fisco 3.

Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'Intere:se di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07-10-2020 della Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate ex art. 23 comma 8 del decreto legge n. U7 del 2020 dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore gemi -al( dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 ottobre 2020, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Tar,nto il 12 febbraio 2019, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di quattro mesi di reclusione, in qua ito ritenu:o colpevole del reato di cui all'art. 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000, a lu c:orUstato per aver omesso di versare, in qualità di rappresentante legale della socel:à "S. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta SUCCESSiV9, l'Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale per l'anno d'imposta 2012, pari i eurc 376.566; in Taranto il 27 dicembre 2013. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello pugliese, Santone, tranite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione dell'art. 45 cod. 01n. in relazione agli art. 10-ter del d. Igs. n. 74 del 2000 e 5301 commi1 e 2i:od. proc. pen., osservando che i giudici di merito erano pervenuti all'affermazor e della penale responsabilità dell'imputato escludendo erroneamente la sussistenza della causa di giustificazione derivante dall'inesigibilità di una condotta Iternativa lecita a fronte della crisi di liquidità attraversata dall'impresa; in tal :;ens3, sarebbero stati ignorati dalla Corte territoriale i plurimi elementi di prova forniti dalla difesa volti a dimostrare l'assenza di alternative idonee per frortegc i:ire gli oneri fiscali facenti capo alla società di cui il ricorrente era legale rapp -ese-r:ante. In particolare, nella sentenza impugnata non si è tenuto conto che i serv zio di trasporto svolto dalla società in appalto per conto di [OSCURATO:PERSONA] costituie un servizio di pubblica utilità, che va sempre assicurato anche se risulta in perdita. Alla "S. Mart's" non era dunque contrattualmente consentito inte -rorr pere o sospendere il servizio affidato in appalto, a pena non solo di dover?. pac :ve le sanzioni previste dal contratto, ma anche di subire la revoca dell'ap)altc e la cancellazione dall'albo dei fornitori della committente, con la conseguenza di uscire definitivamente dal settore dei trasporti postali in cui la società operi: va. Dunque, l'imputato è stato costretto a proseguire comunque la sua adivi':à per non uscire dal mercato, pur rendendosi conto che nel 2012 e nel 2013 i CD Aratti di appalto conclusi con [OSCURATO:PERSONA] nel 2009 erano svolti in perdita a causa sia del rilevante aumento del costo del carburante, sia dei continui investiner :i che la committente richiedeva in costanza di contratto per dare corso alle variazioni richieste, come la modifica dei mezzi, cui la "S. Mart's" si era invano oppos':a, sia ancora della riduzione dei servizi di trasporto relativi alla conispor :lenza cartacea, conseguente all'affermazione della corrispondenza in forma :elern:itica.[OSCURATO:PERSONA], peraltro, in sede di esame dibattimentale, ha dichiarato di E vere anche conferito l'immobile ricevuto in eredità dal padre in favore della soc e:à proprio nel 2013, allegando inoltre la copia del pignoramento presso terzi del credito vantato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], procedura che, pur avendo un :alore formale pari a circa 17.000 euro, di fatto aveva congelato per m asi i erediti vantati dalla "S. Mart's "nei confronti della società committente. Con il secondo motivo, strettamente correlato con il precedente, la difesa censura nuovamente la violazione dell'art. 45 cod. pen., ribadendo cne la scet:a dell'imputato di continuare ad assicurare il servizio di trasporto postale, z: veme carattere di servizio di pubblica utilità, è stata obbligata e inevitabile per le circostanze prima evidenziate, non potendo addebitarsi a carico di [OSCURATO:PERSONA] )rofili di dolo e neanche di colpa, non essendo da lui prevedibili né il rilevante aunento dei costi del carburante e del personale, né il dilagante avvento delle mail e delle pec come forme di comunicazione alternative a quelle tradizionali. Piaraltro, una volta rientrati i prezzi del carburante e stabilizzatosi il mercato post .:le, il ricorrente ha provveduto a rateizzare l'Iva dovuta per il 2012, il che EN -ebbe dovuto indurre i giudici di merito a escludere l'elemento soggettivo del reate. Con il terzo motivo, infine, la difesa eccepisce la violazione ce principio del ne bis in idem, rilevando che l'imputato, quale amministratore del a "5. Mart's", aveva provveduto a rateizzare il debito con l'Erario oltre sanz. Dni e interessi, trovandosi tuttavia nell'impossibilità di provare l'integrale pagariento della somma, non ricoprendo più nel frattempo la carica di amministratDre, il che gli ha impedito di produrre in giudizio la prova delle rateizzazioni del c e Dit3 Tuttavia, dalla deposizione del funzionario dell'Agenzia delle Entrate, Throna, era emerso che la società aveva chiesto di rateizzare il debito Iva 2012 e che il pagamento delle rate era avvenuto in modo regolare, per cui l'imputzt:) non poteva rispondere del reato contestato, stante l'estinzione del debito erariale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Premesso che i primi due motivi possono essere trattati ir unitaria, perché tra loro sostanzialmente sovrapponibili, deve osservarsi ehe la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputato non presenta . Occorre rilevare, in via preliminare, che la ricostruzione dei fatti di causa, a meno nella loro dimensione oggettiva, non è contestata, essendo pacificc che la "S. Mart's, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", con sede in [OSCURATO:PERSONA], società Ji cui [OSCURATO:PERSONA] all'epoca era legale rappresentante, ha omesso di niersare, entro il termine previsto del 27 dicembre 2013, l'iva dovuta ir bas , alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2010, per l'ammontare di 376.363 euro.Il tema controverso riguarda piuttosto l'asserita scusabilità della co:idotl:a omissiva che, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe dipesa da circoretanze indipendenti dalla volontà dell'imputato, il quale si sarebbe attivato per pone rimedio alla crisi di liquidità, con una serie di iniziativ~irate pur se inf -utti.ose. La questione è stata già adeguatamente affrontata dalla Corte di appello, che, sviluppando ulteriormente le considerazioni già espresse dal Tribunale, si à posta in sintonia con la consolidata affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. :0266 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 259190, Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. Rv. 263128 e Sez. 3, n. 23796 del 21/03/2019, Rv. 275967), secondo ai 'irrr:uta:c può invocare l'assoluta impossibilità di adempiere il debito erariale, ilLale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad ass:Ilvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l'azienda, sia l'aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure ic pnee, da valutarsi in concreto, occorrendo in definitiva la prova che non sia star..c altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo pos:o in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, diret«:e a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi il 14.idità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esserii huscito per cause indipendenti dalla sua volontà e a lui non imputabili. Alla luce di tale premessa, devono escludersi le lacune argomentative dalla difesa, avendo la Corte di appello rimarcato l'assenza di una condizi n:ne di inesigibilità dell'obbligazione tributaria da parte di [OSCURATO:PERSONA], al quale erar:) ben note le condizioni contrattuali dell'appalto stipulato con [OSCURATO:PERSONA], pc:enclo essere facilmente prevista anche la variazione dei prezzi di consumo, a ,,encic l'imputato perseguito in definitiva una strategia aziendale che, Jer cuan':c apprezzabile nella misura in cui non ha sacrificato posti di lavoro, tuttavia non presenta le caratteristiche del comportamento penalmente scriminant.a. In quest'ottica, al di là del tenore delle previsioni negoziali e delle vé. riabili connesse all'esercizio dell'attività di impresa, come la ridui iene della corrispondenza privata in favore di quella telematica o l'aumento del ccs:o del carburante, deve ritenersi che la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di portare avanti i in pegni contrattuali assunti con [OSCURATO:PERSONA] per non rischiare l'uscita dal mercax , della sua società costituisce espressione di una scelta consapevole e autononui, tale da impedire, nell'ottica del presente giudizio, di ritenere giustificato il rné. nca:c versamento dell'Iva all'Erario, che la società avrebbe potuto assicurare att .7.,versc una differente gestione dei rapporti con la società committente, tanto più ave si consideri che non risulta quest'ultima abbia intrapreso nei confronti della "S. Mart's" iniziative limitative della libertà di disporre del suo patrimonio azieicale.Quanto agli sforzi economici dell'imputato per sopperire alla crisi di lic Jidiù dell'impresa, la sentenza impugnata ha sottolineato, al di là delle c ichiarazioni dibattimentali del ricorrente, l'assenza di prove circa il compimento di coridotze concrete, su cui anche il ricorso (che presenta limiti di autosuf1icien2.3 nel richiamo a fonti probatorie non allegate) non contiene adeguate specilcazic In definitiva, a fronte di un apparato motivazionale privo di inconciruenze argomentative e coerente con gli indirizzi ermeneutici elaborati in cues':a materia, non vi è spazio per l'accoglimento delle censure difensive non apparendo illegittima l'esclusione della causa di giustificazione dedotta dal ricorrente rispetto al mancato versamento dell'iva in favore dell'Erario. 2. Da ultimo, occorre evidenziare, in risposta al terzo motivc cli ic:ors3, che alcuna violazione del ne bis in idem appare ravvisabile nel caso di s3eci2. In primo luogo, non può sottacersi che era nella facoltà del ricorrente, inche dopo la cessazione della carica di legale rappresentante della 'S. Wirt's", acquisire presso l'Agenzia delle Entrate copia del piano di rateizza;:ion€ da lui proposto, tanto è vero che alcun diniego in tal senso risulta gli sia stai:o opr Dsto. Ma al di là di questo aspetto, che invero già varrebbe a ritenere non prcvata la deduzione difensiva, occorre evidenziare che, ove pure fosse dimost -ato l'intero pagamento del debito tributario, ciò comunque non avrebbe effetti pre:lusivi rispetto alla configurabilità del delitto di omesso versamento dell'Iva. Deve infatti premettersi al riguardo che l'art. 13 del d.lgs. n. 74 del 2C0C), come modificato ad opera dell'art. 11 della legge n. 158 del 2015, recita: "i rea:i di cui agli art. 10 -bis, 10 -ter e 10 quater d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, non sono piinibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, itebil:i tributari, comprese le sanzioni amministrative e interessi, sono stati :!stinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche se a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previst3 dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso". Dunque, ciò che prima, in base al medesimo art. 13, costituiva una circotanza attenuante è stato elevato a causa di non punibilità del reato, causa ci non punibilità che, per sua natura, noh incide sulla struttura del reato né sulla illicei*:à della condotta e rende del tutto ininfluente, sul piano penale, la dis3rnina della qualificazione quale accordo novativo dell'accordo intervenuto tra cetitore e amministrazione finanziaria per l'estinzione del debito tributario. È stato in tal senso affermato da questa Corte (Sez. 3, n. 48375 del 13/07;2013, Rv. 274701), con orientamento cui si ritiene di dare continuità, che la ca isa di non punibilità dei reati di cui agli art. 10 -bis, 10 -ter e 10 -quater, conia 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 opera solo a seguito dell'integrale pagarrento, anche rateale, dell'importo dovuto a titolo di debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattillerrco di primo grado, e non scaturisce dal mero accordo intervenuto tra clebilore e amministrazione finanziaria per la rateizzazione del debito e la rimcdLlazione della sua scadenza, da ciò conseguendo che l'effetto novativo dell'cboligazione che deriva dall'accordo tra il contribuente e l'amministrazione rimane circycritto all'ambito tributario e non produce effetti anche sul piano penale. Non vi è spazio dunque per l'accoglimento della doglianza difensiva, posto cie, al di là della lacuna probatoria prima evidenziata, risulta pacifico nel caso di ::pecie che il pagamento integrale del debito tributario, se pure vi è stato, nn però intervenuto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, per r:ui alcuna valenza in sede penale può assumere la rateizzazione del debito con il Fisco 3. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso proposto nell'Intere:se di [OSCURATO:PERSONA] deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del pr
Decreto Cassazione n. 02204/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris